CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 13527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27640-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v . [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale unita al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente e controrico rrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour 305, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente e ricorrente incidental e - Ric. 2018 n. 27640 sez. S2 -ud. 15-03-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1020/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - la presente controversia è stata instaurata da [OSCURATO:PERSONA] , c on citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], p er sentirla condannarealla riduzione in pristino ovvero al risarcimento del danno per equivalente derivante dalla violazione delle distanze legali, dalla compromissione della luminosità e delle vedute, nonché dall’impedimento dell’esercizio della servitù di passaggio all’immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Sparone (TO), [OSCURATO:PERSONA] n. 6, fatti tutti determinatisi in conseguenza dei lavori da lei realizzati nell’edificio finitimo in via Maestra n. 2; -la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1020/2018, in riforma della sentenza n. 494/2015del Tribunale di Ivrea che aveva rigettato le domande, ha dichiaratoche l’intervento edilizio realizzato da Rolando siaqualificabile come nuova costruzione e non come ristrutturazione o ricostruzione ed ha ordinato in conseguenza la riduzione in pristino mediante arretramento nei limiti delle distanze legali delle parti di costruzione realizzate in difformità dalle norme e, segnatamente, l a riduzione in pristino mediante riduzione dell’elevazione dell’altezza della costruzione all’altezza di colmo del tetto preesistente, nonché l’arretramento della costruzione sul lato est, verso il cortile , in modo daconsentire la veduta obliqua dal balconcino Munari (p) nel raggio di 3 metri, come rappresentato graficamente dalla c.t.u., nonché la riduzione in pristino del detto balconcino(da 95 cm. a 30 cm.); -avverso questa sentenza Rolando ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivie Munari , difendendosi con controricorso , ha altresì proposto ricorso incidentale; Ric. 2018 n. 27640 sez. S2 -ud. 15-03-2023 - 3 - - la controversia involge questioni applicative in tema di calcolo delle distanze delle vedute (in particolare poste dal primo motivo di ricorso principale e dal primo motivo di ricorso incidentale ) meritevoli di ulteriore approfondimento con rinvio a discussione in udienza pubblica; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civil