CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 30229/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale diRavenna, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cuiall'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (vizio di motivazione con riferimento al diniegodelle circostanze attenuanti generiche da riconoscere, invece, anche congiudizio di prevalenza sulla recidiva nonché circa la sussistenza del reato)è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che il motivo è manifestamente infondato, posto chedenuncia asserito vizio di motivazione che non si ravvisa dalla lettura delprovvedimento impugnato (v. p. 1 della sentenza di secondo grado) nella partein cui valorizza la presenza, a carico dell’appellante, di plurimi e gravi precedentipenali, circostanza considerata con giudizio ineccepibile, ostativa al beneficioinvocato.Rilevato che è principio generalmente condiviso quello secondo cui lamotivazione in tema di circostanze attenuanti generiche è espressione di ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessioneo dell'esclusione, e che, quindi, il diniego del beneficio può essere legittimamentespiegato in ragione dei precedenti penali (tra le molte altre, Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Petinelli, Rv. 271269 - 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]