CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di TorinoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di Appello di Torino, inparziale riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 12giugno 2024 dal Gip del Tribunale di Alessandria, di condanna di costui allapena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 640-biscod. pen. (indebita percezione del cd. reddito di cittadinanza), ha riqualificatoil delitto ascritto all’imputato quale violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019e ha confermato nel resto.2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore difiducia, eccependo con quattro motivi:vizio di motivazione e violazione di legge per l’erronea riqualificazionedella fattispecie, in quanto la disposizione incriminatrice era stata oggetto diespressa abrogazione dalla legge n. 197 del 2022; in ogni caso, il rapporto trail delitto di cui all’art. 316-quater cod. pen. e quello previsto dall’art. 7 d.l.4/2019 non era in termini di specialità, con prevalenza di quest’ultima ipotesi– come sostenuto dalla corte di merito – ma, al contrario, di assorbimento diessa nella più ampia previsione dell’art. 316-quater, implicante la lesione delpatrimonio dello Stato;violazione di legge con riferimento all’art. 2, secondo comma, cod. pen.per l’avvenuta abrogazione dell’art. 7 d.l. 4/2019, a far data dal 1 gennaio2024, lex mitior da applicarsi retroattivamente;vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.senza adeguata considerazione delle peculiarità del caso concreto;vizio di motivazione in ordine al diniego, da ritenersi ingiustificato, dellecircostanze attenuanti generiche.3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure giàproposte in appello e in quella sede adeguatamente vagliate e disattese.4. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente,essendo entrambi attinenti alla qualificazione giuridica della condottacontestata.La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare cheintegrano il delitto di cui all'art. 7 decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quellidi truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione dierogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse o falseinformazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il redditodi cittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire unostrumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto aglioperatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincidecon il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva dellavoro e di integrazione sociale (Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno,Rv. 288956-01, alla cui ampia e puntuale motivazione si rinvia per laricostruzione delle norme incriminatrici in questione).4.1. Ciò posto, e così condivisa la motivazione della corte territoriale, inordine all’inquadramento giuridico della condotta ascritta al ricorrente ai sensidell’art. 7 del d.l. citato, si deve rilevare come sia manifestamente infondataoltre che reiterativa la censura difensiva secondo la quale il giudice di appello,una volta riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 7 predetto, avrebbe dovutopronunciare sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è piùprevisto come reato. Sul punto va ribadito che: “il legislatore nell'introdurre ilcd. assegno di inclusione (misura di sostegno economico e di inclusione socialee professionale destinata a sostituire integralmente il Reddito di cittadinanzae definita dall'art. 1, comma 1, decreto -legge 4 maggio 2023, n. 48,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misuranazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale dellefasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione,di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente edespressamente previsto che al cd. reddito di cittadinanza continuano adapplicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d. l. n. 4 del 2019 vigenti alla data incui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”(Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287933-01).Disposizione, dunque, applicabile al caso in esame, attesa la data dicontestazione della condotta ascritta (omessa indicazione nell’istanza per laconcessione del beneficio, presentata il giorno 7 agosto 2020, dellasottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere), in alcun modocontestata dalla difesa e riscontrata dalla documentazione acquisita in giudizio.5. L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa per l’iterdeviante dello [OSCURATO:PERSONA] (commissione di reati contro il patrimonio e violazionidella normativa in tema di stupefacenti) e per l’abitualità nella condottadelittuosa, circostanza contestata in termini del tutto generici dal ricorrente.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ampiamente motivato,con riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile deinumerosi precedenti penali, anche gravi, oltre che dalla mancanza di elementipositivi di valutazione.6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila atitolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]