CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 23750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8526-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di lavoro a tempo determinato Clausola relativa all’apposizione del termine Nullità R.G.N. 8526/2020 Cron. Rep. Ud. 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2034/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2019 R.G.N. 2128/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello che la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 11733/2014, che, in accoglimento della domanda proposta dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto con decorrenza 28.6.2012, aveva dichiarato sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa data, ed aveva condannato la resistente al ripristino del rapporto ed al pagamento di una somma pari a 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (€ 819,74), oltre rivalutazione e interessi come per legge, nonché alla rifusione delle spese di lite. La stessa Corte, quindi, condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, e dichiarava sussistenti nei suoi confronti i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamati diversi precedenti di legittimità, riteneva, applicando alla fattispecie concreta i principi in essi espressi, in primo luogo che l’art. 10, comma 7, d.lgs. 368/2001 contenesse un’esplicita deroga alla c.d. clausola di contingentamento, ma non ai requisiti della forma scritta e della specificità e trasparenza della causale, e, in secondo luogo, che, nel contratto in esame la mera indicazione della “[OSCURATO:PERSONA]” non consentisse di individuare di quale punto vendita si trattasse, ove fossesituato, e se la lavoratrice vi fosse assegnata. Considerava, inoltre, che fosse sufficiente a colmare le lacune di specificità e collegamento dell’assunzione a termine della lavoratrice alle esigenze organizzative affermate dalla società nel contratto in via del tutto generica, il fatto che il contratto in esame fossestato sottoscritto in Roma (dove la società gestisce plurimi punti vendita) ovvero la circostanza che la lavoratrice fossestata effettivamente adibita ad un punto vendita di nuova apertura, non essendo il luogo della prestazione lavorativa indicato espressamente nel contratto tra le parti con riferimento alla specifica assunzione. 3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. La lavoratrice intimata ha resistito con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dell’art. 67 del CCNL Terziario 18 luglio 2008 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Secondo la ricorrente non era condivisibile quanto affermato dalla Corte territoriale, poiché l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” (cioè apertura di un nuovo punto vendita) contenuta nel contratto in esame coincideva con l’ipotesi di “avvio di nuove attività”, vale a dire con un’ipotesi espressamente tipizzata dalla legge per le assunzioni a termine: infatti, l’art. 10, co. 7, del d.lgs. n. 368/2001 prevedeva che i contratti a termine stipulati per “avvio di nuove attività” fossero esclusi dal c.d. contingentamento e demandava alla contrattazione collettiva la determinazione della loro durata. E, sempre per la ricorrente, rispetto a detta causale, proprio in quanto tipizzata dalla legge e recepita dal contratto collettivo, non occorreva indicare, nella causale della lettera di assunzione del lavoratore a termine, alcuna ulteriore specificazione.2. Con un secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), nella parte in cui la sentenza ha affermato che la ragione indicata da Metro nella causale del contratto in esame (“[OSCURATO:PERSONA]”) sarebbe stata generica, senza considerare che dagli altri dati ricavabili da tale contratto – a cui si sarebbe, invece, dovuto far riferimento in ossequio ai principi ermeneutici di interpretazione del medesimo – si evincessein modo inequivoco l’ambito spaziale, temporale e circostanziale dell’assunzione della sig.raFriscioni, con la conseguenza che la causale di detto contratto fosse , in ogni caso, sufficientemente specifica. 3. Il primo motivo è infondato. 4. Questa Corte, infatti, ha affermato che il chiaro tenore letterale dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368del 2001 non può che portare a ritenere che tale disposizione, fin dalla sua originaria versione (poi modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247), lungi dall’individuare una causale specifica ed autonoma giustificante l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, si limita ad esonerare – per talune ipotesi puntualmente indicate dalla norma stessa – la parte datoriale dal rispetto dei limiti quantitativi di utilizzazione delle assunzioni a termine, la cui individuazione viene, in linea generale, affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ma sempre nel rispetto della legge (così Cass. civ., sez. lav., 14.7.2015, n. 14708). 5. Pertanto, l’affermazione dei giudici di appello che l’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001 contiene un’esplicita deroga alla c.d. clausola di contingentamento, ma non ai requisiti della forma scritta e della specificità e trasparenza della causale, è assolutamente conforme a tali principi di diritto. Conseguentemente deve escludersi la pur dedotta violazione dell’art. 67 del CCNL di settore che, come riconosce la stessa ricorrente, era volto solo a dare attuazione all’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001, ossia, ad una norma avente forza di legge, che ha l’ambito applicativo sopra specificato. 6. Parimenti privo di fondamento è il secondo motivo.7. Questa Corte ha più di recente confermato che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e leesigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (così Cass. civ., sez. lav., 26.5.2020, n. 9807; ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme, tra i quali Cass. n. 840/2019, già cit. anche dalla Corte territoriale). E’ pur vero che tale decisione ha dato continuità all’indirizzo, secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001 può risultare per relationem anche da altri testi richiamati nel contratto di lavoro, ma l’indicazione deve essere circostanziata e puntuale e deve trattarsi di documenti accessibili agevolmente al lavoratore (cfr. il § 8.7. di Cass. n. 9807/2020 cit., dove sono richiamate le precedenti decisioni di legittimità nel medesimo senso). 8. Tale ultimo indirizzo, però, non può giovare alla ricorrente nella fattispecie concreta in esame perché la Corte territoriale non ha riscontrato alcun rimando nel testo negoziale a documenti scritti, facilmente accessibili alla lavoratrice, dai quali desumere la precisazione delle causali in questioni; né, del resto, un rinvio ad altri testi in tal senso è dedottodalla ricorrente. Quest’ultima, piuttosto, assume che il testo del contratto individuale come tale fosse di per sé autosufficiente.Più nello specifico, sostiene che dal contratto si evinceva chiaramente l’ “aspetto spaziale”, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] in cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto lavorare (il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 1272), ma neppure specifica da quale parte del testo contrattuale si dovesse trarre tale indicazione. E la Corte territoriale, come si è visto, aveva verificato che la mera indicazione della “[OSCURATO:PERSONA]” non consente di individuare di quale punto vendita si tratti, dove sia situato, e se la lavoratrice vi fosse assegnata . Asserisce ora la ricorrente che la causale era “Apertura new store di Roma ”, ma, in disparte che la Corte d’appello non ha riscontrato la specificazione “di Roma”, la stessa Corte ha comunque evidenziato l’irrilevanza del “fatto che il contratto in esame sia stato sottoscritto in Roma (dove la società gestisce plurimi punti vendita)” ovvero della “circostanza che la lavoratrice sia stata effettivamente adibita ad un punto vendita di nuova apertura, non essendo il luogo della prestazione lavorativa indicato espressamente nel contratto tra le parti con riferimento alla specifica assunzione”. L’“aspetto temporale”, ovvero il periodo di durata delle esigenze produttive (dal 28 giugno al 30 novembre 2012), come evidenzia l’impugnante , non è di per sé mai stato posto in discussione dalla Corte territoriale, trattandosi semplicemente dell’indicazione del “tempo determinato” del rapporto lavorativo, ossia, della clausola contenente l’apposizione del termine al contratto. Infine, quanto all’ aspetto “circostanziale”, ovvero le ragioni di carattere organizzativo-produttivo determinate dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” , che la ricorrente assume si potesse evincere dal contratto, resta incensurabile quanto osservato dai giudici d’appello secondo i quali dal testo negoziale neppure si traeva “di quale punto vendita si tratti, dove sia situato, e se la lavoratrice vi fosse assegnata”. Insomma, appare ineccepibile la valutazione conclusivamente espressa dalla Corte territoriale, in base ad una complessiva interpretazione aderente al tenore letterale di un testo contrattuale privo di qualsivoglia relatioad altri documenti. 9. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.147/2022, e da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario. 10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del difensore della controricorrente anticipatario , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u