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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 18441/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25294-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 25294sez.

S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, VIA A. BAIAMONTI n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 465/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioniscritte depositate dal P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 2.12.1999 il Comune di Austis proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 188/1996, con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della piena proprietà di alcuni terreni.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 247/2011, accoglieva in parte l’opposizione, Ric. 2017n. 25294sez.

S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 3- limitatamente ad alcune porzioni immobiliari, respigendola nel resto.

Interponeva appello avverso detta decisione il Comune di Austis e spiegava appello incidentale il Sanna, relativamente alla parte di domanda accolta in prime cure.

Con la sentenza impugnata, n. 465/2017, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva il gravame incidentale, rigettando quello principale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Austis, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della quale ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte, invocando l’accoglimento del ricorso.

All’esito della camera di consiglio, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 19043/2022, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Austis ha dato atto di aver adempiuto solo parzialmente all’incombente; non risulta in particolare eseguita la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, o dei suoi eredi, nè nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le part i ha nno depositato memoriaed il P.G. ha depositato conclusioni scritte, insistendo per il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente, con Ric. 2017n. 25294sez.

S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 4- memoria del 21.4.2023, ha invocato la concessione di un ulteriore termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti non evocati in giudizio nel primo termine concesso. [OSCURATO:PERSONA] Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che il Comune di Austis non ha provveduto, nel termine indicato nell’ordinanza interlocutoria n. 19043/2022,ad integrare il contraddittorionei confronti di tutti i litisconsorti.

In particolare, non è stataeseguita la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, o dei suoi eredi (pure individuati nell’atto di integrazione del contraddittorio), né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile, dovendosi ribadire che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato ” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 15/10/2021 , Rv. 662446; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 11/04/2016 , Rv. 639540 ).

Il termine, infatti, si intende concesso “… non solo per iniziare il Ric. 2017n. 25294sez.

S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 5- procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso”( Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 26/11/2008, Rv.605785; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. del14/10/2005, Rv. 583661).

Poiché nel caso di specie la parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, alcun fatto a sé non imputabile, ma ha soltanto allegato difficoltà nella ricerca dei soggetti cui notificare il ricorso, non è possibile concedere alcun ulteriore differimento per consentire alla stessa di provvedere all’incombente non integralmente eseguito nel termine all’uopo concessole.

Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2017n. 25294sez.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25294-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017n. 25294sez. S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, VIA A. BAIAMONTI n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 465/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioniscritte depositate dal P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 2.12.1999 il Comune di Austis proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 188/1996, con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della piena proprietà di alcuni terreni. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 247/2011, accoglieva in parte l’opposizione, Ric. 2017n. 25294sez. S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 3- limitatamente ad alcune porzioni immobiliari, respigendola nel resto. Interponeva appello avverso detta decisione il Comune di Austis e spiegava appello incidentale il Sanna, relativamente alla parte di domanda accolta in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 465/2017, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva il gravame incidentale, rigettando quello principale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Austis, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della quale ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte, invocando l’accoglimento del ricorso. All’esito della camera di consiglio, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 19043/2022, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Austis ha dato atto di aver adempiuto solo parzialmente all’incombente; non risulta in particolare eseguita la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, o dei suoi eredi, nè nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le part i ha nno depositato memoriaed il P.G. ha depositato conclusioni scritte, insistendo per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente, con Ric. 2017n. 25294sez. S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 4- memoria del 21.4.2023, ha invocato la concessione di un ulteriore termine per integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti non evocati in giudizio nel primo termine concesso. [OSCURATO:PERSONA] Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che il Comune di Austis non ha provveduto, nel termine indicato nell’ordinanza interlocutoria n. 19043/2022,ad integrare il contraddittorionei confronti di tutti i litisconsorti. In particolare, non è stataeseguita la notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, o dei suoi eredi (pure individuati nell’atto di integrazione del contraddittorio), né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile, dovendosi ribadire che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato ” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 15/10/2021 , Rv. 662446; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 11/04/2016 , Rv. 639540 ). Il termine, infatti, si intende concesso “… non solo per iniziare il Ric. 2017n. 25294sez. S2 - ud. 2 7 - 0 4 - 2023 - 5- procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso”( Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 26/11/2008, Rv.605785; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del14/10/2005, Rv. 583661). Poiché nel caso di specie la parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, alcun fatto a sé non imputabile, ma ha soltanto allegato difficoltà nella ricerca dei soggetti cui notificare il ricorso, non è possibile concedere alcun ulteriore differimento per consentire alla stessa di provvedere all’incombente non integralmente eseguito nel termine all’uopo concessole. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2017n. 25294sez.
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