CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttor pro tempore– resistente–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO – SEZ. [OSCURATO:PERSONA], n. 2277/2017, depositata il 18/04/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento con il quale recuperava a tassazione la plusvalenzaNumero registro generale 27688/2017Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 11689/2026Data pubblicazione 29/04/2026realizzata, e non dichiarata, a seguito della vendita di un immobile, sitonel Comune di Roccasecca, appartenente alla categoria A/3,acquistato, nel 2007, al pezzo di euro 25.000,00 e rivenduto, nel 2009,al prezzo di euro 120.000,00.2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo affermando, perquanto ancora di rilievo, che non vi era stata alcuna plusvalenza inragione dei lavori edili realizzati sull’immobile.La C.t.p. rigettava il ricorso, affermando che non era stata provatal’inerenza e l’effettività dei costi.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza e la C.t.r. rigettaval’appello, confermando la sentenza di primo grado e ribadendo che nonerano state provate le spese sostenute sull’immobile la cui venditaaveva generato la plusvalenza.3. Il contribuente propone ricorso per cassazione nei confrontidell’Agenzia delle Entrate la quale ha depositato «atto di costituzione»al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione dellacausa ai sensi dell'art. 370 primo comma, c.p.c., dando atto di nonaver depositato tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazionedell’art. 2939 c.c.Censura la sentenza per non aver motivato «in ordine all’eccezionedi prescrizione delle fatture commerciali emesse nell’anno 2008, sullequali sarebbe stato fatto l’accertamento da cui ha tratto fondamentol’avviso di accertamento». Assume che tali fatture erano «prescritte»ai sensi dell’art. 2934 c.c. per decorrenza del termine quinquennale eche il rilievo della prescrizione avrebbe dovuto portare a ritenerematurata la prescrizione del credito dell’Agenzia delle entrate in quantonon esercitato nel quinquennio e la decadenza dall’esercizio del diritto.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 27688/2017Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 11689/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell’art 32 d.P.R.n. 600 del 1973 per vizio procedurale nella formazione dell’avviso diaccertamento.Assume che l’art. 32 cit. riconosce all’Ente impositore ampi poteriistruttori nell’espletamento delle indagini ispettive e che questi avrebbedovuto esercitarli, risolvendo le incertezze in ordine all’immobile sulquale erano stati eseguiti i lavori.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.Assume che la C.t.r. ha omesso di porre a fondamento della propriadecisione tutte le prove documentali offerte dal ricorrente, nonché divalutare, in particolare, l’ampia produzione fotografica versata in atti ela perizia giurata a firma del [OSCURATO:PERSONA] dalle qualeemergeva che il fabbricato oggetto delle opere edili era proprio quellodi cui al recupero fiscale.4. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonomanifestamente infondati.4.1. L’art. 67 t.u.i.r. nella versione applicabile ratione temporis,dispone che «Sono redditi diversi […] b) le plusvalenze realizzatemediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati ocostruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti persuccessione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte delperiodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sonostate adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari[…]». Il successivo art. 68, al primo comma, dispone che «Leplusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sonocostituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo diimposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo».Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 27688/2017Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 11689/2026Data pubblicazione 29/04/20264.2. L’assunto del contribuente, secondo cui il credito erarialeavrebbe dovuto essere esercitato, a pena di prescrizione e decadenza,entro il termine di cinque anni dall’emissione delle fatture, stante la«prescrizione» di queste ultime, non ha fondamento giuridico.In primo luogo, è inconferente il riferimento ad una presunta«prescrizione» delle fatture atteso che l’istituto richiamato è fattoestintivo dei diritti e non della valenza probatoria dei documenti.Ove poi la parte intendesse riferirsi all’obbligo di conservazionedelle fatture attive e passive va rilevato che quest’ultimo è di dieci anniai sensi dell’art. 2220 c.c.In ogni caso, secondo i generali principi in tema di costi e diinerenza dei medesimi, il sostenimento di spese incrementative, deveessere provato dal contribuente il quale ha l'onere di fornirne ingiudizio, in caso d'impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio,idonea documentazione giustificativa; il contribuente, per altro, nonpuò sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenzadell'obbligo di conservare le scritture contabili, come detto oltre diecianni (e non cinque), perché l'interesse fiscale esige che il contribuenteconservi la documentazione contabile necessaria per giustificare lemedesime per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere diaccertamento dell'Ufficio, anche ove questo si protragga oltre lascadenza del termine decennale di conservazione delle scritturecontabili (cfr. Cass. n. 26683/2009 in tema di Invim).4.3. Privo di fondamento, oltre che del tutto generico, è l’assuntosecondo il quale spettava all’Amministrazione, a mezzo dei propripoteri ufficiosi ricercare la prova dell’inerenza. L’assunto, infatti, sirisolve nell’inversione dell’onere probatorio in materia di costi chegrava sul contribuente, come correttamente evidenziato dalla C.t.r.4.4. E’ consolidato, poi, il principio che il giudice di merito è liberodi attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 27688/2017Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 11689/2026Data pubblicazione 29/04/2026prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiedeche egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunqueacquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessarioe sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto edin diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo unamotivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idoneea confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gliargomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativoseguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo disoffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorioacquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base algiudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchétale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, ilcontrollo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto,perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito. LaCorte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio dimerito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie,prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto aquelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione(cfr. tra le tante, Cass., n. 4583/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n.34374/2023).4.5. Il contribuente assume che la C.t.r. non avrebbe preso inconsiderazione né le fotografie né la perizia che provavano l’esecuzionedei lavori.In primo luogo, l’argomento non è dirimente in quanto ilcontribuente era tenuto a provare non solo di aver seguito dei lavorima lo specifico ammontare dei medesimi. L’argomento, poi, non sirapporta con la sentenza impugnata la quale ha ritenuto legittimo ilCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 27688/2017Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 11689/2026Data pubblicazione 29/04/2026recupero a tassazione, evidenziando che il contribuente avevaaffermato che le fatture erano state pagate in contanti, senza, tuttavia,documentare in alcun modo la formazione dì una così impattanteprovvista di liquidità, comunque incongrua con i redditi dichiarati negliultimi anni d'imposta; ha aggiunto che dalla documentazione in atti nonrisultava provata l’inerenza e l'effettività delle spese sostenutesull'immobile che aveva generato la plusvalenza.4.6. In conclusione, il ricorrente pur deducendo apparentemente,una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione deifatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio chesi vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n.3340/2019; Cass. n. 640/2019).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017) .Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 27688/2017Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 11689/2026Data pubblicazione 29/04/20265. Ne consegue, il rigetto del ricorso. Non deve provvedersi sullespese, stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delleentrate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7