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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29802/2026

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iavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 29 gennaio 2026 con cui il Tribunale di Brescia harigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Brescia, in data 29 dicembre 2025, ha disposto neisuoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari.2.

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce violazione degliartt. 16, 27 e 309 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. nonché vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale diBrescia.La difesa censura il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe radicatola competenza territoriale facendo esclusivo riferimento alla formulazione delcapo d’imputazione operata dal Pubblico ministero, senza svolgere alcuna verificaautonoma in ordine alla fondatezza dell’assunto accusatorio.Secondo la prospettazione difensiva, tale impostazione si porrebbe in contrastocon il principio di diritto secondo cui il giudice del riesame è titolare del potere-dovere di verificare la competenza territoriale, quale indefettibile presupposto dilegittimità della misura cautelare, sulla base degli elementi disponibili, senzalimitarsi a recepire acriticamente la prospettazione dell’accusa.

Diversamente, lapossibilità di eccepire l’incompetenza territoriale risulterebbe sostanzialmentesvuotata di contenuto, poiché la relativa individuazione verrebbe rimessa allasola contestazione formulata dal Pubblico ministero.La ricorrente sostiene, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto procedere aun’autonoma valutazione della competenza, da radicarsi, nel caso di specie,presso la Procura della Repubblica di Milano ovvero, in subordine, presso quelladi Monza.A tal fine evidenzia che le condotte di riciclaggio contestate al capo sub-11)sarebbero sei: la prima, dell’8 aprile 2025, consumata a Milano, le tresuccessive, del 12, 15 e 16 aprile 2025, realizzate a Rovato e le ultime due, del18 e 24 aprile 2025, nuovamente a Milano.Secondo la difesa, qualora tali dazioni fossero considerate autonome violazionidell’art. 648-bis cod. pen., tra loro connesse, la competenza dovrebbe esseredeterminata, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., con riferimento alla primacondotta, consumata a Milano.

Qualora, invece, esse fossero qualificate comeun’unica condotta, secondo l’impostazione accolta dal Tribunale, dovrebbecomunque trovare applicazione il principio secondo cui, ai fini delladeterminazione della competenza territoriale per il delitto di riciclaggio realizzatomediante condotte frazionate e progressive, poste in essere da più soggetti intempi e luoghi diversi, il reato si perfeziona nel luogo in cui viene compiuto ilprimo atto, ancorché costituente soltanto un segmento della condotta tipica.Anche aderendo a tale ricostruzione unitaria, la competenza territorialedovrebbe, pertanto, essere attribuita al Tribunale di Milano.In via subordinata, la ricorrente chiede che la competenza venga individuata conriferimento al capo sub-3), di pari gravità rispetto al capo sub-11), masuccessivo, anch’esso riconducibile alla competenza dell’autorità giudiziariamilanese.In ulteriore subordine, sollecita la determinazione della competenza con riguardoai reati meno gravi concernenti le false fatturazioni contestate ai capi sub-8) esub-9), accertati per primi dalla Procura della Repubblica di Monza, conconseguente competenza del Tribunale di Milano.3.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione degli artt. 125e 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. nonché carenza di motivazionein ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e violazione delprincipio di autonoma valutazione.Il giudice per le indagini preliminari avrebbe emesso, nei confronti di tutti gliindagati, destinatari di contestazioni tra loro eterogenee, un provvedimento dalcontenuto sostanzialmente uniforme, fondato su un mero rinvio per relationemalle diverse ordinanze cautelari emesse da altri giudici per le indagini preliminariche si erano dichiarati territorialmente incompetenti.Tale modalità operativa era stata contestata mediante eccezione di nullitàdell’ordinanza per violazione degli artt. 292, comma secondo, lett. c), e 309,comma nono, cod. proc. pen.; eccezione disattesa dal Tribunale sul rilievo che ilgiudice per le indagini preliminari di Brescia avrebbe comunque svolto, sia puresinteticamente, il necessario vaglio di congruità, acquisendo cognizione delcontenuto sostanziale delle argomentazioni richiamate.Secondo la ricorrente, tale affermazione si risolverebbe, tuttavia, in unamotivazione meramente assertiva, inidonea a chiarire quali parti delprovvedimento attestino un’effettiva valutazione del compendio indiziario daparte del giudice bresciano e attraverso quale percorso logico egli sia pervenutoa condividere le conclusioni del giudice per le indagini preliminari di Milano.La difesa evidenzia, inoltre, come il giudice per le indagini preliminari abbiariprodotto argomentazioni sostanzialmente identiche con riguardo a tutti gliindagati, ivi compresa la ricorrente, senza alcuna valutazione individualizzante,in violazione del principio secondo cui l’obbligo di autonoma valutazione dei graviindizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari impone un esame specifico deglielementi rilevanti con riferimento alla posizione del singolo indagato, conesplicitazione della loro concreta incidenza, senza ricorso a formule stereotipate.Nel caso di specie tale scrutinio difetterebbe del tutto, così come mancherebbequalsiasi indicazione degli elementi effettivamente esaminati dal giudice per leindagini preliminari di Brescia e delle ragioni che lo avrebbero indotto acondividere le argomentazioni sviluppate dal giudice milanese, con conseguentenullità del provvedimento, in applicazione del principio secondo cui è affetta danullità l’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. quandola motivazione, in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, siesaurisca nella pedissequa riproduzione di quella resa dal giudice dichiaratosiincompetente.La denunciata assenza di un’autonoma valutazione critica della coerenza e dellacondivisibilità del provvedimento richiamato si tradurrebbe, pertanto, in unaradicale carenza motivazionale.

