CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] CUSTODIA dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 01/2026 C . C . dott.Vittoria AMIRANTE Consiglier a R.G. n. 24233 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24233del ruolo generale dell’anno 2022, proposto VERDE Antonetta (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 30S53 I293Q) D’AGOSTINO Michele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E18 I293K) D’AGOSTINO Pasqualina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T47 I293M) D’AGOSTINO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P18 I293S) D’AGOSTINO Anella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57R43 I293R) D’AGOSTINO Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L22 I293T) [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore,legale rappresentante pro tem- pore,[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore,legale rappresentante pro tempore , An- tonetta Verde tutti rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A03 D810V) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’ANTIMO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3043/2021, pubblicatain data 2 agosto 20 21 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], Michele, Pasqualina, Francesco, [OSCURATO:PERSONA]- cenzo D’Agostino,nonché la Ver.Dago S . r . l . in liquidazione, e la D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. S . n . c . , hanno agitoin giudizio nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un fabbricato di proprietà del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA]Agostino e da attrezzature, materiali e macchinari delle so- cietàVer.[OSCURATO:SOCIETA]. e D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Ago- stino [OSCURATO:SOCIETA]., ivi in deposito, a seguito di un allagamento del predetto fabbricatoprovocato dalla erronea messa in eser- cizio di un tronco di rete idrica oramai in disuso, che avevade- terminato una perdita dall’impianto idrico comunale. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Frattamaggiore, che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA]Antimo e la S.E.R. S .r . l. , in solido , al pagamento : a) in favore degli attori [OSCURATO:PERSONA], Michele, Pasqualina, Fran- cesco, Anella e [OSCURATO:PERSONA]Agostino , dell’importo complessivo di € 247.846,44 oltre accessori; b) in favore de lla [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importodi € 988,59 oltre accessori; c) in favore della D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. S.n.c.,dell’im- porto complessivo di € 2.478,96, oltre accessori . Il tribunale ha, inoltre, condannatoAssicurazioni Generali S .p. A. a manle- vare la [OSCURATO:SOCIETA] delle conseguenze negative derivanti dalla sentenza. Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato tutte le domande proposte nei con- fronti del Comune di Sant’Antimo, condannando la sola [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare: a) in favore degli attori [OSCURATO:PERSONA], Mi- chele, Pasqualina, Francesco, Anella e [OSCURATO:PERSONA]Agostino , «l’importo complessivo di € 247.846,44,oltre IVA, da corri- spondere previa dimostrazione di avvenuta esecuzione dei la- vori, ed interessi al tasso legale sulla somma previamente de- valutata al 01.10.99 e via via rivalutata sino alla data della pub- blicazione della sentenza di primo grado, 22.7.15, ed ulteriori successivi interessi legali sino al soddisfo»; b) in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., «l’importo di € 988,59 oltre interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 01.10.99 e via via rivalutata sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, 22.7.15, ed ulteriori successivi interessi legali sino al soddisfo»; c) in favore della D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. S.n.c., «l’importo di € 2.478,96 oltre interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 01.10.99 e via via rivalutata sino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, 22.7.15 ed ulteriori successivi interessi legali sino al soddisfo».La corte territoriale ha, inoltre, condannato [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . e [OSCURATO:SOCIETA]. «in solido tra loro, ex art. 111 c.p.c. u.c. a manlevare la [OSCURATO:SOCIETA]. delle conseguenze negative derivanti dalla presente sentenza». [OSCURATO:PERSONA], Michele, Pasqualina, Francesco, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, nonché la Ver.Dago S . r . l . in liqui- dazione, e la D’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tremotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione degli artt. 111, co. 6, Cost., 36 D.Lgs. 546/92, 156, co. 2, cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 e 5 cod. proc. civ.». I ricorrenti censurano «la gravata sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità del Comune di Sant’Antimo; sia quella ex art. 2051 cod. civ.; sia quella ex art. 2050 cod. civ.»; chie- dono la cassazione con rinvio di detta sentenza «… affinché la Corte distrettuale, in diversa composizione, giudichi nuova- mente della responsabilità ex art. 2051 e, in subordine, ex art.2050 cod. civ. del Comune di Sant’Antimo includendo nel giu- dizio e motivando circa il rispetto da parte dell’Ente comunale delle ragionevoli cautele, altresì dettate dalle prescrizioni tecni- che per reti d’acquedotto, che imponevano di inserire, al punto di effettuato distacco dalle utenze private, o un organo di se- zionamento statico (c.d. saracinesca) o un organo di regola- zione dinamico (c.d. valvola) o, ancora, un mero tappo, o altro accorgimento idoneo». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1Per quanto riguarda la domanda proposta ai sensi dell’art.2051 c.c., dalla motivazionedella sentenza impugnata, emerg e che la corte d’appello ha ritenuto, in base ad un insindacabile accertamento difatto, che l’interramento della tubazione idrica dismessacostituiva una misura di cautela sufficiente ai fini della sicurezzae non era, quindi, necessaria anche l’apposizione di una saracinesca, di una valvola o di un tappo,come sostengono i ricorrenti,non essendo ragionevol ment e esigibile che fossero adottateulteriori precauzioni, potendo esservi il pericolodi per- dite idrichesolo nel caso , del tutto imprevedibile, in base ad un giudizio razionale, secondo l’ id quod plerumque accidit , che fosseriattivato il ramo dismesso della conduttura . Di conseguenza, la corte territoriale ha ritenuto che l’allaccia- mentomalamente e abusivamente operato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., del suddettoramo dismesso dell’impianto, costituiva una condotta Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 del tutto imprevedibile in astratto ed inevitabile in concreto, per le modalità con cui era stata posta in essere , ed aveva , per- tanto,effettivamente integrato l’ipotesi dell’esimente del caso fortuitocostituita dal fatto del terzo. Si trattadi un accertamento di fatto e la motivazione a sostegno dello stesso risulta adeguata , non apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logicoe, come tale, essa non è sindacabile nella presente sede. Né sussiste una ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo, dal momento che i fatti principali ed effettivamente rilevanti sono stati, in realtà, tutti presi in considerazionedal giudice di secondo grado e adeguatamente valutati. È vero che la corte territoriale non afferma espressamente che non fosse necessaria la “sigillatura” della tubazione interrata dismessa, secondo le modalità indicate dai ricorrenti e, cioè, con saracinesca, valvola o tappo, ma, dal complesso della mo- tivazione, emerge con assoluta chiarezza che essa ha ritenuto sufficiente misura di sicurezza e cautela l’interramento (per un metro) della tubazione stessa, nel considerare del tutto impre- vedibile ed inevitabile la condotta di scavo e riattivazione di tale tubazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., tale da porsi come causa esclusiva del danno e, quindi, integrante l’esimente del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.. Di conseguenza, il rilievo decisivo del fatto di cui non si dà conto espressamente nella motivazione, risulta in realtà implicita- mente considerato nella valutazione del complesso di tutti gli elementi di prova disponibili, operata dalla corte d’appello sulla base di unamotivazione adeguata e certamente , quanto meno , rispettosa del cd. minimo costituzionale. Ed è appena il caso di ribadire, in proposito, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, «la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici det- tati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costi- tuzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazio- nale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e successive conformi). 1.2Anche la dedotta responsabilità del comune ai sensi dell’art.2050c.c. è stata correttamente esclus a, in diritto, dalla corte d’appello, in quantol’ente committente dei lavori eseguiti da SERS.r.l. (sostituzione di un cavo elettrico) non era l’ente co- munaleconvenuto, ma altra società ( ENEL ) . I giudici di secondo grado hanno ulteriormente chiarito, inoltre che l’attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., non può consistere inuna “non-attività”, cioè non può individuarsi nella condotta omissiva che si assume posta in essere dall’ente co- munale, anni prima del fatto, quando era stato effettuato il di- stacco del tratto della conduttura dalla rete idrica portante, senza l’apposizione di ulteriori protezioni di sicurezza. 2.Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza e/o del procedimentoin relazione all’art. 360, co. 1, n. 4; violazione e/o falsa applicazionedell’art. 97 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civilee dell’art. 115, co. 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, cod. proc. civ.». Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 I ricorrenti, in via condizionatarispetto al rigetto del primo mo- tivo di ricorso,deducono « la nullità della sentenza per motiva- zione apparente e, comunque, la violazione e/o falsa applica- zione dell’art. 92 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile e dell’art. 115, co. 2, cod. proc. civ.»; ciò sul presupposto «per absurdum ed in via meramente ipotetica, che la Corte distrettuale abbia escluso la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] valutando come non dovuto, e quindi ininfluente sull’elemento psicologico e sul nesso eziologico, l’impianto, al punto di effettuato distacco dalle utenze private, di un organo di sezionamento statico (c.d. saracinesca) o di un organo di re- golazione dinamico (c.d. valvola) o, ancora, di un mero tappo o di altro idoneo accorgimento atto ad impedire il libero deflusso delle acque che avrebbero potuto percorrere il tronco di rete idrico in disarmo». Sostengono, in particolare, che, sul punto, «nessuna fonte in- formativa è stata indicata, sebbene le circostanze fattuali delle quali è stato lamentato il superamento fossero state ritual- mente dedotte dai ricorrenti nel giudizio di merito» e che, co- munque, « … il Giudice, quand’anche fosse stato in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo di ingegneria idrau- lica, non sarebbe dovuto entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, non potendo fare uso della scienza privata, stante il divieto posto dall’art. 92 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, altresì implicitamente contenuto nel co. 2 dell’art. 115 cod. proc. civ.». Chiedono, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza impu- gnata « … affinché la Corte distrettuale, in diversa composi- zione, giudichi nuovamente sulla responsabilità ex art. 2051 e, in subordine, ex art. 2050 cod. civ. del Comune di Sant’Antimo senza le inferenze che la Corte distrettuale ha ritratto da non meglio individuate fonti informative e/o dalla propria scienza privata». Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 Il motivo è infondato. Gli accertamenti di natura tecnica consistono in giudizidi fatto: essi non configurano, pertanto, l’ipotesi di utilizzazione d ella scienza privatadel giudice, che ha, invece, ad oggetto l’affer- mazione, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza dicircostanze di fatto non allegate dalle parti e non emergenti dal materiale probatorio acquisitonel corso del giudizio. Nella specie, la corte d’appello ha semplicemente ritenuto che l’interramento della tubazione dismessa costituiva una suffi- ciente misura di cautela , nel distacco del ramo della stessa dall’impianto principale, senza necessità di speciali sigillature: non può, quindi sostenersi, che abbia utilizzato la sua scienza privatain ordine a fatti non emergenti dal materiale probatorio regolarmente acquisito nel corso del giudizio, perché non ha affermato l’esistenza di un fatto, ma ha formulato un giudizio valutativo in merito ai fatti allegati e provati,giudizio che cer- tamente rientrava nell’ambito della sua funzione di organo giu- dicante. Inoltre, che non si sia avvalsa di un consulente tecnico di ufficio, al fine di formulare tale giudizio, benché si trattasse di giudizio di natura tecnica,in ordine alla specifica questione in discus- sione (posto che , d’altronde, il consulente è stato comunque nominato, quanto meno per altri profili) non può in alcun modo ritenersimotivo di nullità della sentenza. La valutazionedei fatti, anche quando si tratta di valutazioni di natura tecnica,spetta sempre al giudice, il quale può, ma non devenecessariamente, farsi coadiuvare, a tal fine, da un con- sulente tecnico, laddove manchi delle necessarie conoscenze. L’omessa utilizzazione di tale facoltà può, al più, determinare un difetto di motivazionedel provvedimento decisorio, ma ciò esclusivamentenel caso in cui la decisione sia fondata proprio sulla incapacità del giudice di valutare i fatti, per la mancanza dellecognizioni tecniche necessarie, che non abbia integrat o a Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 mezzo di un consulente, ovvero nel caso in cui il giudizio tecnico formulato dallo stesso giudice, senza l’ausilio di un consulente tecnico,risulti manifestamente errato . Nella specie, deve certamente escludersi che si sia verificat a una delle indicate situazioni: le valutazioni tecniche operate dalla corte d’appello non risultano affatto implausibili, sono adeguatamente motivate e non appaiono affatto irragionevol i , neanche sul piano tecnico. Nérisulta adeguatamente allegato o documentato (tanto meno sulla base di una consulenza tecnica di parte) che , contraria- mente a quanto affermato dalla corte d’appello,debba ritenersi principio tecnico unanimemente riconosciutoe da seguire inde- rogabilmentequello per cui, in caso di dismissione di un ramo di conduttura idrica, si debba provvedere alla sua sigillatura , secondo le modalità indicate dai ricorrenti. Anche sul punto, quindi, la decisione impugnata deve ritenersi sostenuta da motivazione adeguata, non apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sinda- cabile nella presente sede. 3.Con il terzo motivo si denunzia « nullità della sentenza in re- lazione all’art. 360 co. 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.per omessa pronuncia sulla domanda promossa ex art. 2043 cod. civ.». I ricorrentisostengono che « esclusa la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) e da attività pericolosa (art. 2050 cod. civ.), la Corte distrettuale non si è pronunciata sulla domanda risarcitoria che i ricorrenti avevano promosso ex art. 2043 cod.civ., non rinunciata». Chiedono, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza impu- gnata « affinché la Corte distrettuale, in diversa composi- zione, gradatamente al rigetto delle domande promosse ex artt.2051 e 2050 cod. civ., decida le domande risarcitorie promosse Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 nei confronti del Comune di Sant’Antimo ex art 2043 cod. civ. ed adotti le consequenziali pronunce di condanna». Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della decisione impugnata vada corretta(secondo il consolidato principio affer- mato, tra le altre, da Cass., Sez. U., n. 11933 del 07/05/2019) e precisata nei sensi che saranno di seguito chiariti. Benché effettivamente manchi, nella pronuncia impugnata, una espressa statuizione sulla domanda risarcitoria avanzata dagli attori,in via subordinata , ai sensi dell’art. 2043 c.c., ciò nono- stante, deve considerarsi che, una volta esclusa la responsabi- lità del comune, sia ai sensi dell’art. 2050 c.c., sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la riscontrata sussistenza dell’ipotesi dell’esimente del caso fortuito che ha reciso il nesso di causa tra la cosa in custodia el’evento dannoso, individuato nella con- dotta di un terzo che è stata l’unica causa dell’evento stesso, a fortiorinon avrebbe potuto affermarsi la responsabilità per con- dotta colposa del comune stesso, in relazione al medesimo evento dannoso: e ciò proprio perché risulta accertato che la condotta del terzo è stata l’unica effettiva causa di detto evento. Di conseguenza, il rigetto della domanda subordinata proposta ai sensi dell’art.2043 c.c. deve considerarsi , sostanzialmente , implicito nella motivazione a base del rigetto delle altre do- mande, il che impedisce l’accoglimento del motivo di ricorso in esame, sebbene sulla base delle precisazioni appena esposte. 4.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M Ric. n. 24233/2022 –Sez. 3 – A d. 29 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 La Corte: - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- m