Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22515/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 12 novembre 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice( eDivix &41-‘ , 32 ou /04'9_

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alle modalità con cui ha determinato gli aumenti di continuazione, riducendoli in conformità ai criteri utilizzati per la loro quantificazione dal giudice della cognizione; rilevato che l'entità degli auménti, sì come rideterminati, è significativamente modesta sì da non implicare una più estesa motivazione; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, e prospettano vizi di legittimità manifestamente infondati; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il c re estensore [OSCURATO:PERSONA] pr siden e Giu ntalucia V cenzo iani DEPOSITATA ( J IN CAt,1 7' '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 12 novembre 2009 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice( eDivix &41-‘ , 32 ou /04'9_ 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alle modalità con cui ha determinato gli aumenti di continuazione, riducendoli in conformità ai criteri utilizzati per la loro quantificazione dal giudice della cognizione; rilevato che l'entità degli auménti, sì come rideterminati, è significativamente modesta sì da non implicare una più estesa motivazione; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente, e prospettano vizi di legittimità manifestamente infondati; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il c re estensore [OSCURATO:PERSONA] pr siden e Giu ntalucia V cenzo iani DEPOSITATA ( J IN CAt,1 7' '
Sentenza Cassazione n. 22515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris