Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:182
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993C0312(01)

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F. G. JACOBS

presentate il 15 giugno 1995 ( *1 )

1. Nella presente causa, le mie conclusioni sono state presentate il 4 maggio 1994.

Con ordinanza 13 dicembre 1994, la Corte ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento e di dedicare una nuova udienza alla questione del potere del giudice nazionale di esaminare d'ufficio motivi fondati sul diritto comunitario nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi ad esso.

Tale udienza si è svolta contemporaneamente a quella relativa alle cause riunite C-430/93 e C-431/93, van Schijndel e van Veen/[OSCURATO:PERSONA] voor Fysiotherapeuten.

In queste ultime cause, lo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte alcune questioni che fanno sorgere problemi analoghi a quelli sollevati nella presente causa.

2. Per le ragioni esposte nelle mie precedenti conclusioni nonché nelle conclusioni che ho presentato nelle cause van Schijndel e van Veen, sono dell'opinione che il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare una norma del diritto interno la quale, nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi ad un giudice nazionale, prescriva alle parti di sollevare i motivi fondati sul diritto comunitario entro un determinato termine, a condizione però che tale norma si applichi senza alcuna discriminazione alle domande analoghe fondate sul diritto nazionale e non renda eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti dall'ordinamento comunitario.

3. In base alle considerazioni che precedono, sono dell'opinione — già espressa nelle conclusioni del 4 maggio 1994 — che la questione sottoposta nella presente causa debba essere risolta nel modo seguente: «Il diritto comunitario non osta ad una norma di diritto nazionale che precluda ad un giudice nazionale il potere di valutare un motivo fondato sul diritto comunitario qualora non sia stato tempestivamente dedotto da una delle parti in causa entro un determinato termine, purché tale norma si applichi senza alcuna discriminazione ai motivi analoghi fondati sul diritto nazionale e non renda eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti previsti dall'ordinamento comunitario». ( *1 ) Lingua originale: l'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993C0312(01) CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS presentate il 15 giugno 1995 ( *1 ) 1. Nella presente causa, le mie conclusioni sono state presentate il 4 maggio 1994. Con ordinanza 13 dicembre 1994, la Corte ha deciso di riaprire la fase orale del procedimento e di dedicare una nuova udienza alla questione del potere del giudice nazionale di esaminare d'ufficio motivi fondati sul diritto comunitario nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi ad esso. Tale udienza si è svolta contemporaneamente a quella relativa alle cause riunite C-430/93 e C-431/93, van Schijndel e van Veen/[OSCURATO:PERSONA] voor Fysiotherapeuten. In queste ultime cause, lo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte alcune questioni che fanno sorgere problemi analoghi a quelli sollevati nella presente causa. 2. Per le ragioni esposte nelle mie precedenti conclusioni nonché nelle conclusioni che ho presentato nelle cause van Schijndel e van Veen, sono dell'opinione che il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare una norma del diritto interno la quale, nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi ad un giudice nazionale, prescriva alle parti di sollevare i motivi fondati sul diritto comunitario entro un determinato termine, a condizione però che tale norma si applichi senza alcuna discriminazione alle domande analoghe fondate sul diritto nazionale e non renda eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti dall'ordinamento comunitario. 3. In base alle considerazioni che precedono, sono dell'opinione — già espressa nelle conclusioni del 4 maggio 1994 — che la questione sottoposta nella presente causa debba essere risolta nel modo seguente: «Il diritto comunitario non osta ad una norma di diritto nazionale che precluda ad un giudice nazionale il potere di valutare un motivo fondato sul diritto comunitario qualora non sia stato tempestivamente dedotto da una delle parti in causa entro un determinato termine, purché tale norma si applichi senza alcuna discriminazione ai motivi analoghi fondati sul diritto nazionale e non renda eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti previsti dall'ordinamento comunitario». ( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris