CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e992 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 673/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 21/10/2021 R.G.N. 176/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 11412/2022Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 8831/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso un decretoingiuntivo emesso dall’Inps e avente ad oggetto ilpagamento della somma versata a titolo di t.f.r. dallavoratore dipendente della società opponente, risultatainsolvente.Secondo la Corte non vi era la necessità di esperire laprocedura di esecuzione forzata attesa la acclaratainsolvenza della società e nemmeno erano prescritti ildiritto del lavoratore e quello dell’Inps, che agiva insurrogazione ex art.2, co.7 l. n.297/82.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreper tre motivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHEPreliminarmente va dato atto della tardività della notificadel controricorso: il ricorso fu notificato il 21.4.22,mentre il controricorso fu spedito per la notifica il28.6.22.Con il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.2 l. n.297/82 inrelazione all’art.2967 c.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che non fosse necessario esperire l’azioneesecutiva.Numero registro generale 11412/2022Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 8831/2026Data pubblicazione 08/04/2026Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.2948 n.5 c.c., incombinato disposto con gli artt.2943, 1334, 1335 c.c. econ l’art.2 l. n.297/82, per avere la Corte d’appelloritenuto non prescritto il diritto del lavoratore al t.f.r.nonostante non fosse stato notificato, per irreperibilitàdel datore, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti deldatore stesso con riguardo al t.f.r., e dunque nonessendosi prodotto l’effetto interruttivo dellaprescrizione.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.437 c.p.c. inrelazione agli artt.2697 e 2948 n.5 c.c., per avere laCorte d’appello ritenuto ammissibile la produzioneoperata dall’Inps solo in grado d’appello di un documentodecreto ingiuntivo alla società, poi non compiutasi perirreperibilità della stessa all’indirizzo.Il primo motivo è infondato.È accertato in fatto che il lavoratore ottenne un titoloesecutivo (decreto ingiuntivo) nei confronti della società,il quale non fu notificato per irreperibilità della stessa. Sisoprassedette poi all’esecuzione forzata.Parte ricorrente non contesta che, nel presente caso, sidovesse procedere mediante dichiarazione di insolvenzae sentenza di fallimento della società, in luogodell’esecuzione forzata; contesta invece che non si siaproceduto in concreto ad esperire quest’ultima.Sul punto occorre richiamare l’orientamentogiurisprudenziale di legittimità, già citato dalla pronunciaNumero registro generale 11412/2022Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 8831/2026Data pubblicazione 08/04/2026impugnata, secondo cui l’esperimento della proceduraesecutiva non è richiesto ove si tratti di azione ex anteinfruttuosa per conclamata insolvenza, esorbitando in talcaso l’azione in executivis dalla normale diligenzarichiesta al creditore (v. Cass.9108/07).Nel caso di specie, la Corte ha accertato, sulla base divari indici, l’infruttuosità dell’azione esecutiva. Inparticolare, si è dato rilievo: a) al fatto che la societàfosse irreperibile; b) al fatto che fosse inattiva da varianni (dal 2007 al 2012); c) al bilancio del 2012.Il motivo critica tale accertamento di fatto, asserendoche la società era in realtà attiva. Ma, così facendo, essosi risolve in una critica all’accertamento di fatto compiutodalla Corte, inammissibile poiché esorbitante i limitidell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.Il secondo motivo è infondatoLa Corte d’appello ha correttamente distinto tra il dirittodel lavoratore ad ottenere il t.f.r. dal datore, soggetto aprescrizione quinquennale, e il diritto del lavoratore adottenere la prestazione dal Fondo di Garanzia, la qualeha carattere previdenziale e non retributivo, conprescrizione ordinaria decennale del relativo credito,poiché l’art.2 l. n.27/82, a differenza dell’art.2, co.5d.lgs. n.80/92, non prevede uno specifico termine diprescrizione annuale (v. Cass.10824/15).Come poi affermato dalla sentenza impugnata, illavoratore inoltrò la domanda al Fondo di Garanzia indata 30.10.14 e quindi entro il termine di prescrizionequinquennale del proprio diritto verso il datore, essendoil rapporto di lavoro cessato il 6.11.09.Numero registro generale 11412/2022Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 8831/2026L’Inps ha perciò giustamente pagato la prestazioneData pubblicazione 08/04/2026previdenziale, essendovi tenuto: al contrario di quantodeduce il motivo, infatti, l’Inps non pagò un credito dellavoratore verso il datore di lavoro già prescritto, mapagò il diverso credito previdenziale che il lavoratoreaveva nei confronti dell’Istituto stesso, soggetto aprescrizione decennale e non prescritto.Il terzo motivo è inammissibile.Esso si appunta su un profilo estraneo alla ratio decidendidella sentenza, essendo pacifico che l’originario decretoingiuntivo del lavoratore verso il datore di lavoro non funotificato per irreperibilità della società, a prescinderedalla produzione dell’Inps in appello, e rimanendoperaltro la questione della mancata notifica del decretoingiuntivo del tutto irrilevante ai fini della eccepitaprescrizione, come visto col rigetto del secondo motivo.Conclusivamente, il ricorso va respinto, senza condannaalle spese di lite in favore dell’Inps, data la tardività delcontroricorso.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25.2.26La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 11412/2022Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 8831/2026Data pubblicazione 08/04/2026