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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 44843/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità e la valutazione del compendio istruttorio, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli - schiettamente di merito - già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3, anche in relazione alla completezza del quadro probatorio e all'inutilità di una rinnovazione istruttoria), dovendosi gli stessi considerare non consentiti e non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che la seconda doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena relativamente al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., non è consentito ed è manifestamente infondato, dato che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto richiamando il valore non trascurabile del bene oggetto del reato (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 29/10/2024 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità e la valutazione del compendio istruttorio, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli - schiettamente di merito - già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3, anche in relazione alla completezza del quadro probatorio e all'inutilità di una rinnovazione istruttoria), dovendosi gli stessi considerare non consentiti e non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che la seconda doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena relativamente al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., non è consentito ed è manifestamente infondato, dato che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto richiamando il valore non trascurabile del bene oggetto del reato (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 29/10/2024 Il consigliere
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