CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 39270/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 18975/25 Ritenuto che entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alle ragioni del mancato riconoscimento dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 T.U. Stup. in applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, le modalità organizzate dello spaccio e le capacità di approvvigionamento della sostanza, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non potendosi in questa sede rivalutare le risultanze probatorie poste a fondamento della rilevata intensa attività di spaccio, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una "piazza di spaccio", circostanza questa che non assume rilievo decisivo nel contesto considerato, caratterizzato dalla rilevata sussistenza di ulteriori indici di gravità; ritenuto che anche le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sollecitano nella sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, il cui giudizio non può trasformarsi in un terzo grado di merito; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consigliere estensor