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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2006/2025

ECLI:EU:C:2025:35
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0518 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Omissioni ingannevoli – Invito all’acquisto – Informazioni rilevanti – Informazioni da fornire al consumatore sulle modalità di calcolo del prezzo – Offerta di fornitura di energia elettrica online – Simulatore di tariffe – Indicazione di una percentuale di maggiorazione del prezzo applicabile al consumatore» Nella causa C‑518/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 27 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. contro [OSCURATO:PERSONA] und Wasser GmbH, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V., da P. Wassermann, Rechtsanwalt; – per la NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser GmbH, da T. Höch, Rechtsanwalt; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel, P. Ondrůšek e

I. Rubene, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( GU 2005, L 149, pag. 22 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. (Unione federale delle centrali e associazioni di consumatori, Germania) (in prosieguo: l’«Unione federale») e la NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser GmbH in merito a una pubblicità asseritamente ingannevole per un’offerta di fornitura di energia elettrica.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 6, 7, 14 e 18 della direttiva 2005/29 così recitano: «(6) La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi.

Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l’impatto sui consumatori può essere trascurabile (...). (7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti (...). (...) (14) È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente.

Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli.

Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

Tali informazioni non devono essere comunicate in ogni pubblicità, ma solo qualora il professionista inviti all’acquisto, nozione questa chiaramente definita nella presente direttiva.

Il fatto che la presente direttiva sia impostata sull’armonizzazione completa non osta a che gli Stati membri precisino nella legislazione nazionale le principali caratteristiche di particolari prodotti quali, per esempio, gli oggetti da collezione o i prodotti elettrotecnici, qualora l’omissione di tale precisazione avesse importanza decisiva al momento dell’invito all’acquisto (...). (...) (18) È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali.

Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità (...), esaminare l’effetto su un virtuale consumatore tipico.

Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali (...).

La nozione di consumatore medio non è statistica.

Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie». 4 L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) d) “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (...): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori (...) i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; (...)». 5 L’articolo 7 di detta direttiva così prevede: «1.

È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: (...) c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; (...)».

Diritto tedesco 6 [OSCURATO:PERSONA] gegen den unlauteren Wettbewerb (legge sulla concorrenza sleale), del 3 luglio 2004 (BGBl. 2010 I, pag. 254), nella versione vigente il 28 maggio 2022 applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UWG»), mira, in particolare, a trasporre nel diritto tedesco la direttiva 2005/29. 7 Ai sensi dell’articolo 5a, paragrafi 1 e 3, dell’UWG: «1.

Commette un atto di concorrenza sleale anche chiunque induca in errore un consumatore o un altro operatore del mercato omettendo informazioni rilevanti 1) di cui il consumatore o l’altro operatore del mercato hanno bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e 2) la cui omissione è idonea a indurre il consumatore o l’altro operatore del mercato ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. (...)

3. Nel valutare se vi sia stata un’omissione di informazioni rilevanti, si deve tener conto 1) delle restrizioni in termini di spazio o di tempo imposte dal mezzo di comunicazione scelto per la pratica commerciale e 2) di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione del consumatore o di altri operatori del mercato con mezzi di comunicazione diversi da quello scelto per la pratica commerciale». 8 L’articolo 5b, paragrafo 1, dell’UWG dispone quanto segue: «Se prodotti o servizi sono offerti indicandone le caratteristiche e il prezzo in forme appropriate rispetto al mezzo di comunicazione impiegato, in modo tale da consentire a un consumatore medio di concludere l’operazione, le seguenti informazioni, qualora non risultino già evidenti dal contesto, sono considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 5a, paragrafo 1: (...) 3) il prezzo totale o, se la natura del prodotto o del servizio comporta l’impossibilità di calcolare il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 La NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser, che esercita la sua attività su tutto il territorio tedesco, fornisce energia elettrica, in particolare, a clienti che dispongono di un sistema di riscaldamento elettrico ad accumulazione (in prosieguo: l’«energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento»).

Pertanto, tale società vende a detti clienti, in particolare, energia elettrica fatturata a una tariffa ridotta durante le «ore fuori picco» corrispondenti a una fascia oraria notturna e destinata all’alimentazione di tale sistema. 10 Dalla decisione di rinvio risulta che i consumi dei suddetti clienti di energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento e di energia elettrica utilizzata a fini diversi possono essere rilevati separatamente o congiuntamente.

In caso di rilevazione congiunta, si utilizza un contatore a doppia tariffa che dispone di due lettori che registrano il consumo di energia elettrica, uno, alla tariffa ridotta per le ore fuori picco, l’altro, alla tariffa piena, applicata nel corso delle altre ore della giornata. 11 Il giudice del rinvio precisa che i clienti possono consumare, durante le ore di applicazione della tariffa ridotta, oltre all’energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento, l’energia elettrica utilizzata per fini diversi, consumo che non può essere rilevato separatamente.

Taluni gestori e operatori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica impongono, in tale situazione, ai fornitori di energia elettrica una quota detta «di bilanciamento» (in prosieguo: la «quota di bilanciamento»), che corrisponde a una fatturazione alla tariffa piena di una parte del consumo di energia elettrica conteggiato a tariffa ridotta e si presenta sotto forma di una percentuale forfettaria. 12 Sul suo sito Internet, www.new-energie.de, la NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser, che ripercuote sui suoi clienti la quota di bilanciamento fissata dagli operatori delle reti di distribuzione di energia elettrica, mette a disposizione del pubblico un simulatore di tariffe per l’energia elettrica.

Quest’ultimo può essere utilizzato anche dalle persone che consumano energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento e dispongono di un contatore a doppia tariffa.

A tal fine, gli interessati devono introdurre nel simulatore il loro codice postale nonché i quantitativi di energia elettrica che hanno consumato o che corrispondono al loro fabbisogno a titolo, rispettivamente, della tariffa ridotta e della tariffa piena.

Tale simulatore calcola quindi un’offerta di tariffe che essi possono accettare, concludendo così un contratto di fornitura di energia elettrica con la NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser. 13 Secondo l’Unione federale, la mancata indicazione, quando si utilizza il suddetto simulatore, della quota di bilanciamento che si ripercuote sul consumatore interessato costituirebbe una violazione del divieto di omissione ingannevole e, pertanto, dell’UWG.

Infatti, il prezzo finale indicato dal simulatore di tariffe sarebbe inferiore al prezzo reale, dato che non terrebbe conto della percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento. 14 L’Unione federale ha chiesto ai giudici tedeschi competenti, sia in primo grado sia in appello, la condanna della NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser a cessare, in particolare, di pubblicizzare un’offerta di fornitura di energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento senza che sia espressamente indicata al consumatore, nell’ambito dell’ iter contrattuale e, più precisamente, per quanto riguarda le modalità di fatturazione di tale energia elettrica, la percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento e applicata in caso di rilevazione congiunta del consumo di detta energia elettrica e di quella utilizzata per altri fini, mediante un contatore a doppia tariffa. 15 Poiché i suddetti giudici hanno respinto tali domande, l’Unione federale ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, reiterando la sua domanda diretta alla cessazione di tale pubblicità. 16 Dalla decisione di rinvio risulta che le condizioni generali di vendita della convenuta nel procedimento principale, di cui la persona interessata deve confermare di aver preso conoscenza durante la procedura di accettazione, su Internet, dell’offerta relativa alla fornitura di energia elettrica utilizzata, in particolare, a fini di riscaldamento, precisano che è l’operatore della rete locale di distribuzione di energia elettrica a determinare la fascia oraria notturna e la percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento.

Vi si rileva inoltre che tale percentuale è stata fissata al 25% dall’operatore della rete per l’area geografica in cui si trova la sede sociale della convenuta nel procedimento principale. 17 Il giudice del rinvio considera che la pubblicità per un’offerta di fornitura di energia elettrica risultante dalla messa a disposizione, da parte del fornitore, di un simulatore di tariffe online costituisce un «invito all’acquisto», ai sensi della normativa tedesca pertinente che traspone, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. 18 Orbene, secondo tale giudice, dato che la decisione finale di natura commerciale del consumatore, ossia quella di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica, trae origine dall’avvio dell’ iter contrattuale, l’indicazione da parte della convenuta nel procedimento principale nelle sue condizioni generali di vendita della percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento applicabile non è idonea a soddisfare, in particolare da un punto di vista temporale, l’obbligo di informazione ad essa incombente.

In particolare, le informazioni relative al modo in cui viene calcolato il prezzo fatturato dovrebbero essere fornite nell’ambito dell’utilizzo del simulatore, precisando la percentuale esatta trattenuta a titolo della quota di bilanciamento applicabile alla persona interessata.

Pertanto, l’integrazione di tale percentuale nel calcolo del prezzo dell’energia elettrica consentirebbe ai consumatori di confrontare l’offerta della convenuta nel procedimento principale con quella di altri fornitori. 19 Il suddetto giudice ritiene che si dovrebbe accogliere l’azione inibitoria proposta dinanzi ad esso dall’Unione federale se si dovesse considerare che le informazioni che la convenuta nel procedimento principale deve fornire, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29, quanto alle modalità di calcolo del prezzo, devono includere la percentuale esatta trattenuta a titolo della quota di bilanciamento, di modo che la persona interessata, che conosce il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo.

Una simile interpretazione sarebbe conforme allo scopo di tale direttiva, che mirerebbe a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, e potrebbe essere dedotta dal contesto normativo nel quale tale articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 si inserirebbe. 20 Il giudice del rinvio ritiene che il consumatore necessiti di simili informazioni al fine di prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e considera che l’omissione di tali informazioni rilevanti potrebbe indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 21 Inoltre, tale giudice afferma che, sebbene il giudice d’appello abbia considerato che la convenuta nel procedimento principale non è stata in grado di fornire le informazioni sulla percentuale esatta relativa alla quota di bilanciamento applicabile nella zona geografica coperta da una determinata rete, in quanto gli operatori di reti di distribuzione di energia elettrica pubblicano solo raramente tali informazioni, detto giudice non ha tuttavia constatato l’impossibilità per la convenuta nel procedimento principale di procurarsi dette informazioni presso tali operatori. 22 Ciò premesso, il suddetto giudice rileva che l’espressione «le modalità di calcolo del prezzo», di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29, può anche essere interpretata nel senso che potrebbero rivelarsi sufficienti informazioni generali al consumatore sugli elementi pertinenti del calcolo del prezzo. 23 In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le informazioni che il professionista è tenuto a fornire ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della [direttiva 2005/29] in merito alle modalità di calcolo del prezzo nell’ambito di una definizione del prezzo che dipende dal consumo debbano essere tali da consentire al consumatore di effettuare autonomamente, sulla base delle informazioni stesse, un calcolo del prezzo, se conosce i consumi che lo riguardano».

