CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del Tribunale dì Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 ottobre 2021, il Tribunale di Genova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione pena e la sentenza. Si allega, in particolare, che l'imputato aveva rilasciato al proprio difensore procura speciale per richiedere l'applicazione della pena di mesi otto di reclusione ed in questi termini, a pag. 2 della sentenza, viene indicata la richiesta avanzata nell'interesse dell'imputato. Nel corpo della motivazione della sentenza, come pure in dispositivo, viene invece indicata una richiesta, e conseguente applicazione, di pena per mesi 9 e giorni 10 di reclusione. 3. Il procedimento, in prima battuta assegnato alla Settima sezione di questa Corte per ritenuta inammissibilità del ricorso e trattato all'udienza dello scorso 15 luglio, è stato riassegnato a questa Terza sezione perché dal Collegio non ritenuto inammissibile. La Procura generale presso questa Corte ha quindi richiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Reputa innanzitutto il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso non possa essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza conseguente all'omessa allegazione al ricorso della procura speciale in esso richiamata. Ed invero, allorché, come nella specie, mediante ricorso per cassazione sia dedotto un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 2. Or bene, l'esame del fascicolo ha consentito al Collegio di verificare che agli atti vi è soltanto una procura speciale, quella rilasciata dall'imputato al suo difensore in data 12 maggio 2021, nella quale si attribuisce al nominato procuratore il potere di richiedere l'applicazione di una pena finale di 8 mesi di reclusione. E' ben vero che la sentenza dà atto di come il difensore costituito procuratore speciale abbia "rinnovato la richiesta di patteggiamento", chiedendo l'applicazione della pena finale di 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed ottenendo su tale richiesta il consenso del pubblico ministero, così sostituendosi la precedente, diversa, richiesta di cui si dà atto nell'epigrafe della decisione. Ed è altrettanto vero che questa Corte ha già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finché il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che è la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, ad essere affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (così Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282054) e non, invece, quella che, come nella specie, abbia correttamente ratificato il nuovo accordo concluso in sostituzione del precedente. Tuttavia, il difensore costituito procuratore speciale non aveva il potere - nella specie, invece, esercitato con l'avallo del giudice - di chiedere una pena superiore a quella indicata nel mandato, posto che la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, come tale rivestito di particolari formalità, sicché non è consentito al procuratore speciale dell'imputato di travalicare i limiti del mandato ricevuto in relazione alla pena, ove predeterminata, con la conseguenza che la ratifica di un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti determina la nullità della sentenza (Sez. 5, n. 37262 del 07/09/2015, R., Rv. 264764; Sez. 3, n. 41880 del 09/10/2008, Senese, Rv. 241495). 3. La sentenza di applicazione pena dev'essere dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per