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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11080/2022

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one di domicilio eletto in atti.RicorrentecontroAGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, pressol'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende opelegis.Resistente[OSCURATO:PERSONA] la decisione n. 573/14 della [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022depositata in data 13 febbraio 2014.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella.[OSCURATO:PERSONA]:A seguito di avviso di accertamento a carico dell’avv.to FabrizioConti con il quale l’Ufficio accertava, per l’anno 1974, ai sensi degli artt.38 e 39 del d.P.R. del 29/09/1973 n. 600, maggiori redditi rispetto aquelli dichiarati, il contribuente ricorreva alla CT di primo grado diRoma, che, con sentenza n. 4341 del 28/06/1982, accoglievaparzialmente il ricorso rideterminando, in misura minore, il redditocalcolato dall’Ufficio.La CT di secondo grado di Roma, con sentenza n. 10256 del9/02/1984, rigettava l’appello dell’Ufficio impositore, confermando ladecisione della CT di primo grado.Contro tale sentenza ricorreva l’Ufficio avanti alla CTC, la quale,con la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 13 febbraio 2014,accoglieva il ricorso dell’Ufficio e respingeva il ricorso incidentale delcontribuente.di un unico motivo di ricorso.L’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione” ai solifini della sua partecipazione all’udienza pubblica.[OSCURATO:PERSONA]:Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura l’impugnatasentenza perché non ha pronunciato l’estinzione del giudizio ai sensidella L. 22 maggio 2010, n. 73, art. 3, comma 2 bis (di conversionedel decreto-legge 5 marzo 2010, n. 40).La norma suddetta così dispone: «Al fine di contenere la durata deiprocessi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previstiai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittiNumero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termineragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione,le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti aruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risultisoccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi duegradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) lecontroversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributariacentrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso,sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente delcollegio o da altro componente delegato (omissis); b) le controversietributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essereestinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valoredella controversia determinato ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 16, comma 3, e successive modificazioni, e contestualerinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della L.24 marzo 2001, n. 89.

A tal fine, il contribuente può presentareapposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, con attestazione del relativo pagamento.

Iprocedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino allascadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti concompensazione integrale delle spese del processo.

In ogni caso non sifa luogo a rimborso.

Le maggiori entrate derivanti dal presente comma,accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, affluiscono al fondo di cui al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art.7-quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento dellemissioni internazionali di pace.

L’avvenuto pagamento estingue ilNumero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell’amministrazionefinanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamentointegrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto».L’art. 16-decies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertitocon modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha fornitoun’interpretazione autentica della disposizione in parola, precisandoche: «Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo, 3 comma2-bis, lettera a) del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22/05/2010 n. 73 per l'esaurimentodell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predettaCommissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che,con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto commaed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione,nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazionefinanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma delladecisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determinal'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio ingiudicato della predetta decisione.».In base al combinato disposto di tali disposizioni, non è dubbio chenella specie ricorrano i presupposti previsti in linea generale dallanorma ai fini della sua applicazione, e cioè: a) che alla data di entratain vigore della legge (maggio 2010) la controversia fosse pendente dapiù di dieci anni [nella stessa sentenza della CTC si afferma della stessaAgenzia si afferma infatti che la sentenza della CT di 1 grado di Romarisale al 1982]; b) che l’Amministrazione fosse soccombente nei primidue gradi di giudizio [circostanza anch’essa confermata dalla sentenzaNumero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022impugnata]; c) l’oggetto del contendere non riguarda un’istanza dirimborso.Ai fini dell’estinzione ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, lett. a),occorre, poi, verificare se la controversia in questione era pendentedavanti alla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’entratain vigore della legge in parola.

Solo in questo caso, infatti, ilmeccanismo di estinzione automatica previsto dalla norma è destinatoad operare, mentre per l’estinzione delle controversie pendenti davantialla Corte di Cassazione occorrono altri presupposti quali laformulazione di una apposita istanza del contribuente e, soprattutto, ilpagamento di un importo pari al 5 per cento del valore dellacontroversia.Non v’è dubbio che ricorra anche tale requisito e che cioè alla datadi entrata in vigore della legge (maggio 2010) il giudizio era pendentein CTC, la cui sentenza è stata pubblicata in data 13 febbraio 2014.Sussistendo tutti i predetti requisiti, occorre dare seguito aiprincipi già affermati da questa Corte secondo cui l’accertamentodell’estinzione del processo davanti alla Commissione tributariacentrale, da questa rilevabile d’ufficio, può essere compiuto anche dallaCorte di cassazione, giacché l’ art. 3, comma 2 bis, lett. a) del citatodecreto legge, prevede che le controversie in questione «sonoautomaticamente definite”, con un effetto, perciò, che si matura “opelegis” ed è accettabile anche con provvedimento “a posteriori” » (Sez.6-5, 02/08/2012, n. 13926; Sez. 5, 07/09/2018, n. 21806, secondocui ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010,conv. in l. n. 73 del 2010 (nel testo applicabile "ratione temporis") lecontroversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge diconversione di detto decreto (26 maggio 2010), da oltre dieci anni,sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi allaNumero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022CTC, nell'ipotesi di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazionefinanziaria nei primi due gradi di giudizio; Sez. 5, 17/01/2019, n. 1105per le decisioni della CTC che alla data di entrata in vigore della l'art.3, comma 2 bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., inl. n. 73 del 2010, erano ancora soggette ad impugnazione; Sez. 5,07/08/2019, n. 21703 per le decisioni della CTC pubblicate prima delladata di entrata in vigore (28 febbraio 2012) dell'art. 29, comma 16-bis, del d.l. n. 216 del 2011, conv., con modif., in l. n. 14 del 2012).Questa Corte, pertanto, non può che prendere atto, anche aposteriori, come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, dellaintervenuta estinzione del processo “ope legis” davanti alla CTC,ricorrendone tutte le condizioni.

Ne consegue, l’estinzione del giudizioper intervenuto condono ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis lett. a) del d.l.25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22maggio 2010, n. 73.Sussistono giusti motivi, alla luce delle modalità di definizione diquesta controversia sulla base di una normativa sopravvenuta dicarattere estintivo, per compensare tra le parti le spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuto condono ai sensiai sensi dell'art. 3 comma 2-bis lett. a) del d.l. 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso, in data 21 marzo 2022.Il PresidenteEttore Cirillo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one di domicilio eletto in atti.RicorrentecontroAGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, pressol'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende opelegis.Resistente[OSCURATO:PERSONA] la decisione n. 573/14 della [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022depositata in data 13 febbraio 2014.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella.[OSCURATO:PERSONA]:A seguito di avviso di accertamento a carico dell’avv.to FabrizioConti con il quale l’Ufficio accertava, per l’anno 1974, ai sensi degli artt.38 e 39 del d.P.R. del 29/09/1973 n. 600, maggiori redditi rispetto aquelli dichiarati, il contribuente ricorreva alla CT di primo grado diRoma, che, con sentenza n. 4341 del 28/06/1982, accoglievaparzialmente il ricorso rideterminando, in misura minore, il redditocalcolato dall’Ufficio.La CT di secondo grado di Roma, con sentenza n. 10256 del9/02/1984, rigettava l’appello dell’Ufficio impositore, confermando ladecisione della CT di primo grado.Contro tale sentenza ricorreva l’Ufficio avanti alla CTC, la quale,con la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 13 febbraio 2014,accoglieva il ricorso dell’Ufficio e respingeva il ricorso incidentale delcontribuente.di un unico motivo di ricorso.L’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione” ai solifini della sua partecipazione all’udienza pubblica.[OSCURATO:PERSONA]:Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura l’impugnatasentenza perché non ha pronunciato l’estinzione del giudizio ai sensidella L. 22 maggio 2010, n. 73, art. 3, comma 2 bis (di conversionedel decreto-legge 5 marzo 2010, n. 40).La norma suddetta così dispone: «Al fine di contenere la durata deiprocessi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previstiai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittiNumero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termineragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione,le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti aruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risultisoccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi duegradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) lecontroversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributariacentrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso,sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente delcollegio o da altro componente delegato (omissis); b) le controversietributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essereestinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valoredella controversia determinato ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 16, comma 3, e successive modificazioni, e contestualerinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della L.24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentareapposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, con attestazione del relativo pagamento. Iprocedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino allascadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti concompensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non sifa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma,accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze, affluiscono al fondo di cui al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art.7-quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento dellemissioni internazionali di pace. L’avvenuto pagamento estingue ilNumero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell’amministrazionefinanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamentointegrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto».L’art. 16-decies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertitocon modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha fornitoun’interpretazione autentica della disposizione in parola, precisandoche: «Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo, 3 comma2-bis, lettera a) del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22/05/2010 n. 73 per l'esaurimentodell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predettaCommissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che,con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto commaed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione,nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazionefinanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma delladecisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determinal'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio ingiudicato della predetta decisione.».In base al combinato disposto di tali disposizioni, non è dubbio chenella specie ricorrano i presupposti previsti in linea generale dallanorma ai fini della sua applicazione, e cioè: a) che alla data di entratain vigore della legge (maggio 2010) la controversia fosse pendente dapiù di dieci anni [nella stessa sentenza della CTC si afferma della stessaAgenzia si afferma infatti che la sentenza della CT di 1 grado di Romarisale al 1982]; b) che l’Amministrazione fosse soccombente nei primidue gradi di giudizio [circostanza anch’essa confermata dalla sentenzaNumero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022impugnata]; c) l’oggetto del contendere non riguarda un’istanza dirimborso.Ai fini dell’estinzione ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, lett. a),occorre, poi, verificare se la controversia in questione era pendentedavanti alla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’entratain vigore della legge in parola. Solo in questo caso, infatti, ilmeccanismo di estinzione automatica previsto dalla norma è destinatoad operare, mentre per l’estinzione delle controversie pendenti davantialla Corte di Cassazione occorrono altri presupposti quali laformulazione di una apposita istanza del contribuente e, soprattutto, ilpagamento di un importo pari al 5 per cento del valore dellacontroversia.Non v’è dubbio che ricorra anche tale requisito e che cioè alla datadi entrata in vigore della legge (maggio 2010) il giudizio era pendentein CTC, la cui sentenza è stata pubblicata in data 13 febbraio 2014.Sussistendo tutti i predetti requisiti, occorre dare seguito aiprincipi già affermati da questa Corte secondo cui l’accertamentodell’estinzione del processo davanti alla Commissione tributariacentrale, da questa rilevabile d’ufficio, può essere compiuto anche dallaCorte di cassazione, giacché l’ art. 3, comma 2 bis, lett. a) del citatodecreto legge, prevede che le controversie in questione «sonoautomaticamente definite”, con un effetto, perciò, che si matura “opelegis” ed è accettabile anche con provvedimento “a posteriori” » (Sez.6-5, 02/08/2012, n. 13926; Sez. 5, 07/09/2018, n. 21806, secondocui ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010,conv. in l. n. 73 del 2010 (nel testo applicabile "ratione temporis") lecontroversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge diconversione di detto decreto (26 maggio 2010), da oltre dieci anni,sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi allaNumero registro generale 8873/2015Numero sezionale 1007/2022Numero di raccolta generale 11080/2022Data pubblicazione 05/04/2022CTC, nell'ipotesi di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazionefinanziaria nei primi due gradi di giudizio; Sez. 5, 17/01/2019, n. 1105per le decisioni della CTC che alla data di entrata in vigore della l'art.3, comma 2 bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., inl. n. 73 del 2010, erano ancora soggette ad impugnazione; Sez. 5,07/08/2019, n. 21703 per le decisioni della CTC pubblicate prima delladata di entrata in vigore (28 febbraio 2012) dell'art. 29, comma 16-bis, del d.l. n. 216 del 2011, conv., con modif., in l. n. 14 del 2012).Questa Corte, pertanto, non può che prendere atto, anche aposteriori, come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, dellaintervenuta estinzione del processo “ope legis” davanti alla CTC,ricorrendone tutte le condizioni. Ne consegue, l’estinzione del giudizioper intervenuto condono ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis lett. a) del d.l.25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22maggio 2010, n. 73.Sussistono giusti motivi, alla luce delle modalità di definizione diquesta controversia sulla base di una normativa sopravvenuta dicarattere estintivo, per compensare tra le parti le spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuto condono ai sensiai sensi dell'art. 3 comma 2-bis lett. a) del d.l. 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso, in data 21 marzo 2022.Il PresidenteEttore Cirillo
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