Dalla motivazione del giudice per le indaginipreliminari di Brescia, infatti, non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito per affermare la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza e delle esigenze cautelari, né individuare il materiale indiziarioposto a fondamento della decisione o gli elementi ritenuti idonei a giustificare ilpericolo di reiterazione del reato, essendosi il giudice limitato a riassumere, inpoche righe, il contenuto delle ordinanze emesse dai diversi giudiciprecedentemente aditi, richiamandole poi mediante rinvio per relationem.4.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce carenza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo direiterazione del reato.La difesa lamenta, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe omesso diconsiderare la distanza temporale dei fatti, risalenti al 6 maggio 2025 e, quindi,collocati oltre otto mesi prima dell’applicazione della misura nonché l’assenza dielementi concreti e oggettivi dai quali desumere l’effettiva possibilità che laricorrente possa reiterare condotte analoghe.Secondo la difesa, tale motivazione si porrebbe in contrasto con il consolidatoorientamento di legittimità secondo cui il pericolo di reiterazione deve essereconcreto e attuale, fondato su specifici elementi di fatto, non potendo esseredesunto dalla sola gravità delle condotte contestate.La difesa evidenzia, inoltre, che i giudici del riesame avrebbero omesso diconsiderare il limitato arco temporale (dal 31 marzo 2025 al 6 maggio 2025) diconsumazione delle condotte attribuite alla ricorrente, la loro sporadicità e ilsignificativo intervallo temporale intercorso prima dell’applicazione della misura.Quanto agli elementi valorizzati a sostegno del pericolo di reiterazione -individuati nella disponibilità di conti correnti esteri, nella movimentazione diingenti somme di denaro contante e nella rete di contatti funzionaleall’occultamento e al reimpiego dei proventi illeciti- la difesa osserva che essi siriferirebbero alle condotte contestate al capo sub 10.Sotto tale profilo evidenzia la contraddittorietà della motivazione, posto che ilTribunale, pur fondando su tali circostanze il giudizio prognostico, hacontestualmente escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inrelazione al medesimo capo d’imputazione, annullando sul punto la misura degliarresti domiciliari.Da ultimo, la difesa censura le argomentazioni poste a fondamento della misuradegli arresti domiciliari, ritenendole apodittiche, in quanto fondateesclusivamente sull’ampiezza del meccanismo illecito, sul contributo fornito dallaricorrente alla sua operatività e sulla mancata emersione di elementi didissociazione.Si osserva, in proposito, che il sistema fraudolento non sarebbe stato realizzatograzie alla libertà di movimento dell’indagata, la quale non sarebbe mai statasorpresa a trasportare o consegnare denaro né ad incontrare i coindagati,essendosi le condotte svolte esclusivamente mediante comunicazioni telefonicheo telematiche.La limitazione della libertà personale risulterebbe, pertanto, inidonea a prevenireil rischio di reiterazione e si tradurrebbe in un’anticipazione della sanzione, incontrasto con il principio secondo cui le misure cautelari personali non possonoperseguire finalità punitive, ma devono essere sorrette da un effettivocollegamento tra la misura applicata e la specifica esigenza cautelare dasoddisfare.La ricorrente conclude, pertanto, che le modalità delle condotte contestatedimostrerebbero l’inidoneità della restrizione della libertà personale afronteggiare l’unica esigenza cautelare prospettata, con conseguente violazionedei principi di adeguatezza e proporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Le doglianze difensive, con le quali si deduce l’incompetenza territoriale delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, non meritanoaccoglimento, poiché si pongono in contrasto con l’accertamento in fattocompiuto dai giudici del riesame, sorretto da una motivazione coerente eimmune da manifeste illogicità o da errori di diritto.Il Tribunale ha, infatti, espressamente esaminato la censura concernentel’individuazione del giudice territorialmente competente, condividendo laricostruzione operata dal giudice per le indagini preliminari e fornendo unpercorso argomentativo rispettoso dei criteri dettati dagli artt. 12 e 16 cod. proc.pen. in materia di connessione e di determinazione della competenza perterritorio.In particolare, il Tribunale ha correttamente evidenziato come i reatiprovvisoriamente contestati risultino unificati da un vincolo di connessioneteleologica e di continuazione, essendo la condotta di riciclaggio ascritta allaricorrente funzionalmente diretta ad assicurare l’occultamento e il reimpiego deiproventi derivanti dal sistema fraudolento delle false fatturazioni ideato daiBertoli e dagli altri concorrenti.Muovendo da tale corretta premessa, i giudici di merito hanno individuato il reatopiù grave nel delitto di riciclaggio di cui al capo 11), commesso -secondo quantoindicato nel capo di imputazione- in Brescia nel periodo compreso tra l’8 aprile2025 e il 30 aprile 2025, facendo conseguentemente applicazione dell’art. 16,comma primo, cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti relativi a reaticonnessi, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più graveovvero, in caso di pari gravità, per quello commesso per primo.

Ne è derivata,pertanto, la corretta individuazione del Tribunale di Brescia quale giudiceterritorialmente competente.La conclusione cui è pervenuto il Tribunale si pone in piena continuità con ilconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di competenzaterritoriale nei procedimenti relativi a reati connessi, il relativo criterio diformulata dal Pubblico ministero, salvo che essa risulti affetta da errorimacroscopici, immediatamente percepibili e tali da rendere evidente l’erroneaindividuazione del giudice competente (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018,Giugliano, Rv. 273484-01; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050-02).Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che la verifica della competenza deveessere effettuata secondo un criterio necessariamente “ex ante”, avuto riguardoalla prospettazione accusatoria risultante dall’imputazione e dalle originarie lineefattuali emergenti dalla notizia di reato, senza che possano assumere rilievovalutazioni concernenti la fondatezza dell’accusa o l’effettiva dimostrazione deifatti contestati.

In altri termini, la competenza deve essere determinata sullabase di ciò che il Pubblico ministero “prospetta”, e non di ciò che il giudiceritenga successivamente provato all’esito della valutazione del merito (Sez.

U, n.53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223-01, in motivazione).Ne consegue che non può essere condivisa la prospettazione difensiva, volta ascomporre artificiosamente la contestazione in autonome frazioni riferibili allesingole operazioni di riciclaggio, al fine di radicare la competenza territorialepresso un diverso ufficio giudiziario.

Una simile ricostruzione, infatti, finisce perisolare singoli segmenti dell’attività contestata, prescindendo dall’unitarietà delfatto storico delineato nell’imputazione e dal vincolo di connessione che legatutte le condotte realizzate dai concorrenti.In tale contesto, risulta corretta l’individuazione del Tribunale di Brescia qualegiudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 16, comma primo, cod.proc. pen., non emergendo alcun errore manifesto nella contestazione idoneo agiustificare una diversa soluzione.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato non ravvisandosi la dedottaviolazione del principio dell’autonoma valutazione.Il ricorrente afferma che il giudice per le indagini preliminari sarebbe venutomeno al proprio dovere di autonoma valutazione delle doglianze difensive,limitandosi a riproporre pedissequamente il percorso motivazionale del giudicedichiaratosi incompetente.2.1.

Deve essere, in proposito, ribadito che l'art. 27 cod. proc. pen. impone algiudice competente di esprimersi -nel termine di venti giorni dopo la pronunciadel giudice dichiaratosi incompetente- in maniera autonoma su tutti i presuppostiper l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendorinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, su tutti i presuppostiper la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudicecompetente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudicedichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione o larappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del Pubblico ministero(vedi Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266557–01; Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779–01; Sez. 3, n. 6592 del 29/01/2025,Santarnecchi, non massimata).Ne consegue che va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondola quale il giudice competente ben può riprendere, anche pedissequamente, ilcontenuto dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente, qualora lamotivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria delprovvedimento di destinazione, trattandosi di provvedimento rimasto valido neisuoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è così fatta consapevolmente propriadal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iterlogico seguito per pervenire alla decisione adottata (vedi Sez. 2, n. 6358 del28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576-01; Sez. 4, n. 26604 del 10/07/2025,[OSCURATO:PERSONA] srl, non massimata).invero, l'autonoma valutazione del compendio indiziario posto a fondamento diuna misura cautelare è compatibile con la tecnica di redazione «perincorporazione» o «per relationem» ogniqualvolta dal contenuto complessivo delprovvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti delprocedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale cheabbia indotto il giudice ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessiargomenti fattuali e giuridici esposti dal giudice della misura, con percorsoargomentativo atto a contrastare –anche per implicito– le deduzioni difensive(vedi Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, Burani, Rv. 268800–01; Sez. 3, n. 35720del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581–01; Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021,non massimata).L’obbligo motivazionale che grava il giudice della cautela risponde, infatti,all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo chelo ha condotto ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio diprovvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmenteriferibili ad un giudice terzo.Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto buon uso dei predetti principielaborati dalla Corte di Cassazione: i reati per i quali la misura cautelare è statarichiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misuraemessa dal giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementidi fatto rappresentati dall'organo della Pubblica accusa a sostegno dellarinnovata richiesta cautelare; il Tribunale ha, inoltre, evidenziato come il giudiceper le indagini preliminari di Brescia, con motivazione per relationem, abbia datoalle necessarie esigenze giustificative dello stesso, in tal modo consentendo ilcontrollo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare.2.2.

