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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 260/1995

ECLI:IT:COST:1995:260
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995, a maggioranza semplice dei voti.

Il ricorrente rileva che, trattandosi di legge approvata in sede di riesame e con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio, la riapprovazione, secondo quanto previsto dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sarebbe dovuta avvenire a maggioranza assoluta dei voti.

Chiede, pertanto, che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge impugnata, ancorché le modificazioni abbiano recepito i rilievi formulati nell'atto di rinvio.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata a seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice dei voti, nella seduta del 28 febbraio 1995.

A giudizio del ricorrente, la legge regionale sarebbe illegittima, poiché, essendo state modificate in sede di riapprovazione soltanto disposizioni interessate dal rinvio, la legge stessa avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, ha costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione, una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio.

La Corte ha precisato, inoltre, che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta (v. sentenze nn. 359 e 287 del 1994, 497 del 1992, 154 del 1990 e 79 del 1989).

Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione Puglia oggetto del presente giudizio, deve essere considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova".

Essa, pertanto, non poteva venire riapprovata a maggioranza semplice, essendo in questo caso richiesta la riapprovazione a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995, a maggioranza semplice dei voti. Il ricorrente rileva che, trattandosi di legge approvata in sede di riesame e con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio, la riapprovazione, secondo quanto previsto dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sarebbe dovuta avvenire a maggioranza assoluta dei voti. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge impugnata, ancorché le modificazioni abbiano recepito i rilievi formulati nell'atto di rinvio. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata a seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice dei voti, nella seduta del 28 febbraio 1995. A giudizio del ricorrente, la legge regionale sarebbe illegittima, poiché, essendo state modificate in sede di riapprovazione soltanto disposizioni interessate dal rinvio, la legge stessa avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta. 2. - La questione è fondata. Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, ha costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione, una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La Corte ha precisato, inoltre, che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta (v. sentenze nn. 359 e 287 del 1994, 497 del 1992, 154 del 1990 e 79 del 1989). Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione Puglia oggetto del presente giudizio, deve essere considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova". Essa, pertanto, non poteva venire riapprovata a maggioranza semplice, essendo in questo caso richiesta la riapprovazione a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995. Il Presidente e redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 260/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris