Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 260/1995
ECLI:IT:COST:1995:260
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1
legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b),
legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata, a seguito di
rinvio governativo, dal Consiglio regionale nella seduta del 28
febbraio 1995, a maggioranza semplice dei voti.
Il ricorrente rileva che, trattandosi di legge approvata in sede
di riesame e con modificazioni concernenti le sole disposizioni
interessate dal rinvio, la riapprovazione, secondo quanto previsto
dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sarebbe dovuta
avvenire a maggioranza assoluta dei voti. Chiede, pertanto, che venga
dichiarata la illegittimità costituzionale della legge impugnata,
ancorché le modificazioni abbiano recepito i rilievi formulati
nell'atto di rinvio.
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
riferimento all'art. 127 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia
(Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9,
comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2),
riapprovata a seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice
dei voti, nella seduta del 28 febbraio 1995.
A giudizio del ricorrente, la legge regionale sarebbe illegittima,
poiché, essendo state modificate in sede di riapprovazione soltanto
disposizioni interessate dal rinvio, la legge stessa avrebbe dovuto
essere riapprovata a maggioranza assoluta.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, ha
costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione,
una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il
riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto
nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale
riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando
solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle
ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le
disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle
osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La Corte ha
precisato, inoltre, che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito
dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge
rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri
precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta
(v. sentenze nn. 359 e 287 del 1994, 497 del 1992, 154 del 1990 e 79
del 1989).
Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione
Puglia oggetto del presente giudizio, deve essere considerata non
validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata
modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio
governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova". Essa,
pertanto, non poteva venire riapprovata a maggioranza semplice,
essendo in questo caso richiesta la riapprovazione a maggioranza dei
componenti del Consiglio regionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e
art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2),
riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio
1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]