CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 05442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 14109-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4437/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/12/2024 R.G.N. 1028/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.14109/2025 Cron. Rep. Ud.08/01/2026 Fatti di causa 1.Il Tribunale di Napoli, confermando l’ordinanza della precedente fase sommaria, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa in data 20.9.2021 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA])Napoli, di cui era dipendente con mansioni di operatore ecologico (2°liv. CCNL Servizi ambientali) per avere gravemente violato i doveri contrattuali nonché gli obblighi di diligenza e fedeltà nello svolgimento delle mansioni assegnategli. 2.La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dal lavoratore e ha confermato la pronuncia di primo grado (nella motivazione è riportata la contestazione disciplinare e sono analiticamente descritti i fatti accertati). 3.Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con unico articolato motiv o, illustrato da memoria; resiste la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1.Parte ricorrente deduce (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c.,18 legge n. 300/1970, nonché violazione delle norme contenute nel CCNL e sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto proporzionato il licenziamento intimato al ricorrente, omettendo di considerare che, con la propria condotta, il medesimo non ha danneggiato concretamente l’azienda né ha posto in essere un comportamento tale da compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario; al contrario, la tenuità del comportamento tenuto dal lavoratore, per come accertata nel corso del processo, anche in considerazione delle circostanze attenuanti o giustificative addotte dal medesimo, avrebbero potuto comportare al più l’applicazione di una sanzione conservativa. 2.Il motivo è inammissibile. 3.Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; né questa Corte può sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento diconcetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione. 4.L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede di legittimità, se non, come detto, nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023, n. 26043/2023, n. 12787/2024; v. anche, Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 25977/2020, n. 30866/2023, n. 24523/2024, n. 6970/2025, 10950/2025, n. 17548/2025). Tanto più in situazione processuale, quale quella in esame, di pronuncia di merito doppia conforme. 5.Neppure parte ricorrente indica in base a quale previsione contrattuale collettiva il comportamento sarebbe sanzionabile solo con sanzione conservativa, in modo, quantomeno, da consentire il riferimento alla scala valoriale formulata dalle parti sociali quale parametro di riferimento. 6.Le censure svolte si risolvono, pertanto, nella mera contrapposizione di una diversa valutazione e diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, non ammissibile in sede di legittimità, a fronte della compiuta, congrua e logica motivazione in fatto e in diritto contenuta nella sentenza gravata. 7.Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo il regime della soccombenza; 8.Al rigetto dell’impugnazione con segue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisd