CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 24548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22913-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO 1641 SGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 299/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/03/2016 R.G.N. 779/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22913/16 Rilevato che: Con sentenza del 31 marzo 2016 n. 299, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] srl (precedentemente denominata [OSCURATO:PERSONA] srl), avverso la sentenza del tribunale di Pisa che rigettava la domanda di accertamento negativo avanzata dalla società datrice di lavoro confermando così la legittimità della pretesa di pagamento di € 185.841,00 per contributi e sanzioni, vantata dall'ente previdenziale sulla base del verbale ispettivo del 26.6.2013 che accertava che la medesima società aveva fruito indebitamente dall'ottobre 2008 al settembre 2010 delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8 della legge n. 223/91, in relazione all'assunzione dalle list:e di mobilità di n. 21 lavoratori, tutti licenziati nel giugno 2008 dalla [OSCURATO:SOCIETA], società posta in liquidazione e quindi ammessa al concordato preventivo (poi omologato in data 9.7.2009). Secondo il tribunale, i lavoratori in questione avrebbero avuto comunque diritto alla assunzione alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl in forza dell'art. 2112 c.c., disposizione che garantisce la continuità dell'occupazione anche in caso di affitto di azienda. Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni di accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] srl, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto che ad esclusione del caso in cui debba riconoscersi la prosecuzione senza soluzione di continuità degli originari rapporti di lavoro, non vi è alcuna norma che impedisca ad un nuovo imprenditore di riattivare un'azienda dismessa, legittimamente fruendo dei benefici in questione, qualora assuma i lavoratori in mobilità, in quanto comunque produttore di nuova occupazione e di nuove strutture economiche. Nella specie, la Corte territoriale ha accertato come non vi fosse coincidenza fra gli assetti proprietari e le compagini sociali dell'impresa cessata ([OSCURATO:SOCIETA]) e l'impresa subentrante ([OSCURATO:PERSONA] srl), la quale costituiva una nuova e diversa impresa, con nuovi capitali e nuovi soci che erano disposti a riattivare un'azienda in crisi che aveva già licenziato tutto il personale. t, Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'InpsXricorrchiger cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 8 comma 1 e 4 della legge n. 223/91 e dell'art. 15 comma 6 della legge n. 264/1949, nonché degli artt. 2555 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, benché le due realtà imprenditoriali costituissero un'unica azienda in senso oggettivo e perché aveva ritenuto di limitare l'obbligo di assunzione di cui all'art. 8 quarto comma della legge n. 223/91 alla sola ipotesi di assunzione di lavoratori con diritto di precedenza da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto alla mobilità. Il motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte di appello ha accertato che i licenziamenti erano già avvenuti per cessazione di attività da parte della [OSCURATO:SOCIETA] che era in liquidazione e successivamente in concordato preventivo (come da accordo sindacale) e l'affitto di azienda era intervenuto (con l'interposizione degli organi della procedura concordataria) quando era già cessata l'attività da parte della medesima [OSCURATO:SOCIETA]; quindi, i rapporti di lavoro oggetto di assunzione non erano giuridicamente pendenti al momento del trasferimento d'azienda e non potevano proseguire in via automatica, ex art.2112 c.c., nel senso che non sussisteva alcun obbligo di legge alla riassunzione da parte dell'imprenditore cessionario. Pertanto, la prossimità temporale tra i licenziamenti e il trasferimento d'azienda non poteva dirsi volto ad eludere la normativa sulla riassunzione obbligatoria, ma era invece espressione di una nuova iniziativa imprenditoriale che andava sia a creare nuovi posto di lavoro che a salvaguardare un'occupazione non più esistente presso l'azienda cessata: per gli ulteriori accertamenti in fatto, cfr. p. 5 della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 17838/15, 1763/21, secondo le quali l'agevolazione non compete solo nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell'art. 2112 c.c. e senza soluzione di continuità in capo al cessionario). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. LU 4c€. a Condanna l'InpVp pagare ad [OSCURATO:PERSONA] srl le spese di lite che liquida nell'importo di 11.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Rom