Sulla questione pregiudiziale 24 In via preliminare, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che le parti nel procedimento principale non concordano sulla questione di stabilire se il simulatore di tariffe disponibile sul sito Internet del fornitore di energia elettrica, che consente al consumatore interessato di calcolare il prezzo mensile da pagare per l’energia elettrica utilizzata, in particolare, a fini di riscaldamento, debba contenere l’indicazione della percentuale esatta relativa alla quota di bilanciamento applicata dal fornitore di energia elettrica a tale consumatore, di modo che quest’ultimo, che conosce il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo. 25 In tali circostanze, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una pubblicità su Internet per un’offerta di fornitura di energia elettrica, le informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo devono contenere la percentuale esatta di una componente variabile, come la quota di bilanciamento, applicata dal fornitore di energia elettrica al consumatore interessato, di modo che quest’ultimo, conoscendo il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo. 26 Al riguardo, occorre rilevare che solo una pratica commerciale che sia stata precedentemente qualificata come «invito all’acquisto» rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, mentre tutte le pratiche commerciali, compresi gli inviti all’acquisto, sono disciplinate dall’articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5 di tale direttiva (sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 24 ). 27 Poiché il giudice del rinvio considera che la pubblicità per un’offerta di fornitura di energia elettrica mediante un simulatore di tariffe messo a disposizione del consumatore sul sito Internet del fornitore di energia elettrica costituisce un «invito all’acquisto», ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/29, occorre rilevare che tale disposizione definisce detta nozione come «una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto». 28 Inoltre, la Corte ha precisato che, in quanto forma particolare di pubblicità, l’invito all’acquisto comporta un obbligo accresciuto di informazione in forza dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, in combinato disposto con il considerando 14 di quest’ultima (sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 28 ). 29 Pertanto, ogni invito all’acquisto deve contenere un novero di informazioni rilevanti, elencate all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

Tra tali informazioni figurano, conformemente alla lettera c) di tale disposizione, il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo. 30 Dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 risulta, anzitutto, che occorre distinguere l’indicazione del prezzo finale da quella relativa al modo in cui tale prezzo è calcolato, poi, che è la natura del prodotto a determinare la situazione in cui detto prezzo non può ragionevolmente essere calcolato in anticipo dal professionista e, infine, che, non potendo il professionista indicare lo stesso prezzo, egli deve indicare le modalità sulla base delle quali esso è calcolato o, in altri termini, le modalità di calcolo del prezzo finale. 31 Pertanto, qualora il prezzo finale della fornitura di energia elettrica non possa ragionevolmente essere calcolato in anticipo, dato che esso può dipendere da taluni elementi, come, ad esempio, dai costi incombenti a un fornitore di energia elettrica, ma indipendenti dalla sua volontà e variabili o ancora, come rilevato dal giudice del rinvio, dalla quantità di energia elettrica effettivamente consumata dal consumatore, l’informazione sull’applicazione di un elemento quale una percentuale di maggiorazione a titolo della quota di bilanciamento, integrata dal professionista nel prezzo finale, rientra nell’espressione «le modalità di calcolo del prezzo», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), e, in quanto tale, costituisce un’informazione rilevante di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 32 Inoltre, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, un invito all’acquisto, quale la pubblicità di cui al procedimento principale, è considerato ingannevole se omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 33 Dalle considerazioni che precedono risulta che un’informazione rilevante, quale l’indicazione relativa all’applicazione di una percentuale di maggiorazione a titolo di quota di bilanciamento, deve figurare in un invito all’acquisto come quello di cui al procedimento principale, qualora il consumatore medio, tenuto conto del contesto, ne abbia bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 34 Si deve rilevare che, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2005/29, la nozione di «consumatore» riveste un’importanza fondamentale.

Tale direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 22 ). 35 Pertanto, per quanto concerne il carattere ingannevole di una pubblicità, i giudici nazionali devono prendere in considerazione la percezione da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 23 e giurisprudenza citata). 36 Si deve aggiungere che, come risulta dal considerando 18 della direttiva 2005/29, la nozione di «consumatore medio» non è una nozione statistica e che, per determinare la reazione tipica di tale consumatore in una determinata situazione, gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali devono esercitare la loro facoltà di giudizio. 37 Ciò premesso, la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 non prescrive al professionista il modo in cui deve informare il consumatore delle modalità di calcolo del prezzo. 38 Inoltre, a causa della natura del prodotto di cui trattasi e, in particolare, delle condizioni di produzione, di fornitura o ancora di utilizzazione finale di tale prodotto, il professionista può non essere in grado di disporre, in anticipo e in maniera precisa, di tutte le componenti del prezzo finale, cosicché non può comunicare al consumatore le modalità di calcolo di tale prezzo in modo tale che l’interessato possa procedere egli stesso a tale calcolo. 39 Pertanto, il livello di informazione quanto alle modalità di calcolo del prezzo non può implicare che il consumatore debba essere in grado, sulla base di tale informazione, di procedere egli stesso al calcolo di tale prezzo e di giungere così a un risultato numerico definitivo. 40 Al riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2005/29 non contiene prescrizioni precise quanto al grado e al supporto che un’informazione rilevante deve avere (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑562/15 , EU:C:2017:95 , punto 37 ). 41 Pertanto, un’informazione relativa alle modalità di calcolo del prezzo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva, può presentarsi, ad esempio, sotto forma di una forcella di percentuali, o di una percentuale precisa, ma condizionata nella sua applicazione, o ancora di una percentuale fissata in anticipo, ma accompagnata dall’indicazione che il suo livello può variare nel tempo a causa di fattori indipendenti dalla volontà del professionista. 42 Una simile interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 è corroborata dall’esame dell’impianto sistematico dell’articolo 7 di tale direttiva. 43 Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/29, un invito all’acquisto, come la pubblicità di cui al procedimento principale, comporta un’omissione ingannevole, in particolare, quando il professionista occulta le informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo o le fornisce in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo e quando, nell’uno o nell’altro caso, il consumatore medio è quindi indotto o può essere indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 44 Ne consegue che il professionista è tenuto a indicare tutti gli elementi costitutivi del calcolo del prezzo.

Parimenti, ciascuno di tali elementi deve essere comunicato dal professionista in modo tale che il consumatore medio sia in grado di prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 45 In secondo luogo, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, il carattere ingannevole della pratica commerciale deve essere valutato in considerazione, in particolare, del contesto fattuale di tale pratica, di tutte le caratteristiche della medesima nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato.

L’articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva prevede, dal canto suo, che, per decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto delle restrizioni in termini di spazio e di tempo del mezzo di comunicazione impiegato nonché delle misure adottate dal professionista per mettere tali informazioni a disposizione del consumatore con altri mezzi (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punti 53 e 54 ). 46 Da tali disposizioni risulta che la portata delle informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo, che un professionista è tenuto a comunicare nell’ambito di un invito all’acquisto, deve essere valutata a seconda, in particolare, del contesto fattuale di tale invito e del supporto impiegato per la comunicazione (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 55 , e del 26 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑611/14 , EU:C:2016:800 , punto 27 ). 47 Il giudice del rinvio indica che non è né dimostrato né manifesto che il mezzo di comunicazione utilizzato ai fini della prassi commerciale di cui trattasi, vale a dire un simulatore di tariffe disponibile sul sito Internet della convenuta nel procedimento principale, imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo. 48 Ciò premesso, al fine di determinare la portata delle informazioni che spetta al professionista comunicare in merito alle modalità di calcolo del prezzo, il giudice del rinvio dovrà tener conto del contesto fattuale in cui si inserisce la pubblicità di cui al procedimento principale. 49 Al riguardo, da un lato, la convenuta nel procedimento principale sostiene, circostanza che non spetta alla Corte verificare, che essa non è ragionevolmente in grado di indicare, nella sua pubblicità, la percentuale esatta relativa alla quota di bilanciamento.

Essa allega quindi che i gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica stabiliti sul territorio tedesco utilizzano, talvolta, percentuali diverse e variabili nel corso del tempo, di modo che, se dovesse indicare in tempo reale ai consumatori l’importo esatto di una simile percentuale, dovrebbe chiedere quotidianamente a tutti questi gestori qualsiasi eventuale modifica di tale elemento.

Orbene, una simile maniera di procedere mobiliterebbe, secondo la convenuta nel procedimento principale, risorse sproporzionate. 50 Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio risulta che la pubblicità che visualizza le proposte tariffarie generate dal simulatore di tariffe contiene un link alle condizioni generali di vendita applicate dalla convenuta nel procedimento principale.

In tale documento, quest’ultima indica al consumatore che è l’operatore della rete locale a determinare la fascia oraria notturna corrispondente all’applicazione della tariffa ridotta nonché la percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento e che quest’ultima è stata fissata al 25% dall’operatore della rete locale per l’area geografica in cui rientra la sua sede sociale. 51 Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel contesto fattuale in cui si inserisce l’invito all’acquisto di cui al procedimento principale, non si può ritenere, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che tale invito contenga un’«omissione ingannevole» ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2005/29, purché il link verso le condizioni generali di vendita, nelle quali figurano indicazioni quanto alla percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento, sia visualizzato in modo visibile e l’accettazione dell’offerta da parte del consumatore sia tecnicamente condizionata dalla conferma, da parte di quest’ultimo, della conoscenza di tali condizioni, il che consente di garantire che tale consumatore prenda la sua decisione consapevole di natura commerciale. 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un invito all’acquisto effettuato mediante una comunicazione commerciale online, le informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo non devono necessariamente contenere la percentuale esatta di una componente variabile, quale la quota di bilanciamento, applicata dal fornitore di energia elettrica al consumatore interessato, di modo che quest’ultimo, conoscendo il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo, a condizione che tale comunicazione indichi l’applicabilità di principio di una simile percentuale, accompagnata da un eventuale ordine di grandezza e dagli elementi che incidono su quest’ultimo, consentendo così al consumatore medio di prendere la sua decisione consapevole di natura commerciale.

Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che: nel caso di un invito all’acquisto effettuato mediante una comunicazione commerciale online, le informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo non devono necessariamente contenere la percentuale esatta di una componente variabile, quale la quota di bilanciamento, applicata dal fornitore di energia elettrica al consumatore interessato, di modo che quest’ultimo, conoscendo il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo, a condizione che tale comunicazione indichi l’applicabilità di principio di una simile percentuale, accompagnata da un eventuale ordine di grandezza e dagli elementi che incidono su quest’ultimo, consentendo così al consumatore medio di prendere la sua decisione consapevole di natura commerciale.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0518 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Omissioni ingannevoli – Invito all’acquisto – Informazioni rilevanti – Informazioni da fornire al consumatore sulle modalità di calcolo del prezzo – Offerta di fornitura di energia elettrica online – Simulatore di tariffe – Indicazione di una percentuale di maggiorazione del prezzo applicabile al consumatore» Nella causa C‑518/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 27 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. contro [OSCURATO:PERSONA] und Wasser GmbH, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V., da P. Wassermann, Rechtsanwalt; – per la NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser GmbH, da T. Höch, Rechtsanwalt; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel, P. Ondrůšek e I. Rubene, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( GU 2005, L 149, pag. 22 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – [OSCURATO:PERSONA] e.V. (Unione federale delle centrali e associazioni di consumatori, Germania) (in prosieguo: l’«Unione federale») e la NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser GmbH in merito a una pubblicità asseritamente ingannevole per un’offerta di fornitura di energia elettrica. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 6, 7, 14 e 18 della direttiva 2005/29 così recitano: «(6) La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l’impatto sui consumatori può essere trascurabile (...). (7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti (...). (...) (14) È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla pubblicità ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Tali informazioni non devono essere comunicate in ogni pubblicità, ma solo qualora il professionista inviti all’acquisto, nozione questa chiaramente definita nella presente direttiva. Il fatto che la presente direttiva sia impostata sull’armonizzazione completa non osta a che gli Stati membri precisino nella legislazione nazionale le principali caratteristiche di particolari prodotti quali, per esempio, gli oggetti da collezione o i prodotti elettrotecnici, qualora l’omissione di tale precisazione avesse importanza decisiva al momento dell’invito all’acquisto (...). (...) (18) È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità (...), esaminare l’effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali (...). La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie». 4 L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) d) “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (...): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori (...) i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; (...)». 5 L’articolo 7 di detta direttiva così prevede: «1.   È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2.   Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3.   Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi. 4.   Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: (...) c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; (...)». Diritto tedesco 6 [OSCURATO:PERSONA] gegen den unlauteren Wettbewerb (legge sulla concorrenza sleale), del 3 luglio 2004 (BGBl. 2010 I, pag. 254), nella versione vigente il 28 maggio 2022 applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UWG»), mira, in particolare, a trasporre nel diritto tedesco la direttiva 2005/29. 7 Ai sensi dell’articolo 5a, paragrafi 1 e 3, dell’UWG: «1.   Commette un atto di concorrenza sleale anche chiunque induca in errore un consumatore o un altro operatore del mercato omettendo informazioni rilevanti 1) di cui il consumatore o l’altro operatore del mercato hanno bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e 2) la cui omissione è idonea a indurre il consumatore o l’altro operatore del mercato ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. (...) 3.   Nel valutare se vi sia stata un’omissione di informazioni rilevanti, si deve tener conto 1) delle restrizioni in termini di spazio o di tempo imposte dal mezzo di comunicazione scelto per la pratica commerciale e 2) di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione del consumatore o di altri operatori del mercato con mezzi di comunicazione diversi da quello scelto per la pratica commerciale». 8 L’articolo 5b, paragrafo 1, dell’UWG dispone quanto segue: «Se prodotti o servizi sono offerti indicandone le caratteristiche e il prezzo in forme appropriate rispetto al mezzo di comunicazione impiegato, in modo tale da consentire a un consumatore medio di concludere l’operazione, le seguenti informazioni, qualora non risultino già evidenti dal contesto, sono considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 5a, paragrafo 1: (...) 3) il prezzo totale o, se la natura del prodotto o del servizio comporta l’impossibilità di calcolare il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 La NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser, che esercita la sua attività su tutto il territorio tedesco, fornisce energia elettrica, in particolare, a clienti che dispongono di un sistema di riscaldamento elettrico ad accumulazione (in prosieguo: l’«energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento»). Pertanto, tale società vende a detti clienti, in particolare, energia elettrica fatturata a una tariffa ridotta durante le «ore fuori picco» corrispondenti a una fascia oraria notturna e destinata all’alimentazione di tale sistema. 10 Dalla decisione di rinvio risulta che i consumi dei suddetti clienti di energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento e di energia elettrica utilizzata a fini diversi possono essere rilevati separatamente o congiuntamente. In caso di rilevazione congiunta, si utilizza un contatore a doppia tariffa che dispone di due lettori che registrano il consumo di energia elettrica, uno, alla tariffa ridotta per le ore fuori picco, l’altro, alla tariffa piena, applicata nel corso delle altre ore della giornata. 11 Il giudice del rinvio precisa che i clienti possono consumare, durante le ore di applicazione della tariffa ridotta, oltre all’energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento, l’energia elettrica utilizzata per fini diversi, consumo che non può essere rilevato separatamente. Taluni gestori e operatori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica impongono, in tale situazione, ai fornitori di energia elettrica una quota detta «di bilanciamento» (in prosieguo: la «quota di bilanciamento»), che corrisponde a una fatturazione alla tariffa piena di una parte del consumo di energia elettrica conteggiato a tariffa ridotta e si presenta sotto forma di una percentuale forfettaria. 12 Sul suo sito Internet, www.new-energie.de, la NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser, che ripercuote sui suoi clienti la quota di bilanciamento fissata dagli operatori delle reti di distribuzione di energia elettrica, mette a disposizione del pubblico un simulatore di tariffe per l’energia elettrica. Quest’ultimo può essere utilizzato anche dalle persone che consumano energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento e dispongono di un contatore a doppia tariffa. A tal fine, gli interessati devono introdurre nel simulatore il loro codice postale nonché i quantitativi di energia elettrica che hanno consumato o che corrispondono al loro fabbisogno a titolo, rispettivamente, della tariffa ridotta e della tariffa piena. Tale simulatore calcola quindi un’offerta di tariffe che essi possono accettare, concludendo così un contratto di fornitura di energia elettrica con la NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser. 13 Secondo l’Unione federale, la mancata indicazione, quando si utilizza il suddetto simulatore, della quota di bilanciamento che si ripercuote sul consumatore interessato costituirebbe una violazione del divieto di omissione ingannevole e, pertanto, dell’UWG. Infatti, il prezzo finale indicato dal simulatore di tariffe sarebbe inferiore al prezzo reale, dato che non terrebbe conto della percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento. 14 L’Unione federale ha chiesto ai giudici tedeschi competenti, sia in primo grado sia in appello, la condanna della NEW [OSCURATO:PERSONA] und Wasser a cessare, in particolare, di pubblicizzare un’offerta di fornitura di energia elettrica utilizzata a fini di riscaldamento senza che sia espressamente indicata al consumatore, nell’ambito dell’ iter contrattuale e, più precisamente, per quanto riguarda le modalità di fatturazione di tale energia elettrica, la percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento e applicata in caso di rilevazione congiunta del consumo di detta energia elettrica e di quella utilizzata per altri fini, mediante un contatore a doppia tariffa. 15 Poiché i suddetti giudici hanno respinto tali domande, l’Unione federale ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, reiterando la sua domanda diretta alla cessazione di tale pubblicità. 16 Dalla decisione di rinvio risulta che le condizioni generali di vendita della convenuta nel procedimento principale, di cui la persona interessata deve confermare di aver preso conoscenza durante la procedura di accettazione, su Internet, dell’offerta relativa alla fornitura di energia elettrica utilizzata, in particolare, a fini di riscaldamento, precisano che è l’operatore della rete locale di distribuzione di energia elettrica a determinare la fascia oraria notturna e la percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento. Vi si rileva inoltre che tale percentuale è stata fissata al 25% dall’operatore della rete per l’area geografica in cui si trova la sede sociale della convenuta nel procedimento principale. 17 Il giudice del rinvio considera che la pubblicità per un’offerta di fornitura di energia elettrica risultante dalla messa a disposizione, da parte del fornitore, di un simulatore di tariffe online costituisce un «invito all’acquisto», ai sensi della normativa tedesca pertinente che traspone, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. 18 Orbene, secondo tale giudice, dato che la decisione finale di natura commerciale del consumatore, ossia quella di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica, trae origine dall’avvio dell’ iter contrattuale, l’indicazione da parte della convenuta nel procedimento principale nelle sue condizioni generali di vendita della percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento applicabile non è idonea a soddisfare, in particolare da un punto di vista temporale, l’obbligo di informazione ad essa incombente. In particolare, le informazioni relative al modo in cui viene calcolato il prezzo fatturato dovrebbero essere fornite nell’ambito dell’utilizzo del simulatore, precisando la percentuale esatta trattenuta a titolo della quota di bilanciamento applicabile alla persona interessata. Pertanto, l’integrazione di tale percentuale nel calcolo del prezzo dell’energia elettrica consentirebbe ai consumatori di confrontare l’offerta della convenuta nel procedimento principale con quella di altri fornitori. 19 Il suddetto giudice ritiene che si dovrebbe accogliere l’azione inibitoria proposta dinanzi ad esso dall’Unione federale se si dovesse considerare che le informazioni che la convenuta nel procedimento principale deve fornire, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29, quanto alle modalità di calcolo del prezzo, devono includere la percentuale esatta trattenuta a titolo della quota di bilanciamento, di modo che la persona interessata, che conosce il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo. Una simile interpretazione sarebbe conforme allo scopo di tale direttiva, che mirerebbe a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, e potrebbe essere dedotta dal contesto normativo nel quale tale articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 si inserirebbe. 20 Il giudice del rinvio ritiene che il consumatore necessiti di simili informazioni al fine di prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e considera che l’omissione di tali informazioni rilevanti potrebbe indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 21 Inoltre, tale giudice afferma che, sebbene il giudice d’appello abbia considerato che la convenuta nel procedimento principale non è stata in grado di fornire le informazioni sulla percentuale esatta relativa alla quota di bilanciamento applicabile nella zona geografica coperta da una determinata rete, in quanto gli operatori di reti di distribuzione di energia elettrica pubblicano solo raramente tali informazioni, detto giudice non ha tuttavia constatato l’impossibilità per la convenuta nel procedimento principale di procurarsi dette informazioni presso tali operatori. 22 Ciò premesso, il suddetto giudice rileva che l’espressione «le modalità di calcolo del prezzo», di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29, può anche essere interpretata nel senso che potrebbero rivelarsi sufficienti informazioni generali al consumatore sugli elementi pertinenti del calcolo del prezzo. 23 In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le informazioni che il professionista è tenuto a fornire ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della [direttiva 2005/29] in merito alle modalità di calcolo del prezzo nell’ambito di una definizione del prezzo che dipende dal consumo debbano essere tali da consentire al consumatore di effettuare autonomamente, sulla base delle informazioni stesse, un calcolo del prezzo, se conosce i consumi che lo riguardano». Sulla questione pregiudiziale 24 In via preliminare, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che le parti nel procedimento principale non concordano sulla questione di stabilire se il simulatore di tariffe disponibile sul sito Internet del fornitore di energia elettrica, che consente al consumatore interessato di calcolare il prezzo mensile da pagare per l’energia elettrica utilizzata, in particolare, a fini di riscaldamento, debba contenere l’indicazione della percentuale esatta relativa alla quota di bilanciamento applicata dal fornitore di energia elettrica a tale consumatore, di modo che quest’ultimo, che conosce il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo. 25 In tali circostanze, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una pubblicità su Internet per un’offerta di fornitura di energia elettrica, le informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo devono contenere la percentuale esatta di una componente variabile, come la quota di bilanciamento, applicata dal fornitore di energia elettrica al consumatore interessato, di modo che quest’ultimo, conoscendo il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo. 26 Al riguardo, occorre rilevare che solo una pratica commerciale che sia stata precedentemente qualificata come «invito all’acquisto» rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, mentre tutte le pratiche commerciali, compresi gli inviti all’acquisto, sono disciplinate dall’articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5 di tale direttiva (sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 24 ). 27 Poiché il giudice del rinvio considera che la pubblicità per un’offerta di fornitura di energia elettrica mediante un simulatore di tariffe messo a disposizione del consumatore sul sito Internet del fornitore di energia elettrica costituisce un «invito all’acquisto», ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/29, occorre rilevare che tale disposizione definisce detta nozione come «una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto». 28 Inoltre, la Corte ha precisato che, in quanto forma particolare di pubblicità, l’invito all’acquisto comporta un obbligo accresciuto di informazione in forza dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, in combinato disposto con il considerando 14 di quest’ultima (sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 28 ). 29 Pertanto, ogni invito all’acquisto deve contenere un novero di informazioni rilevanti, elencate all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Tra tali informazioni figurano, conformemente alla lettera c) di tale disposizione, il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo. 30 Dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 risulta, anzitutto, che occorre distinguere l’indicazione del prezzo finale da quella relativa al modo in cui tale prezzo è calcolato, poi, che è la natura del prodotto a determinare la situazione in cui detto prezzo non può ragionevolmente essere calcolato in anticipo dal professionista e, infine, che, non potendo il professionista indicare lo stesso prezzo, egli deve indicare le modalità sulla base delle quali esso è calcolato o, in altri termini, le modalità di calcolo del prezzo finale. 31 Pertanto, qualora il prezzo finale della fornitura di energia elettrica non possa ragionevolmente essere calcolato in anticipo, dato che esso può dipendere da taluni elementi, come, ad esempio, dai costi incombenti a un fornitore di energia elettrica, ma indipendenti dalla sua volontà e variabili o ancora, come rilevato dal giudice del rinvio, dalla quantità di energia elettrica effettivamente consumata dal consumatore, l’informazione sull’applicazione di un elemento quale una percentuale di maggiorazione a titolo della quota di bilanciamento, integrata dal professionista nel prezzo finale, rientra nell’espressione «le modalità di calcolo del prezzo», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), e, in quanto tale, costituisce un’informazione rilevante di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 32 Inoltre, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, un invito all’acquisto, quale la pubblicità di cui al procedimento principale, è considerato ingannevole se omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 33 Dalle considerazioni che precedono risulta che un’informazione rilevante, quale l’indicazione relativa all’applicazione di una percentuale di maggiorazione a titolo di quota di bilanciamento, deve figurare in un invito all’acquisto come quello di cui al procedimento principale, qualora il consumatore medio, tenuto conto del contesto, ne abbia bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 34 Si deve rilevare che, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2005/29, la nozione di «consumatore» riveste un’importanza fondamentale. Tale direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 22 ). 35 Pertanto, per quanto concerne il carattere ingannevole di una pubblicità, i giudici nazionali devono prendere in considerazione la percezione da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 23 e giurisprudenza citata). 36 Si deve aggiungere che, come risulta dal considerando 18 della direttiva 2005/29, la nozione di «consumatore medio» non è una nozione statistica e che, per determinare la reazione tipica di tale consumatore in una determinata situazione, gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali devono esercitare la loro facoltà di giudizio. 37 Ciò premesso, la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 non prescrive al professionista il modo in cui deve informare il consumatore delle modalità di calcolo del prezzo. 38 Inoltre, a causa della natura del prodotto di cui trattasi e, in particolare, delle condizioni di produzione, di fornitura o ancora di utilizzazione finale di tale prodotto, il professionista può non essere in grado di disporre, in anticipo e in maniera precisa, di tutte le componenti del prezzo finale, cosicché non può comunicare al consumatore le modalità di calcolo di tale prezzo in modo tale che l’interessato possa procedere egli stesso a tale calcolo. 39 Pertanto, il livello di informazione quanto alle modalità di calcolo del prezzo non può implicare che il consumatore debba essere in grado, sulla base di tale informazione, di procedere egli stesso al calcolo di tale prezzo e di giungere così a un risultato numerico definitivo. 40 Al riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2005/29 non contiene prescrizioni precise quanto al grado e al supporto che un’informazione rilevante deve avere (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑562/15 , EU:C:2017:95 , punto 37 ). 41 Pertanto, un’informazione relativa alle modalità di calcolo del prezzo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva, può presentarsi, ad esempio, sotto forma di una forcella di percentuali, o di una percentuale precisa, ma condizionata nella sua applicazione, o ancora di una percentuale fissata in anticipo, ma accompagnata dall’indicazione che il suo livello può variare nel tempo a causa di fattori indipendenti dalla volontà del professionista. 42 Una simile interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 è corroborata dall’esame dell’impianto sistematico dell’articolo 7 di tale direttiva. 43 Al riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/29, un invito all’acquisto, come la pubblicità di cui al procedimento principale, comporta un’omissione ingannevole, in particolare, quando il professionista occulta le informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo o le fornisce in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo e quando, nell’uno o nell’altro caso, il consumatore medio è quindi indotto o può essere indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 44 Ne consegue che il professionista è tenuto a indicare tutti gli elementi costitutivi del calcolo del prezzo. Parimenti, ciascuno di tali elementi deve essere comunicato dal professionista in modo tale che il consumatore medio sia in grado di prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 45 In secondo luogo, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, il carattere ingannevole della pratica commerciale deve essere valutato in considerazione, in particolare, del contesto fattuale di tale pratica, di tutte le caratteristiche della medesima nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato. L’articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva prevede, dal canto suo, che, per decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto delle restrizioni in termini di spazio e di tempo del mezzo di comunicazione impiegato nonché delle misure adottate dal professionista per mettere tali informazioni a disposizione del consumatore con altri mezzi (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punti 53 e 54 ). 46 Da tali disposizioni risulta che la portata delle informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo, che un professionista è tenuto a comunicare nell’ambito di un invito all’acquisto, deve essere valutata a seconda, in particolare, del contesto fattuale di tale invito e del supporto impiegato per la comunicazione (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑122/10 , EU:C:2011:299 , punto 55 , e del 26 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑611/14 , EU:C:2016:800 , punto 27 ). 47 Il giudice del rinvio indica che non è né dimostrato né manifesto che il mezzo di comunicazione utilizzato ai fini della prassi commerciale di cui trattasi, vale a dire un simulatore di tariffe disponibile sul sito Internet della convenuta nel procedimento principale, imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo. 48 Ciò premesso, al fine di determinare la portata delle informazioni che spetta al professionista comunicare in merito alle modalità di calcolo del prezzo, il giudice del rinvio dovrà tener conto del contesto fattuale in cui si inserisce la pubblicità di cui al procedimento principale. 49 Al riguardo, da un lato, la convenuta nel procedimento principale sostiene, circostanza che non spetta alla Corte verificare, che essa non è ragionevolmente in grado di indicare, nella sua pubblicità, la percentuale esatta relativa alla quota di bilanciamento. Essa allega quindi che i gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica stabiliti sul territorio tedesco utilizzano, talvolta, percentuali diverse e variabili nel corso del tempo, di modo che, se dovesse indicare in tempo reale ai consumatori l’importo esatto di una simile percentuale, dovrebbe chiedere quotidianamente a tutti questi gestori qualsiasi eventuale modifica di tale elemento. Orbene, una simile maniera di procedere mobiliterebbe, secondo la convenuta nel procedimento principale, risorse sproporzionate. 50 Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio risulta che la pubblicità che visualizza le proposte tariffarie generate dal simulatore di tariffe contiene un link alle condizioni generali di vendita applicate dalla convenuta nel procedimento principale. In tale documento, quest’ultima indica al consumatore che è l’operatore della rete locale a determinare la fascia oraria notturna corrispondente all’applicazione della tariffa ridotta nonché la percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento e che quest’ultima è stata fissata al 25% dall’operatore della rete locale per l’area geografica in cui rientra la sua sede sociale. 51 Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel contesto fattuale in cui si inserisce l’invito all’acquisto di cui al procedimento principale, non si può ritenere, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che tale invito contenga un’«omissione ingannevole» ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2005/29, purché il link verso le condizioni generali di vendita, nelle quali figurano indicazioni quanto alla percentuale trattenuta a titolo della quota di bilanciamento, sia visualizzato in modo visibile e l’accettazione dell’offerta da parte del consumatore sia tecnicamente condizionata dalla conferma, da parte di quest’ultimo, della conoscenza di tali condizioni, il che consente di garantire che tale consumatore prenda la sua decisione consapevole di natura commerciale. 52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un invito all’acquisto effettuato mediante una comunicazione commerciale online, le informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo non devono necessariamente contenere la percentuale esatta di una componente variabile, quale la quota di bilanciamento, applicata dal fornitore di energia elettrica al consumatore interessato, di modo che quest’ultimo, conoscendo il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo, a condizione che tale comunicazione indichi l’applicabilità di principio di una simile percentuale, accompagnata da un eventuale ordine di grandezza e dagli elementi che incidono su quest’ultimo, consentendo così al consumatore medio di prendere la sua decisione consapevole di natura commerciale. Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che: nel caso di un invito all’acquisto effettuato mediante una comunicazione commerciale online, le informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo non devono necessariamente contenere la percentuale esatta di una componente variabile, quale la quota di bilanciamento, applicata dal fornitore di energia elettrica al consumatore interessato, di modo che quest’ultimo, conoscendo il suo consumo di energia elettrica, possa procedere autonomamente al calcolo di tale prezzo, a condizione che tale comunicazione indichi l’applicabilità di principio di una simile percentuale, accompagnata da un eventuale ordine di grandezza e dagli elementi che incidono su quest’ultimo, consentendo così al consumatore medio di prendere la sua decisione consapevole di natura commerciale. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2006/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris