CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39551/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha disposto il riconoscimento della sentenza penale del 24 novembre 2011 dal Tribunale di Monaco di Baviera, (irrevocabile il 15 giugno 2012) ai fini della esecuzione in Italia della pena recata dalla predetta sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato all'ergastolo per il delitto di omicidio volontario. La Corte di appello, escluse ragioni ostative al riconoscimento, ha ritenuto di non potere rideterminare la durata della pena inflitta - tenuto conto che l'esecuzione decorre dal 10 novembre 2017- in anni quindici di reclusione, o in anni venti di reclusione, come da richiesta della difesa che evidenziava come, nell'ordinamento tedesco, l'imputato condannato alla pena dell'ergastolo può essere rimesso in libertà condizionale una volta scontata la pena di anni quindici di reclusione (cd. ergastolo breve). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Potenza denunciando, a mezzo del suo difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione all'art. 730, 735 e 738 cod. proc. pen., 10 decreto legislativo n. 38 del 2016 e 10 e 11 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 perché la pena convertita in quella dell'ergastolo non corrisponde, per natura, a quella inflittagli con la sentenza straniera che espressamente, recava il riferimento alla pena minima di anni 15 (giorni 5514), come indicata nel certificato di cui all'art. 4 allegato alla richiesta della Procura generale e in violazione, altresì, sia del disposto di cui all'art. 735, commi 2 e 3, cod. proc. pen. che degli artt. 10 e 11 della Convenzione di Strasburgo secondo i quali il giudice di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione quali risultano dalla condanna e può adattare questa sanzione alla pena o misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. La sentenza impugnata non reca alcuna determinazione della quantità della pena che il condannato deve eseguire nello Stato Italiano mediante conversione della pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene temporanee previste per io stesso fatto dalla legge italiana e tenuto conto che il ricorrente, secondo l'ordinamento dello Stato Tedesco, avrebbe dovuto terminare di espiare la pena residua, rispetto ai 15 anni di reclusione con la possibilità di conseguire la liberazione condizionale, nell'anno 2025. Tanto ciò è vero che la Procura della Repubblica di Monaco di Baviera aveva espresso il consenso al trasferimento del Potenza in Italia a condizione che l'autorità giudiziaria italiana garantisse la esecuzione di una pena pari ad almeno 15 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati. Nel procedimento di riconoscimento della sentenza penale emessa il 14 novembre 2011 dal Tribunale di Monaco di [OSCURATO:PERSONA] ha espresso, con atto del 9 agosto 2017, assenso al trasferimento in Italia per l'esecuzione della pena e su tale richiesta è stato registrato il consenso dell'autorità giudiziaria tedesca, a condizione che fosse garantita la esecuzione di una pena pari ad almeno quindici anni di reclusione. Il ricorrente contesta la legittimità della conversione della pena inflittagli dall'autorità giudiziaria tedesca - l'ergastolo con la possibilità, in presenza dell'avvenuta risocializzazione o riabilitazione, di essere rimesso in libertà condizionale una volta scontata la pena di anni quindici di reclusione (cd. ergastolo breve) - nella pena dell'ergastolo vigente nell'ordinamento giuridico italiano, con fine pena "mai". Secondo il ricorrente l'ordinamento giuridico tedesco non contempla una pena così strutturata (cioè perpetua) ma "tre" tipi di ergastolo e, cioè, ergastolo fino a 15, fino a 20 e fino a 25 anni con possibilità in tutte e tre le ipotesi, di ottenere, una volta espiati interamente 15, 20 o 25 anni di reclusione ed in presenza dell'avvenuta risocializzazione o riabilitazione, la libertà, mediante sospensione condizionale della pena. Sostiene, dunque, che avere riconosciuto la sentenza straniera individuando la pena da scontare in quella dell'ergastolo, viola i precetti di cui ai commi 3 e 2 dell'art. 735 cod. proc. pen. avendo la Corte di appello determinato "una pena più grave" di quella stabilita nella sentenza straniera che avrebbe dovuto, ex lege, essere commutata in quella di anni 15 di reclusione poiché la pena messa in esecuzione deve, per quanto possibile, corrispondere "per natura a quella inflitta con la sentenza straniera". Il risultato della conversione, viola, inoltre, gli artt. 10 e 11 della Convenzione di Strasburgo che impongono allo Stato di esecuzione di "adattare" la sanzione inflitta alla pena o misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Conclusivamente, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto commutare la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene temporanee previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Si tratta, come anticipato, di prospettazioni infondate, Non è pertinente con immediatezza alla fattispecie in esame il richiamo alle disposizioni recate dall'art. 10 del d.lgs.vo n. 38 del 2016 che ha attuato nell'ordinamento interno le disposizioni recate dalla decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione Europea. La fonte primaria che rileva ai fini della disciplina del riconoscimento è, infatti, quella contenuta nella legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (art. 3 della 3, legge 25 luglio 1988, n. 334), nell'art. 3 della legge 3 luglio 1989, n. 257 e, infine, nell'art. 10 del d. Igs.vo n. 161 del 7 settembre 2010, applicabile ratione temporis, che rilevano ai fini dell'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta all'estero, nei casi di applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983: in tali casi, afferma la giurisprudenza di questa Corte, la corte d'appello non deve convertire la pena inflitta dal giudice straniero, ma, a differenza di quanto previsto dall'art. 735 cod. proc. pen. - che è, dunque, derogato da tali fonti - deve limitarsi a recepirla, salvo il limite previsto dall'art. 10 della Conv. cit., espressamente richiamato dall'art. 3, legge 3 luglio 1989, n. 257, della sua incompatibilità, per durata o natura, con quella edittale prevista dalla legislazione interna: nel qual caso potrà adattare detta sanzione a quella prevista per reati della stessa natura, purchè non sia più grave o più lunga (Sez. 6, n. 14505 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272480). L'art. 10 del d. Igs.vo 161 del 2010 richiama la "compatibilità" della pena applicata dallo Stato di emissione con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento, nei limiti stabiliti dal comma 5, che contiene altresì prescrizioni sui limiti dell'adattamento. Va rilevato che, contrariamente a quanto si verifica nei rapporti con altri Stati, che non prevedono la pena dell'ergastolo, la legislazione della [OSCURATO:PERSONA] contempla - in relazione a gravi reati, fra i quali quello di omicidio - la pena dell'ergastolo che è stata riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale tedesca con una sentenza risalente all'anno 1977. Cionondimeno la Corte Costituzionale tedesca ha fissato dei principi da rispettare, in caso di irrogazione di tale pena, e, premesso che il condannato non deve perdere la speranza di riacquistare, in giorno, magari lontano nel tempo, la libertà, ha introdotto una norma che consente la sospensione condizionale della pena di cui il condannato può beneficiare, in presenza di avvenuta risocializzazione, dopo avere scontato una pena predeterminata, in ragione della gravità dei reati commessi e, per il caso di omicidio, individuata, come nel caso in esame, in anni 15 di reclusione. E', questa, una statuizione applicata già nella sentenza di condanna (e, dunque, non solo un'ipotesi, contemplata dalla legge) con la conseguenza che, al momento della pronuncia della condanna, il giudice indica il momento dal quale l'imputato potrà essere ammesso al regime di sospensione della pena. Siffatta previsione, ad avviso del Collegio, dà conto di come la comminatoria della pena dell'ergastolo, quale pena perpetua, non solo sia prevista nell'ordinamento giuridico tedesco (ove è inquadrata dogmaticamente tra le pene che in quanto pena assoluta non fanno riconoscere una precisa misura della pena) ma che tale pena è proprio quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 24 novembre 2011 ed è solo in presenza della decorrenza di un tempo minimo (anni quindici) di detenzione e dell'esito positivo di un comportamento risocializzante, che il condannato potrà usufruire della sospensione condizionale della pena. La decisione della Corte di appello di Catanzaro non ha comportato l'applicazione di una pena "commutata" o convertita, rispetto a quella applicata nello Stato emittente, ma si è limitata al riconoscimento della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo„ con un minimo di anni quindici secondo il diritto tedesco, per il delitto di omicidio volontario, punito, anche in Italia, con la pena dell'ergastolo, in presenza di aggravanti. Tale decisione non ha comportato una modifica "della natura" della pena poiché, in entrambi gli ordinamenti, si è in presenza della comminatoria di una pena perpetua, che è quella concretamente inflitta al Potenza con la richiamata sentenza che deve essere, in continuità rispetto all'esecuzione intrapresa in Germania, proseguita in Italia, e rispetto alla quale è diversamente prevista e articolata, attraverso i meccanismi operativi nella fase esecutiva, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale. Nell'ordinamento italiano, infatti, il condannato può accedere alla liberazione condizionale, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento durante l'esecuzione, una volta trascorsi ventisei anni di pena (periodo che può essere ridotto per effetto del meccanismo di liberazione anticipata, che consente in buona sostanza di scontare 45 giorni per ogni semestre nel quale il detenuto abbia dato prova di partecipare all'opera di rieducazione); e, già in precedenza, il condannato all'ergastolo che partecipi positivamente al percorso riabilitativo propostogli può beneficiare dei permessi premi e del lavoro all'esterno del carcere una volta trascorsi dieci anni di esecuzione, e della semilibertà, dopo venti anni.A prescindere dal nomen iuris sono previsti, in entrambi gli ordinamenti, meccanismi che consentono di escludere che la pena dell'ergastolo sia "realmente" perpetua, ossia senza alcuna possibilità per il condannato, trascorso un certo periodo di detenzione in carcere, di beneficiare della liberazione: ma anche per l'ordinamento tedesco, la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena dell'ergastolo, è accessibile al condannato in presenza di una duplice condizione che riguarda sia la durata minima della pena eseguita che il risultato del trattamento penitenziario, cioè la positiva prova di risocializzazione, finalità questa alla quale, in entrambi gli ordinamenti, tende la pena detentiva. Non sussiste, dunque, per effetto del riconoscimento della sentenza penale emessa dall'autorità giudiziaria tedesca in relazione alla pena dell'ergastolo cd. breve previsto dall'ordinamento tedesco - che predetermina una detenzione minima di quindici anni e, in presenza di avvenuta risocializzazione, la possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena - la necessità di adeguamento o di adattamento della pena perpetua inflitta che, per sua natura, non è incompatibile con la pena prevista, per il delitto di omicidio aggravato (e con fine pena mai) nell'ordinamento italiano: tale riconoscimento non determina, infatti, la violazione dei principi convenzionali, richiamati per effetto della legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo, che richiedono una corrispondenza, sulla natura o durata della pena. Ne consegue che, in tale evenienza, si prescinde dall'adattamento. 