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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20265/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 80 secondo comma d.P.R. 309/1990 letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui agli artt. 73 e 80 secondo comma d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 129) dell'imputazione per plurimi episodi di cessione di hashish in favore del sodalizio criminoso capeggiato dai fratelli D'Alteri°, aggravati dall'ingente quantitativo, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione al reato associativo.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali rileva la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'aggravante ex art. 80 secondo comma, la cui configurabilità aveva costituito oggetto di specifica doglianza dell'istanza di riesame.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge riferito agli artt.27 e 11 Cost. 132 cod. proc. pen. lamentando la mancanza di totale presa in carico della contestazione espressamente devoluta ai giudici del riesame sia sotto il profilo dell'impossibilità di stabilire il principio attivo dell'hashish vendute riferendosi il quantitativo contestato alla sostanza lorda, sia in relazione al mancato superamento del valore di duemila volte stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite Biondi del 24.5.2012, con conseguente nullità del provvedimento impugnato in aperto contrasto con le norme sia di rango costituzionale che codicistiche richiamate.

2.2. Con il secondo motivo lamenta in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza assoluta di motivazione sul punto, comunque neppure implicitamente ricavabile da altri passaggi dell'ordinanza impugnata.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 80 secondo comma d.P.R. 309/1990, la mancanza ab origine dei presupposti per la contestazione dell'aggravante stante l'assenza dei necessari accertamenti da parte del PM richiedente la misura cautelare in ordine al superamento dei limiti di soglia dei quantitativi ceduti dall'indagato, rilevando come/secondo la più recente pronuncia a Sezioni Unite del 30.1.2020/mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante in esame che, quanto alle droghe cd. leggere, è fissata in 2 chilogrammi di principio attivo [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo, da ritenersi assorbente rispetto alla dedotta violazione dell'art. 546 primo comma lett. e) cod. proc. pen., laddove la norma di cui all'art.132 cod. proc. pen. risulta inconferente con il contenuto della dispiegata doglianza oggetto del primo motivo, non risulta ammissibile.

Nonostante il capo di imputazione 129), limitatamente al quale i giudici del riesame hanno confermato la misura cautelare in contestazione, prevedesse espressamente l'aggravante di cui all'art. 80 secondo comma cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata si è limitata a confermare il quadro di gravità indiziaria con riferimento all'ascrivibilità all'indagato di una serie di cessioni di hashish, integranti le condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, senza nulla rilevare in ordine al dato quantitativo, costituente il presupposto della aggravante di cui alla contestazione provvisoria.

Ciò nondimeno la doglianza così come formulata non consente di ravvisare un corrispondente interesse all'impugnativa in capo al ricorrente: ed invero, in difetto di contestazioni sulla ravvisabilità del fumus relativo al reato ex art. 73, né in ordine alle esigenze cautelari, la misura custodiale, seppur nulla venga detto sulla contestata aggravante, risulta fondata su un delitto che ne consente comunque l'emissione.

Conseguentemente l'ordinanza resa dal Tribunale salernitano non può ritenersi affetta da alcuna nullità, atteso che quand'anche non dovesse ritenersi configurabile l'aggravante de qua, risulta comunque motivato il restante quadro di gravità indiziaria, essendosi reputato che le condotte di cessione di stupefacente fossero, indipendentemente dal quantitativo commercializzato, sufficienti a giustificare, unitamente al pericolo di reiterazione del reato, il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Come già affermato da questa Corte/è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020 - dep. 15/07/2020, Rv. 279508).

Del resto, la difesa non chiarisce neppure per quali ragioni, a seguito dell'eventuale accoglimento della sua contestazione in punto di art. 80 d.P.R. 309/1990 da parte dei giudici del riesame, egli avrebbe potuto essere liberato od ottenere una misura diversa, laddove secondo i principi fissati in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, Sentenza n. 46447 del 16/10/2019 - dep. 15/11/2019, Rv. 277496)

2. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile: nessuna violazione della legge sostanziale può essere ravvisata a fronte di una motivazione del tutto carente in ordine alla contestata aggravante.

Deve quindi concludersi per l'inammissibilità del ricorso, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 80 secondo comma d.P.R. 309/1990 letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui agli artt. 73 e 80 secondo comma d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 129) dell'imputazione per plurimi episodi di cessione di hashish in favore del sodalizio criminoso capeggiato dai fratelli D'Alteri°, aggravati dall'ingente quantitativo, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione al reato associativo. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali rileva la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'aggravante ex art. 80 secondo comma, la cui configurabilità aveva costituito oggetto di specifica doglianza dell'istanza di riesame. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge riferito agli artt.27 e 11 Cost. 132 cod. proc. pen. lamentando la mancanza di totale presa in carico della contestazione espressamente devoluta ai giudici del riesame sia sotto il profilo dell'impossibilità di stabilire il principio attivo dell'hashish vendute riferendosi il quantitativo contestato alla sostanza lorda, sia in relazione al mancato superamento del valore di duemila volte stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite Biondi del 24.5.2012, con conseguente nullità del provvedimento impugnato in aperto contrasto con le norme sia di rango costituzionale che codicistiche richiamate. 2.2. Con il secondo motivo lamenta in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza assoluta di motivazione sul punto, comunque neppure implicitamente ricavabile da altri passaggi dell'ordinanza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 80 secondo comma d.P.R. 309/1990, la mancanza ab origine dei presupposti per la contestazione dell'aggravante stante l'assenza dei necessari accertamenti da parte del PM richiedente la misura cautelare in ordine al superamento dei limiti di soglia dei quantitativi ceduti dall'indagato, rilevando come/secondo la più recente pronuncia a Sezioni Unite del 30.1.2020/mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante in esame che, quanto alle droghe cd. leggere, è fissata in 2 chilogrammi di principio attivo [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo, da ritenersi assorbente rispetto alla dedotta violazione dell'art. 546 primo comma lett. e) cod. proc. pen., laddove la norma di cui all'art.132 cod. proc. pen. risulta inconferente con il contenuto della dispiegata doglianza oggetto del primo motivo, non risulta ammissibile. Nonostante il capo di imputazione 129), limitatamente al quale i giudici del riesame hanno confermato la misura cautelare in contestazione, prevedesse espressamente l'aggravante di cui all'art. 80 secondo comma cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata si è limitata a confermare il quadro di gravità indiziaria con riferimento all'ascrivibilità all'indagato di una serie di cessioni di hashish, integranti le condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, senza nulla rilevare in ordine al dato quantitativo, costituente il presupposto della aggravante di cui alla contestazione provvisoria. Ciò nondimeno la doglianza così come formulata non consente di ravvisare un corrispondente interesse all'impugnativa in capo al ricorrente: ed invero, in difetto di contestazioni sulla ravvisabilità del fumus relativo al reato ex art. 73, né in ordine alle esigenze cautelari, la misura custodiale, seppur nulla venga detto sulla contestata aggravante, risulta fondata su un delitto che ne consente comunque l'emissione. Conseguentemente l'ordinanza resa dal Tribunale salernitano non può ritenersi affetta da alcuna nullità, atteso che quand'anche non dovesse ritenersi configurabile l'aggravante de qua, risulta comunque motivato il restante quadro di gravità indiziaria, essendosi reputato che le condotte di cessione di stupefacente fossero, indipendentemente dal quantitativo commercializzato, sufficienti a giustificare, unitamente al pericolo di reiterazione del reato, il provvedimento restrittivo della libertà personale. Come già affermato da questa Corte/è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020 - dep. 15/07/2020, Rv. 279508). Del resto, la difesa non chiarisce neppure per quali ragioni, a seguito dell'eventuale accoglimento della sua contestazione in punto di art. 80 d.P.R. 309/1990 da parte dei giudici del riesame, egli avrebbe potuto essere liberato od ottenere una misura diversa, laddove secondo i principi fissati in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, Sentenza n. 46447 del 16/10/2019 - dep. 15/11/2019, Rv. 277496) 2. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile: nessuna violazione della legge sostanziale può essere ravvisata a fronte di una motivazione del tutto carente in ordine alla contestata aggravante. Deve quindi concludersi per l'inammissibilità del ricorso, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. a
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