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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 agosto 2022

Cassazione n. 47760/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del 12.8.2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva applicato nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione a fin di spaccio di un non esiguo quantitativo di sostanze stupefacenti (in particolare, circa 6 Kg. di marijuana e 1,5 Kg. di hashish, oltre piante recise e semi di marijuana) e di detenzione illegale di plurime armi da fuoco, di cui una clandestina, oltre che di svariate munizioni, in parte integre e, in parte, già esplose.

Condivideva il suddetto Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base dei dati emergenti dalla documentazione versata in atti, in particolare, dalla comunicazione notizia reato del 10.8.2022, dai verbali di annotazione di polizia e di accertamento chimico, nonché dal corredo fotografico, realizzato nel corso dell'intervento delle Forze dell'Ordine.

Condivideva, altresì, il giudizio in merito alla ricorrenza delle esigenze cautelari effettuato dal predetto Giudice della cautela e alla scelta del presidio di contenimento.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.".

Secondo la difesa, il Tribunale di Lecce si sarebbe limitato a condividere acriticamente quanto in modo confuso, errato e contraddittorio ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, omettendo di considerare alcuni inequivoci passaggi da cui emergerebbe la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata; il Mariano non sarebbe stato mai compiutamente identificato come il soggetto che scavalcava velocemente il muretto di delimitazione del campo, portandosi alle spalle di alcune abitazioni dove nascondeva qualcosa; pur volendo ritenere che il soggetto con la maglia bianca fosse il Mariano, questi sarebbe stato visto solo nel momento in cui ebbe a raccogliere una busta bianca, che successivamente metteva in una tovaglia; all'interno della tovaglia, avvolta come fosse un sacco, la polizia giudiziaria aveva rinvenuto sei buste trasparenti, diverse dalla busta bianca che sarebbe stata vista lanciare dalla finestra di un'abitazione per poi essere raccolta dall'individuo con la maglia bianca e avvolta in una tovaglia, nonché occultata nella vegetazione; pur ammettendo che il soggetto con la maglia bianca fosse il Mariano, quanto rinvenuto nello zaino, quanto rinvenuto all'interno della busta in plastica trasparente, quanto rinvenuto all'interno di uno spazio recitato ricavato alle spalle dell'abitazione del Mariano e quanto rinvenuto alle spalle nelle immediate adiacenze dell'abitazione predetta non avrebbe potuto essere attribuito al ricorrente, il quale sarebbe stato al più visto raccogliere all'interno di una tovaglia una busta bianca, comunque, mai rinvenuta dagli investigatori; il Mariano non sarebbe stato sorpreso al rientro nel campo, atteso che nel verbale di perquisizione si dà atto che egli si trovava all'interno dell'abitazione; il Mariano non sarebbe stato mai né fermato né arrestato subito dopo l'esecuzione della perquisizione, né tanto meno sorpreso al rientro nel campo.

Conseguentemente, sempre secondo la difesa, non sussisterebbero a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza, ma mere congetture degli investigatori.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.".

Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale di Lecce, con riferimento alla ricorrenza delle esigenze cautelari, si sarebbe limitato a "ricopiare" le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, peraltro riportandosi a mere formule di stile, senza spiegare se pericolo di reiterazione di reati fosse concreto e attuale, facendo, inoltre, richiamo unicamente alla gravità del reato e alla pena che presumibilmente verrà inflitta; che, in ogni caso, il pericolo di recidivanza, qualora sussistente, avrebbe potuto essere salvaguardato con misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto al primo motivo di ricorso, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto 'ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez.

Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).

2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Lecce non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

In particolare, il suddetto Tribunale ha messo in evidenza che: i diversi fotogrammi inseriti nella documentazione versata in atti, realizzati con l'utilizzo di un drone, attestavano in modo eloquente come, all'atto dell'irruzione delle Forze dell'Ordine, un soggetto con una maglia bianca, poi identificato nell'indagato, avvicinatosi nei pressi della finestra di un'abitazione del campo di sosta nomadi, denominato Panareo, raccoglieva alcune buste in quei frangenti lanciate da quella finestra e, ripostele in un lenzuolo, dopo avere scavalcato il muro di cinta del campo, occultava detto involucro nel posto in cui di lì a poco sarebbe stato recuperato dalla polizia giudiziaria; quei fotogrammi avevano consentito di individuare il responsabile dei fatti nella persona del Mariano, peraltro immediatamente bloccato e identificato sul posto dalla pattuglia che operava "via terra" in sinergia con gli addetti alle operazioni di rilievo fotografico mediante il drone; nel corredo delle immagini versate in atti vi erano anche le fotografie ritraenti gli arti inferiori dell'indagato, che presentavano vistosi graffi, che il predetto si era procurato mentre nascondeva in mezzo ai rovi il materiale illecito sottoposto a sequestro.

3. Ebbene tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e adeguata, mentre le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della riportata motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.4.

Giova aggiungere che "ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. peri. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 4 n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 - 01).

5. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la decisione del Tribunale di Lecce con riferimento alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento.

Con riguardo a tali profili, l'ordinanza impugnata ha valorizzato le gravi modalità del fatto, osservando che: la quantità delle sostanze stupefacenti detenute e occultate dal Mariano era sintomatica di una versatilità dello stesso all'attività di spaccio, come, peraltro, confermato anche dal rinvenimento di diverse bustine, di numerosi bilancini di precisione e di semi e piante essiccate di marijuana; la pericolosità sociale del Mariano derivava anche dal numero delle armi e munizioni occultate, tra cui anche una pistola con matricola abrasa; ha aggiunto che occorreva considerare anche il precedente specifico a carico del Mariano risultante dal certificato del casellario giudiziale.

7. Orbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua in quanto, attraverso la valutazione dei dati fattuali indicati ha evidenziato la concretezza e l'attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del Mariano, fronteggiabile unicamente con la custodia cautelare in carcere.

Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari e di giustificare la scelta della misura cautelare adottata.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

9. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del 12.8.2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva applicato nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione a fin di spaccio di un non esiguo quantitativo di sostanze stupefacenti (in particolare, circa 6 Kg. di marijuana e 1,5 Kg. di hashish, oltre piante recise e semi di marijuana) e di detenzione illegale di plurime armi da fuoco, di cui una clandestina, oltre che di svariate munizioni, in parte integre e, in parte, già esplose. Condivideva il suddetto Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base dei dati emergenti dalla documentazione versata in atti, in particolare, dalla comunicazione notizia reato del 10.8.2022, dai verbali di annotazione di polizia e di accertamento chimico, nonché dal corredo fotografico, realizzato nel corso dell'intervento delle Forze dell'Ordine. Condivideva, altresì, il giudizio in merito alla ricorrenza delle esigenze cautelari effettuato dal predetto Giudice della cautela e alla scelta del presidio di contenimento. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il Tribunale di Lecce si sarebbe limitato a condividere acriticamente quanto in modo confuso, errato e contraddittorio ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, omettendo di considerare alcuni inequivoci passaggi da cui emergerebbe la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata; il Mariano non sarebbe stato mai compiutamente identificato come il soggetto che scavalcava velocemente il muretto di delimitazione del campo, portandosi alle spalle di alcune abitazioni dove nascondeva qualcosa; pur volendo ritenere che il soggetto con la maglia bianca fosse il Mariano, questi sarebbe stato visto solo nel momento in cui ebbe a raccogliere una busta bianca, che successivamente metteva in una tovaglia; all'interno della tovaglia, avvolta come fosse un sacco, la polizia giudiziaria aveva rinvenuto sei buste trasparenti, diverse dalla busta bianca che sarebbe stata vista lanciare dalla finestra di un'abitazione per poi essere raccolta dall'individuo con la maglia bianca e avvolta in una tovaglia, nonché occultata nella vegetazione; pur ammettendo che il soggetto con la maglia bianca fosse il Mariano, quanto rinvenuto nello zaino, quanto rinvenuto all'interno della busta in plastica trasparente, quanto rinvenuto all'interno di uno spazio recitato ricavato alle spalle dell'abitazione del Mariano e quanto rinvenuto alle spalle nelle immediate adiacenze dell'abitazione predetta non avrebbe potuto essere attribuito al ricorrente, il quale sarebbe stato al più visto raccogliere all'interno di una tovaglia una busta bianca, comunque, mai rinvenuta dagli investigatori; il Mariano non sarebbe stato sorpreso al rientro nel campo, atteso che nel verbale di perquisizione si dà atto che egli si trovava all'interno dell'abitazione; il Mariano non sarebbe stato mai né fermato né arrestato subito dopo l'esecuzione della perquisizione, né tanto meno sorpreso al rientro nel campo. Conseguentemente, sempre secondo la difesa, non sussisterebbero a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza, ma mere congetture degli investigatori. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale di Lecce, con riferimento alla ricorrenza delle esigenze cautelari, si sarebbe limitato a "ricopiare" le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, peraltro riportandosi a mere formule di stile, senza spiegare se pericolo di reiterazione di reati fosse concreto e attuale, facendo, inoltre, richiamo unicamente alla gravità del reato e alla pena che presumibilmente verrà inflitta; che, in ogni caso, il pericolo di recidivanza, qualora sussistente, avrebbe potuto essere salvaguardato con misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di ricorso, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto 'ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Lecce non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. In particolare, il suddetto Tribunale ha messo in evidenza che: i diversi fotogrammi inseriti nella documentazione versata in atti, realizzati con l'utilizzo di un drone, attestavano in modo eloquente come, all'atto dell'irruzione delle Forze dell'Ordine, un soggetto con una maglia bianca, poi identificato nell'indagato, avvicinatosi nei pressi della finestra di un'abitazione del campo di sosta nomadi, denominato Panareo, raccoglieva alcune buste in quei frangenti lanciate da quella finestra e, ripostele in un lenzuolo, dopo avere scavalcato il muro di cinta del campo, occultava detto involucro nel posto in cui di lì a poco sarebbe stato recuperato dalla polizia giudiziaria; quei fotogrammi avevano consentito di individuare il responsabile dei fatti nella persona del Mariano, peraltro immediatamente bloccato e identificato sul posto dalla pattuglia che operava "via terra" in sinergia con gli addetti alle operazioni di rilievo fotografico mediante il drone; nel corredo delle immagini versate in atti vi erano anche le fotografie ritraenti gli arti inferiori dell'indagato, che presentavano vistosi graffi, che il predetto si era procurato mentre nascondeva in mezzo ai rovi il materiale illecito sottoposto a sequestro. 3. Ebbene tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e adeguata, mentre le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della riportata motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.4. Giova aggiungere che "ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. peri. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 4 n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 - 01). 5. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la decisione del Tribunale di Lecce con riferimento alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento. Con riguardo a tali profili, l'ordinanza impugnata ha valorizzato le gravi modalità del fatto, osservando che: la quantità delle sostanze stupefacenti detenute e occultate dal Mariano era sintomatica di una versatilità dello stesso all'attività di spaccio, come, peraltro, confermato anche dal rinvenimento di diverse bustine, di numerosi bilancini di precisione e di semi e piante essiccate di marijuana; la pericolosità sociale del Mariano derivava anche dal numero delle armi e munizioni occultate, tra cui anche una pistola con matricola abrasa; ha aggiunto che occorreva considerare anche il precedente specifico a carico del Mariano risultante dal certificato del casellario giudiziale. 7. Orbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua in quanto, attraverso la valutazione dei dati fattuali indicati ha evidenziato la concretezza e l'attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte del Mariano, fronteggiabile unicamente con la custodia cautelare in carcere. Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari e di giustificare la scelta della misura cautelare adottata. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 9. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
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