CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23552-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 1107/2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 1 9 / 6 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 26/11/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, in riforma della sentenza appellata, ha accolto la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha, per l ’ effetto, dichiarato l’inefficacia, nei confronti dei suoi creditori, de i Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 rimborsi effettuati dalla società fallita in favore della socia [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 30/4/2009, condannando quest’ultima alla restituzione, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma complessiva di €. 1.337.800,00, oltre interessi e spese. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: ( a) - i l [OSCURATO:PERSONA] aveva “ compiutamente enucleato, già in citazione, … i fatti costitutivi della revocabilità deirimborsi effettuati dalla fallita ”, così come prevista dall ’ art. 2467, comma 1°, c.c., pur se aveva invocato tale norma solo nella memoria prevista dall’art. 183,n. 1, c.p.c.; - il [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva “immediatamente ed esplicitamente indicato che tutti i pagamenti di cui chiedeva la restituzione erano avvenuti in favore della socia convenuta a titolo di rimborso di finanziamenti da lei effettuati, che il periodo rilevante ai fini della domanda era quello di un anno dalla dichiarazione di insolvenza e, soprattutto, che nellenote integrative ai bilanci del 2008 e del 2009 … era stata inequivocamente manifestata la rilevante entità della perdita di esercizio e affermata in conseguenza la necessità della postergazione”; -la domanda di “restituzione dei rimborsi” eseguiti dalla società poi fallita nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza ai sensi dell’art. 2467 c.c., come precisata nelle memorie di cui all’art. 183, n. 1 , c.p.c., non poteva essere, pertanto,considerata come una domanda nuova, in quanto volta, in realtà, ad ottenere la revocatoria per “fatti già compiutamente allegati in citazione”, seppure in rifermento ad una norma diversa da quella inizialmente invocata ; ( b) - il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. era stat o dichiarato con sentenza del 21/7/2010,ma dopo che la stessa società aveva rinunciato ad una precedente procedura di concordato preventivo, cui era stata ammessa, a seguito di ricorso del 27/11/2009,con decreto del 7/12/2009; -il termine iniziale del periodo sospetto doveva Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 essere, pertanto, individuato, in applicazione del principio di consecuzione tra procedure concorsuali, nella data di ammissione alla prima procedura di concordato preventivo, e cioè a far data dal 7/12/2009, in difetto di prova,da parte della convenuta, che la società debitrice, nell ’ intervallo tra le procedure, era tornata in bonis, nel senso che vi era stata “una variazionedei presupposti (soggettivi ed oggettivi) dello stato di decozione dell’impresa poi fallita”; - la consecuzione tra procedure è, in effetti, un “fenomeno generalissimo” e trova, dunque, applicazione, anche all’azione di restituzione dei rimborsi eseguiti in violazione della postergazione prevista dalla legge; ( c) - l ’ eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta tra il debito di restituzione dei rimborsi ricevuti con quanto corrisposto dalla stessa nella sua qualità di garante per le obbligazioni della società fallita, in ragione della sua volontà di surroga ai sensi dell’art. 1203, n. 3 , c.c. nei diritti della beneficiaria, era, infine, inammissibile; -l’obbligo di restituzione previstodall’art. 2467 c.c., infatti, non costituisce un indebito ex art. 2033 c.c. perché non può dirsi che “il pagamento da parte della società sia non dovuto o privo di causa”e, dunque, non corrisponde ad un credito della società fallita ma, sia pur a seguitodell’inefficacia del rimborso dichiarata dal giudice, sorge direttamente nei confronti dei creditori concorsuali della stessa e non è, dunque, suscettibile di compensazione con il credito vantato dalla convenuta nei confronti della società fallita. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 9/9/2020, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 2.1. Con il primo motivo , la ricorrent e , lamentando l’omesso esame dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello che l’appellata aveva ritualmente proposto, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda d ’ inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti effettuati dal socio ai sensi dell’art.2467 c.c., omettendo, però, di considerare che: - il tribunale aveva ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto tale domandasul rilievo che nella citazione introduttiva del giudizio mancava la deduzione dei fatti costitutivi così come indicati dall’art. 2467, comma 2°, c.c.; -il [OSCURATO:PERSONA] appellante, pur a fronte ditale statuizione, si era limitato a reiterare l ’ argomento di aver dedotto la postergazione del credito del socio alla restituzione dei finanziamenti, senza, tuttavia, sollevare alcuna censura avverso la sentenza appellata nella parte in cui il tribunale aveva rilevato l’omessa indicazione dei fatti costitutivi dell’azione restitutoria previsti dall’art. 2467, comma 2°, c.c.; - la sentenza del tribunale, in quanto fondata su una ratio decidendi non censurata, era, di conseguenza, passata in giudicato. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda d’inefficacia dei rimborsi ad opera della società poi fallita dei finanziamenti operati dalla socia convenuta ai sensi dell’art. 2467 c.c.sul rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva compiutamente enucleato, già in citazione, i fatti costitutivi dell’azione d’inefficacia dei rimborsi effettuati dalla società fallita, così come prevista dall’art. 2467, comma 1°, c.c., senza, tuttavia, considerare che: - il [OSCURATO:PERSONA], con l ’ atto introduttivo del giudizio, aveva, in realtà, espressamente ed Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 esclusivamentededotto la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 67, comma 1° e 2°, l.fall., chiedendo di pronunciare l’inefficacia dei pagamenti impugnati, ma non aveva chiesto la restituzione degli stessi, quali indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2467 c.c.; - il [OSCURATO:PERSONA], del resto, non aveva fatto alcun riferimento alle condizioni cui l’art. 2467, comma 2°, c.c. subordina l’obbligo dei soci di restituire i rimborsi ricevuti nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, vale a dire l ’ eccessivo squilibrio dell ’ indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure lasituazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, non essendo a tale fine sufficiente il mero richiamo, contenuto in citazione, alle note integrative ai bilanci del 2008 e del 2009, operato al solo fine di evidenziare la natura postergata degli assunti finanziamenti ma non la ricorrenza di una delle situazione di cui all’art. 2467, comma 2°, c.c.; -il [OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di dedurre la relativa causa petendi, non aveva, pertanto, mai proposto, nell’atto di citazione, la domanda di restituzione prevista dall’art. 2467 c.c., con la conseguenza cheil richiamo a tale norma contenuto nella memoria di cui all’art. 183, n. 1 , c.p.c. avevacostituito non una mera precisazione della domanda ma, in realtà, una domanda nuova che la corte d’appello aveva, pertanto, illegittimamente esaminato ed accolto. 2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.4. Lacorte d’ appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che: - il [OSCURATO:PERSONA] , ad onta di quanto affermato sul punto dal tribunale, aveva “compiutamente enucleato, già in citazione, … i fatti costitutivi della revocabilità dei rimborsi effettuati dalla fallita”, così come prevista dall’art. 2467, comma 1°, c.c., pur se ha poi invocato tale norma solo nella memoria prevista dall’art. Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 183,n. 1, c.p.c.; - il [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva “ immediatamente ed esplicitamente indicato che tutti i pagamenti di cui chiedeva la restituzione erano avvenuti in favore della socia convenuta a titolo di rimborso di finanziamenti da lei effettuati, che il periodo rilevante ai fini della domanda era quello di un anno dalla dichiarazione di insolvenza e, soprattutto, che nelle note integrative ai bilanci del 2008 e del 2009 … era stata inequivocamente manifestata la rilevante entità della perdita di esercizio e affermata in conseguenza la necessità della postergazione”; - la domanda di “ restituzione dei rimborsi ” eseguiti dalla società poi fallita nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza ai sensi dell’art. 2467 c.c., come poi precisata nella memori a di cui all ’ art. 183 , n. 1 , c.p.c., non poteva essere, pertanto, considerata come una domanda nuova, in quanto volta, in realtà, ad ottenere la revocatoria per “fatti già compiutamente allegati in citazione”, seppure in riferimento ad una norma diversa da quella inizialmente invocata. 2.5. La ricorrente, lì dove ha affermato che la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto esclusivamente ad oggetto la revoca di pagamenti così come prevista dall’art. 67, commi 1° e 2°, l.fall. ma non anche la restituzione degli stessi a norma dell’art. 2467, comma 2°, c.c., non avendo dedotto le condizioni cui tale norma subordina l’obbligo dei soci di restituire i rimborsi ricevuti nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, si è, pertanto, a ben vedere, doluta dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato dell’atto di citazione che, a suo dire, non la conteneva. 3.1. L’interpretazione del contenuto della domanda costituisce, però, un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito, con la conseguenza che: - ove quest’ultimo abbia espressamente ritenuto che una domanda Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 era stata proposta, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, e cioè per error in procedendo, senza aver prima accertato l’erroneità di tale interpretazione (Cass. n. 30684 del 2017; Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 15603 del 2006) ; - tale i nterpretazione , peraltro, proprio perché costituisce un accertamento in fatto, è, per l’effetto, suscettibile di essere censuratain sede di legittimità solo per vizio della motivazione (resa sul punto dalla pronuncia impugnata) che trasmodi in una violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c.(cfr. Cass. n. 30031 del 2025, in motiv.) , e, dunque , (a parte il caso limite, nella specie insussistente, del difetto assoluto di motivazioneo della motivazione sul punto apparente, perplessa o contraddittoria)solo per il vizio di omesso esame di fatti, emergenti dagli atti del giudizio, a tal fine decisivi (vale a dire, in sostanza, i fatti dedotti a fondamento della domanda proposta e de l provvedimento giudiziale ri chiesto) , o, per converso, per la suppost a deduzione di fatti che risultino incontrastabilmente esclusi dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali: nel senso, più precisamente, che tali fatti, ove percepiti (ovvero, per contro, esclusi), avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di escludere la proposizione in giudizio della domanda giudiziale che, invece, ha ritenuto proposta. 2.6. Nel caso in esame, per contro, la ricorrente, pur dolendosi dell’accertamento che la corte d’appello ha fornito (del contenuto) della domanda (che ha, di conseguenza, ritenuto effettivamente) proposta in giudizio, non ha lamentato né la mancanza (o comunque il vizio) della motivazione resa dalla corte territoriale in ordine a tale apprezzamento, né ha compiutamente illustrato, in ricorso, i fatti sul punto decisivi che la stessa avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 dedotti in giudizio, o che ha, per contro, supposto come esistenti pur se la deduzione degli stessi è incontrovertibilmente esclusa dal testo dell’atto interpretato, né, prima ancora, ha provveduto (pur avendone l’onere a norma dell’art. 366,n. 3 e n. 6, c.p.c.) a indicare e (quindi) riprodurre in ricorso(non essendo a tal fine utilizzabile la memoria illustrativa), con la dovuta specificità, l’emergenza (o, per contro, la sicura esclusione) della deduzione di tali fatti (quanto meno nei loro dati essenziali) dagli atti (a tal fine utilizzabili) del giudizio di merito. 2.7. D’altra parte, il giudice d’appello ha sempre il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che (come, nel caso in esame, è statoaccertato, ormai definitivamente, dalla sentenza impugnata) i “fatti costitutivi”della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano ovvero si pongano in relazione di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo, incorrendo, nel solo caso contrario, nella violazione del divieto di ultrapetizione (cfr. Cass. n. 32932 del 2024). 2.8. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2467 c.c. e 69-bisl.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda d’inefficacia dei rimborsi ad opera della società poi fallita dei finanziamenti operati dalla socia convenuta ai sensi dell’art. 2467 c.c. sul rilievo che, in applicazione del principio di consecuzione tra procedure concorsuali, il termine iniziale del periodo sospetto doveva essere individuato nella data di ammissione alla prima procedura di concordato preventivo, senza, tuttavia, considerare che: -l’art. 2467 c.c. prevede che l’azione di restituzione possa essere proposta dal curatore limitatamente ai rimborsi eseguiti Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimentodella società; - l ’ art. 69 - bis l.fall., per contro, fa esclusivo riferimento alle azioni revocatorie previste dagli artt. 64, 65, 67 e 69 l.fall. e non trova, quindi, applicazione all’azione di restituzione prevista dall’art. 2467 c.c., la quale, infatti, ha natura giuridica e presupposti di fatto diversi da quelli che regolano le azioni revocatorie proponibili dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.9. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ha ritenuto affatto di dare applicazione alla norma prevista dall’art. 69-bis, comma 2°, l.fall. (introdotta, in effetti, dall’art. 33, comma 1, del d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012, ed applicabile solo ai procedimenti di concordato preventivo introdotti, come prevede l’art. 33, comma 3, cit., a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione), essendosi, piuttosto, limitata ad affermare che: - il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato dichiarato con sentenza del 21/7/2010 ma dopo che la stessa società aveva rinunciato ad una precedente procedura di concordato preventivo, cui era stata ammessa, a seguito di ricorso del 27/11/2009, con decreto del 7/12/2009; -il termine iniziale del periodo sospetto doveva essere, pertanto, individuato, in applicazione del principio di consecuzione tra procedure concorsuali, nella data di ammissione alla prima procedura di concordato preventivo, e cioè a far data dal 7/12/2009; - la consecuzione tra le procedure costituisce, in effetti, un “fenomeno generalissimo” e trova, dunque, applicazione, anche all’azione di restituzione dei rimborsi eseguiti in violazione della postergazione prevista dalla legge. Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 2.10. Tale statuizione, del resto, è giuridicamente corretta. 2.11. Questa Corte, in effetti, ha già avuto di affermare che: - i n tema di finanziamenti dei soci in favore della società, l’azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso percepito entro l ’ anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell’indebito, bensì di revocatoria a carattere speciale, poiché l’art. 2467, comma 1°, c.c. (ratione temporisapplicabile) delinea un’inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decoctionis (Cass. n. 15196 del 2024); - “ la limitazione temporale dell’obbligo di restituzione al solo rimborso percepito nel periodo sospetto di un anno anteriore al fallimento, insieme con la complessiva destinazione della disciplina contenuta nell ’ art. 2467 alla tutela dei creditori” induce, in effetti, a “ propendere per la tesi che vede nel suddetto obbligo l’espressione di una verae propria revocatoria fallimentare ex lege del tutto simile, quanto a meccanismo operativo (inefficacia automatica), a quella dei pagamenti di cuiall’art. 65 l.fall.” (Cass. n. 15196 del 2024,in motiv.). 2.12. Nel caso in cui il fallimento della società è stato dichiarato (come nel caso in esame) dopo che la stessa aveva proposto una domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine di un anno previsto dall’art. 2467, comma 1°, cit., è, di conseguenza, assoggettato, proprio in applicazione della norma previstadall’art. 65 l.fall., a gli effetti che derivano dalla consecuzione tra procedure concorsuali e, dunque, alla retrodatazione ( che l ’ art. 69 - bis , comma 2°, l.fall. ha solo riconosciutoin modo espresso) del termin e iniziale del periodo sospetto ai fini della proposizione delle azioni ivi previste, tra cui, appunto, l’azione d’inefficacia cui all’art. 65 l.fall.. Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 2.13. La consecuzione, infatti , è i l fenomeno in conseguenza del qualele diverse procedure concorsuali che si sono susseguite nel tempo, tutte le volte in cui siano state originate dallo stesso stato di crisi o di insolvenza, sono oggetto di una considerazione giuridica unitaria, che determina (tra l’altro) la retrodatazione del termine iniziale delperiodo sospetto per le azioni previste dagli artt. 64 ss.l.fall. (cfr. Cass. n. 11226 del 2025; Cass. n. 11185 del 2025, in motiv.; Cass. n. 24056 del 2021; Cass. n. 6045 del 2016). 2.14. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell’art. 69-bisl.fall., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda d’inefficacia dei rimborsi ad opera della società poi fallita dei finanziamenti operati dalla socia convenuta ai sensi dell’art. 2467 c.c. sul rilievo che, in applicazione del principio di consecuzione tra procedure concorsuali, il termine iniziale del periodo sospetto doveva essere individuato nella data di ammissione alla prima procedura di concordato preventivo, e cioè a far data dal 7/12/2009, omettendo, per contro, di considerare che, in realtà, l’art. 69-bis l.fall. fa riferimento alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. 2.15. Il motivo è inammissibile perché privo della necessaria specificità. La ricorrente, infatti, non ha dedotto né illustrato in che modo il calcolo del periodo a ritroso dalla data in cui la domanda di concordato erastata pubblicata nel registro delle imprese avrebbe finito per incidere, in relazione alla data in cui i pagamenti impugnati erano stati compiuti, sulla statuizione con la quale la corte d’appello ha dichiarato l’inefficacia degli stessi in quanto eseguiti nell’anno anteriore alla Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 data di ammissione alla (prima) procedura di concordato preventivo. 2.16. Tale statuizione, del resto, è senz ’ altro corretta, posto che: -l’ art. 69 - bis, comma 2°, l.fall. , lì dove prevede che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”, non trova applicazione nel caso in esame; -si tratta, in effetti, di una normache è entrata in vigore dopo la sentenza che in data 21/7/2010 ha dichiarato il fallimento della società che ha eseguito i rimborsi impugnati (e, dunque, dopo la domanda che, in data 7/12/2009, ha introdotto la procedura di concordato preventivo che l’ha preceduto) e non può, di conseguenza, disciplinare la decorrenza del periodo sospetto ai fini dell’esercizio, da parte del [OSCURATO:SOCIETA]., dell e azionid’inefficacia di cui all’art. 65 l.fall. (ivi compresa, dunque, quella prevista dall’art. 2467, comma 2°, cit., nel testo in vigore ratione temporis); -il caso in esame è, per l’effetto, regolato dal (parzialmente diverso) principio, di origine giurisprudenziale, in forza del quale, in caso di consecuzione tra concordato preventivo e successivo fallimento, il computo del periodo sospetto, ai fini dell’esercizio da parte del relativo curatore delle azioni previste dagli artt. 64 ss. l.fall.,ha inizio, come ha ritenuto la corte d’appello, dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella di presentazione della relativa domanda (cfr. Cass. n. 4482 del 2021). 2.17. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1950 c.c. e 1243, comma 1°, c.c. nonché dell’art. 56 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnatanella parte in Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 cui la corte d’appello ha accolto la domanda d’inefficacia dei rimborsi ad opera della società poi fallita dei finanziamenti operati dalla socia convenuta ai sensi dell’art. 2467 c.c. sul rilievo cheil debito alla restituzione previsto dall’art. 2467 c.c. non corrispondeva ad un credito della società fallita e che l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta tra tale debito con quanto corrisposto dalla stessa nella sua qualità di garante per le obbligazioni della società fallita era, dunque, inammissibile, senza, tuttavia, considerare che: - la natura oggettiva dell’indebito conseguito dal socio che abbia ottenuto la restituzione del finanziamento opera, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2467, comma 2°, c.c., già nel rapporto tra la società in bonis e il socio ; - tale debito è, pertanto, suscettibile di essere compensato, a norma dell’art. 56 l.fall., con i crediti che il socio, come la convenuta, vanta nei confronti della società fallita. 2.18. Il motivo è infondato. In tema di finanziamento dei soci in favore della società, infatti, non v’è dubbio che: - la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; -la società è, di conseguenza, tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi (Cass. n. 12994 del 2019). 2.19. Se, però, il finanziamentoè restituito, il [OSCURATO:PERSONA], come detto, può proporre, a norma dell ’ art. 2467, comma 1°, c.c. un’azione volta ad ottenere la restituzione del rimborso percepito entro l’anno anteriore al fallimento, che non ha natura di ripetizione dell’indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, trattandosi di un’inefficacia ex legedel rimborso (Cass.n. 15196 del 2024). 2.20. Ildiritto del [OSCURATO:PERSONA] a ottenere tale restituzione, al pari di quello conseguente all’accoglimento della revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67 l.fall., non è, dunque, suscettibile di essere compensato, per difetto della necessaria reciprocità, con il credito che il convenuto soccombente vanta, come la convenuta, nei confronti della società fallita. 2.21. La sentenza di accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del rimborso del finanziamento eseguito nell’anno anteriore al fallimento, infatti, al pari di quella che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito in periodo sospetto dalla società poi fallita, determinal’insorgenza di un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere, quindi, compensato con i crediti che l’accipiensvanta verso la stessa fallita, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito (cfr. Cass. n. 30824 del 2018; Cass. n. 17338 del 2015; Cass. n. 27518 del 2008). Ilricorso è, dunque, infondato e dev’essere, per l ’ effetto , rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo Ric. 2020n.23552- Sez. 1 – CC del 2 6 novembre 20 2 5 La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €.15.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.