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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 32700/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15118/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 14/a; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - CONSOB, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G.B.

MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3148/2020, pubblicata il 2/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. All'esito di un procedimento ex art. 195 d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (‘T.U.F.’), iniziato con l’attività di vigilanza e ispettiva condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (‘Consob’)presso [OSCURATO:PERSONA] (‘VB’) nel corso del 2013, la predetta Autorità emetteva delibera n. 20431 del 10.05.2018 con la quale irrogava - ai sensi dell’art. 191 T.U.F., commi 1 e 3 – la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 120.000,00, oltre alla sanzione accessoria, per avere lo stesso violato - nel suo ruolo di dirigente ([OSCURATO:PERSONA]) - l'art. 94, comma 1, T.U.F., sul rilievo che la predetta banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di azioni della medesima, in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell'arco dell'intero anno 2013.

VB aveva emessonuove azioni, tramite aperture di libro , e aveva acquistato sul mercato secondario azioni proprie facendo ricorso al relativo fondo azioni, ricollocandole ai soci ovvero a nuovi richiedenti;operazioni rientra nti , a giudizio della Consob,nelle ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari che avrebbero comportato l’obbligo, disatteso, di pubblicazione preventiva del prospetto previsto dall’art. 94 T.U.F.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta delibera innanzi alla Corte d’Appello di Venezia.

A sostegno dell'opposizione, il Piccarreta lamentava la carenza di motivazione della delibera nella parte in cui ipotizzava a suo carico lo svolgimento di attività senza vincoli di subordinazione rispetto al management aziendale ([OSCURATO:PERSONA] e Direzione Generale).

Egli, infatti, in quanto dirigente sottoposto gerarchicamente alla Direzione Generale (come risultante dall’organigramma della VB),non aveva nessun potere di agire direttamente sulle unità organizzative della [OSCURATO:PERSONA] che svolgevano attività di contatto con la clientela della banca e da cui, poi, dipendevano le [OSCURATO:PERSONA] che egli non poteva certo indirizzare.

Erroneamente, pertanto, gli sarebbe stato imputato un coinvolgimento partecipativo nelle altrui decisioni, attribuendogli mansioni non meramente esecutiverispetto alle attività di offerta delle azioni di VB, senza che l’agire di propria iniziativa -svincolandosi dalle istruzioni impartite dalla Direzione Generale e dagli organi di gestione -emergesse da alcun documento e da alcuna prova.

2. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 3148/2020,respingeva l'opposizione.

Ricostruito il contesto fattuale nel quale VB aveva operato ai fini della ri-patrimonializzazione e della riduzione della tensione di liquidità che caratterizzava le sue azioni, la citata Corte territoriale attribuiva al ruolo apicale dell’opponente sia la conoscenza della campagna in atto di collocamento delle azioni, sia la sua fattiva partecipazione al progetto, c om e era possibile desumere dal contenuto di una e-mail inviata , in data 13.02.2013,dal Piccarreta ai [OSCURATO:PERSONA], confezionata a valle di un processo decisionale cui il Piccarreta aveva preso parte. 3.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della citata sentenza della Corte veneta, affidando il ricorso ad un unico motivo.

Si difendeva Consob depositando controricorso.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorsosi deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Si sostiene con questo motivo che l'assunto principale su cui si basano la delibera della Consob e la decisione della Corte d'Appello di Venezia era che esso ricorrente si fosse attivato concretamente, con ampio margine di autonomia e libertà decisionale, per la predisposizione di attuazione del piano di vendita delle azioni realizzato dalla banca nel corso del 2013.

Si aggiunge a tale circostanza fattuale che la Consob, prima, e la Corte d'Appello sarebbero, poi,pervenute tramite ragionamento presuntivo privo, però, a giudizio dello stesso ricorrente, dei caratteri della gravità, precisione e concordanza imposti dall'art.2729 cod. civ.

Più precisamente si evidenza che la Corte d'Appello aveva ritenuto acclarato il suo apporto causale al disegno di rafforzamento della banca sulla base della sola e-mail del 13.2.2013, inviata daesso ricorrente allo scopo di ricordare ai responsabili delle [OSCURATO:PERSONA] gli obiettivi di vendita per l'anno 2013 già stabiliti dall'[OSCURATO:PERSONA], dalla Direzione Generale nonché dal CdA di VB.

Da quell'unico fatto noto rappresentato dalla e-mail di reminder menzionata era scaturito il fatto ignorato che il Piccarreta avrebbe avuto un ruolo attivo, agendo con autonomia nel predisporre la campagna di vendita delle azioni.

Quindi, mancava - deduce il ricorrente- il requisito della concordanza, poiché non sussiste va accordo tra il contenuto e il significato attribuito alla e-mail con gli altri elementi probatori, i quali, al contrario, riconducevano l'intera operazione alla volontà dell’AD e della Direzione Generale.

Difettava , altresì, il requisito della gravità, consistente nella necessità che il fatto ignoto era statodesunto univocamente da quello noto in virtù di una regola probabilistica: l'e-mail inviata da esso Piccarreta non rivest iva né il carattere di novità nei contenuti, in quanto si limita va a riepilogare decisioni già assunte da altri, né di ordine indirizzato ai [OSCURATO:PERSONA] non sottoposti gerarchicamente al Piccarreta, trattandosi di mera comunicazione di dati e numeri relativi alla concreta ripartizione degli obiettivi tra gli stessi destinatari dell'e-mail.

Mancava, insomma, qualsivoglia elemento indicativo di un potere decisionale in capo allo stesso ricorrente parificabile a quello degli organi di vertice.

Quanto, infine, alla precisione (ricollegabile al concetto che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto, con un grado di probabilità che non lasci spazio ad un indirizzarsi verso altri fatti: v.

Cass. n. 26296 del 2019), si osservava che, nel caso di specie, era incontestato che , sulla base dell'organigramma aziendale, esso P iccarreta fosse , da una parte,tenuto a rispettare le direttive del Condirettore Generale, e,dall'altro lato, che non aveva il potere di indirizzare l'operato delle [OSCURATO:PERSONA]: dal che si sarebbe dovuto evincere che dall'e-mail del 13 . 02 . 2013 non era possibile dedurre univocamente la prova dell'esistenza di margini di autonomia da parte delmedesimo ricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA] prende atto che, con avviso depositato il 24.10.2023, la [OSCURATO:PERSONA] della Consob ha reso not a la pendenza(effettivamente riscontrata), innanzi a questa Corte , di otto ricorsi promossi da altrettanti esponenti aziendali di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenze emesse dalla stessa Corte d’Appello di Venezia a definizione di opposizioni dagli stessi formulate contro la medesima delibera Consob n. 20431 del 10.05.2018,oggetto della pronuncia qui impugnata.

