CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 04614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso, quelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto rigettarso il ricorso, con vittoria di spese e quelle dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 29/3/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 314 cod. proc. pen. in relazione all'asserita ingiusta detenzione patita dal 3/10/2017 al 15/1/2018, in regime di arresti domiciliari, in quanto indagato per avere ricoperto un ruolo di vertice nell'associazione a delinquere dedita a traffico transnazionale di stupefa- centi, con base ad Amsterdam. Dal 15/1/2018 gli arresti domiciliari venivano poi sostituiti con l'obbligo di dimora. Il ricorrente veniva poi prosciolto dall'accusa con sentenza del GUP del Tribunale di Firenze del 11/7/2018 per non aver commesso il fatto, divenuta irrevocabile il 23/11/2018.. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Bushi deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., vizio di motivazione in quanto l'im- pugnata ordinanza non indicherebbe in cosa sia consistito il negligente comporta- mento dell'indagato, limitandosi ad affermare che non si rinvengono condotte ope- rose volte ad escludere il dolo o la colpa grave. Viene riportata la motivazione dell'impugnato provvedimento e si lamenta l'in- conferenza della giurisprudenza richiamata attinente a vicende completamente di- verse. Dopo avere ricordato che è onere del giudicante indicare specificamente la condotta negligente o colposa ascrivibile all'indagato, ci si duole che la Corte fio- rentina sia entrata nel merito, operando una diversa lettura degli atti processuali. In tal modo, incorrendo in un palese errore prospettico, sarebbero stati affer- mati comportamenti non concretizzatisi o addirittura negati dagli atti processuali. A Vengono evidenziati in ricorso gli errori in cui sarebbe incorsa la torte di ap- pello. In primis, l'aver ravvisato le ragioni del proscioglimento nella circostanza che il Bushi non avesse le orecchie a sventola caratteristica del coimputato [OSCURATO:PERSONA] denominata i'orecchione ; sostenendo un probabile errore del traduttore, ! del tutto indimostrato. Inoltre: a. l'avere affermato che il Bushi sarebbe stato og- getto di telefonate; b. l'averlo identificato come corriere nell'operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], circostanza smentita dagli atti processuali che attestano l'arresto dei corrieri, identificati in altri soggetti. In realtà, espone il ricorrente, la sentenza di assoluzione descrive compiuta- mente il compendio probatorio, senza limitarsi al macroscopico errore dell'organo inquirente nell'identificare il Bushi nehrecchion&I Si riporta, quindi, la motivazione del provvedimento di assoluzione, eviden- ziando un altro errore dell'ordinanza impugnata che laddove cita la lettura degli atti di indagine fa riferimento a tre faldoni allegati al fascicolo, mentre in realtà erano venti. Dalla lettura della sentenza di assoluzione, emerge, a detta del ricorrente, l'evidente errore prospettico dei giudici della riparazione, prima richiamato. Questi ultimi hanno valutato le circostanze ritenute dal giudice della cautela, piuttosto che quelle accertate dal giudice di merito. Evidentemente errato sarebbe l'aver attribuito rilevanza alle telefonate inter- corse tra soggetti terzi aventi ad oggetto il Bushi senza mai nominarlo e attribuen- dogli il ruolo di corriere dello stupefacente nell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il quale era stato accertato che i corrieri, anche arrestati, erano altri. Si riporta sul punto la motivazione della sentenza assolutoria. Si contesta, quindi, la mancata identificazione del comportamento negligente o gravemente colposo e il mancato accertamento del rapporto causale tra tale condotta e il provvedimento restrittivo della libertà personale. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio e con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 15/12/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso. 4. In data 21/12/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In data 5/1/2023 è stata presentata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprez- zamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo- gicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del proc:edimento riparato- rio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). E in altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, impru- denza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra iudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. 4. Ebbene, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logica- mente posto in evidenza come la ragione per la quale il giudice del merito è per- venuto a formula assolutoria (ossia la dubbia identificazione del Bushi nella per- sona denominata "orecchione), seppur escluda la sua partecipazione alla consegna programmata del 14/8/2010, non esclude affatto elementi di contiguità con i correi negli affari criminali di questi ultimi, come emerge dai contatti tra questi, anche tramite il fratello dell'imputato, e dai fatti che portarono all'arresto del predetto proprio in Olanda ( stessa tratta interessata dalle indagini ) per possesso di droga e armi. Evidenzia il giudice della riparazione che, dall'attenta disamina degli atti con- tenuti all'interno del DVD allegato, emerge come sia riferita inequivocabilmente a [OSCURATO:PERSONA] anche la telefonata nella quale si discuteva della persona che avrebbe fatto da corriere, e cioè la telefonata numero 1449 del 9 agosto 2010 nella quale [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] detto Visi, che faceva parte del gruppo dei soggetti che dovevano ricevere la droga, che per qualunque cosa avrebbe potuto rivolgersi a suo fratello in Olanda. Infatti, sarà poi la Polizia olandese il 25 maggio 2011 ad identificare compiutamente [OSCURATO:PERSONA] quando venne effettuata la per- quisizione all'indirizzo del Bushi ad Amsterdam e [OSCURATO:PERSONA] venne trovato in pos- sesso di cocaina e di armi (si veda quanto contenuto nella scheda numero 21, redatta da GdF, in atti). Inoltre, il provvedimento impugnato dà conto che, nel corso delle telefonate intercettate fra il 9 e il 14 agosto, più vollte si fa riferimento al soggetto che dovrà gestire il viaggio, il quale non viene mai chiamato per nome. E che dalla lettura cronologica delle telefonate è agevole ricondurre l'identità di tale personaggio proprio a [OSCURATO:PERSONA]', fratello di Kastriot come del resto appare più che verosimile dalla telefonata n. 1449. Il giudice della riparazione, pertanto, correttamente giunge alla conclusione che, a prescindere dal "dubbio valutativo" sulla identificazione del predetto nella specifica operazione di consegna della droga relativa al traffico tra Olanda e Italia, la condotta gravemente colposa ed imprudente, tenuta dall'imputato abbia contri- buito ad indurre in errore i giudici della cautela, imponendo un intervento da parte delle Autorità di polizia e giudiziarie Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato opera un buon governo del principio secondo cui, tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi v versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- guaii, nonché a