CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 924-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], oggi a seguito di fusione per incorporazione [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricarrente - avverso la sentenza n. 88/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00924 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 924/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Previo ricorso la Tribunale di Terni l'[OSCURATO:PERSONA] ne ottenne il decreto n. 209/2014 con il quale venne ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] spa, quale coobbligato solidale della [OSCURATO:PERSONA] 2 Soc. coop ari, il pagamento di euro 113.886,00 a titolo di contributi, sanzioni civili e interessi di mora, oltre accessori e spese: ciò perché il versamento dei contributi sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti dalla cooperativa, appaltatrice dei servizio di pulizia per la committente Superconti, era stato omesso. 2. Proposta opposizione il Tribunale d Terni, in parziale accoglimento della stessa, dichiarò non dovute le somme indicate nel provvedimento monitorio corrispondenti alle sanzioni civili e agli accessori, confermando nel resto la pretesa contributiva dell'Istituto. 3. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 88/2020, in parziale riforma della pronuncia impugnata dichiarò non dovute all'[OSCURATO:PERSONA] dalla società, quale obbligata solidale dell'appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] 2 Soc. Coop ari, esclusivamente le somme per sanzioni civili e accessori riferite agli obblighi contributivi il cui termine era scaduto dopo il 10 febbraio 2012. 4. I giudici di seconde cure rilevarono che il collegamento di automaticità funzionale della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, per i soggetti solidalmente obbligati con il responsabile dello inadempimento, era venuto meno solo con l'intervento normativo di cui all'art. 21 co. 1 d.l. n. 5 del 2012 (entrato in vigore il 10.2.2012) che aveva riformulato l'art. 29 co. 2 del d.lgs. n. 276/2003. 5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati.RG 924/2021 2. Con il primo motivo si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 29 D.Igs. n. 276/03 nonché dell'art. 21 co. 1 d.l. n. 5 del 2012, conv. nella legge n. 35 del 2012 anche in relazione all'art. 12 Preleggi, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente i giudici di seconde cure, almeno fino al 10.2.2012, non interpretando correttamente le suddette disposizioni, ritenuto il collegamento di automaticità funzionale delle sanzioni civili rispetto alla obbligazione contributiva. 3. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di nullità della sentenza, per error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, per omissione - completa- di pronuncia di domanda relativamente alla quantificazione delle somme da scorporare dall'importo oggetto di ingiunzione. 4. Il primo motivo è infondato essendosi la Corte territoriale adeguata ai principi affermati in sede di legittimità, cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che ne impongano una rimeditazione, secondo cui in tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 35, comma 28, del d.l. 233 del 2006, conv. con modif. in I. n. 248 del 2006, applicabile "ratione temporis", sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione l'art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in I. n. 35 del 2012, che, per l'omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva (cass. n. 18259/2018; Cass. n. 20849/2019). 5. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità non avendo chiarito la odierna ricorrente, nella articolata censura, se la domanda di scorporo fosse stata proposta in primo grado, se il Tribunale si fosse pronunciato su di essa e se essa società avesse presentato eventuale appello incidentale sul mancato scrutinio della domanda medesima in prime cure.RG 924/2021 6. E' opportuno ribadire che la memoria ex art. 380 bis (così come quella ex art. 378 cpc) non può contenere ulteriori circostanze ed argomentazioni nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo (Cass. n. 17893 del 2020), ma solo illustrazioni di quelle già ritualmente proposte: nel caso di specie, invece, nella memoria sono rappresentate nuove specificazioni delle censure e non mere illustrazioni, di talchè esse, in quanto inammissibili, non possono essere valutate in sede di decisione. 7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 8. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]