2.1. Pertanto, sulla base di tale prospettazione, si ritiene opportunorinviare il presente ricorso a nuovo ruolo per valutare la riunibilità dei ricorsi riguardanti tutti la citata delibera Consob, con la possibile definizione congiunta deiricorsi formulati da più soggetti rappresentanti, a vario titolo,di [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15118/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 14/a; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - CONSOB, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3148/2020, pubblicata il 2/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esito di un procedimento ex art. 195 d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (‘T.U.F.’), iniziato con l’attività di vigilanza e ispettiva condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (‘Consob’)presso [OSCURATO:PERSONA] (‘VB’) nel corso del 2013, la predetta Autorità emetteva delibera n. 20431 del 10.05.2018 con la quale irrogava - ai sensi dell’art. 191 T.U.F., commi 1 e 3 – la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 120.000,00, oltre alla sanzione accessoria, per avere lo stesso violato - nel suo ruolo di dirigente ([OSCURATO:PERSONA]) - l'art. 94, comma 1, T.U.F., sul rilievo che la predetta banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di azioni della medesima, in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell'arco dell'intero anno 2013. VB aveva emessonuove azioni, tramite aperture di libro , e aveva acquistato sul mercato secondario azioni proprie facendo ricorso al relativo fondo azioni, ricollocandole ai soci ovvero a nuovi richiedenti;operazioni rientra nti , a giudizio della Consob,nelle ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari che avrebbero comportato l’obbligo, disatteso, di pubblicazione preventiva del prospetto previsto dall’art. 94 T.U.F. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la suddetta delibera innanzi alla Corte d’Appello di Venezia. A sostegno dell'opposizione, il Piccarreta lamentava la carenza di motivazione della delibera nella parte in cui ipotizzava a suo carico lo svolgimento di attività senza vincoli di subordinazione rispetto al management aziendale ([OSCURATO:PERSONA] e Direzione Generale). Egli, infatti, in quanto dirigente sottoposto gerarchicamente alla Direzione Generale (come risultante dall’organigramma della VB),non aveva nessun potere di agire direttamente sulle unità organizzative della [OSCURATO:PERSONA] che svolgevano attività di contatto con la clientela della banca e da cui, poi, dipendevano le [OSCURATO:PERSONA] che egli non poteva certo indirizzare. Erroneamente, pertanto, gli sarebbe stato imputato un coinvolgimento partecipativo nelle altrui decisioni, attribuendogli mansioni non meramente esecutiverispetto alle attività di offerta delle azioni di VB, senza che l’agire di propria iniziativa -svincolandosi dalle istruzioni impartite dalla Direzione Generale e dagli organi di gestione -emergesse da alcun documento e da alcuna prova. 2. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 3148/2020,respingeva l'opposizione. Ricostruito il contesto fattuale nel quale VB aveva operato ai fini della ri-patrimonializzazione e della riduzione della tensione di liquidità che caratterizzava le sue azioni, la citata Corte territoriale attribuiva al ruolo apicale dell’opponente sia la conoscenza della campagna in atto di collocamento delle azioni, sia la sua fattiva partecipazione al progetto, c om e era possibile desumere dal contenuto di una e-mail inviata , in data 13.02.2013,dal Piccarreta ai [OSCURATO:PERSONA], confezionata a valle di un processo decisionale cui il Piccarreta aveva preso parte. 3.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per la cassazione della citata sentenza della Corte veneta, affidando il ricorso ad un unico motivo. Si difendeva Consob depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorsosi deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Si sostiene con questo motivo che l'assunto principale su cui si basano la delibera della Consob e la decisione della Corte d'Appello di Venezia era che esso ricorrente si fosse attivato concretamente, con ampio margine di autonomia e libertà decisionale, per la predisposizione di attuazione del piano di vendita delle azioni realizzato dalla banca nel corso del 2013. Si aggiunge a tale circostanza fattuale che la Consob, prima, e la Corte d'Appello sarebbero, poi,pervenute tramite ragionamento presuntivo privo, però, a giudizio dello stesso ricorrente, dei caratteri della gravità, precisione e concordanza imposti dall'art.2729 cod. civ. Più precisamente si evidenza che la Corte d'Appello aveva ritenuto acclarato il suo apporto causale al disegno di rafforzamento della banca sulla base della sola e-mail del 13.2.2013, inviata daesso ricorrente allo scopo di ricordare ai responsabili delle [OSCURATO:PERSONA] gli obiettivi di vendita per l'anno 2013 già stabiliti dall'[OSCURATO:PERSONA], dalla Direzione Generale nonché dal CdA di VB. Da quell'unico fatto noto rappresentato dalla e-mail di reminder menzionata era scaturito il fatto ignorato che il Piccarreta avrebbe avuto un ruolo attivo, agendo con autonomia nel predisporre la campagna di vendita delle azioni. Quindi, mancava - deduce il ricorrente- il requisito della concordanza, poiché non sussiste va accordo tra il contenuto e il significato attribuito alla e-mail con gli altri elementi probatori, i quali, al contrario, riconducevano l'intera operazione alla volontà dell’AD e della Direzione Generale. Difettava , altresì, il requisito della gravità, consistente nella necessità che il fatto ignoto era statodesunto univocamente da quello noto in virtù di una regola probabilistica: l'e-mail inviata da esso Piccarreta non rivest iva né il carattere di novità nei contenuti, in quanto si limita va a riepilogare decisioni già assunte da altri, né di ordine indirizzato ai [OSCURATO:PERSONA] non sottoposti gerarchicamente al Piccarreta, trattandosi di mera comunicazione di dati e numeri relativi alla concreta ripartizione degli obiettivi tra gli stessi destinatari dell'e-mail. Mancava, insomma, qualsivoglia elemento indicativo di un potere decisionale in capo allo stesso ricorrente parificabile a quello degli organi di vertice. Quanto, infine, alla precisione (ricollegabile al concetto che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto, con un grado di probabilità che non lasci spazio ad un indirizzarsi verso altri fatti: v. Cass. n. 26296 del 2019), si osservava che, nel caso di specie, era incontestato che , sulla base dell'organigramma aziendale, esso P iccarreta fosse , da una parte,tenuto a rispettare le direttive del Condirettore Generale, e,dall'altro lato, che non aveva il potere di indirizzare l'operato delle [OSCURATO:PERSONA]: dal che si sarebbe dovuto evincere che dall'e-mail del 13 . 02 . 2013 non era possibile dedurre univocamente la prova dell'esistenza di margini di autonomia da parte delmedesimo ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] prende atto che, con avviso depositato il 24.10.2023, la [OSCURATO:PERSONA] della Consob ha reso not a la pendenza(effettivamente riscontrata), innanzi a questa Corte , di otto ricorsi promossi da altrettanti esponenti aziendali di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenze emesse dalla stessa Corte d’Appello di Venezia a definizione di opposizioni dagli stessi formulate contro la medesima delibera Consob n. 20431 del 10.05.2018,oggetto della pronuncia qui impugnata. 2.1. Pertanto, sulla base di tale prospettazione, si ritiene opportunorinviare il presente ricorso a nuovo ruolo per valutare la riunibilità dei ricorsi riguardanti tutti la citata delibera Consob, con la possibile definizione congiunta deiricorsi formulati da più soggetti rappresentanti, a vario titolo,di [OSCURATO:PERSONA].
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