CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36413/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 Dicembre 2020 n. 36555/2020 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 29 Maggio 2019 in forza della quale era stata confermata la statuizione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 642 comma 2 c.p. e rideterminato il trattamento sanzionatorio a suo carico. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna, quindi, la citata sentenza della Sesta Sezione con ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. lamentando taluni errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte. 2.1. Con il primo motivo deduce che, erroneamente, i giudici di legittimità, nel disattendere il primo motivo relativo all' improcedibilità dell' azione per tardività della querela proposta dalla compagnia assicuratrice, avevano ritenuto che il ricorrente non aveva adempiuto all' onere della prova della tempestiva presentazione della querela non considerando che l' imputato aveva dimostrato, per tabulas, che la compagnia assicuratrice aveva respinto la richiesta risarcitoria con nota del 20 Maggio 2016, avendo accertato che il sinistro de quo era intervenuto in ambito domestico "e solamente in data 16/09/2016, a seguito di nota della Guardia di Finanza, aveva presentato querela pur affermando di non avere specifica cognizione degli elementi indiziari". 2.2. Con il secondo motivo rileva che la Suprema Corte era incorsa in un ulteriore errore di fatto laddove aveva affermato che la compagnia assicuratrice aveva avuto contezza del reato commesso a suo danno allorquando le erano stati resi noti gli esiti delle indagini non considerando che, secondo quanto desumibile dal tenore della querela, la compagnia aveva evidenziato di non avere acquisito specifica cognizione degli elementi indiziari acquisiti ma semplicemente di avere ricevuto uno "stimolo". 2.3. Con il terzo motivo deduce un ulteriore errore di fatto in cui era incorsa la Corte di Cassazione nell' esaminare il secondo motivo del ricorso iniziale. Assume che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione il motivo non riguardava la concessione delle circostanze attenuanti generiche bensì la questione della responsabilità dell'imputato in ordine alla frode assicurativa come era dato chiaramente desumere dal tenore del motivo testualmente richiamato nella parte introduttiva della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Occorre, invero, rilevare che con l'introduzione del rimedio del ricorso straordinario per cassazione il legislatore ha permesso di superare il principio della irrevocabilità e della immodificabilità delle sentenze della Corte di cassazione in tutti i casi in cui si palesi necessaria l'eliminazione di errori interni al giudizio di cassazione, purché tali errori risultino essenziali, attinenti ai presupposti di fatto della decisione stessa ed aventi natura percettiva. In sostanza l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, Sentenza n. 41782 del 30/09/2015 Rv. 265248). L'errore non valutativo, così conformato, dovrà avere inoltre il carattere della decisività, tale dunque da avere materialmente condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, Sentenza n. 14296 del 20/03/2014 Rv. 259503).Occorre, ancora, osservare, che l'errore materiale - unico rilevante ai fini della ammissibilità del rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. - deve essere esclusivamente una fuorviata rappresentazione percettiva del tutto priva di contenuto valutativo (Sez. U., Sentenza n. 18651 del 26/03/2015 Rv. 263686). Di conseguenza, tale errore materiale deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 3) non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Pertanto detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vedendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio estraneo all'ambito di applicabilità del rimedio straordinario invocato. 3. Fatte queste premesse si ritiene che, nel caso di specie, non ricorra alcuno dei presupposti sopra richiamati, apparendo le censure prospettate in parte manifestamente infondate ed in parte infondate. Osserva, infatti, la Corte che il ricorrente non prospetta, in realtà, errori di fatto aventi un carattere di decisività. 3.1. Quanto ai primi due motivi risulta chiaro che la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito circa la tempestività della querela della persona offesa e valutate le complessive allegazioni del ricorrente ha escluso, per contro, che fosse stata raggiunta la prova della intempestività della querela (riverberandosi ogni incertezza in danno del querelato), sicchè può, in ipotesi, parlarsi di una erronea valutazione dei fatti di causa ma non già di un errore rilevante ex art. 625-bis c.p.p. 3.2. Anche il terzo motivo è privo di fondamento. Va premesso che in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione. (Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016 Cc. (dep. 16/12/2016) Rv. 268982 - 01. Non può in proposito non considerarsi che a pag. 56 della sentenza impugnata la Corte di Cassazione, nel motivare sul rigetto delle generiche (e, quindi, in effetti in relazione ad una censura non dedotta), ha, tuttavia, evidenziato che nella sentenza impugnata risultava congruamente motivato il ruolo primario da "organizzatore e regista dell' intera operazione che il prevenuto aveva avuto in chiara violazione dei suo doveri professionali e in favore di un cliente dell' elevato spessore criminale quale era il Cesario", riconoscendo, quindi, la correttezza dell' iter argomentativo dei giudici di merito in punto di affermazione della responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui all' art. 642 c.p. e così chiaramente escludendo la fondatezza delle censure riguardanti tali profili richiamate nella parte introduttiva, di fatto prese in esame. Ne discende che anche in relazione a tale profilo va escluso che possa parlarsi di un errore di fatto decisivo da parte della Corte di Cassazione. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce