CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 25663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2022 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4432-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 985/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/12/2021 R.G.N. 197/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.G.4432/2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello diBologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha rigettato la domanda di FallOusmane, diretta a ottenere il riconoscimento del diritto agli assegni al nucleo familiare, essendo giunta alla conclusione che il richiedente non avesse provato in giudizio il possesso del requisito reddituale(art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988), di tal che la sua esistenza rimaneva confinata ad “…un semplice sottinteso inespresso della domanda” (p. 8 sent.). La Corte territoriale ha poi rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia ritenendola non dirimente ai fini della risoluzione della controversia. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo unico. L’INPS ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria. Il P.G. ha conclusoper il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L. n. 153 1988 e art. 12 preleggi nell’aver erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere alla provvidenza ANF (Assegno per il [OSCURATO:PERSONA]) – Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto disposti dalla Direttiva comunitaria (direttamente applicabile e self executing) n. 2003/109/CE ed enunciati nella sentenza della CGUE resa in data 25.11.2020 nella causa “INPS vs V.R.” n. C-303/2019/CE nell’aver richiesto al ricorrente, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF (Assegno per il nucleo familiare) L. n. 153/1998”. La censura si appunta sull’erronea statuizione del giudice circa il mancato raggiungimento della prova del requisito reddituale del complessivo nucleo familiare da parte di [OSCURATO:PERSONA]. A tal uopo il ricorrente si appella alla normativa europea per dedurre la violazione del diritto di parità di trattamento, che renderebbe, a suo avviso, legittima la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di giustizia, in quanto il disposto di cui all’art. 2, co.9 del d.l. n. 69 del 1988, convertito nella l. n. 153 del 1988 precluderebbe ingiustificatamente al lavoratore extraeuropeo residente in Italia e con permesso di lungo soggiorno, di provare in giudizio la sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge. Secondo la prospettazione, il requisito reddituale dei componenti il nucleo familiare –per i cittadini extracomunitari residenti in Italia e titolari di permesso di lungo soggiorno - dovrebbe ritenersi provato attraverso l’allegazione in giudizio del solo modello CUD, attestante il reddito percepito in Italia dal richiedente, atteso che tale elemento costituirebbe un mero parametro per la liquidazione della prestazione ma non anche il presupposto per la concessione del beneficio. Il motivo non merita accoglimento. La l. n. 153 del 1988, nell’ambito di una riforma delle prestazioni a tutela della famiglia, ha introdotto l’isti tuto degli assegni al nucleo familiare. La legge ha fissatotaluni presupposti per la titolarità del diritto, fra cui innanzitutto la condizione di lavoratore del richiedente, in servizio o in pensione. La misura è, dunque, riservata ai percettori di un reddito da lavoro, da pensione o da altra misura previdenziale scaturente da prestazione lavorativa. Sempre con riferimento al reddito, la legge ha stabilito che l’assegno non spetta qualora la somma degli emolumenti percepiti dall’intero nucleo familiare sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo stesso (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988). L’assegno al nucleo familiare, in sostanziale discontinuità rispetto alle misure precedenti, quali ad esempio l’assegno familiare, si riferisce al reddito familiare considerato nel suo complesso, costituito, cioè,dalla somma di quanto apportato da ciascuno dei suoi com ponenti alla condizione economica della famiglia, ai fini del raggiungimento della soglia reddituale che dà diritto alla prestazione. Il reddito così individuato è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’IRPEF, conseguiti nell’anno solare precedente l’1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quanto ai membri della famiglia cui riferirsi, va considerato che il paradigmapreso a riferimento dal legislatore è quello della famiglia - tipo, rappresentato da una struttura elementare, composta dai due coniugi e dai relativi figli minori di età, o anche maggiori qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro remunerato. I soggetti inclusi nel nucleo familiare hanno diritto all’assegno anche se non conviventi e non a carico del richiedente per avere entrate proprie. Calcolo del reddito familiare nella sua globalità e tramonto del requisito della “vivenza a carico” - pilastro dell e precedenti “ prestazioni familiari ” – costituiscono per il legislatore ineludibili punti di passaggio per giungere al riconoscimento dell’apporto economico della famiglia intesa quale soggetto autonomo di riferimento , distinto dal singolo componente , prod uttore di reddito da lavoro. In tal senso si spiega perché la legge stessa preveda che l’importo dell’assegno vadacalcolato in base alla situazione reddituale dichiarata dal richiedente, rapportata alla consistenza effettiva del nucleo familiare documentata dallo stato di famiglia. La prestazione è erogata unitariamente, a beneficio dell’intero nucleo, ed ha struttura modulare: nel senso che una crescita progressiva del nucleo familiare ne comporta l’incremento, così come, a parità (anche) di suoi appartenenti, una crescita di reddito ne comporta la diminuzione. Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo , la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base al la legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in questi termini –esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all’intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrente, secondo la quale l’individuazione del reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull’allegazione del modello CUD il quale certifica il solo redditodel richiedente, per l’oggettiva difficoltà di dimostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell’assegno al nucleo familiare così come il nostro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all’integrazione economica della retribuzione del capofamiglia considerata insufficiente in via presuntiva, bensì all’introduzione di un beneficio in favore del nucleo familiare in relazione a un accertamento inconcreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l’ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.4419 del 2000). Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un’attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all’onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l’adempimento dell’onere probatorio gravante su diessa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente. Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all’intero nucleo familiare costituisce un eleme nto costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l’onere di provarne la sussistenza ridondia carico tanto del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fattorichiesta. In tal modo va lettol’art. 2 co. 9 del d.l. n. 69 , ove si omette qual si vogliadistinguo fra le due tipologie di lavoratori : deve infatti ritenersi che il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stata consapevolmenteadottata dal legisl atore proprio in quanto il principio che introduce– questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell’assegno al nucleo familiare. Pertanto, non essendo possibile muovere nessuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia avanzata dal ricorrente per asserita violazione del principio di parità di trattamento. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari