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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35369/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; :kx [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della ect.

Corte di appello di PZIMIRI, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la N A ODIA sentenza del Tribunale di E1iri che lo ha condannato per il reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 7, comma 15-bis C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

I giudici del merito avevano già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato sorpreso dall'ufficiale di P.G. mentre teneva comportamenti chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore su suolo pubblico, pur non avendone autorizzazione, essendo irrilevante la corresponsione di somme di denaro (condotta non prevista dalla norma incriminatrice),Inoltre, in merito al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la negativa personalità dell'imputato, desunta dai precedenti penali a suo carico.

La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; :kx [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della ect. Corte di appello di PZIMIRI, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la N A ODIA sentenza del Tribunale di E1iri che lo ha condannato per il reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 7, comma 15-bis C.d.S. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. I giudici del merito avevano già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l'imputato sorpreso dall'ufficiale di P.G. mentre teneva comportamenti chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore su suolo pubblico, pur non avendone autorizzazione, essendo irrilevante la corresponsione di somme di denaro (condotta non prevista dalla norma incriminatrice),Inoltre, in merito al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la negativa personalità dell'imputato, desunta dai precedenti penali a suo carico. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30
Sentenza Cassazione n. 35369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris