CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 17440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 23/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Catania ha disposto la consegna allo Stato di Francia di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di MAE a fini estradizionali emesso il 10 marzo 2019 dal Tribunale di Nizza, per i reati di estorsione ed associazione a delinquere, con la condizione che lo stesso, cittadino italiano, sia riconsegnato all'Italia ai fini dell'eventuale esecuzione della pena detentiva. 2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione, ex art. 173 disp. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente, riconducibile al vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., assumendo che la Corte d'appello non ha reso una compiuta motivazione in relazione ai parametri di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, applicabile ratione temporis, essendosi limitata ad enumerare le fonti di prova, ma nulla specificando del loro contenuto, risultando perciò la decisione assertiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza., assumendo che la pronuncia non si conforma al principio di diritto per il quale per valutare il requisito della gravità indiziaria, è necessario che la Corte di appello verifichi che il mandato di arresto, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario seriamente evocativo di un fatto di reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna. Si osserva che, al contrario, difetta nella specie persino il fumus dei reati addebitati e, in ogni caso, la loro riferibilità al ricorrente, perché la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto il Raciti in foto, né gli ha attribuito atti di violenza o minaccia; la denuncia sarebbe stata sporta su indicazione di uno dei coimputati, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso di aver visto Arnaud consegnare denaro a Raciti e addirittura di averli mai visti insieme; non sono emerse evidenze fattuali che denotino l'esistenza di una organizzazione finalizzata all'attuazione di un programma criminoso a contenuto indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va osservato che si applicano alla fattispecie in esame le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, a norma della disciplina transitoria di cui all'art. 28 di tale decreto, e ciò in quanto il mandato di arresto europeo risulta emesso in data 1 marzo 2019, il 2 maggio 2019 Raciti è stato arrestato (ma dopo rimesso in libertà), il 6 maggio 2019 il mandato è pervenuto alla Corte di appello. 2. Precisato quanto precede, il ricorso risulta inammissibile. 2.1. In base all'art. 22 della legge n. 69/2005, in assenza di cause ostative, nel caso mandato di arresto processuale per l'estero, la consegna è disposta dalla Corte di appello, subordinatamente alla verifica della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, da compiere sulla base di un controllo sul contenuto del mandato che, nella fattispecie, è stato puntualmente eseguito all'esito della ricezione della documentazione integrativa richiesta dalla Corte di merito. La sentenza impugnata dà conto dell'esistenza di fonti di prova che, puntualmente richiamate nel provvedimento adottato dallo Stato di emissione, sono state acquisite agli atti e rese ostensibili all'interessato, sicché integrano per relationem la motivazione del provvedimento rendendo possibile l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, ed il conseguente controllo da parte della Corte di cassazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220095). 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto l'esistenza di un compendio indiziario idoneo a supportare la richiesta di consegna da parte dello Stato di emissione, costituito dalle risultanze della denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], compagno della persona offesa, dalle denunce-querele della stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dagli accertamenti bancari riguardanti il Raciti e dagli interrogatori dei soggetti coindagati. Tali atti evidenziano come, tra il settembre 2017 e il gennaio 2019, in Cagnes sur Mer (Nizza), [OSCURATO:PERSONA], con un gruppo di sodali nei cui confronti si procede separatamente, in ripetute occasioni costringeva [OSCURATO:PERSONA], soggetto vulnerabile a cagione delle proprie precarie condizioni psicofisiche, in quanto affetto da depressione, con alternanza di stati ansiosi e disforici, a consegnargli danaro contante e titoli in bianco, per l'importo complessivo di euro 7800,00, nonché ad effettuare acquisti di beni in suo favore mediante le proprie carte di credito e tessere bancomat. La sussistenza delle dazioni monetarie è suffragata dalle immagini degli impianti di videoripresa della banca [OSCURATO:PERSONA], ove venivano effettuati i prelievi, nonché dagli accertamenti bancari (estratti conto) acquisiti e dai giustificativi di spesa esibiti dal denunciante; quanto alle condotte costrittive, il narrato della parte ha trovato riscontro, oltre che nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di evidenze fattuali che soddisfano i requisiti per l'adozione del mandato, convergendo nell'attribuzione all'indagato delle condotte di estorsione ed associazione per delinquere, previste e punite dagli artt. 312 e 450 del codice penale francese. Deve ribadirsi che la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma quarto, legge n. 69 del 2005, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia valutato seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona richiesta (Sez. F, n. 35186 del 30/07/2019, Gursoy, Rv. 276480). Pertanto, non è necessario che esso contenga una elaborazione dei dati fattuali, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta — emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente — siano astrattamente idonee a fondare il detto giudizio di gravità indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze a carico, mentre è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente la loro valutazione in concreto (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Stoyanov, Rv. 257466). Pertanto, il requisito della motivazione posta a base del mandato emesso non richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, ma basta che l'autorità giudiziaria emittente abbia giustificato il suo provvedimento. Questo può realizzarsi anche mediante la puntuale allegazione delle evidenze a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248971), allegazione che, nel caso in disamina è avvenuta per relationem. Del tutto generiche risultano le deduzioni inerenti alla non attribuibilità al Raciti della condotta criminosa, per il fatto che la persona offesa non lo ha riconosciuto in foto: il ricorrente non precisa a quale atto ricognitivo abbia inteso riferirsi e, in ogni caso, non considera quanto emerge dalla corposa documentazione acquisita dalla Corte distrettuale; in particolare dagli accertamenti bancari relativi ai movimenti sui conti intestati al Raciti, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, lì dove egli ha ammesso di avere ricevuto dei "regali" dalla persona offesa (pur negando di avere esercitato violenze), così confermando la plausibilità della identificazione del "Salvatore" indicato in denuncia con la sua persona. Per altro verso, è ininfluente la censura formulata circa le modalità della condotta costrittiva, che si assume essersi realizzata in forme di minaccia e non invece di violenza, trattandosi di modalità parimenti riconducibili alla fattispecie estorsiva. Né può rilevare la pretesa mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice della associazione per delinquere, quali enucleati dalla giurisprudenza con l'interpretazione consolidata dell'art. 416 cod. pen.Il ricorrente pone una questione di qualificazione giuridica che non rileva in questa sede, per i limiti connaturali alla verifica che compete alla Corte di cassazione. Infatti, la condizione della doppia incriminazione che il ricorrente assume mancante non postula l'esatta corrispondenza, nei due ordinamenti, della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi, ai fatti per cui si procede. Con riferimento al reato di cui all'art. 450 del codice penale francese, è dunque sufficiente osservare che esso punisce a titolo di reato associativo ogni gruppo o accordo costituito in vista della commissione di uno o più delitti, che si sia concretizzato nella realizzazione di uno o più fatti, ed è dunque nella sostanza sovrapponibile al paradigma normativo di cui all'art. 416 del codice penale italiano 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento della somma che si indica nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Cos