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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 26747/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Siracusa avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Siracusa rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale in data 2 febbraio 2023.

I Giudici del riesame premettevano la descrizione dei gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in qualità di direttore del cimitero di Siracusa, aveva avviato un illecito traffico avente ad oggetto le cappelle funerarie del predetto spazio pubblico avvalendosi dell'apporto dell'operaio [OSCURATO:PERSONA].

Le indagini si concentravano su tre specifiche transazioni che avevano fruttato agli indagati la somma di euro 60.000,00.

Sicché il Giudice per le indagini preliminari in data 31 gennaio 2023 disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 60.000,000 come profitto dei reati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi sui conti correnti e sulle somme di denaro, titoli e valori nella loro disponibilità fino alla concorrenza di detto importo.

Il successivo 10 febbraio 2023 il P.M. emetteva l'ordine di esecuzione correlato e il 2 febbraio altresì un decreto di perquisizione e sequestro volto alla ricerca "della somma di euro 60.000, profitto dei capi 1, 8 e 13", oltre che "di ogni altro elemento pertinente al reato" (pag. 8).

Nel verbale di sequestro del 6 febbraio 2023, operato dalla polizia giudiziaria "in esecuzione di ordine di esecuzione di misura cautelare avente n. 9113/2019 R.g.n.r." si legge che erano stati rinvenuti oltre 21.000,00 euro custoditi in buste collocate all'interno della cassaforte dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Venivano inoltre sequestrati alcuni documenti rinvenuti nel corso delle operazioni.

Il Tribunale, investito della richiesta di riesame del sequestro probatorio del P.M., riteneva che le somme di denaro dovessero ritenersi vincolate in forza del provvedimento di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari, il cui riesame aveva formato oggetto di diverso procedimento, e che il decreto di sequestro probatorio attenesse alla sola documentazione sequestrata da parte della polizia giudiziaria, sulla quale il P.M. aveva successivamente provveduto alla convalida con provvedimento in data 7 febbraio 2023.

Il Tribunale riteneva comunque che la finalità accertativa fosse stata sinteticamente ma congruamente esplicitata nel provvedimento del P.M. che peraltro neppure avrebbe necessitato di convalida, trattandosi di sequestro già disposto nel provvedimento che delegava all'esecuzione la Polizia giudiziaria.2.

Il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di riesame, censurando, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata convalida del sequestro ad opera del P.M., la carenza di motivazione in ordine al nesso di derivazione o di pertinenza tra le somme di denaro sequestrate e il reato addebitato, nonché la omessa presa in esame delle allegazioni difensive relative alla proprietà del denaro in capo a [OSCURATO:PERSONA], che aveva accantonato le somme per poterne liberamente disporre, essendo il rapporto fra lei e il marito in una fase critica, né avendo il Tribunale adeguatamente esplorato la versione dei fatti offerta dalla difesa.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ritiene la Corte che i motivi enunciati nel ricorso siano manifestamente infondati oltre che per taluni versi aspecifici.

2. Nel caso di specie occorre innanzitutto sgombrare il campo da un equivoco.

Si osserva che il sequestro di un bene, sia dal punto di vista logico che giuridico, non è mai caratterizzato in termini assoluti, dovendo in realtà essere sempre posto in diretto rapporto rispetto alle finalità proprie del vincolo.

Nel caso in disamina mentre il sequestro con finalità probatorie è strumentalmente collegato alla necessità di effettuare una ricostruzione dell'accusa a carico dei soggetti che si sarebbero resi responsabili di reati di cui all'art. 319-quater cod. pen., il sequestro preventivo è diversamente finalizzato.

Con riferimento alla compatibilità tra i due sequestri (preventivo e probatorio), questa Corte ha ritenuto l'ammissibilità del sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti: ciò in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga integro l'effetto dell'altro (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057).

Le diverse finalità perseguite dai due istituiti comportano che l'istituto della preclusione procedimentale opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733).

La somma di denaro di euro 60.000 è dunque oggetto in primis del distinto provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 31 gennaio 2023, da eseguirsi sui conti correnti e sulle somme di denaro, titoli e valori nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di detto importo.

Tale provvedimento è stato eseguito su ordine del P.M. che ha poi emesso anche il decreto di perquisizione e sequestro probatorio.

Nel caso specifico, quindi, il sequestro ha un doppio titolo, sovrapponendosi quello probatorio al preventivo per identità dell'oggetto relativamente alla somma di denaro - ritenuta profitto dei reati descritti ai capi 1, 8 e 13 - della imputazione provvisoria, rafforzandone pertanto la legittimità.

Correttamente il Tribunale ha affermato che la finalità accertativa era stata esplicitata nel provvedimento del P.M. con il riferimento all'ordinanza di impositiva di misura cautelare reale e personale.

Ciò vale come adeguata indicazione sia in relazione alla possibilità di configurare quale corpo di reato le somme apprese, sia in ordine all'esistenza di un vincolo pertinenziale tra le stesse e i reati provvisoriamente contestati, come pure in relazione alla necessità dell'apprensione ai fini di prova dei delitti in fase di accertamento.

Né in relazione alle somme sequestrate era necessario un provvedimento di convalida, dal momento che l'indicazione specifica, contenuta a pag. 8 del provvedimento impugnato in relazione al denaro, non lasciava spazio alla discrezionalità degli operanti e aveva reso ultronea la necessità di un provvedimento in tal senso.

Quanto invece alle cose diverse dal denaro - in sostanza la documentazione relativa ad alcune concessioni cimiteriali -, in merito alle quali il P.M. ha disposto la convalida specificando che "dovranno svolgersi accertamenti finalizzati a verificare la natura delle suddette concessioni", si tratta di documentazione estranea al vincolo reale imposto con il provvedimento di sequestro preventivo del 31 gennaio 2023 e sulla quale il ricorso è totalmente silente, non rinvenendosi in esso alcuna considerazione relativa ai detti carteggi, appuntandosi le considerazioni difensive tutte e unicamente sul denaro rinvenuto e sequestrato.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Siracusa avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Siracusa rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale in data 2 febbraio 2023. I Giudici del riesame premettevano la descrizione dei gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in qualità di direttore del cimitero di Siracusa, aveva avviato un illecito traffico avente ad oggetto le cappelle funerarie del predetto spazio pubblico avvalendosi dell'apporto dell'operaio [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini si concentravano su tre specifiche transazioni che avevano fruttato agli indagati la somma di euro 60.000,00. Sicché il Giudice per le indagini preliminari in data 31 gennaio 2023 disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 60.000,000 come profitto dei reati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi sui conti correnti e sulle somme di denaro, titoli e valori nella loro disponibilità fino alla concorrenza di detto importo. Il successivo 10 febbraio 2023 il P.M. emetteva l'ordine di esecuzione correlato e il 2 febbraio altresì un decreto di perquisizione e sequestro volto alla ricerca "della somma di euro 60.000, profitto dei capi 1, 8 e 13", oltre che "di ogni altro elemento pertinente al reato" (pag. 8). Nel verbale di sequestro del 6 febbraio 2023, operato dalla polizia giudiziaria "in esecuzione di ordine di esecuzione di misura cautelare avente n. 9113/2019 R.g.n.r." si legge che erano stati rinvenuti oltre 21.000,00 euro custoditi in buste collocate all'interno della cassaforte dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Venivano inoltre sequestrati alcuni documenti rinvenuti nel corso delle operazioni. Il Tribunale, investito della richiesta di riesame del sequestro probatorio del P.M., riteneva che le somme di denaro dovessero ritenersi vincolate in forza del provvedimento di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari, il cui riesame aveva formato oggetto di diverso procedimento, e che il decreto di sequestro probatorio attenesse alla sola documentazione sequestrata da parte della polizia giudiziaria, sulla quale il P.M. aveva successivamente provveduto alla convalida con provvedimento in data 7 febbraio 2023. Il Tribunale riteneva comunque che la finalità accertativa fosse stata sinteticamente ma congruamente esplicitata nel provvedimento del P.M. che peraltro neppure avrebbe necessitato di convalida, trattandosi di sequestro già disposto nel provvedimento che delegava all'esecuzione la Polizia giudiziaria.2. Il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di riesame, censurando, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata convalida del sequestro ad opera del P.M., la carenza di motivazione in ordine al nesso di derivazione o di pertinenza tra le somme di denaro sequestrate e il reato addebitato, nonché la omessa presa in esame delle allegazioni difensive relative alla proprietà del denaro in capo a [OSCURATO:PERSONA], che aveva accantonato le somme per poterne liberamente disporre, essendo il rapporto fra lei e il marito in una fase critica, né avendo il Tribunale adeguatamente esplorato la versione dei fatti offerta dalla difesa. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ritiene la Corte che i motivi enunciati nel ricorso siano manifestamente infondati oltre che per taluni versi aspecifici. 2. Nel caso di specie occorre innanzitutto sgombrare il campo da un equivoco. Si osserva che il sequestro di un bene, sia dal punto di vista logico che giuridico, non è mai caratterizzato in termini assoluti, dovendo in realtà essere sempre posto in diretto rapporto rispetto alle finalità proprie del vincolo. Nel caso in disamina mentre il sequestro con finalità probatorie è strumentalmente collegato alla necessità di effettuare una ricostruzione dell'accusa a carico dei soggetti che si sarebbero resi responsabili di reati di cui all'art. 319-quater cod. pen., il sequestro preventivo è diversamente finalizzato. Con riferimento alla compatibilità tra i due sequestri (preventivo e probatorio), questa Corte ha ritenuto l'ammissibilità del sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti: ciò in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga integro l'effetto dell'altro (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057). Le diverse finalità perseguite dai due istituiti comportano che l'istituto della preclusione procedimentale opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733). La somma di denaro di euro 60.000 è dunque oggetto in primis del distinto provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 31 gennaio 2023, da eseguirsi sui conti correnti e sulle somme di denaro, titoli e valori nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di detto importo. Tale provvedimento è stato eseguito su ordine del P.M. che ha poi emesso anche il decreto di perquisizione e sequestro probatorio. Nel caso specifico, quindi, il sequestro ha un doppio titolo, sovrapponendosi quello probatorio al preventivo per identità dell'oggetto relativamente alla somma di denaro - ritenuta profitto dei reati descritti ai capi 1, 8 e 13 - della imputazione provvisoria, rafforzandone pertanto la legittimità. Correttamente il Tribunale ha affermato che la finalità accertativa era stata esplicitata nel provvedimento del P.M. con il riferimento all'ordinanza di impositiva di misura cautelare reale e personale. Ciò vale come adeguata indicazione sia in relazione alla possibilità di configurare quale corpo di reato le somme apprese, sia in ordine all'esistenza di un vincolo pertinenziale tra le stesse e i reati provvisoriamente contestati, come pure in relazione alla necessità dell'apprensione ai fini di prova dei delitti in fase di accertamento. Né in relazione alle somme sequestrate era necessario un provvedimento di convalida, dal momento che l'indicazione specifica, contenuta a pag. 8 del provvedimento impugnato in relazione al denaro, non lasciava spazio alla discrezionalità degli operanti e aveva reso ultronea la necessità di un provvedimento in tal senso. Quanto invece alle cose diverse dal denaro - in sostanza la documentazione relativa ad alcune concessioni cimiteriali -, in merito alle quali il P.M. ha disposto la convalida specificando che "dovranno svolgersi accertamenti finalizzati a verificare la natura delle suddette concessioni", si tratta di documentazione estranea al vincolo reale imposto con il provvedimento di sequestro preventivo del 31 gennaio 2023 e sulla quale il ricorso è totalmente silente, non rinvenendosi in esso alcuna considerazione relativa ai detti carteggi, appuntandosi le considerazioni difensive tutte e unicamente sul denaro rinvenuto e sequestrato. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versam
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