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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21704/2026

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in Marocco il 27/12/1992 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede con rito camerale non partecipato, in difetto di rituale richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che il difensore dell'imputato ricorrente non ha trasmesso conclusioni e rilevata la regolarità degli avvisi di ritoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di rapina ascrittogli.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione per omessa riqualificazione del delitto ascritto all'imputato come furto con strappo ex art. 624- bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è privo della necessaria specificità, reiterando una doglianza già incensurabilmente disattesa dalla Corte di appello con argomentazioni che il ricorrente in concreto non considera.

1. La Corte di appello ha, infatti, confermato la qualificazione del fatto contestato come rapina valorizzando elementi evocati dalla contestazione, risultati puntualmente accaduti, ma che l'imputato non considera (l'imputato, secondo quanto emerso dalle raccolte dichiarazioni, aveva strattonato la p.o., facendola cadere al suolo, e la aveva minacciata), dai quali si evince inesorabilmente che la condotta aggressiva dell'imputato era stata diretta immediatamente in danno della p.o.

Tale valutazione si conforma all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01), ferma nel ritenere che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore ma la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene.

2. L'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di improcedibilità dell'odierno giudizio di impugnazione di cui all'art. 344-bis cod. 2proc. pen., pur essendo il predetto termine già maturato alla data del 25/11/2025, nella quale il fascicolo è pervenuto in Cassazione.

2.1. Questa Corte ha chiarito ormai da tempo che la presentazione di un ricorso inammissibile non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e quindi anche la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la data della decisione della Corte di appello (Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903, in riferimento a ricorso inammissibile perché i motivi non sono consentiti o non erano stati dedotti in appello; Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 e Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266, in riferimento a ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, in riferimento a ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi; nonché, da ultimo, riepilogativamente, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 266818).

Il principio opera anche, ed a maggior ragione, in relazione all'impugnazione proposta fuori termine.

2.2. Con riguardo alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a),

I. 27 settembre 2021, n. 134), questa Corte si è univocamente orientata nel medesimo senso, essendosi affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima de quo (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 01).

Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 01, che per prima ha esaminato il problema, ha osservato, in particolare, che i principi (riepilogati sub § 2.1.) enunciati in riferimento all'estinzione per prescrizione del reato, ben possono essere estesi all'istituto dell'improcedibilità del giudizio d'impugnazione, in quanto "la ratio della nuova normativa, certamente finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo, implica che tale correlazione teleologica è solo tendenziale, non potendo prestarsi a forme di strumentalizzazione realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili".

2.3. L'orientamento risulta successivamente ribadito da Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 - 01, per la quale l'accertamento dell'inammissibilità dell'atto introduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui 3all'art. 344-bis cod. proc. pen., posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso; la sentenza ha anche precisato che l'esigenza di ragionevole durata del processo, sottesa all'istituto dell'improcedibilità, non può elidere la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale (in argomento, cfr. anche Sez. 5, n. 31856 del 10/09/2025, P., non mass.).

2.4. Ferma restando la condivisione delle argomentazioni di carattere sistematico poste a fondamento delle pronunzie appena citate, la conclusione cui questa Corte è pervenuta trova, in verità, a parere del collegio, una conferma testuale chiara ed ineludibile nel disposto dell'art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen. [come sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 1, d.

Igs. n. 150 del 2022).

La disposizione, riferita alle impugnazioni riguardanti gli interessi civili, prevede espressamente, infatti, che, quando, nei confronti dell'imputato, sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice dell'impugnazione (ovvero il giudice di appello e la Corte di cassazione), se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis cod. proc. pen., rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Pur essendo la disposizione dettata espressamente per disciplinare la sorte degli effetti civili a seguito della declaratoria di improcedibilità per decorrenza dei termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., nulla consente di ritenere che quanto dalla stessa stabilito in ordine ai rapporti tra la causa di improcedibilità dei giudizi d'impugnazione de qua e l'eventuale inammissibilità del ricorso operi unicamente ove debba essere valutata la necessità, o meno, del c.d. rinvio "per la prosecuzione" ai fini della decisione sugli effetti civili.

D'altro canto, come immediatamente evidenziato in dottrina, voler negare la portata generale della disposizione sarebbe palesemente irragionevole, poiché l'assetto dei rapporti tra la causa di improcedibilità dei giudizi d'impugnazione de qua e l'eventuale inammissibilità del ricorso non può mutare a seconda che l'impugnazione della quale ci si occupi sia coltivata agli effetti civili o penali.

43. Dovendo ravvisarsi a carico del ricorrente profili di colpa nella determinazione delle rilevate cause di inammissibilità del ricorso, lo stesso va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000) al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione in tale misura equitativamente fissata.

P.Q.MSI_ 12 GIU, 2026 7,;57,755-NAR7o G ![OSCURATO:PERSONA] C audia 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Marocco il 27/12/1992 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede con rito camerale non partecipato, in difetto di rituale richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che il difensore dell'imputato ricorrente non ha trasmesso conclusioni e rilevata la regolarità degli avvisi di ritoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di rapina ascrittogli. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione per omessa riqualificazione del delitto ascritto all'imputato come furto con strappo ex art. 624- bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è privo della necessaria specificità, reiterando una doglianza già incensurabilmente disattesa dalla Corte di appello con argomentazioni che il ricorrente in concreto non considera. 1. La Corte di appello ha, infatti, confermato la qualificazione del fatto contestato come rapina valorizzando elementi evocati dalla contestazione, risultati puntualmente accaduti, ma che l'imputato non considera (l'imputato, secondo quanto emerso dalle raccolte dichiarazioni, aveva strattonato la p.o., facendola cadere al suolo, e la aveva minacciata), dai quali si evince inesorabilmente che la condotta aggressiva dell'imputato era stata diretta immediatamente in danno della p.o. Tale valutazione si conforma all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01), ferma nel ritenere che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore ma la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene. 2. L'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di improcedibilità dell'odierno giudizio di impugnazione di cui all'art. 344-bis cod. 2proc. pen., pur essendo il predetto termine già maturato alla data del 25/11/2025, nella quale il fascicolo è pervenuto in Cassazione. 2.1. Questa Corte ha chiarito ormai da tempo che la presentazione di un ricorso inammissibile non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e quindi anche la prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la data della decisione della Corte di appello (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903, in riferimento a ricorso inammissibile perché i motivi non sono consentiti o non erano stati dedotti in appello; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266, in riferimento a ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, in riferimento a ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi; nonché, da ultimo, riepilogativamente, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, 266818). Il principio opera anche, ed a maggior ragione, in relazione all'impugnazione proposta fuori termine. 2.2. Con riguardo alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a), I. 27 settembre 2021, n. 134), questa Corte si è univocamente orientata nel medesimo senso, essendosi affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima de quo (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 01). Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 01, che per prima ha esaminato il problema, ha osservato, in particolare, che i principi (riepilogati sub § 2.1.) enunciati in riferimento all'estinzione per prescrizione del reato, ben possono essere estesi all'istituto dell'improcedibilità del giudizio d'impugnazione, in quanto "la ratio della nuova normativa, certamente finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo, implica che tale correlazione teleologica è solo tendenziale, non potendo prestarsi a forme di strumentalizzazione realizzabili attraverso la proposizione di ricorsi inammissibili". 2.3. L'orientamento risulta successivamente ribadito da Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 - 01, per la quale l'accertamento dell'inammissibilità dell'atto introduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui 3all'art. 344-bis cod. proc. pen., posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso; la sentenza ha anche precisato che l'esigenza di ragionevole durata del processo, sottesa all'istituto dell'improcedibilità, non può elidere la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale (in argomento, cfr. anche Sez. 5, n. 31856 del 10/09/2025, P., non mass.). 2.4. Ferma restando la condivisione delle argomentazioni di carattere sistematico poste a fondamento delle pronunzie appena citate, la conclusione cui questa Corte è pervenuta trova, in verità, a parere del collegio, una conferma testuale chiara ed ineludibile nel disposto dell'art. 578, comma 1-bis cod. proc. pen. [come sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 1, d. Igs. n. 150 del 2022). La disposizione, riferita alle impugnazioni riguardanti gli interessi civili, prevede espressamente, infatti, che, quando, nei confronti dell'imputato, sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice dell'impugnazione (ovvero il giudice di appello e la Corte di cassazione), se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis cod. proc. pen., rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Pur essendo la disposizione dettata espressamente per disciplinare la sorte degli effetti civili a seguito della declaratoria di improcedibilità per decorrenza dei termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., nulla consente di ritenere che quanto dalla stessa stabilito in ordine ai rapporti tra la causa di improcedibilità dei giudizi d'impugnazione de qua e l'eventuale inammissibilità del ricorso operi unicamente ove debba essere valutata la necessità, o meno, del c.d. rinvio "per la prosecuzione" ai fini della decisione sugli effetti civili. D'altro canto, come immediatamente evidenziato in dottrina, voler negare la portata generale della disposizione sarebbe palesemente irragionevole, poiché l'assetto dei rapporti tra la causa di improcedibilità dei giudizi d'impugnazione de qua e l'eventuale inammissibilità del ricorso non può mutare a seconda che l'impugnazione della quale ci si occupi sia coltivata agli effetti civili o penali. 43. Dovendo ravvisarsi a carico del ricorrente profili di colpa nella determinazione delle rilevate cause di inammissibilità del ricorso, lo stesso va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000) al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione in tale misura equitativamente fissata. P.Q.MSI_ 12 GIU, 2026 7,;57,755-NAR7o G ![OSCURATO:PERSONA] C audia 5
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