2.L'art. 10 del d. Igs.vo n. 38 del 2016, ha altresì introdotto una specifica forma di esecuzione con riferimento agli obblighi e prescrizioni inerenti alla sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni alla persona condannata, trasferita in altro Stato, in vista della loro sorveglianza nell'Unione Europea. In tal caso, la corte di appello verifica, già in sede di riconoscimento della sentenza straniera, se la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 10 cit. e, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale, sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione alla autorità competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti e, se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento è operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalente.Rileva il Collegio che, rispetto alla pena dell'ergastolo previsto dall'ordinamento italiano (che contempla ancora la vieta formula del fine pena mai) e, soprattutto, ai termini di accesso al regime di liberazione anticipata o condizionale in Italia (anni ventisei) rispetto a quello della sospensione condizionale della pena (anni quindici di reclusione) previsto nella sentenza del Tribunale di Monaco di Baviera del 24 novembre 2011 si poneva l' ulteriore problema di verificare, fin dal momento del riconoscimento della sentenza straniera, che la pena riconosciuta tenga conto della durata delle sue modalità esecutive ai fini dell'accesso a misure che possono comportare la sottoposizione ad obblighi e la liberazione: non è revocabile in dubbio che anche la tipologia di obblighi e prescrizioni inerenti alla sospensione condizionale della pena o alla liberazione condizionale, che nel caso in esame rileva, e, più in generale, il regime di fruizione dei benefici applicabili al condannato, costituiscono oggetto del trattamento penale. Deve, dunque, affermarsi il principio che al momento del riconoscimento della sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione, il giudice deve verificare la natura e la durata degli obblighi e prescrizioni impartiti e la loro compatibilità con la legislazione italiana e, in caso negativo, adattarli anche ricorrendo ad obblighi e prescrizioni dei corrispondenti reati: in ogni caso, tuttavia, l'adeguamento non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti e, se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento è operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti. Lungo queste linee interpretative, anche prima dell'entrata in vigore del d. Igs.vo 38 del 2016 si era espressa, in materia di esecuzione, la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale (Sez. 1, n. 11425 del 11/02/2004, Sciabica, Rv. 227821; Sez. 1, n. 21358 del 21/04/2017, Terrasi, Rv. 270584) affermando la necessità dell'accertamento che, al momento del trasferimento in Italia, il condannato abbia già acquisiti, durante l'esecuzione all'estero, i benefici che gli avrebbero consentito di incidere sulla effettiva "durata" dell'ergastolo, benefici che restano intangibili e che, se non continuassero a produrre effetto nell'ordinamento italiano, vanificherebbero il divieto di aggravamento previsto dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo. Anche l'accertamento, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera e della sua esecuzione, di tali prescrizioni va fatto con riferimento al complesso di requisiti e condizioni che ne regolano la concreta fruizione nell'ordinamento dello Stato di emissione. Il procedimento seguito dalla Corte di appello non ha comportato la violazione dei suddetti principi non solo perché la pena, così come determinata, non risulta "più grave" rispetto a quella che al Potenza era stata inflitta con la sentenza di condanna, ma anche perché la Corte di merito ha effettivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva maturato, al momento del riconoscimento, i requisiti per accedere alla sospensione della pena, secondo l'ordinamento tedesco, perché non aveva ancora scontato quindici anni di pena detentiva, trovandosi in esecuzione pena solo dal 10 novembre 2017: in questo senso è stato, altresì, correttamente evidenziato che l'autorità giudiziaria tedesca si era espressa nel senso favorevole di ammissione al beneficio a condizione che fosse osservato tale periodo minimo. Irrilevante, invece, l'assenso al trasferimento in Italia del Potenza che non implica una rinuncia ai diritti acquisiti nel Paese in cui è stata emessa la sentenza oggetto di riconoscimento e che non sia stata indicata, nella sentenza impugnata, la effettiva durata della pena scontata in Germania, comunque risultante dagli atti e, dunque, omissione che non rileva ai fini della determinazione della pena da scontare. 3.Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam