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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 12783/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13397/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47R03 H501R), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Belluno n. 16, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, ha elettodomicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7865/2021, pubblicata il 25 novembre 2021; Preliminare vendita –Esecuzione in forma specifica – Rigetto – Restituzione importi versati R.G.N. 13397/22 C.C.17/04/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di ottenere, previa redazione di un progetto di frazionamento del complesso immobiliare in corso di realizzazione sul terreno di proprietà della società convenuta, sentenza sostitutiva della mancata stipulazione del contratto di compravendita e produttiva degli effetti traslativi in favore dell’attore e segnatamente dell’acquisto dei box di varia grandezza per un totale di mq. 130,00, siti in Roma, località Talenti; e – in subordine – al fine di ottenere la condanna della società promittente alienante alla restituzione degli importi versati.

Resisteva alla domanda la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale contestava lededuzioni avversari e , in quanto infondat e in fatto e in diritto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 7120/2016, depositata l’8 aprile 2016, rigettava la domanda avanzata in via principale dal promissario acquirente, volta ad ottenere la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., e – in accoglimento della spiegata domanda subordinata – , accertato il recesso dell’attore dal contratto preliminare, condannava la società convenuta alla restituzione della residua somma di euro 21.961,96, di cui euro 11.137,27 per sorte capitale ed euro 10.824,69 per interessi, ancora dovuta sul prezzo da essa ricevuto in sede di contratto preliminare. 2.– Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2016, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: a) l’indebita considerazione della sola copia fotostatica delle dichiarazioni asseritamente sottoscritte dall’appellante, benché fosse stata richiesta, senza esito, l’esibizione degli originali; b) l’errato calcolo effettuato dal Giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che la somma restituita ammontasse a vecchie lire 213.235.240, e non già a vecchie lire 178.235.240, reputando così che la somma di vecchie lire 50.000.000 fosse stata restituita in due diverse occasioni due volte; c) l’improprio riferimento al tasso legale conteggiato sulla sorte capitale, anziché al tasso convenzionale concordato annuo del 4%.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell’appello principale e, in via incidentale, instava per la declaratoria di cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, per effetto del suo rigetto, e per la condanna al risarcimento dei danni, pretesa, quest’ultima, sulla quale il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciare.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello principale e, per l’effetto, condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della differenza tra il saggio legale degli interessi riconosciuto nella sentenza di primo grado e il saggio convenzionale degli interessi al 4%, dovuto sulla sorte capitale di euro 11.137,27 per il periodo dal 7 dicembre 2010 al 14 giugno 2016 e sino al saldo; in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello incidentale, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] AltoS.r.l., della somma di euro 235,00, oltre interessi dal 16 novembre 2021 sino al saldo.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che dalla lettura degli atti emergeva che il Mariotti avesse incassato vecchie lire 50.000.000 in occasione della scrittura privata del 16 maggio 1997 (ex art. 3) e l’ulteriore diversa somma di vecchie lire 50.000.000 il 9 luglio 1997; b) che nessun rilievo rivestiva il fatto che la somma di vecchie lire 178.235.240 fosse stata indicata come somma capitale restituita dalla stessa società nella comparsa di risposta in primo grado, avendo la medesima precisato, nei successivi scritti difensivi, che – in base ai documenti prodotti – la somma effettivamente restituita pe r capitale ammontava al maggiore importo di vecchie lire 213.235.240. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito ritenuto che il Mariotti avesse ricevuto due volte l’importo di vecchie lire 50.000.000, e non già una sola volta, come dallo stesso dichiarato con argomentazioni supportate.

Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello non avrebbe considerato che l’impegno assunto con la scrittura privata del 16 maggio 1997 dalla [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di vecchie lire 50.000.00 sarebbe stato subordinat o all’incasso della cifra di vecchie lire 641.041.667, dovuta dalle Ferrovie dello Stato alla Lamer, sicché l’impegno al versamento di tale importo sarebbe stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] non in via contestuale alla sottoscrizione di quell’accordo, ma in via differita, al momento in cui le Ferrovie avessero onorato l’impegno nei confronti della Lamer.

Del resto, aggiunge il ricorrente, la stessa [OSCURATO:PERSONA], affermando che quell’importo sarebbe stato versato al Mariotti in un momento successivo, avrebbe confermato tale circostanza.

Ed ancora, ciò sarebbe stato riscontrato dal fatto che, con la sottoscrizione del 6 luglio 1998, sarebbe stato confermato che fosse ancora dovuta la somma di vecchie lire 239.800.000. 2.–Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni. 2.1.– Ricadendosi, infatti, nella fattispecie in un’ipotesi di decisione di merito c.d.

“doppia conforme”, poiché le due statuizioni del giudizio di prime cure e del giudizio d’appello sono fondate sul medesimo iter logico - arg omentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, la doglianza non era esperibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

Norma applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 6- L, Ordinanza n. 24909 del 09/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014), tra cui rientra quello di specie, atteso che l’atto introduttivo del gravame è stato notificato il 2 novembre 2016.

D’altronde, la relativa evenienza è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. 2.2.– In secondo luogo, le circostanze in tesi omesse sono state in realtà diversamente valutate dal giudice di merito, con un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). 3.– In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo articolato non ha offerto elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020; Sez.

U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017).

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13397/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47R03 H501R), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Belluno n. 16, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, ha elettodomicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7865/2021, pubblicata il 25 novembre 2021; Preliminare vendita –Esecuzione in forma specifica – Rigetto – Restituzione importi versati R.G.N. 13397/22 C.C.17/04/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di ottenere, previa redazione di un progetto di frazionamento del complesso immobiliare in corso di realizzazione sul terreno di proprietà della società convenuta, sentenza sostitutiva della mancata stipulazione del contratto di compravendita e produttiva degli effetti traslativi in favore dell’attore e segnatamente dell’acquisto dei box di varia grandezza per un totale di mq. 130,00, siti in Roma, località Talenti; e – in subordine – al fine di ottenere la condanna della società promittente alienante alla restituzione degli importi versati. Resisteva alla domanda la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale contestava lededuzioni avversari e , in quanto infondat e in fatto e in diritto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 7120/2016, depositata l’8 aprile 2016, rigettava la domanda avanzata in via principale dal promissario acquirente, volta ad ottenere la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., e – in accoglimento della spiegata domanda subordinata – , accertato il recesso dell’attore dal contratto preliminare, condannava la società convenuta alla restituzione della residua somma di euro 21.961,96, di cui euro 11.137,27 per sorte capitale ed euro 10.824,69 per interessi, ancora dovuta sul prezzo da essa ricevuto in sede di contratto preliminare. 2.– Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2016, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava: a) l’indebita considerazione della sola copia fotostatica delle dichiarazioni asseritamente sottoscritte dall’appellante, benché fosse stata richiesta, senza esito, l’esibizione degli originali; b) l’errato calcolo effettuato dal Giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che la somma restituita ammontasse a vecchie lire 213.235.240, e non già a vecchie lire 178.235.240, reputando così che la somma di vecchie lire 50.000.000 fosse stata restituita in due diverse occasioni due volte; c) l’improprio riferimento al tasso legale conteggiato sulla sorte capitale, anziché al tasso convenzionale concordato annuo del 4%. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell’appello principale e, in via incidentale, instava per la declaratoria di cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, per effetto del suo rigetto, e per la condanna al risarcimento dei danni, pretesa, quest’ultima, sulla quale il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciare. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello principale e, per l’effetto, condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della differenza tra il saggio legale degli interessi riconosciuto nella sentenza di primo grado e il saggio convenzionale degli interessi al 4%, dovuto sulla sorte capitale di euro 11.137,27 per il periodo dal 7 dicembre 2010 al 14 giugno 2016 e sino al saldo; in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello incidentale, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] AltoS.r.l., della somma di euro 235,00, oltre interessi dal 16 novembre 2021 sino al saldo. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che dalla lettura degli atti emergeva che il Mariotti avesse incassato vecchie lire 50.000.000 in occasione della scrittura privata del 16 maggio 1997 (ex art. 3) e l’ulteriore diversa somma di vecchie lire 50.000.000 il 9 luglio 1997; b) che nessun rilievo rivestiva il fatto che la somma di vecchie lire 178.235.240 fosse stata indicata come somma capitale restituita dalla stessa società nella comparsa di risposta in primo grado, avendo la medesima precisato, nei successivi scritti difensivi, che – in base ai documenti prodotti – la somma effettivamente restituita pe r capitale ammontava al maggiore importo di vecchie lire 213.235.240. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito ritenuto che il Mariotti avesse ricevuto due volte l’importo di vecchie lire 50.000.000, e non già una sola volta, come dallo stesso dichiarato con argomentazioni supportate. Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello non avrebbe considerato che l’impegno assunto con la scrittura privata del 16 maggio 1997 dalla [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di vecchie lire 50.000.00 sarebbe stato subordinat o all’incasso della cifra di vecchie lire 641.041.667, dovuta dalle Ferrovie dello Stato alla Lamer, sicché l’impegno al versamento di tale importo sarebbe stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] non in via contestuale alla sottoscrizione di quell’accordo, ma in via differita, al momento in cui le Ferrovie avessero onorato l’impegno nei confronti della Lamer. Del resto, aggiunge il ricorrente, la stessa [OSCURATO:PERSONA], affermando che quell’importo sarebbe stato versato al Mariotti in un momento successivo, avrebbe confermato tale circostanza. Ed ancora, ciò sarebbe stato riscontrato dal fatto che, con la sottoscrizione del 6 luglio 1998, sarebbe stato confermato che fosse ancora dovuta la somma di vecchie lire 239.800.000. 2.–Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni. 2.1.– Ricadendosi, infatti, nella fattispecie in un’ipotesi di decisione di merito c.d. “doppia conforme”, poiché le due statuizioni del giudizio di prime cure e del giudizio d’appello sono fondate sul medesimo iter logico - arg omentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, la doglianza non era esperibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Norma applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 6- L, Ordinanza n. 24909 del 09/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014), tra cui rientra quello di specie, atteso che l’atto introduttivo del gravame è stato notificato il 2 novembre 2016. D’altronde, la relativa evenienza è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. 2.2.– In secondo luogo, le circostanze in tesi omesse sono state in realtà diversamente valutate dal giudice di merito, con un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). 3.– In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo articolato non ha offerto elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020; Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017). Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu
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