CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30718/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Roma del 22/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,udito per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’avv. dello Stato Carlo MariaPisani, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositandoconclusioni e nota spese,udita per la parte civile [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositando conclusioni e notaspese,udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data il 30/05/2024 dicondanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata, ha ridottola pena inflitta e revocato la confisca del denaro in sequestro, fermo il sequestroconservativo disposto, e confermato nel resto la sentenza di primo grado.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando sei motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art.429 cod. proc. pen. Si eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediatoemesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma per essere l'imputazione generica econfusa con riguardo alle singole dazioni di denaro in contanti, nonché la nullitàdell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il tribunale ha rigettato dettaeccezione e di tutti gli atti conseguenti, comprese le due sentenze di merito. Inparticolare, si lamenta la violazione delle indicate norme processuali pergenericità e lacunosità dell’imputazione in relazione alla quantificazione dellesingole dazioni di denaro in contante, all’approssimativa determinazione delprofitto e all’indeterminatezza del periodo temporale e del luogo in cui sarebberoavvenuti i singoli segmenti dicondotta, e quindi la consumazione dei singoli reatidi truffa e la quantificazione del singolo profitto conseguito, con conseguentelesione del diritto di difesa. Si assume che l’eccezione è stata rigettata conmotivazione apparente, illogica e contraddittoria dalla Corte di merito, laddoveha confermato l’adeguatezza della formulazione dell’imputazione con riferimentosia al dato temporale, affermando che non è necessario indicare le date in cui siè verificata ciascuna dazione stante il lungo periodo temporale di riferimento dasettembre 2017 a ottobre 2020, sia al profitto conseguito dall'imputato inoccasione di ogni singola ricezione di denaro mediante versamento su cartepostpay ovvero mediante versamento in contanti; in entrambe le sentenze dimerito i riferimenti alle dazioni di denaro sono generici e spesso nemmenocollocati nel tempo.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 521, 522, 178 cod. proc. pen. Si lamenta la violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il Tribunale retrodatatol’inizio delle condotte al 2016 ossia a fatti al di fuori del perimetro temporaleindicato nell’imputazione: la sentenza di secondo grado avrebbe superato ilrelativo motivo di gravame con un “escamotage”, ritenendo il riferimento a fattiprecedenti all’epoca di contestazione dei reati, con riguardo in particolare ad unfurto in abitazione subito dalla persona offesa prima del settembre 2017 (furto diquattrocentomila euro avvenuto nell’aprile 2017), quale mero passaggio nellaricostruzione cronologica e storica della vicenda. La sentenza di primo grado,osserva la difesa, tratta ampiamente di fatti avvenuti prima del settembre 2017e il controesame della parte civile da parte del difensore dell’imputato è statolimitato dal tribunale rispetto ai fatti accaduti prima di quelli contestatinell’imputazione (p. 13 ricorso), pur trattandosi di fatti delittuosi (dazioni didenaro) che, osserva la difesa, sono stati ritenuti rilevanti ed espressamenteutilizzati ai fini della decisione e dell'affermazione di colpevolezza.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agliartt. 125 e 192 cod. proc. pen., in punto di mancata verifica dell'attendibilitàdella prova dichiarativa della parte civile [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dei testimoni, suoistretti familiari, portatori di un interesse personale all'esito del giudizio, sullaquale si basa in via prevalente l’affermazione di responsabilità. Si lamenta che laCorte di merito, rispetto alle censure della difesa sul fatto che i testimoniavessero mentito o comunque sulla loro inattendibilità, “liquida” la questione conriferimento alla ripetitività degli episodi con modalità similari che giustificherebbeuna certa confusione nei ricordi anche con riguardo alla collocazione temporale.Vengono, al riguardo, riportati alcuni episodi rispetto ai quali sarebbe stataomessa la valutazione della Corte di merito, quali le perplessità emergenti dallavicenda dell’avvocato “[OSCURATO:PERSONA]” al quale D’[OSCURATO:PERSONA] si era rivolto su indicazionedell’imputato (quanto alle modalità di pagamento dell’onorario riferite in mododiverso dalla p.o. e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]); i fatti avvenuti a seguito del furto dellasomma di euro 400.000,00 in contanti presso l’abitazione della persona offesanell’aprile del 2017 (con riferimento all’intervento di un investigatore privato cheaveva fornito informazioni non, invece, fornite dall’imputato come riferito dallap.o.); la dazione all’imputato di denaro per l’iscrizione della p.o. allaConfraternita della [OSCURATO:PERSONA] di Malta (dazione non avvenuta); gli esiti delcontrollo dei N.A.S. presso lo studio odontoiatrico della persona offesa (ed ilritrovamento di un farmaco sedativo non in libera vendita nelle farmacie); laricezione di messaggi asseritamente mafiosi (ritrovamento di un piccione mortodi fronte a casa e di olio versato presso l’ingresso dello studio, che a detta dellap.o. sarebbero stati avvertimenti mafiosi, come riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], mentresecondo la difesa si tratta di episodi usati dalla p.o., per creare false accusecontro [OSCURATO:PERSONA], avvenuti prima dei fatti contestati, sui quali la Corte di appello nonsi è pronunciata); il sabotaggio dell’impianto frenante del veicolo in uso alla p.o.di proprietà della di lui madre (vicenda anch’essa avvenuta in precedenza erispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe estraneo); il mancato incontro tra la p.o. el’imputato nel luglio 2020 alla stazione ferroviaria di Roma organizzato dallaSquadra Mobile (che sarebbe saltato non per iniziativa dell’imputato bensì dellap.o. stessa). La difesa lamenta l’omessa analisi dell’attendibilità da parte digiudici di merito anche rispetto agli altri testimoni, parenti della persona offesa,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], madre e zio della persona offesa, che avrebberoanche mosso false accuse contro [OSCURATO:PERSONA] (come in merito al fatto, avvenuto anniprima nel 2013, di avere l’imputato preteso al somma di euro novantamila perfare entrare il figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], alla facoltà di odontoiatria diRoma), come anche la teste [OSCURATO:PERSONA], zia della persona offesa (inmerito ad una dazione di denaro a [OSCURATO:PERSONA] avvenuta a Roma, sempre per fareentrare il figlio della persona offesa alla facoltà di odontoiatria, che sarebbeavvenuta in una data in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava, invece, in Calabria). La difesalamenta che tutti tali aspetti, oggetto di motivo di gravame, sono stati elusi dalgiudice di appello, aderendo con motivazione apodittica e illogica alla decisionedel primo giudice.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art.640 cod. pen., e alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ad affetto speciale dicui all’art. 640 comma 2, n. 2 cod. pen. La difesa lamenta che la Corte di meritoha erroneamente ritenuto sussistente l’aggravante speciale di avere, la personaoffesa, disposto del proprio patrimonio in favore dell'imputato per essere stataindotta in errore mediante la prospettazione di un pericolo immaginario. Inrealtà, si osserva, la sentenza di secondo grado sovrappone la condottainduttiva, costitutiva di uno stato di assoggettamento della persona offesanecessario ai fini della configurazione del reato di truffa, con l'insorgenza deltimore di pericoli immaginari, condotta ulteriore e distinta, correlata allaconfigurabilità dell'elemento accidentale, che però non si rinviene nel caso dispecie, in cui le condizioni di paventato pericolo erano sorte in precedenza incapo alla vittima del reato e trovavano origine in eventi effettivamente accaduti(le controversie in atto con la ex compagna Bellani, con un costruttore e con unvicino di casa; sul punto, la difesa nel ricorso elenca le querele sporte dalD’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di alcuni soggetti), che l'imputato avrebbe soltantoutilizzato, sfruttando le preoccupazioni della persona offesa. L’aggravante,quindi, avrebbe dovuto essere esclusa perché i timori di d’[OSCURATO:PERSONA] non erano néimmaginari né indotti dall'imputato, il quale ha utilizzato una situazionepregressa, traendone vantaggio.2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 61 comma 1 n. 7 e 81 cpv. cod. pen. La difesa lamenta che laCorte di appello, dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, haritenuto di valutare la sussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità conriferimento al danno complessivo (l’insieme degli esborsi effettuati), anziché fareriferimento al singolo fatto-reato, ossia ai singoli versamenti di denaro,osservando che, oltretutto, in entrambe le sentenze di merito non è stataindividuata la violazione più grave ai fini dell’applicazione della continuazione. Sisollecita la rimessione del ricorso alle Sezioni unite per dirimere il contrasto.2.6. Con il sesto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione all’art. 63 comma 4, cod. pen. e in ordine all’aumento di penaapplicato. La difesa lamenta che la Corte di merito ha omesso di motivare inordine sia alle ragioni che hanno legittimato l'ulteriore aumento facoltativo aisensi dell’art. 63 comma 4 cod. pen., applicato per la circostanza meno grave,sia all’entità dello stesso di mesi sette, e quindi superiore al limite di un terzodella pena base, irrogando così una pena in violazione di legge - corretta dalgiudice di appello mediante relativa riduzione di pena - mentre avrebbe anchepotuto operare l’aumento nella misura minima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è, nel complesso, infondato per i motivi di seguito illustrati1. Con i primi due motivi, trattati congiuntamente in quanto strettamenteconnessi tra loro, la difesa insiste nell’eccezione di nullità del decreto di citazionea giudizio, per genericità, indeterminatezza e lacunosità dell’imputazione inrelazione alla quantificazione delle singole dazioni di denaro in contante, alladeterminazione del profitto e al periodo temporale in cui sarebbero avvenuti isingoli segmenti di condotta, con conseguente lesione del diritto di difesa e conviolazione anche del principio di correlazione tra imputazione e sentenza,lamentando che la condotta sarebbe stata retrodatata al 2016. I due motivi sonomanifestamente infondati.1.1. Con riguardo al primo motivo, va rammentato che questa Corteha costantemente affermato che non sussiste alcuna incertezza dell’imputazione,quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto direato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pienoesercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto alcapo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nelfascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modoampio l'addebito (ex plurimis, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016,Rv. 265825 – 01: fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale ilfatto contestato risultava sufficientemente dettagliato dal capo di imputazione ela S.C. ha ritenuto la data esatta della consumazione del reato un elementodescrittivo non decisivo per l'esercizio dei diritti di difesa; sez. 5, n. 51248 del05/11/2014, Rv. 261741 – 01;Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455;Sez. 3, n. 9314, del 16/11/2023 Ud., dep. 05/03/2024, Rv. 286023 – 01).Ebbene, nel caso in esame, la Corte di merito, con motivazione esaustiva, nonillogica e non apparente, ha ritenuto la contestazione rispettosa dei parametriindicati dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che non è necessarial’indicazione delle date di ciascuna dazione, atteso il lungo periodo temporale diriferimento, quantificando il profitto del reato con riguardo sia ai versamenti sucarte postepay sia alle dazioni di contanti. E segnatamente, la Corte di merito haindicato puntualmente: - uno specifico periodo temporale nell’arco pluriannuale(da settembre 2017 ad ottobre 2020) di consumazione del reato; - l’importocomplessivo costituente il profitto del reato; - l’avvenuto versamento sulle cartePostepay di cui è riportato il numero identificativo e il nome del titolare; -l’ammontare delle somme movimentate (p. 26 sentenza impugnata).1.2. La dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è smentita dalchiaro tenore della motivazione delle sentenze di merito dalle quali si desumecome la descrizione delle condotte precedenti al 2017 costituisca unaesemplificazione del quadro “storico e cronologico” in cui la condottadell’imputato si è insinuata e come queste siano state valorizzate esclusivamentea tal fine dai giudici di merito, per poi individuare le dazioni di denaro nelperimetro indicato nel capo di imputazione a partire dall’anno 2017 (pp. 5-7sentenza di primo grado pp. 27-30 e 38 sentenza impugnata).Trattasi, pertanto, di motivazione congrua, non illogica egiuridicamente corretta, immune dai vizi denunciati.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo, relativo allavalutazione di attendibilità della persona offesa e dei testimoni (ad essa legati davincoli familiari, la madre, la zia, lo zio, anche collega dello studio odontoiatrico,ed il nipote, oltre alla compagna dell’epoca [OSCURATO:PERSONA]), per esseretotalmente versato in fatto e reiterativo delle medesime doglianze già affrontatedalla sentenza impugnata con motivazione del tutto esaustiva, coerente, nonillogica e non apparente, scevra dai vizi denunciati.2.1. Deve innanzitutto rilevarsi, quanto all’affermazione della penaleresponsabilità dell’imputato, che ci si trova in presenza di una c.d. “doppiaconforme” con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essereconsiderate come un unico corpo motivazionale. La sentenza del Tribunale, a suavolta richiamata dalla Corte di appello, risulta avere ricostruito nel dettaglio tuttele vicende, richiamando i dati probatori costituiti non solo dalle dichiarazioni dellapersona offesa e dei testi, ma anche da produzione documentale, dal contenutodelle conversazioni registrate dalla [OSCURATO:PERSONA]: elementi che, valutati nel lorocomplesso, non consentono di ritenere che i Giudici del merito siano incorsi intravisamento della prova. Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente, sottoil profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione dilegge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di proporre larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione preclusa alGiudice di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, ilsindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendocircoscritto alla verifica della completezza e della logicità della motivazione,nonché della corretta applicazione delle regole della logica nello sviluppoargomentativo (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Costituisce, ancora, un principiopacificamente affermato da questa Corte quello secondo cui, in tema di motivi diricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi dellamotivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre una diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).2.2. Va altresì rammentato, in tema di credibilità della personaoffesa, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che leregole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non si applicano alledichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente posteda sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, intal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengonosottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, Sentenza n. 41461 del19/07/2012, Rv. 253214). A tal fine è necessario che il giudice indichi leemergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento,consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto allasoluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specificadeduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesadalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessarial'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo,invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicitadi tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Si è anchechiarito che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza eper genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o dicontraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di provedichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine ditrarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o,invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli(Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). A ciò siaggiunge che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della personaoffesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non puòessere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso inmanifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv.257241), vizio non presente nel caso in esame.2.3. Ebbene, le sentenze di merito risultano avere ricostruito lavicenda nel dettaglio in maniera puntuale e coerente, non illogica e tantomenocontraddittoria, richiamando i dati probatori costituiti non solo dalle dichiarazionidella persona offesa e dei testi a carico (di cui nel relativo motivo di ricorso siriportano ampi stralci), senza trascurare l’esame dell’imputato e dei testi adiscarico, ma anche dagli altri elementi di prova documentali, che, valutati nelloro complesso, consentono di ritenere che la Corte di merito non sia incorsa inalcun vizio nella valutazione del materiale probatorio e nella ricostruzione deipresupposti oggettivi e soggettivi del reato ascritto. Partendo dalla dettagliataricostruzione dei fatti, effettuata ripercorrendo le deposizioni rese in dibattimentoe gli altri citati elementi di prova, la Corte di merito ha motivato in modoesaustivo, logico e del tutto convincente la piena credibilità della persona offesae dei suoi familiari, ritenendo le loro versioni genuine e scevre da intenticalunniatori, oltre che munite di riscontri. In particolare, i giudici di merito (pp.4-25 sentenza di primo grado, pp. 28-38 sentenza di appello), richiamate ledichiarazioni della persona offesa, confermandone l’attendibilità intrinseca edestrinseca, e quelle dei familiari escussi, si è soffermata sui plurimi elementiprobatori acquisiti a riscontro delle stesse: - la prova documentale relativa alleingentissime dazioni di denaro effettuate dalla persona offesa e dai familiari afavore dell’imputato; - i versamenti avvenuti su carte postepay intestate aimembri della famiglia della persona offesa e nella esclusiva disponibilitàdell'imputato e su carte postepay intestate allo stesso imputato; - il sequestro ditutte le predette carte postepay presso l'abitazione di dell’imputato; - iltracciamento dell’ingente flusso di denaro; i prelievi da tali carte in contanti e lespese effettuati dall'imputato (per causali personali: presso esercizi commerciali,per assicurazione e noleggio di autovetture, per viaggi in Ialia e all'estero esoggiorni in albergo dell’imputato anche accompagnato, biglietti aerei eferroviari); - i rilievi fotografici che documentavano incontri tra le parti (inparticolare due incontri a Bologna e a Roma, tra la zia della persona offesa,[OSCURATO:PERSONA], e l'imputato, con consegna di buste); - le registrazionieffettuate dalla compagna della persona offesa di telefonate con l’imputatoaventi per oggetto le richieste di denaro da parte di quest’ultimo (pp. 28-32sentenza impugnata).2.4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è mancatanemmeno la replica alle argomentazioni a discarico concernenti plurimi aspettirelativi alle vicende narrate (quali: le perplessità emergenti dalla vicendadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; i fatti avvenuti a seguito del furto della somma di euro400.000,00 in contanti nel caveau dell’abitazione dell’imputato; la dazione didenaro per l’iscrizione della persona offesa alla Confraternita della [OSCURATO:PERSONA] diMalta; gli esiti del controllo dei N.a.s. presso lo studio odontoiatrico della personaoffesa; la ricezione di messaggi asseritamente mafiosi, come un piccione mortofuori dal cancello del giardino dell’abitazione della persona offesa; il sabotaggiodell’impianto frenante del veicolo in uso a quest’ultima; il mancato incontro tral’imputato e la persona offesa nel luglio 2020 presso la stazione Termini diRoma). Ed invero, la Corte di merito, ha affrontato (pp.33-35 sentenzaimpugnata) le deduzioni che, in tesi difensiva, avrebbero dimostratol’inattendibilità della persona offesa, dimostrandone l’infondatezza (in particolare,relative all’entità degli onorari ricevuti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in realtà,notevolmente inferiore rispetto a quella dichinata da [OSCURATO:PERSONA]; alla presenza diprocedimenti penali per reati fiscali ovvero di riciclaggio a carico della personaoffesa, in realtà inesistenti, come documentalmente emerso; infine sull’incontroalla stazione di Roma del luglio 2020, lo stesso imputato, in realtà, ha ammessoche aveva deciso di “lasciare perdere”, insospettito dall’atteggiamento dellapersona offesa, p. 27 sentenza di primo grado). Al contempo, è stato rimarcatocome il consistente arco temporale in cui si sono sviluppate le numerose eingenti dazioni di denaro sia tale da giustificare alcune imprecisioni odimenticanze, ritenute ininfluenti nel giudizio complessivo di credibilità dellapersona offesa e dei suoi familiari, sostenuto da motivazione coerente, nonillogica e tantomeno contraddittoria, che dà ampiamente conto del contenutodelle prove dichiarative e degli elementi di supporto e riscontro, che necorroborano l’attendibilità. Al riguardo va aggiunto, come anticipato in premessaal punto 2.1., che, in ogni caso, l'omesso esame di un motivo di appello da partedel giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevanteallorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debbaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto dellastessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendianola ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 1, Sentenza n. 30257 del12/06/2025, Rv. 288566).3. Il quarto motivo, con cui si deduce l’erronea configurabilitàdell’aggravante dell'avere ingenerato nella vittima, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il timore diun pericolo immaginario, non è fondato. La difesa insiste nel prospettarel’interpretazione della norma secondo la quale non ricorrerebbe l’aggravante inesame perché [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto “utilizzato una situazione pregressa, traendonevantaggio” e perché “i timori non erano immaginari ma si fondavano su fattirealmente accaduti”. Si ritiene che l’aggravante sia stata correttamente ritenutadai giudici di merito, non avendo rilevanza, a tal proposito, che il pericoloimmaginario, foriero di gravi conseguenze per sé e per i propri familiari,prospettato alla persona offesa per indurlo a versare denaro in favoredell'imputato, derivasse da episodi reali, noti all’imputato, relativi a situazioni diconflitto vissute dalla persona offesa con terzi (la separazione dalla ex compagnaConsuelo Bellani, vertenza con un construttore e problemi con un vicino di casaper questioni di vicinato). La Corte di appello ha affermato quanto segue: "Partendo da episodi reali, instillava nel D’[OSCURATO:PERSONA] la convinzione della concretapossibilità del verificarsi di ulteriori eventi pericolosi e dannosi anche violenti, adanno suo e dei suoi familiari che avrebbero potuto accadere in correlazione conle situazioni di conflittualità realmente vissute dal D’[OSCURATO:PERSONA] fino a convincerloche solo con il suo aiuto avrebbe potuto evitarli. […] Inoltre, approfittando dellasituazione di debolezza psicologica del D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] riusciva ad instaurare unacondizione di vera e propria sudditanza psicologica nei suoi confronti raggiuntavantando la sua posizione nell'ambito dei servizi segreti e la conseguentepossibilità di utilizzare mezzi di controllo a loro disposizione… […] e coltivatatelefono cellulare dedicato solo ai contatti tra loro, sempre offrendo la suainsostituibile, ma estremamente costosa, protezione in mancanza della qualesarebbe stato esposto a gravi conseguenze lesive. […] La richiesta di somme didenaro era quindi direttamente collegata all'attuazione della protezione la cuinecessità era indotta da [OSCURATO:PERSONA] con la prospettazione di conseguenze dannose eviolente derivanti da terze persone con le quali effettivamente D’[OSCURATO:PERSONA] era incontrasto. […] In particolare, persuadeva D’[OSCURATO:PERSONA] che la sua ex compagna e ilsuo nuovo compagno maresciallo dei carabinieri stavano portando avanti uncomplotto in suo danno che avrebbero attuato con denunce, esposti ai Nas dainviare nello studio dentistico, sfruttando a tal fine l'episodio del rinvenimento delfarmaco Iponvel nello studio dentistico, la presunta installazione di GPS sulleautovetture di D’[OSCURATO:PERSONA] da parte della Bellani” (pp. 36-37 sentenza impugnata).Ebbene, l'aggravante in esame ricorre certamente nel caso di specie, dovendorilevare l'idoneità del prospettato pericolo immaginario a trarre in inganno lapersona offesa su determinate circostanze fattuali, tale da indurlo a compiere attidispositivi in favore dell'autore della truffa. Trattasi, pertanto, anche in questocaso, di motivazione convincete e non illogica, immune dai vizi denunciati.4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per essere aspecifico. Vapremesso che non il Collegio intende dare seguito all’orientamento, indicato nelricorso, secondo il quale, ai fini dell'applicazione al reato continuatodell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen., la rilevante gravità deve esserevalutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ciascuna violazione enon a quello complessivamente causato dalle stesse, in quanto, al di làdell'unificazione quoad poenam sancita dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., idiversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istitutogiuridico (Sez. 2, n. 33655, del 25/09/2025 Ud., Rv. 288662 – 01: inmotivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che supportano tale valutazioneil tenore letterale della disposizione, che fa riferimento al singolo reato, e la"ratio" dell'istituto della continuazione da individuarsi nell'esigenza di evitare ilrigore sanzionatorio del cumulo materiale delle pene). Tuttavia, nel caso dispecie, sul punto, si deve rilevare che la motivazione della Corte di merito fariferimento al versamento di somme di denaro di importo, ogni volta, rilevante(trattandosi sempre di versamenti per migliaia di euro) e che, a fronte di dettaricostruzione, il ricorso non prospetta né indica con la necessaria specificità inquali occasioni, a fronte del versamento di dette somme di denaro, gli importinon avrebbero avuto entità rilevante. Sicché, sul punto, il ricorso si manifestaaspecifico nella misura in cui omette di indicare la ragione fondamentale sullabase della quale invoca la riforma dell’impugnata pronuncia in relazione allaaggravante di cui all'art. 61, n.7 cod. pen. Non si ritiene, per quanto esposto,che ricorrano i presupposti per l’invocata rimessione della questione oggetto delmotivo di ricorso in esame, alle Sezioni Unite di questa Corte.5. È parimenti inammissibile il sesto motivo di ricorso, con il quale ilricorrente denuncia la mancanza, la contraddittorietà e il caratteremanifestamente illogico della motivazione relativa all'applicazione dell'ulterioreaumento di pena applicato per il concorso di circostanze aggravanti ad effettospeciale, ex art. 63, quarto comma, cod. pen. Va premesso (v. supra, 1.2) cheesula dai poteri di questa Corte la rilettura in fatto degli elementi già valutati dalgiudice di merito con motivazione non manifestamente illogica. Ciò posto, sievidenzia che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione delle ragioni percui ha ritenuto necessario applicare l'ulteriore aumento previsto dall'art. 63,quarto comma, cod. pen., rimarcando la particolare gravità della condotta perreiterazione pluriennale e la caratura criminale rivelata dall’imputato: “unapersonalità criminale di apprezzabile spessore e di concreto allarme sociale,anche per il manifestato disprezzo per la funzione svolta (appartenente allaPolizia di Stato) che anzi veniva sfruttata è piegata al raggiungimento degli scopidelittuosi”, “l’elevatissima capacità manipolatoria”, “la tenacia e ostinazione nelperseverare per anni in tale spregiudicata condotta dimostrando una spiccatacapacità criminale” (pp.41-42 sentenza impugnata). Si tratta di motivazione nonassente, congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, non suscettibile dicensura in sede di legittimità.6. Il rigetto del ricorso non impedisce la formazione di un validorapporto di impugnazione e comporta la rilevabilità d'ufficio dell'eventualeestinzione dei reati per prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv.266818 – 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; Sez. U,n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). Nel caso di specie, tuttavia, deveescludersi che la prescrizione sia maturata con riferimento ad alcuno dei fatticontestati (dal settembre 2017 a ottobre 2020), in quanto ricadente nel periododi vigenza dell'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n.103 del 2017, il quale continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto2017 e il 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Polichetti, Rv. 288175-01), con conseguente sospensione del termine diprescrizione, pari a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall'art. 544 cod.proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna disecondo grado (fissato in gionri novanta).7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Nediscende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliPresidenza del Consiglio dei ministri e e d'argenio [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 3686,00 ciascuno, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili Presidenza del Consiglio deiMinistri e D'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00 ciascunooltre accessori di legge.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]