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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22272/2026

Testo disponibile della fonte

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s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2285/2022depositata il 11/11/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale Giuseppeudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione al decreto n.1523/2020 emesso dal Tribunale di Modena su ricorso del [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ingiunto all’opponente il pagamento, in favoreNumero registro generale 1382/2023Numero sezionale 2368/2026Numero di raccolta generale 22272/2026Data pubblicazione 29/06/2026della ricorrente, di € 12.854,98, oltre interessi e spese di lite per ilmancato pagamento della fattura n.

FV16-16576, relativa a compensiretributivi, accessori e somme dovute per il servizio reso dalla società, inseguito fallita, per la somministrazione di quattro lavoratori nel settembre2016.2.

Il Tribunale di Modena, con sentenza del 3/6/2021, accolse l’opposizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. e per l’effetto revocò il decreto ingiuntivoopposto, dichiarando non dovute le somme ingiunte per effetto dicompensazione con le somme versate dall’opponente.3.

La Corte d’Appello di Bologna, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello proposto dal Fallimento.3.1 Rilevava la Corte, per quanto di interesse in questa sede, che essendoil procedimento monitorio stato promosso dalla curatela per il recupero diun credito, il debitore, nei cui confronti il fallimento aveva agito, benpoteva eccepire l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimentoderivante dal pagamento, da parte della somministrata, di retribuzioni econtributi dei lavoratori spettanti alla somministrante, al fine di contrastaree paralizzare la domanda di parte attrice ed ottenere il rigetto totale oparziale della pretesa azionata nei suoi confronti.3.2 Precisava che i pagamenti, sollecitati dalla società fallita e dovuti perlegge, effettuati dall’utilizzatore ma di competenza della somministrante,pur se eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale si riferivano adun fatto genetico – costituito dal contratto di somministrazione - sortoprima del fallimento.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazionesentenza affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha svolto difese concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24,52, 56, 93 e 95 l. fall., 32, 151, 155, 201 e 203 Codice della Crisi, inNumero registro generale 1382/2023Numero sezionale 2368/2026Numero di raccolta generale 22272/2026Data pubblicazione 29/06/2026relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appelloritenuto ammissibile l’eccezione di compensazione formulata dal debitorenell’ambito del giudizio ordinario di cognizione avanti al Tribunale ordinarioe non davanti al Tribunale fallimentare con le forme del procedimento diaccertamento dello stato passivo.2.

Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis c.p.c., dato che l’impugnatasentenza ha deciso una questione in diritto in modo conforme allagiurisprudenza della Corte di Cassazione.2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte nel giudiziopromosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenutopuò eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di unproprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è direttaesclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigettototale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivoprevisto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domandariconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato,di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante allamedesima parte una volta operata la compensazione (si vedano in questosenso, ex multis, Cass. 13345/2024, 12255/2022, 30298/2017,14418/2013, 15562/2011, 287/2009, e 18223/2002).3.

Sarebbe, infatti, inammissibile la domanda proposta dal creditore voltaad ottenere il mero accertamento di un credito da portare poi incompensazione con un diverso credito vantato dalla procedura nei suoiconfronti, poiché la domanda di ammissione al passivo, tipicamentedescritta dall’art. 93 l.fall., implica una richiesta di accertamento non solodell’esistenza del credito dell’istante, ma anche dell’idoneità concorsualedel medesimo, intesa quale attitudine a beneficiare del soddisfacimentoconcorsuale cui la procedura è volta (Cass. n. 33475/2021).Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, né le stesse possonoessere individuate nel recente arresto delle sezioni unite (Cass.

S.U.6481/2026) richiamato nella memoria ex art. 380-bis,1 c.p.c. dalNumero registro generale 1382/2023Numero sezionale 2368/2026Numero di raccolta generale 22272/2026Data pubblicazione 29/06/2026ricorrente, che riguarda una vicenda ben diversa da quella oggetto dicausa.

In tale sentenza, infatti, è stata estesa l’esclusivitàdell’accertamento endoconcorsuale anche alle domande di risoluzione perinadempimento, ove tale domanda sia pregiudiziale all’accertamento dipretese restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa.4.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1299 c.c., 61, commasecondo, l. fall. e 160, comma 2, del Codice della Crisi., per avere il giudicedi appello ritenuto esistente il credito di regresso in assenza della prova delpagamento integrale dell’obbligazione solidale ex art. 35, comma 2, d.lvo81/2015, non essendo stati versati all’Inps i contributi previdenziali.4.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte, con accertamento in fattonon sindacabile in sede di legittimità con il vizio di violazione di legge, haaccertato l’operatività della compensazione tra il credito del fallimento equello di regresso sorto in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. per aver effettuatopagamenti, anche se non integrali ma corrispondenti agli importi delcredito del Fallimento, spettanti alla somministrante.4.2 La disciplina dell’art. 61 l.fall. richiamata dal ricorrente non trova quiapplicazione, in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non ha chiesto di partecipare alconcorso insinuando nel passivo fallimentare il credito di regresso, ma si èlimitato a contrastare la domanda del Curatore eccependo lacompensazione dei crediti in sede di giudizio ordinario.5.

Il terzo motivo oppone la nullità della sentenza per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, e 115 c.p.c., per avere ritenuto esistente il credito diregresso, pure contestato dalla curatela fallimentare, senza fornire alcunamotivazione sul punto.6.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame - ex art. 360, 1 comma, n. 5,c.p.c. – di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in quanto il giudice d’appello ha ritenuto esistente il credito diregresso dell’opponente, pure espressamente contestato dalla procedurafallimentare opposta.7.

I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Numero registro generale 1382/2023Numero sezionale 2368/2026Numero di raccolta generale 22272/2026Data pubblicazione 29/06/20267.1 Attraverso la deduzione dei vizi motivazionali, che non sussistono inquanto la motivazione esiste e la sentenza non omette l’esame di alcunfatto storico rilevante, il ricorrente non fa altro che contestarel’accertamento in fatto compiuto dalla Corte in ordine all’intervenutopagamento, da parte della utilizzatore, delle retribuzioni spettanti a quattrolavoratori dipendenti, ingaggiati sulla base di un contratto disomministrazione di lavoro previsto dall’art. 30 d.lgs. 15 giugno 2015, n.81, stipulato con l’agenzia di somministrazione allora in bonis; e ciò inperfetta osservanza dell’art. 35, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81,che, per un verso, prevede – con riguardo ai trattamenti retributivi econtributivi spettanti ai lavoratori somministrati – la solidarietà passiva tral’utilizzatore e l’agenzia di somministrazione e, per altro verso, stabilisce il«diritto di rivalsa» dell’utilizzatore che ha pagato nei confronti dellapredetta agenzia di somministrazione.8 In conclusione, per tutto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 2.700 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborsoforfettario al 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2285/2022depositata il 11/11/2022;letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale Giuseppeudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione al decreto n.1523/2020 emesso dal Tribunale di Modena su ricorso del [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ingiunto all’opponente il pagamento, in favoreNumero registro generale 1382/2023Numero sezionale 2368/2026Numero di raccolta generale 22272/2026Data pubblicazione 29/06/2026della ricorrente, di € 12.854,98, oltre interessi e spese di lite per ilmancato pagamento della fattura n. FV16-16576, relativa a compensiretributivi, accessori e somme dovute per il servizio reso dalla società, inseguito fallita, per la somministrazione di quattro lavoratori nel settembre2016.2. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 3/6/2021, accolse l’opposizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. e per l’effetto revocò il decreto ingiuntivoopposto, dichiarando non dovute le somme ingiunte per effetto dicompensazione con le somme versate dall’opponente.3. La Corte d’Appello di Bologna, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello proposto dal Fallimento.3.1 Rilevava la Corte, per quanto di interesse in questa sede, che essendoil procedimento monitorio stato promosso dalla curatela per il recupero diun credito, il debitore, nei cui confronti il fallimento aveva agito, benpoteva eccepire l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimentoderivante dal pagamento, da parte della somministrata, di retribuzioni econtributi dei lavoratori spettanti alla somministrante, al fine di contrastaree paralizzare la domanda di parte attrice ed ottenere il rigetto totale oparziale della pretesa azionata nei suoi confronti.3.2 Precisava che i pagamenti, sollecitati dalla società fallita e dovuti perlegge, effettuati dall’utilizzatore ma di competenza della somministrante,pur se eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale si riferivano adun fatto genetico – costituito dal contratto di somministrazione - sortoprima del fallimento.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazionesentenza affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha svolto difese concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24,52, 56, 93 e 95 l. fall., 32, 151, 155, 201 e 203 Codice della Crisi, inNumero registro generale 1382/2023Numero sezionale 2368/2026Numero di raccolta generale 22272/2026Data pubblicazione 29/06/2026relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appelloritenuto ammissibile l’eccezione di compensazione formulata dal debitorenell’ambito del giudizio ordinario di cognizione avanti al Tribunale ordinarioe non davanti al Tribunale fallimentare con le forme del procedimento diaccertamento dello stato passivo.2. Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis c.p.c., dato che l’impugnatasentenza ha deciso una questione in diritto in modo conforme allagiurisprudenza della Corte di Cassazione.2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte nel giudiziopromosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenutopuò eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di unproprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è direttaesclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigettototale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivoprevisto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domandariconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato,di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante allamedesima parte una volta operata la compensazione (si vedano in questosenso, ex multis, Cass. 13345/2024, 12255/2022, 30298/2017,14418/2013, 15562/2011, 287/2009, e 18223/2002).3. Sarebbe, infatti, inammissibile la domanda proposta dal creditore voltaad ottenere il mero accertamento di un credito da portare poi incompensazione con un diverso credito vantato dalla procedura nei suoiconfronti, poiché la domanda di ammissione al passivo, tipicamentedescritta dall’art. 93 l.fall., implica una richiesta di accertamento non solodell’esistenza del credito dell’istante, ma anche dell’idoneità concorsualedel medesimo, intesa quale attitudine a beneficiare del soddisfacimentoconcorsuale cui la procedura è volta (Cass. n. 33475/2021).Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo, né le stesse possonoessere individuate nel recente arresto delle sezioni unite (Cass. S.U.6481/2026) richiamato nella memoria ex art. 380-bis,1 c.p.c. dalNumero registro generale 1382/2023Numero sezionale 2368/2026Numero di raccolta generale 22272/2026Data pubblicazione 29/06/2026ricorrente, che riguarda una vicenda ben diversa da quella oggetto dicausa. In tale sentenza, infatti, è stata estesa l’esclusivitàdell’accertamento endoconcorsuale anche alle domande di risoluzione perinadempimento, ove tale domanda sia pregiudiziale all’accertamento dipretese restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa.4. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1299 c.c., 61, commasecondo, l. fall. e 160, comma 2, del Codice della Crisi., per avere il giudicedi appello ritenuto esistente il credito di regresso in assenza della prova delpagamento integrale dell’obbligazione solidale ex art. 35, comma 2, d.lvo81/2015, non essendo stati versati all’Inps i contributi previdenziali.4.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte, con accertamento in fattonon sindacabile in sede di legittimità con il vizio di violazione di legge, haaccertato l’operatività della compensazione tra il credito del fallimento equello di regresso sorto in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. per aver effettuatopagamenti, anche se non integrali ma corrispondenti agli importi delcredito del Fallimento, spettanti alla somministrante.4.2 La disciplina dell’art. 61 l.fall. richiamata dal ricorrente non trova quiapplicazione, in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. non ha chiesto di partecipare alconcorso insinuando nel passivo fallimentare il credito di regresso, ma si èlimitato a contrastare la domanda del Curatore eccependo lacompensazione dei crediti in sede di giudizio ordinario.5. Il terzo motivo oppone la nullità della sentenza per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, e 115 c.p.c., per avere ritenuto esistente il credito diregresso, pure contestato dalla curatela fallimentare, senza fornire alcunamotivazione sul punto.6. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame - ex art. 360, 1 comma, n. 5,c.p.c. – di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, in quanto il giudice d’appello ha ritenuto esistente il credito diregresso dell’opponente, pure espressamente contestato dalla procedurafallimentare opposta.7. I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Numero registro generale 1382/2023Numero sezionale 2368/2026Numero di raccolta generale 22272/2026Data pubblicazione 29/06/20267.1 Attraverso la deduzione dei vizi motivazionali, che non sussistono inquanto la motivazione esiste e la sentenza non omette l’esame di alcunfatto storico rilevante, il ricorrente non fa altro che contestarel’accertamento in fatto compiuto dalla Corte in ordine all’intervenutopagamento, da parte della utilizzatore, delle retribuzioni spettanti a quattrolavoratori dipendenti, ingaggiati sulla base di un contratto disomministrazione di lavoro previsto dall’art. 30 d.lgs. 15 giugno 2015, n.81, stipulato con l’agenzia di somministrazione allora in bonis; e ciò inperfetta osservanza dell’art. 35, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81,che, per un verso, prevede – con riguardo ai trattamenti retributivi econtributivi spettanti ai lavoratori somministrati – la solidarietà passiva tral’utilizzatore e l’agenzia di somministrazione e, per altro verso, stabilisce il«diritto di rivalsa» dell’utilizzatore che ha pagato nei confronti dellapredetta agenzia di somministrazione.8 In conclusione, per tutto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 2.700 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborsoforfettario al 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.Il Presidente