CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Locri con sentenza 26 marzo 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PETROLO Davide. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato posto che non risulta posta in dubbio la disponibilità della carta prepagata su cui è confluito il profitto della truffa e rimangono del tutto ipotetiche le circostanze in base alle quali altri soggetti avrebbero potuto agire all'insaputa dell'imputato. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod pen, risulta inammissibile in quanto del tutto generico a fronte di una vicenda connotata dal carattere capzioso e non occasionale della condotta, tenuta peraltro da soggetto recidivo. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il