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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21169/2026

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io in forza di memoria di costituzione di nuovodifensore;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 327/2019, depositata in data 3/04/2019 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamentorelativo all’anno di imposta 2012, fondato su indagini bancarie.Numero registro generale 11737/2019Numero sezionale 4414/2026Numero di raccolta generale 21169/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Commissione tributaria provinciale dell’Aquila accoglieva inparte il ricorso riducendo l’accertamento.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieval’appello del contribuente, in relazione alla residua partedell’accertamento, e compensava le spese di lite di entrambi i gradi delgiudizio.3.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], in origine anchequale difensore di se medesimo, ha proposto ricorso affidandosi a tremotivi, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 22 maggio2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per la quale si è costituito nuovodifensore del ricorrente, depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e la carenza di motivazione in merito alla dispostacompensazione delle spese di lite.1.1.

Il motivo è ammissibile poiché il fatto denunciato èagevolmente individuabile nella disposta compensazione delle spese dilite avvenuta senza alcuna motivazione.1.2.

Il motivo è altresì fondato.La disciplina vigente all’epoca dei fatti è data dall’art. 15, comma1, d. lgs. n. 546 del 1992 secondo il quale «1.

La parte soccombente ècondannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate conla sentenza» e dall’art. 15, comma 2, che dispone «Le spese di giudiziopossono essere compensate in tutto o in parte dalla commissionetributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».Numero registro generale 11737/2019Numero sezionale 4414/2026Numero di raccolta generale 21169/2026Data pubblicazione 22/06/2026In proposito va osservato che la disciplina della condanna allespese di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, riposa, come la normagenerale di cui all'art. 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, checostituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia datocausa alla necessità dell'introduzione del giudizio col propriocomportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle speseanticipate da controparte.

Nella disciplina applicabile ratione temporis,la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di gravi edeccezionali ragioni con il dovere del giudice di darne esplicitamenteconto in motivazione.Questa Corte ha costantemente ritenuto che in tema di spese dilite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art.15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicchéla deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che lagiustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità (da ultima Cass. n.20755/2025; Cass. n. 23592/2025; Cass. n. 9312/2024).Nel caso di specie, premesso che all’esito del giudizio di appello ilcontribuente aveva visto annullare interamente la pretesa tributaria,anche per la parte in cui era stata confermata in primo grado, sulleragioni della compensazione la CTR invece nulla motiva.Né, alla luce dei suddetti principi, pare possibile, come puresostenuto dall’Agenzia delle entrate, fare riferimento ad elementicontenuti nella motivazione relativa al merito, del resto neancheprecisati.Numero registro generale 11737/2019Numero sezionale 4414/2026Numero di raccolta generale 21169/2026Data pubblicazione 22/06/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce, in subordine, la violazione dellenorme in tema di contraddittorio preventivo.2.1.

Il motivo è proposto in via subordinata al primo; pertanto,l’accoglimento di quest’ultimo ne determina l’assorbimento.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c., si deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio e la motivazione solo apparente, e ciò inmerito al rigetto dell’istanza risarcitoria di cui all’art. 96 c.p.c.3.1.

Il motivo è manifestamente infondato.La CTR ha espressamente esaminato la domanda di risarcimentodei danni proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.rigettandola, evidenziando che l’Agenzia aveva agito in base ad unaverifica fiscale finalizzata al controllo della documentazione fiscale eche non si ravvisava alcuna attività censurabile posta in essere dallastessa.La presenza di una esplicita e motivata decisione non appareinficiata dalla mera reiterazione delle ragioni per cui si era chiesta talecondanna, contenuta nel motivo, e che a ben vedere costituiscononull’altro che i motivi di ricorso relativi al merito, laddove laresponsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, comma 3,c.p.c., richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede ola colpa grave della parte soccombente, integrata dalla violazione delgrado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmentel'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, mentre non èsufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesiprospettate, non potendosi comprimere il diritto di difesa,sanzionandone l'esercizio puro, non connotato da dolo o colpa (Cass.n. 9214/2026).Numero registro generale 11737/2019Numero sezionale 4414/2026Numero di raccolta generale 21169/2026Data pubblicazione 22/06/20264.

Concludendo, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito ilsecondo, rigettato il terzo.La sentenza va cassata in parte qua, con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversacomposizione, per nuova decisione in merito alle spese di lite.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato ilterzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io in forza di memoria di costituzione di nuovodifensore;- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 327/2019, depositata in data 3/04/2019 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamentorelativo all’anno di imposta 2012, fondato su indagini bancarie.Numero registro generale 11737/2019Numero sezionale 4414/2026Numero di raccolta generale 21169/2026Data pubblicazione 22/06/2026La Commissione tributaria provinciale dell’Aquila accoglieva inparte il ricorso riducendo l’accertamento.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieval’appello del contribuente, in relazione alla residua partedell’accertamento, e compensava le spese di lite di entrambi i gradi delgiudizio.3. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], in origine anchequale difensore di se medesimo, ha proposto ricorso affidandosi a tremotivi, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 22 maggio2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per la quale si è costituito nuovodifensore del ricorrente, depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e la carenza di motivazione in merito alla dispostacompensazione delle spese di lite.1.1. Il motivo è ammissibile poiché il fatto denunciato èagevolmente individuabile nella disposta compensazione delle spese dilite avvenuta senza alcuna motivazione.1.2. Il motivo è altresì fondato.La disciplina vigente all’epoca dei fatti è data dall’art. 15, comma1, d. lgs. n. 546 del 1992 secondo il quale «1. La parte soccombente ècondannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate conla sentenza» e dall’art. 15, comma 2, che dispone «Le spese di giudiziopossono essere compensate in tutto o in parte dalla commissionetributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».Numero registro generale 11737/2019Numero sezionale 4414/2026Numero di raccolta generale 21169/2026Data pubblicazione 22/06/2026In proposito va osservato che la disciplina della condanna allespese di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, riposa, come la normagenerale di cui all'art. 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, checostituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia datocausa alla necessità dell'introduzione del giudizio col propriocomportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle speseanticipate da controparte. Nella disciplina applicabile ratione temporis,la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di gravi edeccezionali ragioni con il dovere del giudice di darne esplicitamenteconto in motivazione.Questa Corte ha costantemente ritenuto che in tema di spese dilite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art.15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicchéla deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che lagiustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità (da ultima Cass. n.20755/2025; Cass. n. 23592/2025; Cass. n. 9312/2024).Nel caso di specie, premesso che all’esito del giudizio di appello ilcontribuente aveva visto annullare interamente la pretesa tributaria,anche per la parte in cui era stata confermata in primo grado, sulleragioni della compensazione la CTR invece nulla motiva.Né, alla luce dei suddetti principi, pare possibile, come puresostenuto dall’Agenzia delle entrate, fare riferimento ad elementicontenuti nella motivazione relativa al merito, del resto neancheprecisati.Numero registro generale 11737/2019Numero sezionale 4414/2026Numero di raccolta generale 21169/2026Data pubblicazione 22/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce, in subordine, la violazione dellenorme in tema di contraddittorio preventivo.2.1. Il motivo è proposto in via subordinata al primo; pertanto,l’accoglimento di quest’ultimo ne determina l’assorbimento.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c., si deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio e la motivazione solo apparente, e ciò inmerito al rigetto dell’istanza risarcitoria di cui all’art. 96 c.p.c.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.La CTR ha espressamente esaminato la domanda di risarcimentodei danni proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.rigettandola, evidenziando che l’Agenzia aveva agito in base ad unaverifica fiscale finalizzata al controllo della documentazione fiscale eche non si ravvisava alcuna attività censurabile posta in essere dallastessa.La presenza di una esplicita e motivata decisione non appareinficiata dalla mera reiterazione delle ragioni per cui si era chiesta talecondanna, contenuta nel motivo, e che a ben vedere costituiscononull’altro che i motivi di ricorso relativi al merito, laddove laresponsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, comma 3,c.p.c., richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede ola colpa grave della parte soccombente, integrata dalla violazione delgrado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmentel'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, mentre non èsufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesiprospettate, non potendosi comprimere il diritto di difesa,sanzionandone l'esercizio puro, non connotato da dolo o colpa (Cass.n. 9214/2026).Numero registro generale 11737/2019Numero sezionale 4414/2026Numero di raccolta generale 21169/2026Data pubblicazione 22/06/20264. Concludendo, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito ilsecondo, rigettato il terzo.La sentenza va cassata in parte qua, con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversacomposizione, per nuova decisione in merito alle spese di lite. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato ilterzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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