Deve essere, inoltre, rimarcato che i giudici del riesame hanno trattato edisatteso, con specifica e adeguata motivazione, le censure oggi riproposte dallaricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell’ordinanzaimpugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, concordando nell'analisi e nella valutazionedegli elementi indiziari posti a fondamento della decisione stessa.In particolare, il Tribunale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeindiziarie, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare ilcoinvolgimento dell’indagata nella commissione dei reati rubricati, a seguito diuna valutazione degli elementi indiziari che appare rispettosa dei canoni di logicae dei principi di diritto che governano l'apprezzamento della gravità indiziaria(vedi pagg. da 4 ad 8 dell’ordinanza oggetto di ricorso).In conclusione, la carenza motivazionale affermata dalla ricorrente non èravvisabile in quanto l’ordinanza impugnata fornisce la dimostrazione che igiudici del riesame hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni dell’ordinanza cautelare e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenticon le risultanze indiziarie senza ricorrere a formule stereotipate, conconseguente manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.3.

Il terzo motivo è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.3.1.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti l’attualità e la concretezza del pericolo direiterazione del reato all’esito di un percorso argomentativo coerente con lerisultanze investigative e immune da manifeste illogicità.In particolare, i giudici del riesame hanno valorizzato la gravità delle condotteascritte alla ricorrente e la particolare intensità del dolo, desumibili dalle modalitàesecutive dell’azione, caratterizzate dall’inserimento in un collaudato sistema difalse fatturazioni, dalla pluralità delle operazioni illecite poste in essere, dalladisponibilità di conti correnti esteri, dalla movimentazione di significativi importidi denaro contante e dall’esistenza di una rete di contatti funzionaleall’occultamento dei proventi illeciti e al loro successivo reimpiego (vedi pagg. 7e 8 dell’ordinanza impugnata).Muovendo da tali elementi, il Tribunale ha ritenuto dimostrata l’attualepericolosità sociale della ricorrente, reputando che essi, per consistenza, gravitàe univocità, prevalessero sugli elementi di segno contrario prospettati dalladifesa, quali la risalenza dell’ultima condotta a circa otto mesi primadell’applicazione della misura e l’assenza di ulteriori episodi successivi.

Sul punto,i giudici hanno evidenziato che tale intervallo temporale, rapportato all’elevatodisvalore dei fatti contestati e all’ampiezza del circuito criminoso delineato dalleindagini, non poteva ritenersi sufficiente ad escludere il concreto rischio direiterazione.Su tali basi, il Tribunale ha concluso, con motivazione congrua e giuridicamentecorretta, nel senso della persistente attualità delle esigenze cautelari, ravvisandouna concreta probabilità che la ricorrente, ove ne ricorressero le condizioni,potesse nuovamente inserirsi in analoghi contesti delittuosi, dovendosi escludereuna spontanea e definitiva interruzione dell’attività criminosa alla luce dellastabile propensione dimostrata dalla ricorrente nel corso delle indagini.Detta motivazione risulta logica e coerente con le risultanze investigative,dovendosi peraltro ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo direiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione dieffettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagata,essendo sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che -come mel caso oggetto di giudizio- tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale(Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Iordachescu, Rv. 282991).A fronte di tale articolato percorso motivazionale, la ricorrente non si confrontaadeguatamente con le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanzaimpugnata né confuta gli elementi valorizzati dal Tribunale ai fini dellavalutazione della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione.

Lecensure si risolvono, piuttosto, nella prospettazione di una diversa lettura dellerisultanze investigative e nella sollecitazione di una rivalutazione del merito,estranea al giudizio di legittimità.3.2.

Infine, il Tribunale ha congruamente motivato in ordine alla ritenuta idoneitàdella misura degli arresti domiciliari, evidenziando come essa, oltre ad essereproporzionata alla particolare gravità delle condotte contestate, costituiscal’unica misura concretamente idonea a fronteggiare le esigenze cautelariravvisate nel caso di specie.

La valutazione espressa sul punto si sottrae acensure, risultando sorretta da un percorso argomentativo logico, coerente econforme ai principi che regolano la scelta della misura cautelare (v. pag. 8dell’ordinanza impugnata).In particolare, il Tribunale ha esaminato e disatteso le medesime deduzioni chela ricorrente ripropone in questa sede, dando adeguatamente contodell’inidoneità delle misure non detentive a prevenire il concreto pericolo direiterazione di condotte della stessa specie.

A tal fine, i giudici del riesame hannovalorizzato la peculiare inclinazione a delinquere desumibile dalle modalità dellecondotte contestate, dall’ampiezza e dalla complessità del meccanismo illecito alcui mantenimento la ricorrente ha fornito un significativo contributo nonchédall’assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare un’effettiva presa didistanza della ricorrente dai fatti oggetto di contestazione.Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha coerentemente escluso che potessefarsi affidamento sulla spontanea osservanza delle prescrizioni connesse a unamisura meno afflittiva, ritenendo, pertanto, gli arresti domiciliari l’unica misuraadeguata a neutralizzare il rischio di reiterazione.

Si tratta di una valutazionesorretta da motivazione completa, immune da manifeste illogicità e, come tale,non sindacabile nel giudizio di legittimità.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 29 gennaio 2026 con cui il Tribunale di Brescia harigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Brescia, in data 29 dicembre 2025, ha disposto neisuoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari.2. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce violazione degliartt. 16, 27 e 309 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen. nonché vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale diBrescia.La difesa censura il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe radicatola competenza territoriale facendo esclusivo riferimento alla formulazione delcapo d’imputazione operata dal Pubblico ministero, senza svolgere alcuna verificaautonoma in ordine alla fondatezza dell’assunto accusatorio.Secondo la prospettazione difensiva, tale impostazione si porrebbe in contrastocon il principio di diritto secondo cui il giudice del riesame è titolare del potere-dovere di verificare la competenza territoriale, quale indefettibile presupposto dilegittimità della misura cautelare, sulla base degli elementi disponibili, senzalimitarsi a recepire acriticamente la prospettazione dell’accusa. Diversamente, lapossibilità di eccepire l’incompetenza territoriale risulterebbe sostanzialmentesvuotata di contenuto, poiché la relativa individuazione verrebbe rimessa allasola contestazione formulata dal Pubblico ministero.La ricorrente sostiene, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto procedere aun’autonoma valutazione della competenza, da radicarsi, nel caso di specie,presso la Procura della Repubblica di Milano ovvero, in subordine, presso quelladi Monza.A tal fine evidenzia che le condotte di riciclaggio contestate al capo sub-11)sarebbero sei: la prima, dell’8 aprile 2025, consumata a Milano, le tresuccessive, del 12, 15 e 16 aprile 2025, realizzate a Rovato e le ultime due, del18 e 24 aprile 2025, nuovamente a Milano.Secondo la difesa, qualora tali dazioni fossero considerate autonome violazionidell’art. 648-bis cod. pen., tra loro connesse, la competenza dovrebbe esseredeterminata, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., con riferimento alla primacondotta, consumata a Milano. Qualora, invece, esse fossero qualificate comeun’unica condotta, secondo l’impostazione accolta dal Tribunale, dovrebbecomunque trovare applicazione il principio secondo cui, ai fini delladeterminazione della competenza territoriale per il delitto di riciclaggio realizzatomediante condotte frazionate e progressive, poste in essere da più soggetti intempi e luoghi diversi, il reato si perfeziona nel luogo in cui viene compiuto ilprimo atto, ancorché costituente soltanto un segmento della condotta tipica.Anche aderendo a tale ricostruzione unitaria, la competenza territorialedovrebbe, pertanto, essere attribuita al Tribunale di Milano.In via subordinata, la ricorrente chiede che la competenza venga individuata conriferimento al capo sub-3), di pari gravità rispetto al capo sub-11), masuccessivo, anch’esso riconducibile alla competenza dell’autorità giudiziariamilanese.In ulteriore subordine, sollecita la determinazione della competenza con riguardoai reati meno gravi concernenti le false fatturazioni contestate ai capi sub-8) esub-9), accertati per primi dalla Procura della Repubblica di Monza, conconseguente competenza del Tribunale di Milano.3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione degli artt. 125e 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. nonché carenza di motivazionein ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e violazione delprincipio di autonoma valutazione.Il giudice per le indagini preliminari avrebbe emesso, nei confronti di tutti gliindagati, destinatari di contestazioni tra loro eterogenee, un provvedimento dalcontenuto sostanzialmente uniforme, fondato su un mero rinvio per relationemalle diverse ordinanze cautelari emesse da altri giudici per le indagini preliminariche si erano dichiarati territorialmente incompetenti.Tale modalità operativa era stata contestata mediante eccezione di nullitàdell’ordinanza per violazione degli artt. 292, comma secondo, lett. c), e 309,comma nono, cod. proc. pen.; eccezione disattesa dal Tribunale sul rilievo che ilgiudice per le indagini preliminari di Brescia avrebbe comunque svolto, sia puresinteticamente, il necessario vaglio di congruità, acquisendo cognizione delcontenuto sostanziale delle argomentazioni richiamate.Secondo la ricorrente, tale affermazione si risolverebbe, tuttavia, in unamotivazione meramente assertiva, inidonea a chiarire quali parti delprovvedimento attestino un’effettiva valutazione del compendio indiziario daparte del giudice bresciano e attraverso quale percorso logico egli sia pervenutoa condividere le conclusioni del giudice per le indagini preliminari di Milano.La difesa evidenzia, inoltre, come il giudice per le indagini preliminari abbiariprodotto argomentazioni sostanzialmente identiche con riguardo a tutti gliindagati, ivi compresa la ricorrente, senza alcuna valutazione individualizzante,in violazione del principio secondo cui l’obbligo di autonoma valutazione dei graviindizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari impone un esame specifico deglielementi rilevanti con riferimento alla posizione del singolo indagato, conesplicitazione della loro concreta incidenza, senza ricorso a formule stereotipate.Nel caso di specie tale scrutinio difetterebbe del tutto, così come mancherebbequalsiasi indicazione degli elementi effettivamente esaminati dal giudice per leindagini preliminari di Brescia e delle ragioni che lo avrebbero indotto acondividere le argomentazioni sviluppate dal giudice milanese, con conseguentenullità del provvedimento, in applicazione del principio secondo cui è affetta danullità l’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. quandola motivazione, in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, siesaurisca nella pedissequa riproduzione di quella resa dal giudice dichiaratosiincompetente.La denunciata assenza di un’autonoma valutazione critica della coerenza e dellacondivisibilità del provvedimento richiamato si tradurrebbe, pertanto, in unaradicale carenza motivazionale. Dalla motivazione del giudice per le indaginipreliminari di Brescia, infatti, non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito per affermare la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza e delle esigenze cautelari, né individuare il materiale indiziarioposto a fondamento della decisione o gli elementi ritenuti idonei a giustificare ilpericolo di reiterazione del reato, essendosi il giudice limitato a riassumere, inpoche righe, il contenuto delle ordinanze emesse dai diversi giudiciprecedentemente aditi, richiamandole poi mediante rinvio per relationem.4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce carenza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo direiterazione del reato.La difesa lamenta, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe omesso diconsiderare la distanza temporale dei fatti, risalenti al 6 maggio 2025 e, quindi,collocati oltre otto mesi prima dell’applicazione della misura nonché l’assenza dielementi concreti e oggettivi dai quali desumere l’effettiva possibilità che laricorrente possa reiterare condotte analoghe.Secondo la difesa, tale motivazione si porrebbe in contrasto con il consolidatoorientamento di legittimità secondo cui il pericolo di reiterazione deve essereconcreto e attuale, fondato su specifici elementi di fatto, non potendo esseredesunto dalla sola gravità delle condotte contestate.La difesa evidenzia, inoltre, che i giudici del riesame avrebbero omesso diconsiderare il limitato arco temporale (dal 31 marzo 2025 al 6 maggio 2025) diconsumazione delle condotte attribuite alla ricorrente, la loro sporadicità e ilsignificativo intervallo temporale intercorso prima dell’applicazione della misura.Quanto agli elementi valorizzati a sostegno del pericolo di reiterazione -individuati nella disponibilità di conti correnti esteri, nella movimentazione diingenti somme di denaro contante e nella rete di contatti funzionaleall’occultamento e al reimpiego dei proventi illeciti- la difesa osserva che essi siriferirebbero alle condotte contestate al capo sub 10.Sotto tale profilo evidenzia la contraddittorietà della motivazione, posto che ilTribunale, pur fondando su tali circostanze il giudizio prognostico, hacontestualmente escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inrelazione al medesimo capo d’imputazione, annullando sul punto la misura degliarresti domiciliari.Da ultimo, la difesa censura le argomentazioni poste a fondamento della misuradegli arresti domiciliari, ritenendole apodittiche, in quanto fondateesclusivamente sull’ampiezza del meccanismo illecito, sul contributo fornito dallaricorrente alla sua operatività e sulla mancata emersione di elementi didissociazione.Si osserva, in proposito, che il sistema fraudolento non sarebbe stato realizzatograzie alla libertà di movimento dell’indagata, la quale non sarebbe mai statasorpresa a trasportare o consegnare denaro né ad incontrare i coindagati,essendosi le condotte svolte esclusivamente mediante comunicazioni telefonicheo telematiche.La limitazione della libertà personale risulterebbe, pertanto, inidonea a prevenireil rischio di reiterazione e si tradurrebbe in un’anticipazione della sanzione, incontrasto con il principio secondo cui le misure cautelari personali non possonoperseguire finalità punitive, ma devono essere sorrette da un effettivocollegamento tra la misura applicata e la specifica esigenza cautelare dasoddisfare.La ricorrente conclude, pertanto, che le modalità delle condotte contestatedimostrerebbero l’inidoneità della restrizione della libertà personale afronteggiare l’unica esigenza cautelare prospettata, con conseguente violazionedei principi di adeguatezza e proporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Le doglianze difensive, con le quali si deduce l’incompetenza territoriale delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, non meritanoaccoglimento, poiché si pongono in contrasto con l’accertamento in fattocompiuto dai giudici del riesame, sorretto da una motivazione coerente eimmune da manifeste illogicità o da errori di diritto.Il Tribunale ha, infatti, espressamente esaminato la censura concernentel’individuazione del giudice territorialmente competente, condividendo laricostruzione operata dal giudice per le indagini preliminari e fornendo unpercorso argomentativo rispettoso dei criteri dettati dagli artt. 12 e 16 cod. proc.pen. in materia di connessione e di determinazione della competenza perterritorio.In particolare, il Tribunale ha correttamente evidenziato come i reatiprovvisoriamente contestati risultino unificati da un vincolo di connessioneteleologica e di continuazione, essendo la condotta di riciclaggio ascritta allaricorrente funzionalmente diretta ad assicurare l’occultamento e il reimpiego deiproventi derivanti dal sistema fraudolento delle false fatturazioni ideato daiBertoli e dagli altri concorrenti.Muovendo da tale corretta premessa, i giudici di merito hanno individuato il reatopiù grave nel delitto di riciclaggio di cui al capo 11), commesso -secondo quantoindicato nel capo di imputazione- in Brescia nel periodo compreso tra l’8 aprile2025 e il 30 aprile 2025, facendo conseguentemente applicazione dell’art. 16,comma primo, cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti relativi a reaticonnessi, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più graveovvero, in caso di pari gravità, per quello commesso per primo. Ne è derivata,pertanto, la corretta individuazione del Tribunale di Brescia quale giudiceterritorialmente competente.La conclusione cui è pervenuto il Tribunale si pone in piena continuità con ilconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di competenzaterritoriale nei procedimenti relativi a reati connessi, il relativo criterio diformulata dal Pubblico ministero, salvo che essa risulti affetta da errorimacroscopici, immediatamente percepibili e tali da rendere evidente l’erroneaindividuazione del giudice competente (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018,Giugliano, Rv. 273484-01; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050-02).Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che la verifica della competenza deveessere effettuata secondo un criterio necessariamente “ex ante”, avuto riguardoalla prospettazione accusatoria risultante dall’imputazione e dalle originarie lineefattuali emergenti dalla notizia di reato, senza che possano assumere rilievovalutazioni concernenti la fondatezza dell’accusa o l’effettiva dimostrazione deifatti contestati. In altri termini, la competenza deve essere determinata sullabase di ciò che il Pubblico ministero “prospetta”, e non di ciò che il giudiceritenga successivamente provato all’esito della valutazione del merito (Sez. U, n.53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223-01, in motivazione).Ne consegue che non può essere condivisa la prospettazione difensiva, volta ascomporre artificiosamente la contestazione in autonome frazioni riferibili allesingole operazioni di riciclaggio, al fine di radicare la competenza territorialepresso un diverso ufficio giudiziario. Una simile ricostruzione, infatti, finisce perisolare singoli segmenti dell’attività contestata, prescindendo dall’unitarietà delfatto storico delineato nell’imputazione e dal vincolo di connessione che legatutte le condotte realizzate dai concorrenti.In tale contesto, risulta corretta l’individuazione del Tribunale di Brescia qualegiudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 16, comma primo, cod.proc. pen., non emergendo alcun errore manifesto nella contestazione idoneo agiustificare una diversa soluzione.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato non ravvisandosi la dedottaviolazione del principio dell’autonoma valutazione.Il ricorrente afferma che il giudice per le indagini preliminari sarebbe venutomeno al proprio dovere di autonoma valutazione delle doglianze difensive,limitandosi a riproporre pedissequamente il percorso motivazionale del giudicedichiaratosi incompetente.2.1. Deve essere, in proposito, ribadito che l'art. 27 cod. proc. pen. impone algiudice competente di esprimersi -nel termine di venti giorni dopo la pronunciadel giudice dichiaratosi incompetente- in maniera autonoma su tutti i presuppostiper l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendorinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, su tutti i presuppostiper la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudicecompetente di motivare per relationem con riferimento alla ordinanza del giudicedichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione o larappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del Pubblico ministero(vedi Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266557–01; Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779–01; Sez. 3, n. 6592 del 29/01/2025,Santarnecchi, non massimata).Ne consegue che va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondola quale il giudice competente ben può riprendere, anche pedissequamente, ilcontenuto dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente, qualora lamotivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria delprovvedimento di destinazione, trattandosi di provvedimento rimasto valido neisuoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è così fatta consapevolmente propriadal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dell'iterlogico seguito per pervenire alla decisione adottata (vedi Sez. 2, n. 6358 del28/01/2015, Evangelista, Rv. 262576-01; Sez. 4, n. 26604 del 10/07/2025,[OSCURATO:PERSONA] srl, non massimata).invero, l'autonoma valutazione del compendio indiziario posto a fondamento diuna misura cautelare è compatibile con la tecnica di redazione «perincorporazione» o «per relationem» ogniqualvolta dal contenuto complessivo delprovvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti delprocedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale cheabbia indotto il giudice ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessiargomenti fattuali e giuridici esposti dal giudice della misura, con percorsoargomentativo atto a contrastare –anche per implicito– le deduzioni difensive(vedi Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, Burani, Rv. 268800–01; Sez. 3, n. 35720del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581–01; Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021,non massimata).L’obbligo motivazionale che grava il giudice della cautela risponde, infatti,all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo chelo ha condotto ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio diprovvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmenteriferibili ad un giudice terzo.Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto buon uso dei predetti principielaborati dalla Corte di Cassazione: i reati per i quali la misura cautelare è statarichiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misuraemessa dal giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementidi fatto rappresentati dall'organo della Pubblica accusa a sostegno dellarinnovata richiesta cautelare; il Tribunale ha, inoltre, evidenziato come il giudiceper le indagini preliminari di Brescia, con motivazione per relationem, abbia datoalle necessarie esigenze giustificative dello stesso, in tal modo consentendo ilcontrollo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare.2.2. Deve essere, inoltre, rimarcato che i giudici del riesame hanno trattato edisatteso, con specifica e adeguata motivazione, le censure oggi riproposte dallaricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell’ordinanzaimpugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, concordando nell'analisi e nella valutazionedegli elementi indiziari posti a fondamento della decisione stessa.In particolare, il Tribunale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeindiziarie, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare ilcoinvolgimento dell’indagata nella commissione dei reati rubricati, a seguito diuna valutazione degli elementi indiziari che appare rispettosa dei canoni di logicae dei principi di diritto che governano l'apprezzamento della gravità indiziaria(vedi pagg. da 4 ad 8 dell’ordinanza oggetto di ricorso).In conclusione, la carenza motivazionale affermata dalla ricorrente non èravvisabile in quanto l’ordinanza impugnata fornisce la dimostrazione che igiudici del riesame hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni dell’ordinanza cautelare e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenticon le risultanze indiziarie senza ricorrere a formule stereotipate, conconseguente manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.3. Il terzo motivo è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.3.1. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti l’attualità e la concretezza del pericolo direiterazione del reato all’esito di un percorso argomentativo coerente con lerisultanze investigative e immune da manifeste illogicità.In particolare, i giudici del riesame hanno valorizzato la gravità delle condotteascritte alla ricorrente e la particolare intensità del dolo, desumibili dalle modalitàesecutive dell’azione, caratterizzate dall’inserimento in un collaudato sistema difalse fatturazioni, dalla pluralità delle operazioni illecite poste in essere, dalladisponibilità di conti correnti esteri, dalla movimentazione di significativi importidi denaro contante e dall’esistenza di una rete di contatti funzionaleall’occultamento dei proventi illeciti e al loro successivo reimpiego (vedi pagg. 7e 8 dell’ordinanza impugnata).Muovendo da tali elementi, il Tribunale ha ritenuto dimostrata l’attualepericolosità sociale della ricorrente, reputando che essi, per consistenza, gravitàe univocità, prevalessero sugli elementi di segno contrario prospettati dalladifesa, quali la risalenza dell’ultima condotta a circa otto mesi primadell’applicazione della misura e l’assenza di ulteriori episodi successivi. Sul punto,i giudici hanno evidenziato che tale intervallo temporale, rapportato all’elevatodisvalore dei fatti contestati e all’ampiezza del circuito criminoso delineato dalleindagini, non poteva ritenersi sufficiente ad escludere il concreto rischio direiterazione.Su tali basi, il Tribunale ha concluso, con motivazione congrua e giuridicamentecorretta, nel senso della persistente attualità delle esigenze cautelari, ravvisandouna concreta probabilità che la ricorrente, ove ne ricorressero le condizioni,potesse nuovamente inserirsi in analoghi contesti delittuosi, dovendosi escludereuna spontanea e definitiva interruzione dell’attività criminosa alla luce dellastabile propensione dimostrata dalla ricorrente nel corso delle indagini.Detta motivazione risulta logica e coerente con le risultanze investigative,dovendosi peraltro ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo direiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione dieffettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagata,essendo sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta,che -come mel caso oggetto di giudizio- tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale(Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022,Iordachescu, Rv. 282991).A fronte di tale articolato percorso motivazionale, la ricorrente non si confrontaadeguatamente con le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanzaimpugnata né confuta gli elementi valorizzati dal Tribunale ai fini dellavalutazione della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione. Lecensure si risolvono, piuttosto, nella prospettazione di una diversa lettura dellerisultanze investigative e nella sollecitazione di una rivalutazione del merito,estranea al giudizio di legittimità.3.2. Infine, il Tribunale ha congruamente motivato in ordine alla ritenuta idoneitàdella misura degli arresti domiciliari, evidenziando come essa, oltre ad essereproporzionata alla particolare gravità delle condotte contestate, costituiscal’unica misura concretamente idonea a fronteggiare le esigenze cautelariravvisate nel caso di specie. La valutazione espressa sul punto si sottrae acensure, risultando sorretta da un percorso argomentativo logico, coerente econforme ai principi che regolano la scelta della misura cautelare (v. pag. 8dell’ordinanza impugnata).In particolare, il Tribunale ha esaminato e disatteso le medesime deduzioni chela ricorrente ripropone in questa sede, dando adeguatamente contodell’inidoneità delle misure non detentive a prevenire il concreto pericolo direiterazione di condotte della stessa specie. A tal fine, i giudici del riesame hannovalorizzato la peculiare inclinazione a delinquere desumibile dalle modalità dellecondotte contestate, dall’ampiezza e dalla complessità del meccanismo illecito alcui mantenimento la ricorrente ha fornito un significativo contributo nonchédall’assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare un’effettiva presa didistanza della ricorrente dai fatti oggetto di contestazione.Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha coerentemente escluso che potessefarsi affidamento sulla spontanea osservanza delle prescrizioni connesse a unamisura meno afflittiva, ritenendo, pertanto, gli arresti domiciliari l’unica misuraadeguata a neutralizzare il rischio di reiterazione. Si tratta di una valutazionesorretta da motivazione completa, immune da manifeste illogicità e, come tale,non sindacabile nel giudizio di legittimità.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29802/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris