CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pan.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione a: 1) sussistenza del reato, perché la condotta è avvenuta ad attività d'ufficio dei p.u. già esaurita; 2) mancata sostituzione della reclusione con la pena pecuniaria, ex artt. 53, 58, legge n. 689/1981. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2.1. Il primo è tale in fatto, risultando pacifico che, al momento dell'aggressione subita ad opera dell'imputato, l'attività d'ufficio dell'agente di polizia penitenziaria (accompagnamento e sorveglianza del detenuto nei locale docce) fosse in corso. 2.2. Il secondo lo è in diritto. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274, citata dal ricorrente ; ha sì escluso la rilevanza ostativa della prognosi d'inadempimento della sanzione sostitutiva pecuniaria, ma allorché tale previsione sia fondata sulle condizioni economiche disagiate del condannato, in quanto criterio non previsto dall'art. 133, cod. pen.. Nello specifico, invece, il giudizio prognostico negativo è stato fondato dalla Corte d'appello sulla riprovevole personalità dell'imputato, qualificata come «aggressiva e disinvolta nel delinquere» e, in quanto tale, del tutto inaffidabile, considerando anche l'elevatissimo importo di un'eventuale sarzione pecuniaria. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro„ non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, i