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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04053/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ncnti4e le conclusioni del PG LJ1I jit.ojkki U ALI Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino che, ai sensi dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, ha revocato a decorrere dal 18 gennaio 2021 la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 14 luglio 2020, in ordine alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 gennaio 2018, definitiva il 3 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Cuneo con provvedimento del 12 aprile 2021 aveva disposto la sospensione ex art. 51 ter Ord. pen. della misura alternativa, evidenziando che il 6 novembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato a recarsi il 19 novembre 2020 a Mentone, per effettuare la revisione dell'autovettura e rinnovare il certificato che gli avrebbe garantito una copertura sanitaria in Europa; che il 18 novembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito all'UEPE (Ufficio per l'esecuzione penale esterna) di Cuneo di aver subito una tentata truffa da parte del condannato; che 1'11 gennaio 2021 il condannato aveva chiesto una nuova autorizzazione a recarsi a Mentone il 18 gennaio 2021 per- il completamento della revisione della propria autovettura, nonché per recarsi dal commercialista; che il 23 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato l'UEPE di Cuneo, allegando la copia di un atto di denuncia-querela, con la quale lo stesso aveva esposto di essere stato contattato da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva sottoposto una proposta di lavoro, e con il quale si era incontrato a Lainate insieme al suo datore di lavoro presso la società Ano, Leonetti; che tale incontro era stato oggetto di una puntata del noto programma televisivo "[OSCURATO:PERSONA]", durante la quale [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti avevano dichiarato di essere stati truffati in passato da [OSCURATO:PERSONA]; che, successivamente a tale episodio, [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di mistificare la realtà dei fatti, fornendo anche due manoscritti di terze persone con dichiarazioni false.

Secondo il Magistrato di sorveglianza, quindi, il 18 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva violato in maniera grave le prescrizioni a cui era stato sottoposto, eludendo l'autorizzazione di recarsi in Francia, a lui concessa esclusivamente allo scopo di effettuare la revisione dell'autovettura e di incontrare il commercialista, per intrattenere con terze persone presunti rapporti di affari (costituenti anche un tentativo di riciclaggio) al di fuori di qualsiasi controllo da parte del giudicante e delle Forze dell'ordine; per tale ragione, [OSCURATO:PERSONA] non aveva manifestato alcuna revisione critica del proprio passato deviante, perpetrando condotte analoghe a quelle per le quali era stato condannato, e che lo stesso, pur maneggiando ingenti somme di denaro, non aveva mai manifestato alcuna volontà di risarcire il danno in favore della persona offesa.

1.2. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza era stata regolare, ha evidenziato che, successivamente al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano affermato di aver subito dei raggiri e delle truffe da [OSCURATO:PERSONA]; che l'annotazione dei Carabinieri della Stazione di Carrù del 28 aprile 2021 aveva rilevato che la professione di [OSCURATO:PERSONA] per conto della Ano potesse essere solo un modo per procacciare investitori da truffare con la complicità di Leonelli; che, quindi, la misura alternativa alla detenzione doveva essere revocata, avendo il condannato posto in essere una condotta complessiva solo formalmente rispettosa degli obblighi imposti; che, infatti, gli episodi sopra evidenziati erano indicativi della sua evidente intenzione di non adeguare la propria futura condotta di vita secondo i canoni della legalità, attesa la manifesta disponibilità a porre in essere attività di riciclaggio.

Tali circostanze complessivamente valutate, quindi, apparivano secondo il giudice di merito indicative del persistere in capo al condannato di una mentalità deviante e di una sua assoluta incapacità di gestire correttamente il beneficio concesso, imponendo la revoca della misura alternativa a decorrere dal 18 gennaio 2021, data della violazione delle prescrizioni.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 609, comma 2, 666 e 678 cod. proc. pen., perché il decreto di fissazione dell'udienza era stato erroneamente notificato il 27 aprile 2021 al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], invece che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata di fiducia da [OSCURATO:PERSONA], come risultava nel verbale di arresto del 13 aprile 2021

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il decreto di fissazione dell'udienza non era stato notificato neanche all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2021 aveva nominato quale secondo difensore di fiducia, in aggiunta all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 51 ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe risposto in merito alla richiesta della difesa di sostituzione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova con quella della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile., J, bLiG1

1.1. Il primoffribtivo di ricorso e palesemente destituito di fondamento atteso > che dal verbale di notifica del decreto di sospensione ex art. 51 ter

I. 354/1975 contrariamente alla prospettazione difensiva, non risulta l'elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale comunque era stata avvisata telefonicamente, per come risulta dagli atti.

Va ribadito in particolare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (S.U., n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187) per il quale la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente.

E' onere del difensore presente verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice.

Nel caso di specie, dal verbale di udienza del 18 maggio 2021 risulta che dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino non era stata sollevata alcuna eccezione al riguardo dall'avvocato presente avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo (che dichiarava di essere stato nominato difensore di fiducia con dichiarazione dell'imputato resa nel carcere in data 20 aprile 2021), ma unicamente l'eccezione di mancato rispetto del termine di notifica, ai sensi dell'art. 666 comma 3 cod. proc. pen., correttamente respinta dal Tribunale, sicché l'eventuale vizio conseguente all'irregolare notifica dell'avviso dell'udienza,risTiltà---------c sanato ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non può essere dedotto dinanzi a questa Corte di legittimità. r-crto

1.2. In ordine altZtr2 motivo del ricorso, come ha correttamente osservato il Procuratore generale, il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato la decisione di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale alla luce della complessiva condotta del [OSCURATO:PERSONA], solo formalmente rispettosa degli obblighi impartiti ma, in realtà, del tutto incompatibile con la natura e l'obiettivo della misura alternativa stessa e perciò altamente sintomatica di assoluta impermeabilità all'effetto deterrente della sanzione penale.

Inoltre, il ricorrente non ha documentato di aver avanzato, in subordine, l'istanza di sostituire la misura revocanda con quella della detenzione domiciliare (istanza che non risulta nemmeno da un esame attento del fascicolo), fatto che rende inammissibile il motivo in base al principio di c.d. autosufficienza del ricorso e ciò a prescindere dal fatto che la detenzione domiciliare non sarebbe stata concedibile ex art. 58- quater ord. pen. 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/12/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ncnti4e le conclusioni del PG LJ1I jit.ojkki U ALI Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino che, ai sensi dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, ha revocato a decorrere dal 18 gennaio 2021 la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 14 luglio 2020, in ordine alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 gennaio 2018, definitiva il 3 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Cuneo con provvedimento del 12 aprile 2021 aveva disposto la sospensione ex art. 51 ter Ord. pen. della misura alternativa, evidenziando che il 6 novembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato a recarsi il 19 novembre 2020 a Mentone, per effettuare la revisione dell'autovettura e rinnovare il certificato che gli avrebbe garantito una copertura sanitaria in Europa; che il 18 novembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito all'UEPE (Ufficio per l'esecuzione penale esterna) di Cuneo di aver subito una tentata truffa da parte del condannato; che 1'11 gennaio 2021 il condannato aveva chiesto una nuova autorizzazione a recarsi a Mentone il 18 gennaio 2021 per- il completamento della revisione della propria autovettura, nonché per recarsi dal commercialista; che il 23 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato l'UEPE di Cuneo, allegando la copia di un atto di denuncia-querela, con la quale lo stesso aveva esposto di essere stato contattato da tale [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva sottoposto una proposta di lavoro, e con il quale si era incontrato a Lainate insieme al suo datore di lavoro presso la società Ano, Leonetti; che tale incontro era stato oggetto di una puntata del noto programma televisivo "[OSCURATO:PERSONA]", durante la quale [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti avevano dichiarato di essere stati truffati in passato da [OSCURATO:PERSONA]; che, successivamente a tale episodio, [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di mistificare la realtà dei fatti, fornendo anche due manoscritti di terze persone con dichiarazioni false. Secondo il Magistrato di sorveglianza, quindi, il 18 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva violato in maniera grave le prescrizioni a cui era stato sottoposto, eludendo l'autorizzazione di recarsi in Francia, a lui concessa esclusivamente allo scopo di effettuare la revisione dell'autovettura e di incontrare il commercialista, per intrattenere con terze persone presunti rapporti di affari (costituenti anche un tentativo di riciclaggio) al di fuori di qualsiasi controllo da parte del giudicante e delle Forze dell'ordine; per tale ragione, [OSCURATO:PERSONA] non aveva manifestato alcuna revisione critica del proprio passato deviante, perpetrando condotte analoghe a quelle per le quali era stato condannato, e che lo stesso, pur maneggiando ingenti somme di denaro, non aveva mai manifestato alcuna volontà di risarcire il danno in favore della persona offesa. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza era stata regolare, ha evidenziato che, successivamente al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano affermato di aver subito dei raggiri e delle truffe da [OSCURATO:PERSONA]; che l'annotazione dei Carabinieri della Stazione di Carrù del 28 aprile 2021 aveva rilevato che la professione di [OSCURATO:PERSONA] per conto della Ano potesse essere solo un modo per procacciare investitori da truffare con la complicità di Leonelli; che, quindi, la misura alternativa alla detenzione doveva essere revocata, avendo il condannato posto in essere una condotta complessiva solo formalmente rispettosa degli obblighi imposti; che, infatti, gli episodi sopra evidenziati erano indicativi della sua evidente intenzione di non adeguare la propria futura condotta di vita secondo i canoni della legalità, attesa la manifesta disponibilità a porre in essere attività di riciclaggio. Tali circostanze complessivamente valutate, quindi, apparivano secondo il giudice di merito indicative del persistere in capo al condannato di una mentalità deviante e di una sua assoluta incapacità di gestire correttamente il beneficio concesso, imponendo la revoca della misura alternativa a decorrere dal 18 gennaio 2021, data della violazione delle prescrizioni. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 609, comma 2, 666 e 678 cod. proc. pen., perché il decreto di fissazione dell'udienza era stato erroneamente notificato il 27 aprile 2021 al difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], invece che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata di fiducia da [OSCURATO:PERSONA], come risultava nel verbale di arresto del 13 aprile 2021 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il decreto di fissazione dell'udienza non era stato notificato neanche all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2021 aveva nominato quale secondo difensore di fiducia, in aggiunta all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 51 ter Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe risposto in merito alla richiesta della difesa di sostituzione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova con quella della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile., J, bLiG1 1.1. Il primoffribtivo di ricorso e palesemente destituito di fondamento atteso > che dal verbale di notifica del decreto di sospensione ex art. 51 ter I. 354/1975 contrariamente alla prospettazione difensiva, non risulta l'elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale comunque era stata avvisata telefonicamente, per come risulta dagli atti. Va ribadito in particolare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (S.U., n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187) per il quale la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. E' onere del difensore presente verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice. Nel caso di specie, dal verbale di udienza del 18 maggio 2021 risulta che dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino non era stata sollevata alcuna eccezione al riguardo dall'avvocato presente avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo (che dichiarava di essere stato nominato difensore di fiducia con dichiarazione dell'imputato resa nel carcere in data 20 aprile 2021), ma unicamente l'eccezione di mancato rispetto del termine di notifica, ai sensi dell'art. 666 comma 3 cod. proc. pen., correttamente respinta dal Tribunale, sicché l'eventuale vizio conseguente all'irregolare notifica dell'avviso dell'udienza,risTiltà---------c sanato ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non può essere dedotto dinanzi a questa Corte di legittimità. r-crto 1.2. In ordine altZtr2 motivo del ricorso, come ha correttamente osservato il Procuratore generale, il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato la decisione di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale alla luce della complessiva condotta del [OSCURATO:PERSONA], solo formalmente rispettosa degli obblighi impartiti ma, in realtà, del tutto incompatibile con la natura e l'obiettivo della misura alternativa stessa e perciò altamente sintomatica di assoluta impermeabilità all'effetto deterrente della sanzione penale. Inoltre, il ricorrente non ha documentato di aver avanzato, in subordine, l'istanza di sostituire la misura revocanda con quella della detenzione domiciliare (istanza che non risulta nemmeno da un esame attento del fascicolo), fatto che rende inammissibile il motivo in base al principio di c.d. autosufficienza del ricorso e ciò a prescindere dal fatto che la detenzione domiciliare non sarebbe stata concedibile ex art. 58- quater ord. pen. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/12/2021 Il
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