Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23588/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTienPPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] con annullamento e rinvio; per il resto, dichiarazione di inammissibilità dei due ricorsi; letti i ricorsi e le memorie dell'Avv.D'Orzi e Tamburini che hanno chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza..

Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 22 febbraio 2022 ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Firenze del 23 gennaio 2018, riqualificando una delle ipotesi di reato (l'estorsione) come tentata e giudicando le attenuanti generiche applicate ad [OSCURATO:PERSONA] come equivalenti alla aggravante contestata per il reato di usura.

Ne derivava, per entrambi gli imputati, la riduzione del trattamento sanzionatorio e la revoca della pena accessoria con conferma per il resto della condanna degli imputati per i delitti di usura e di tentata estorsione. 1.2 Le difese dei due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per essere il reato riqualificato (capo b, tentata estorsione) estinto per intervenuta prescrizione, maturata in epoca anteriore alla pronuncia di appello.

A seguito della riqualificazione e della conseguente riduzione della pena da un terzo a due terzi in base al disposto dell'art.56 cod. pen., il termine estintivo pur arrotondato per eccesso ed aumentato di non più di un quarto in forza dell'art.161 cod. pen., è di nove anni, maturati nel novembre 2021.

L'estinzione per prescrizione va rilevata d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, ed anche in caso di mancata eccezione in atto d'appello o nel ricorso in cassazione.

Con un secondo motivo, egualmente basato sulla assunta violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art.597, comma 3, dello stesso codice, nonché lett. e) per carenza di motivazione, si lamenta la violazione del principio di divieto di reformatio in pejus, poiché la Corte ha ritenuto solamente equivalenti rispetto alla contestata aggravante del reato di usura le circostanze attenuanti generiche che il Tribunale di Firenze aveva ritenuto prevalenti.

Vi è stato quindi un peggioramento trattamentale. 1.4 Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge per essere il reato riqualificato (capo b, tentata estorsione) estinto per intervenuta prescrizione, maturata in epoca anteriore alla pronuncia di appello.

Vengono addotte le medesime argomentazioni già esposte per il coimputato, che qui si intendono richiamate. 1.5 Con memorie inviate per mail l'Avv.D'Orzi e l'Avv.Tamburini hanno ribadito le rispettive richieste e si sono richiamati alle conclusioni dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due ricorsi meritano accoglimento.

Essi possono essere trattati unitariamente essendo comune la tematica inerente alla prescrizione di una parte dell'imputazione.

In primo luogo è fondata la questione sollevata congiuntamente dalle difese inerente alla intervenuta estinzione per prescrizione, in epoca anteriore alla sentenza d'appello, del reato di tentata estorsione, ascritto ad entrambi gli imputati.

Il fatto, risalente al 6 novembre 2012 ha un termine prescrizionale di sei anni e otto mesi, essendo stata esclusa in primo grado l'aggravante inizialmente contestata.

Non vi sono questioni di recidiva: all'[OSCURATO:PERSONA] non è stata contestata mentre per Cardaku è stata esclusa fin dal primo grado, come si legge chiaramente in motivazione, seppure il dispositivo si limiti ad affermare che non ne viene applicato l'aumento.

Il termine prescrizionale interrotto (aumento di 1/4) porta il termine al massimo di otto anni e quattro mesi, cui si debbono aggiungere 224 giorni per la sospensione intervenuta tra il 13 giugno 2017 ed il 23 gennaio 2018 a seguito dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, la prescrizione è maturata il 16 ottobre 2021, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello.

2. Fondato è anche il secondo motivo d'appello con il quale si lamenta il peggioramento del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte d'appello, in assenza di gravame della parte pubblica, valutato equivalenti rispetto all'aggravante le circostanze attenuanti generiche che il giudice di primo grado aveva valutato prevalenti.

Sul punto è sufficiente richiamare, in quanto espressivfxdi un orientamento consolidato, la sentenza n. 49359 del 14 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274431 - 01 secondo cui «viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fatti, proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pur quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all'esito del primo grado».

3. La sentenza va quindi annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione.

Inoltre, in relazione al capo a) ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA], la sentenza va annullata limitatamente al punto del bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

In base al disposto dell'art.624 comma 2 cod. proc. pen. la Corte dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo a).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo a), limitatamente al punto del bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo a).

Così ceciso in Roma, 1 arzo 2023 Il consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] sidentfa- [OSCURATO:PERSONA] o Beltrani u [OSCURATO:PERSONA] ,, SECONDA SEZIONE P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTienPPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] con annullamento e rinvio; per il resto, dichiarazione di inammissibilità dei due ricorsi; letti i ricorsi e le memorie dell'Avv.D'Orzi e Tamburini che hanno chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza.. Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 22 febbraio 2022 ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Firenze del 23 gennaio 2018, riqualificando una delle ipotesi di reato (l'estorsione) come tentata e giudicando le attenuanti generiche applicate ad [OSCURATO:PERSONA] come equivalenti alla aggravante contestata per il reato di usura. Ne derivava, per entrambi gli imputati, la riduzione del trattamento sanzionatorio e la revoca della pena accessoria con conferma per il resto della condanna degli imputati per i delitti di usura e di tentata estorsione. 1.2 Le difese dei due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 1.3 Con un primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per essere il reato riqualificato (capo b, tentata estorsione) estinto per intervenuta prescrizione, maturata in epoca anteriore alla pronuncia di appello. A seguito della riqualificazione e della conseguente riduzione della pena da un terzo a due terzi in base al disposto dell'art.56 cod. pen., il termine estintivo pur arrotondato per eccesso ed aumentato di non più di un quarto in forza dell'art.161 cod. pen., è di nove anni, maturati nel novembre 2021. L'estinzione per prescrizione va rilevata d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, ed anche in caso di mancata eccezione in atto d'appello o nel ricorso in cassazione. Con un secondo motivo, egualmente basato sulla assunta violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art.597, comma 3, dello stesso codice, nonché lett. e) per carenza di motivazione, si lamenta la violazione del principio di divieto di reformatio in pejus, poiché la Corte ha ritenuto solamente equivalenti rispetto alla contestata aggravante del reato di usura le circostanze attenuanti generiche che il Tribunale di Firenze aveva ritenuto prevalenti. Vi è stato quindi un peggioramento trattamentale. 1.4 Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge per essere il reato riqualificato (capo b, tentata estorsione) estinto per intervenuta prescrizione, maturata in epoca anteriore alla pronuncia di appello. Vengono addotte le medesime argomentazioni già esposte per il coimputato, che qui si intendono richiamate. 1.5 Con memorie inviate per mail l'Avv.D'Orzi e l'Avv.Tamburini hanno ribadito le rispettive richieste e si sono richiamati alle conclusioni dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due ricorsi meritano accoglimento. Essi possono essere trattati unitariamente essendo comune la tematica inerente alla prescrizione di una parte dell'imputazione. In primo luogo è fondata la questione sollevata congiuntamente dalle difese inerente alla intervenuta estinzione per prescrizione, in epoca anteriore alla sentenza d'appello, del reato di tentata estorsione, ascritto ad entrambi gli imputati. Il fatto, risalente al 6 novembre 2012 ha un termine prescrizionale di sei anni e otto mesi, essendo stata esclusa in primo grado l'aggravante inizialmente contestata. Non vi sono questioni di recidiva: all'[OSCURATO:PERSONA] non è stata contestata mentre per Cardaku è stata esclusa fin dal primo grado, come si legge chiaramente in motivazione, seppure il dispositivo si limiti ad affermare che non ne viene applicato l'aumento. Il termine prescrizionale interrotto (aumento di 1/4) porta il termine al massimo di otto anni e quattro mesi, cui si debbono aggiungere 224 giorni per la sospensione intervenuta tra il 13 giugno 2017 ed il 23 gennaio 2018 a seguito dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, la prescrizione è maturata il 16 ottobre 2021, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello. 2. Fondato è anche il secondo motivo d'appello con il quale si lamenta il peggioramento del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte d'appello, in assenza di gravame della parte pubblica, valutato equivalenti rispetto all'aggravante le circostanze attenuanti generiche che il giudice di primo grado aveva valutato prevalenti. Sul punto è sufficiente richiamare, in quanto espressivfxdi un orientamento consolidato, la sentenza n. 49359 del 14 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274431 - 01 secondo cui «viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fatti, proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pur quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all'esito del primo grado». 3. La sentenza va quindi annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione. Inoltre, in relazione al capo a) ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA], la sentenza va annullata limitatamente al punto del bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. In base al disposto dell'art.624 comma 2 cod. proc. pen. la Corte dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo a). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo a), limitatamente al punto del bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo a). Così ceciso in Roma, 1 arzo 2023 Il consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] sidentfa- [OSCURATO:PERSONA] o Beltrani u [OSCURATO:PERSONA] ,, SECONDA SEZIONE P
Sentenza Cassazione n. 23588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris