CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11779/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3169/16 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna pubblicata il 18 novembre 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa I contribuenti ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento n. Thh014f01005/2020 e Thh014f01011/2020, ad essi rispettivamente notificati, basati sull’incongruità dei movimenti in entrata nel conto corrente rispetto al reddito minimale dichiarato (€ 223 ciascuno) in Unico 2006. La CTP confermava la legittimità dell’accertamento ma riduceva il reddito accertato nei confronti di entrambi. Entrambe le parti proponevano gravame e in particolare i Oggetto: tributi - processo - motivazione apparente contribuenti chiedevano a mezzo di ricorso incidentale l’annullamento degli avvisi di accertamento. La CTR respingeva l’appello principale dell’Agenzia ed accoglieva quello incidentale. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente. Si sostiene infatti l’invincibile contraddittorietà della motivazione, che dopo aver confermato il ragionamento dei giudici di primo grado, poi finisce per accogliere l’appello incidentale affermando la non correttezza del ricorso dell’ufficio alla presunzione stabilita dall’art. 32 d.p.r. n. 600/1973. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione può dirsi parvente allorché essa, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, eventualmente anche a causa di invincibile contraddizione interna al percorso argomentativo. Nella specie i giudici d’appello esordiscono ritenendo infondate le critiche dell’Agenzia alla decisione impugnata, precisando che “per quanto riguarda gli importi (ritenuti giustificati dai primi giudici, n.d.r.) si ritiene che i giudici di primo grado abbiano ben operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] formulano un analogo giudizio (“anche qui…”), sebbene in tal caso riducano l’importo non giustificato a soli € 10.125 (i primi giudici l’avevano indicato in € 19.712,00). Dopodiché però i giudici d’appello accolgono l’appello incidentale, peraltro con un percorso argomentativo esposto con una prosa ben poco comprensibile, lasciando intendere che il ricorso alla presunzione di cui all’art. 32 d.p.r. n. 600/1973 non poteva aver luogo nella specie, e pertanto ponendosi in contraddizione con la operata ricostruzione del reddito accertato, che invece il ricorso a quella presunzione presuppone. Non ausilia la comprensione il riferimento ad una sentenza che non ha nulla a che vedere con quanto pare affermarsi nella pronuncia impugnata (secondo cui la presunzione opererebbe sul quantum e non sull’an debeatur). Non meno incomprensibile l’altra affermazione, per cui “l’agenzia mette nell’avviso una qualifica di reddito diverso agli importi non giustificati superando la presunzione dell’art. 32 che parla di ricavi o compensi quindi di redditi d’imprese o lavoro autonomo”, né qui qualche lume si ricava dal riferimento alla circolare n. 32/2006 dell’Agenzia stessa, che attiene alle indagini creditizie e finanziarie per la rettifica delle dichiarazioni. 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’altro, la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà a