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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15463/2026

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oricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimata -Numero registro generale 12707/2025avverso la sentenza n. 4207/2024 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026ROMA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 1923/2023;Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale della stessa città che aveva parzialmente accolto ladomanda di [OSCURATO:PERSONA], endocrinologa, e aveva accertatoche l’ Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. (successivamente: ACISMOM)era tenuta, in relazione all’attività prestata dal 2 dicembre 1993alla data di introduzione del giudizio in virtù di più contratti dicollaborazione stipulati con l’ACISMOM, al versamento deicontributi previdenziali presso il [OSCURATO:PERSONA] per i mediciambulatoriali dell’Enpam per il periodo non prescritto dal 1ottobre 2016 al 27 agosto 2021.La Corte territoriale ha ricordato che il Tribunale aveva ritenutoche l’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di dirittopubblico internazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da luigestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubbliciospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività inconvenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti cheoperano in tale ambito, tal che era riconducibile tra gli “[OSCURATO:PERSONA] comunque denominati” cheNumero registro generale 12707/2025sono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM al versamentoN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge 23 dicembre1978 n. 833 il giudice di appello ha rammentato che il 14gennaio 1983 era stipulato tra ACISMOM e l’Ordine dei medicidi Roma e Provincia un accordo con il quale erano statiregolamentati i rapporti libero professionali con gli operatorisanitari dei centri antidiabetici (CAD) stabilendosi che conapposito regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 1983,sarebbe stato disciplinato un adeguato sistema previdenziale eche, nelle more, l’ACISMOM avrebbe costituito un fondocumulativo fruttifero a favore di tutti gli operatori sanitari pressola propria cassa con un contributo del 10% dei compensispettanti agli operatori sanitari sin dal 1 gennaio 1983.Ha poi ricordato che il Fondo non era stato costituito e ilRegolamento non era stato adottato.Per l’effetto la Corte ha ritenuto che l’espressione contenutaall’art. 48 della legge n. 833 del 1978 “Gli stessi criteri, per laparte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che eroganole prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatoridipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione”non potesse che significare che, nei limiti della compatibilità,anche i sanitari che non siano convenzionati in proprio ma cheprestino la loro opera in ambulatori convenzionati con laRegione, come la dottoressa Falzoi, fossero soggetti all’art. 48.Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamenti dell’ENPAM,anche per i medici in rapporto libero professionale con enti inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] sussisteval’obbligo di versamento dei contributi ed ha accertato quindiche, specificatamente, l’attività era stata prestata sempre infavore di pazienti pervenuti tramite il servizio sanitarioNumero registro generale 12707/2025nazionale in quanto i CAD dell’ACISMOM fanno parte del servizioN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026sanitario nazionale e sono equiparati con il loro personale agliData pubblicazione 20/05/2026enti pubblici ospedalieri anche a livello previdenziale.2.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’ Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta -A.C.I.S.M.O.M. che articola cinque motivi di ricorsoulteriormente illustrati da memoria.depositato memoria illustrativa.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni iscritte ed hachiesto che la Corte accolga il ricorso.All’esito della discussione all’odierna udienza la Corte si èriservata la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsaapplicazione dei principi del diritto internazionale; dell’art. 4comma 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 157 del2003 nella parte in cui, i giudici dell’appello hanno ritenutoapplicabili – sic et simpliciter – all’ACISMOM non solo l’art. 48della legge n. 833 del 1978, ma anche tutti i Regolamentiemanati dall’Enpam e gli [OSCURATO:PERSONA] applicati aimedici specialisti ambulatoriali del SSN, pur in assenza di unesplicito e formale atto di recepimento da parte dell’odiernaricorrente per cassazione.2.

Con il secondo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’ art.360 primo comma n. 3 c.p.c. è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione del D.P.C.M. 16 ottobre 1987; dell’art. 4 comma 13del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 157 del 2003.

Laricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui,applicando erroneamente i principi di cui alle citate normeNumero registro generale 12707/2025confonderebbe l’equiparazione dell’attività resa dalle struttureN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026ACISMOM in ambito sanitario con l’equiparazione al personaleData pubblicazione 20/05/2026del SSN del personale operante, a qualsiasi titolo, nelle strutturesanitarie dell’odierna ricorrente.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 39 Cost.; deld.P.R. n.316 del 1990 oltre che degli A.C.N. del 1994, del 2005e del 2015 per avere la sentenza impugnata condannatol’ACISMOM al pagamento dei contributi al Fondo SpecialeENPAM, ritenendo applicabile, per la parte previdenziale, leprevisioni degli [OSCURATO:PERSONA] per gli specialistiambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC (StrutturaInterregionale [OSCURATO:PERSONA]) e dai sindacati dei mediciconvenzionati, pur in assenza di qualsivoglia mandatodell’ACISMOM nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.4.

Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978; deiRegolamenti ENPAM del 1976 e del 1983 per avere la Corteterritoriale ritenuto che l’obbligo contributivo in favore del FondoSpeciale per gli [OSCURATO:PERSONA] riguardi tutti i liberiprofessionisti a qualsiasi titolo operanti negli Ambulatori del SSNe non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 legge n.833 del 1978, estendendo così inopinatamente l’ambitooggettivo di applicazione del citato obbligo.5.

Con il quinto e ultimo motivo di ricorso si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833del 1978; degli artt. 17, 18, 19, 20 e 25 A.C.N.; dell’art. 1 delRegolamento del Fondo di previdenza per gli specialistiambulatoriali ENPAM.

Sostiene l’ACISMOM che erroneamente laNumero registro generale 12707/2025sentenza avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro dellaN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026dottoressa Falzoi ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 dellaData pubblicazione 20/05/2026l. n. 833/78, in violazione dello stesso articolo 48, e delleprevisioni degli ACN che disciplinano tali rapporti.6.

Le censure, da esaminare congiuntamente a cagione deicollegamenti che presentano per la complessiva soluzione dellacontroversia, devono essere accolte in base alle considerazionidi seguito esposte.7.

L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueequiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.8.

Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimento dell'attivitàsvolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni delloSMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraversoun sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico pianorispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane.

Essi nonappartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanitàprivata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistemapubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsionedella regolamentazione, mediante accordi internazionali,dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo unsistema di integrazione con l'attività del servizio sanitarioNumero registro generale 12707/2025pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. s.u. n. 11513 delN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/20262012).Data pubblicazione 20/05/20269.

Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato conla legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria).

Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM.

All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, èespressamente riaffermata la preminenza del criterio generaledell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1)consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degliorganismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramentodella programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult.cit.).10.

Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regimedi subordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l.del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle strutturesanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734)– eanche di liberi professionisti neppure legati da un rapportoconvenzionale.11.

È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come ladott.ssa Falzoi, hanno lavorato negli anni senza vincolo diNumero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/2026esclusività e sono stati pagati a fronte della presentazNiuomneero ddi rai ccolta generale 15463/2026Data pubblicazione 20/05/2026fattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo diPrevidenza Generale dell’ENPAM per i medici liberoprofessionisti.12.

Occorre stabilire se invece era tenuta al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13.

Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo diprevidenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diconvenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni.

Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delServizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantinegli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoprofessionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviil rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delRegolamento ENPAM in atti).14.

Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e delleNumero registro generale 12707/2025modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026Collettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23Data pubblicazione 20/05/2026dicembre 1978 n. 833”.15.

Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutianche libero professionali.16.

Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapportoprofessionale” debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17.

Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOMdevono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubblichee rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatrisono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscanole norme dell’[OSCURATO:PERSONA]” di cui all’art. 48 dellalegge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali.Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identicopiano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, nonappartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanitàprivata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico.18.

In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altriistituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera delNumero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/2026Comitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del CoNummeirtoa dti ora ccolta generale 15463/2026Data pubblicazione 20/05/2026Consultivo -a condizione che il rapporto con il medico siaregolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento.

L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente (Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19.

Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalitàdel loro versamento è demandata poi alla disciplina dettata daimedesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita lamisura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9%a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vannocalcolati).20.

Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficientela circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’ACISMOMsiano essi legati da un regime di convenzionamento con ilServizio [OSCURATO:PERSONA].21.

Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.Numero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/202622.

In definitiva è la natura del rapporto intercorso con iNl uCmAeroD d i ara ccolta generale 15463/2026Data pubblicazione 20/05/2026determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23.

Tale accertamento non risulta essere stato correttamenteeseguito.

La sentenza impugnata si è mossa infatti nellaprospettiva di una generale estensione dell’obbligo di iscrizionea prescindere dalle modalità con cui in concreto il rapporto siera svolto senza alcuna verifica del suo concreto atteggiarsi edell’applicazione degli A.C.N. vigenti nel tempo.24.

Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassatasia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovoesame della controversia applicando il seguente principio didiritto:“Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento deicontributi al Fondo speciale di previdenza a favore deglispecialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatriche abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’A.C.I.S.M.O.M., offrano servizi sanitariin convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessarioche gli accordi per la regolamentazione del rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione”.25.

In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto, restando assorbito l’esame delle censure mossecon il secondo ed il quarto motivo e la sentenza cassata inrelazione alle censure accolte deve essere rinviata alla Corte diappello di Roma che in diversa composizione procederà ad unnuovo esame della controversia alla luce dei principi sopraesposti.

Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/2026 P.Q.MData pubblicazione 20/05/2026La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026Data pubblicazione 20/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimata -Numero registro generale 12707/2025avverso la sentenza n. 4207/2024 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026ROMA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 1923/2023;Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale della stessa città che aveva parzialmente accolto ladomanda di [OSCURATO:PERSONA], endocrinologa, e aveva accertatoche l’ Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. (successivamente: ACISMOM)era tenuta, in relazione all’attività prestata dal 2 dicembre 1993alla data di introduzione del giudizio in virtù di più contratti dicollaborazione stipulati con l’ACISMOM, al versamento deicontributi previdenziali presso il [OSCURATO:PERSONA] per i mediciambulatoriali dell’Enpam per il periodo non prescritto dal 1ottobre 2016 al 27 agosto 2021.La Corte territoriale ha ricordato che il Tribunale aveva ritenutoche l’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di dirittopubblico internazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da luigestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubbliciospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività inconvenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti cheoperano in tale ambito, tal che era riconducibile tra gli “[OSCURATO:PERSONA] comunque denominati” cheNumero registro generale 12707/2025sono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM al versamentoN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente.Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge 23 dicembre1978 n. 833 il giudice di appello ha rammentato che il 14gennaio 1983 era stipulato tra ACISMOM e l’Ordine dei medicidi Roma e Provincia un accordo con il quale erano statiregolamentati i rapporti libero professionali con gli operatorisanitari dei centri antidiabetici (CAD) stabilendosi che conapposito regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 1983,sarebbe stato disciplinato un adeguato sistema previdenziale eche, nelle more, l’ACISMOM avrebbe costituito un fondocumulativo fruttifero a favore di tutti gli operatori sanitari pressola propria cassa con un contributo del 10% dei compensispettanti agli operatori sanitari sin dal 1 gennaio 1983.Ha poi ricordato che il Fondo non era stato costituito e ilRegolamento non era stato adottato.Per l’effetto la Corte ha ritenuto che l’espressione contenutaall’art. 48 della legge n. 833 del 1978 “Gli stessi criteri, per laparte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che eroganole prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatoridipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione”non potesse che significare che, nei limiti della compatibilità,anche i sanitari che non siano convenzionati in proprio ma cheprestino la loro opera in ambulatori convenzionati con laRegione, come la dottoressa Falzoi, fossero soggetti all’art. 48.Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamenti dell’ENPAM,anche per i medici in rapporto libero professionale con enti inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] sussisteval’obbligo di versamento dei contributi ed ha accertato quindiche, specificatamente, l’attività era stata prestata sempre infavore di pazienti pervenuti tramite il servizio sanitarioNumero registro generale 12707/2025nazionale in quanto i CAD dell’ACISMOM fanno parte del servizioN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026sanitario nazionale e sono equiparati con il loro personale agliData pubblicazione 20/05/2026enti pubblici ospedalieri anche a livello previdenziale.2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta -A.C.I.S.M.O.M. che articola cinque motivi di ricorsoulteriormente illustrati da memoria.depositato memoria illustrativa.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni iscritte ed hachiesto che la Corte accolga il ricorso.All’esito della discussione all’odierna udienza la Corte si èriservata la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsaapplicazione dei principi del diritto internazionale; dell’art. 4comma 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 157 del2003 nella parte in cui, i giudici dell’appello hanno ritenutoapplicabili – sic et simpliciter – all’ACISMOM non solo l’art. 48della legge n. 833 del 1978, ma anche tutti i Regolamentiemanati dall’Enpam e gli [OSCURATO:PERSONA] applicati aimedici specialisti ambulatoriali del SSN, pur in assenza di unesplicito e formale atto di recepimento da parte dell’odiernaricorrente per cassazione.2. Con il secondo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’ art.360 primo comma n. 3 c.p.c. è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione del D.P.C.M. 16 ottobre 1987; dell’art. 4 comma 13del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 157 del 2003. Laricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui,applicando erroneamente i principi di cui alle citate normeNumero registro generale 12707/2025confonderebbe l’equiparazione dell’attività resa dalle struttureN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026ACISMOM in ambito sanitario con l’equiparazione al personaleData pubblicazione 20/05/2026del SSN del personale operante, a qualsiasi titolo, nelle strutturesanitarie dell’odierna ricorrente.3. Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 39 Cost.; deld.P.R. n.316 del 1990 oltre che degli A.C.N. del 1994, del 2005e del 2015 per avere la sentenza impugnata condannatol’ACISMOM al pagamento dei contributi al Fondo SpecialeENPAM, ritenendo applicabile, per la parte previdenziale, leprevisioni degli [OSCURATO:PERSONA] per gli specialistiambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC (StrutturaInterregionale [OSCURATO:PERSONA]) e dai sindacati dei mediciconvenzionati, pur in assenza di qualsivoglia mandatodell’ACISMOM nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.4. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978; deiRegolamenti ENPAM del 1976 e del 1983 per avere la Corteterritoriale ritenuto che l’obbligo contributivo in favore del FondoSpeciale per gli [OSCURATO:PERSONA] riguardi tutti i liberiprofessionisti a qualsiasi titolo operanti negli Ambulatori del SSNe non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 legge n.833 del 1978, estendendo così inopinatamente l’ambitooggettivo di applicazione del citato obbligo.5. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833del 1978; degli artt. 17, 18, 19, 20 e 25 A.C.N.; dell’art. 1 delRegolamento del Fondo di previdenza per gli specialistiambulatoriali ENPAM. Sostiene l’ACISMOM che erroneamente laNumero registro generale 12707/2025sentenza avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro dellaN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026dottoressa Falzoi ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 dellaData pubblicazione 20/05/2026l. n. 833/78, in violazione dello stesso articolo 48, e delleprevisioni degli ACN che disciplinano tali rapporti.6. Le censure, da esaminare congiuntamente a cagione deicollegamenti che presentano per la complessiva soluzione dellacontroversia, devono essere accolte in base alle considerazionidi seguito esposte.7. L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueequiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.8. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimento dell'attivitàsvolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni delloSMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraversoun sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico pianorispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane. Essi nonappartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanitàprivata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistemapubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsionedella regolamentazione, mediante accordi internazionali,dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo unsistema di integrazione con l'attività del servizio sanitarioNumero registro generale 12707/2025pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. s.u. n. 11513 delN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/20262012).Data pubblicazione 20/05/20269. Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato conla legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, èespressamente riaffermata la preminenza del criterio generaledell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1)consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degliorganismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramentodella programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult.cit.).10. Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regimedi subordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l.del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle strutturesanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734)– eanche di liberi professionisti neppure legati da un rapportoconvenzionale.11. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come ladott.ssa Falzoi, hanno lavorato negli anni senza vincolo diNumero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/2026esclusività e sono stati pagati a fronte della presentazNiuomneero ddi rai ccolta generale 15463/2026Data pubblicazione 20/05/2026fattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo diPrevidenza Generale dell’ENPAM per i medici liberoprofessionisti.12. Occorre stabilire se invece era tenuta al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo diprevidenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diconvenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delServizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantinegli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoprofessionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e iviil rinvio al successivo comma 3 della stessa norma delRegolamento ENPAM in atti).14. Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e delleNumero registro generale 12707/2025modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoN umero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026Collettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23Data pubblicazione 20/05/2026dicembre 1978 n. 833”.15. Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutianche libero professionali.16. Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapportoprofessionale” debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17. Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOMdevono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubblichee rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatrisono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscanole norme dell’[OSCURATO:PERSONA]” di cui all’art. 48 dellalegge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali.Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identicopiano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, nonappartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanitàprivata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico.18. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altriistituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera delNumero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/2026Comitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del CoNummeirtoa dti ora ccolta generale 15463/2026Data pubblicazione 20/05/2026Consultivo -a condizione che il rapporto con il medico siaregolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente (Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19. Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalitàdel loro versamento è demandata poi alla disciplina dettata daimedesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita lamisura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9%a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vannocalcolati).20. Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficientela circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’ACISMOMsiano essi legati da un regime di convenzionamento con ilServizio [OSCURATO:PERSONA].21. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.Numero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/202622. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con iNl uCmAeroD d i ara ccolta generale 15463/2026Data pubblicazione 20/05/2026determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23. Tale accertamento non risulta essere stato correttamenteeseguito. La sentenza impugnata si è mossa infatti nellaprospettiva di una generale estensione dell’obbligo di iscrizionea prescindere dalle modalità con cui in concreto il rapporto siera svolto senza alcuna verifica del suo concreto atteggiarsi edell’applicazione degli A.C.N. vigenti nel tempo.24. Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassatasia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovoesame della controversia applicando il seguente principio didiritto:“Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento deicontributi al Fondo speciale di previdenza a favore deglispecialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatriche abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’A.C.I.S.M.O.M., offrano servizi sanitariin convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessarioche gli accordi per la regolamentazione del rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione”.25. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto, restando assorbito l’esame delle censure mossecon il secondo ed il quarto motivo e la sentenza cassata inrelazione alle censure accolte deve essere rinviata alla Corte diappello di Roma che in diversa composizione procederà ad unnuovo esame della controversia alla luce dei principi sopraesposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/2026 P.Q.MData pubblicazione 20/05/2026La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 12707/2025Numero sezionale 933/2026Numero di raccolta generale 15463/2026Data pubblicazione 20/05/2026
Sentenza Cassazione n. 15463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris