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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19110/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro - adito da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - ha confermato la misura degli arresti domiciliari dell'indagato per l'imputazione cautelare di concorso esterno nella associazione mafiosa denominata n'drangheta, operante su tutto il territorio calabrese e in altre parti del territorio nazionale ed estero.

Ha rilevato il collegio che non sono apprezzabili elementi di novità suscettibili di elidere o attenuare il quadro di gravità indiziaria su cui poggia l'addebito cautelare, né indici di mitigazione delle esigenze cautelari, esaminando partitamente tali profili.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento ai gravi indizi dell'imputazione cautelare di cui agli artt. 110 - 416 bis cod. pen., per violazione degli artt. 273, 274, 275 e 299, cod. proc. pen., anche con riferimento alle esigenze cautelari.

2.2. Vizio di motivazione - anche sotto il profilo del travisamento della cosiddetta prova di reità - con particolare riferimento al mutato quadro indiziario e cautelare, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 19/7/2011.

2.3. Infine, si censura che l'ordinanza impugnata presenti una motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost.

2.4. Nelle more dell'udienza - per la quale era stata richiesta la trattazione in forma orale - è intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], insieme alla rinuncia del difensore e procuratore speciale alla medesima impugnazione e alla trattazione orale.

3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 27 aprile 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro - adito da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - ha confermato la misura degli arresti domiciliari dell'indagato per l'imputazione cautelare di concorso esterno nella associazione mafiosa denominata n'drangheta, operante su tutto il territorio calabrese e in altre parti del territorio nazionale ed estero. Ha rilevato il collegio che non sono apprezzabili elementi di novità suscettibili di elidere o attenuare il quadro di gravità indiziaria su cui poggia l'addebito cautelare, né indici di mitigazione delle esigenze cautelari, esaminando partitamente tali profili. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento ai gravi indizi dell'imputazione cautelare di cui agli artt. 110 - 416 bis cod. pen., per violazione degli artt. 273, 274, 275 e 299, cod. proc. pen., anche con riferimento alle esigenze cautelari. 2.2. Vizio di motivazione - anche sotto il profilo del travisamento della cosiddetta prova di reità - con particolare riferimento al mutato quadro indiziario e cautelare, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 19/7/2011. 2.3. Infine, si censura che l'ordinanza impugnata presenti una motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost. 2.4. Nelle more dell'udienza - per la quale era stata richiesta la trattazione in forma orale - è intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], insieme alla rinuncia del difensore e procuratore speciale alla medesima impugnazione e alla trattazione orale. 3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 27 aprile 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 19110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris