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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39855/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati, sono meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulla natura di reato di pericolo della detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata, per la cui integrazione non rileva la configurabilità di un falso grossolano e sulla consapevolezza della provenienza illecita dei prodotti in considerazione delle modalità di custodia, dell'assenza di documentazione, della quantità ed eterogeneità della merce); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati, sono meramente riproduttivi di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulla natura di reato di pericolo della detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata, per la cui integrazione non rileva la configurabilità di un falso grossolano e sulla consapevolezza della provenienza illecita dei prodotti in considerazione delle modalità di custodia, dell'assenza di documentazione, della quantità ed eterogeneità della merce); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 39855/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris