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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03991/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15192/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati – Avverso la sentenz a della Corte d’appello di ROMA n. 7068/2018 depositata il 09/11/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del07 febbraio 202 4 .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , convenne in giudizio,davanti al Tribunale di Roma , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente coniuge, la prima, e figli, gli altri, ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] , perché fosse accertato e dichiarato il suo acquisto a titolo di usucapione ventennale della proprietà di un piccolo locale soffitta (distinto con il numero interno 6) al piano servizi (in catasto piano quinto) di un fabbricato in condominio (“Palazzina A”) posto in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (angolo Via dei Fiori, con accesso da Via dei Fiori n.c. 2/B).

Allegòche, con atto notarile del 29/06/1984 , aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un appartamento al terzo piano ( distinto con il numero interno 11), facente parte della “Palazzina A”, con annesso il piccolo locale soffitta, del quale i venditori non erano proprietari, ma soltanto possessori , per averne ricevute le chiavi (affinché ne avessero la piena e completa disponibilità) da [OSCURATO:PERSONA], dal quale , con atto notarile del 16/01/1976 , avevano acquistato il menzionato appartamento n. 11;

2. nel corso del processo, svoltosi in contumacia dei convenuti, intervennero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali [OSCURATO:PERSONA], con atto a titolo oneroso del 26/02/2009, aveva trasferito la proprietà della soffitta, unitamente all’appartamento di cui il piccolo locale costituiva una pertinenza.

Il Tribunale di Roma , istruita la causa mediante testimoni, con sentenza n. 21251/2010, rigettò la domanda ritenendo che l’attore non avesse provato di ave re posseduto ininterrottamente e pacificamente la soffitta per il periodo necessario all’usucapione;

3. sull’impugnazione dei soccombenti, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa in contumacia degli appellati, ha respinto il gravame dichiarando di condividere il decisum del primo giudice;4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, illustrato da una memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso – “Vio lazione di norme di diritto, in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 2736, n. 1, c.c., 239 c.p.c., 345, comma 3, ultima parte, c.p.c. e 233 c.p.c., nonché dell’art. 1158 c.c.

Error in iudicando” – censura l’erronea applicazione delle norme in tema di giuramento decisorio poiché , pur avendo la Corte d’appello ammesso tale mezzo di prova, ha poi rigettato il gravame nonostante che nessuno degli appellati, tutti ritualmente evocati, lo avesse prestato;

2. il secondo motivo – “ Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 132, c. 2 n. 4 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Motivazione apparente.

Nullità del procedimento e della sentenza” – denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata che non indica perché, in presenza di un giuramento decisorio, prova legale che preclude la possibilità di un diverso accertamento discrezionale dei fatti da parte del giudice , ha riten uto “indimostrata la sussistenza dei presupposti indispensabili per l’acquisto ad usucapionemdella proprietà sull’immobile”;

3. il terzo motivo –“Violazione dell’art. 239 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

Violazione della legge processuale.

Nullità del procedimento e della sentenza” – lamenta la violazione dell’art. 239, cod. proc. civ., il quale, in caso di mancata prestazione del giuramento decisorio deferito, prevede la soccombenza dell’avversario rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso;4. il quarto motivo –“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” –censura l’omesso esame della documentazione probatoria ( i l verbale d’udienza del 22/09/2011, contenente la dichiarazione di deferimento di giuramento decisorio; l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ammissiva del giuramento decisorio, mai revocata ; il verbale d’udienza del 10/05/2012. nel quale il giudice dà atto d ella mancata prestazione del giuramento decisorio) e, tramite detta documentazione, della circostanza di fatto – decisiva per il giudizio (fatto storico principale) - che il sig . [OSCURATO:PERSONA] ha sempre avuto, a partire dal 1984 , il possesso esclusivo, pieno, continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria, del piccolo locale soffitta, non ha mai ricevuto o subìto da a lcuno contestazion i verbal i o atti di rivendicazione;

5. la censura di motivazione apparente, che cost ituisce uno dei rilievi critici del secondo motivo, è fondata, il che comporta l’assorbimento degli altri motivi;

5.1. il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145);5.2. nella specie, la sentenza è viziata da motivazione apparente perché, senza seguire alcun percorso argomentativo , aderisce in maniera acritica ed ellittica alla decisione impugnata ( “[l]a Corte condivide il decisum del Tribunale di Roma” : ecco il fulcro della sentenza), che ha escluso che l’attore abbia fornito la prova del possesso ad usucapionem della soffitta , dopo essersi brevemente soffermata esclusivamente sul tema della prova per testi.

È evidente che l’omessa considerazione, da parte della sentenza in esame, della rilevanza probatoria della mancata prestazione del giuramento decisorio, deferito da parte attrice alla convenuta ed ammesso dalla Corte di Roma, compromette per intero la struttura motivazionale delladecisione.

Ed infatti il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l’esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (S ez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993, Rv. 481778 -01).

Essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al giudice non resta altro che verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto(Sez. 2 -Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023, Rv. 669304 - 02) ;

6. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15192/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati – Avverso la sentenz a della Corte d’appello di ROMA n. 7068/2018 depositata il 09/11/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del07 febbraio 202 4 . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , convenne in giudizio,davanti al Tribunale di Roma , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente coniuge, la prima, e figli, gli altri, ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] , perché fosse accertato e dichiarato il suo acquisto a titolo di usucapione ventennale della proprietà di un piccolo locale soffitta (distinto con il numero interno 6) al piano servizi (in catasto piano quinto) di un fabbricato in condominio (“Palazzina A”) posto in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (angolo Via dei Fiori, con accesso da Via dei Fiori n.c. 2/B). Allegòche, con atto notarile del 29/06/1984 , aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un appartamento al terzo piano ( distinto con il numero interno 11), facente parte della “Palazzina A”, con annesso il piccolo locale soffitta, del quale i venditori non erano proprietari, ma soltanto possessori , per averne ricevute le chiavi (affinché ne avessero la piena e completa disponibilità) da [OSCURATO:PERSONA], dal quale , con atto notarile del 16/01/1976 , avevano acquistato il menzionato appartamento n. 11; 2. nel corso del processo, svoltosi in contumacia dei convenuti, intervennero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali [OSCURATO:PERSONA], con atto a titolo oneroso del 26/02/2009, aveva trasferito la proprietà della soffitta, unitamente all’appartamento di cui il piccolo locale costituiva una pertinenza. Il Tribunale di Roma , istruita la causa mediante testimoni, con sentenza n. 21251/2010, rigettò la domanda ritenendo che l’attore non avesse provato di ave re posseduto ininterrottamente e pacificamente la soffitta per il periodo necessario all’usucapione; 3. sull’impugnazione dei soccombenti, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa in contumacia degli appellati, ha respinto il gravame dichiarando di condividere il decisum del primo giudice;4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, illustrato da una memoria. Gli intimati non hanno svolto difese; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso – “Vio lazione di norme di diritto, in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 2736, n. 1, c.c., 239 c.p.c., 345, comma 3, ultima parte, c.p.c. e 233 c.p.c., nonché dell’art. 1158 c.c. Error in iudicando” – censura l’erronea applicazione delle norme in tema di giuramento decisorio poiché , pur avendo la Corte d’appello ammesso tale mezzo di prova, ha poi rigettato il gravame nonostante che nessuno degli appellati, tutti ritualmente evocati, lo avesse prestato; 2. il secondo motivo – “ Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 132, c. 2 n. 4 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Motivazione apparente. Nullità del procedimento e della sentenza” – denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata che non indica perché, in presenza di un giuramento decisorio, prova legale che preclude la possibilità di un diverso accertamento discrezionale dei fatti da parte del giudice , ha riten uto “indimostrata la sussistenza dei presupposti indispensabili per l’acquisto ad usucapionemdella proprietà sull’immobile”; 3. il terzo motivo –“Violazione dell’art. 239 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Violazione della legge processuale. Nullità del procedimento e della sentenza” – lamenta la violazione dell’art. 239, cod. proc. civ., il quale, in caso di mancata prestazione del giuramento decisorio deferito, prevede la soccombenza dell’avversario rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso;4. il quarto motivo –“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” –censura l’omesso esame della documentazione probatoria ( i l verbale d’udienza del 22/09/2011, contenente la dichiarazione di deferimento di giuramento decisorio; l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ammissiva del giuramento decisorio, mai revocata ; il verbale d’udienza del 10/05/2012. nel quale il giudice dà atto d ella mancata prestazione del giuramento decisorio) e, tramite detta documentazione, della circostanza di fatto – decisiva per il giudizio (fatto storico principale) - che il sig . [OSCURATO:PERSONA] ha sempre avuto, a partire dal 1984 , il possesso esclusivo, pieno, continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria, del piccolo locale soffitta, non ha mai ricevuto o subìto da a lcuno contestazion i verbal i o atti di rivendicazione; 5. la censura di motivazione apparente, che cost ituisce uno dei rilievi critici del secondo motivo, è fondata, il che comporta l’assorbimento degli altri motivi; 5.1. il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145);5.2. nella specie, la sentenza è viziata da motivazione apparente perché, senza seguire alcun percorso argomentativo , aderisce in maniera acritica ed ellittica alla decisione impugnata ( “[l]a Corte condivide il decisum del Tribunale di Roma” : ecco il fulcro della sentenza), che ha escluso che l’attore abbia fornito la prova del possesso ad usucapionem della soffitta , dopo essersi brevemente soffermata esclusivamente sul tema della prova per testi. È evidente che l’omessa considerazione, da parte della sentenza in esame, della rilevanza probatoria della mancata prestazione del giuramento decisorio, deferito da parte attrice alla convenuta ed ammesso dalla Corte di Roma, compromette per intero la struttura motivazionale delladecisione. Ed infatti il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l’esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (S ez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993, Rv. 481778 -01). Essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al giudice non resta altro che verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto(Sez. 2 -Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023, Rv. 669304 - 02) ; 6. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa co
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