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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21333/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen.,. ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.- è inammissibile per la dirimente considerazione che la Corte territoriale ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto tenue l'offesa (tra l'altro, osservando come oggetto materiale del reato fossero più res), profilo non ritualmente censurato dalla prospettazione in fatto perorata da ricorso, che non ha neppure addotto il travisamento della prova (Sez. 2, n. 462138 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 497 -ter cod. pen.,. ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.- è inammissibile per la dirimente considerazione che la Corte territoriale ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto tenue l'offesa (tra l'altro, osservando come oggetto materiale del reato fossero più res), profilo non ritualmente censurato dalla prospettazione in fatto perorata da ricorso, che non ha neppure addotto il travisamento della prova (Sez. 2, n. 462138 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 21333/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris