CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21729/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla denegata concessione delle attenuanti generiche, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione, per di più generica, delle identiche doglianze esposte nell'atto di appello senza alcun confronto critico con le osservazioni sviluppate dalla sentenza impugnata. La Corte distrettuale, al riguardo, ha osservato, seguendo un percorso argomentativo immune dai lamentati vizi logici, che non sono stati acquisti né sono stati allegati dalla difesa elementi favorevoli all'imputato in grado di contrastare il giudizio negativo sulla personalità desumibili dai precedenti penali. 2. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]