CNELTesto definitivoSezione Pubblica AmministrazioneDecisione del 1 gennaio 2022
CNEL n. S251/2022
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: S251
Titolo CCNL: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art.8 del D. Lgs.n. 502 del 1992 e succ. modificazioni e integrazioni
Titolo accordo: ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – TRIENNIO 2022-2024
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sottosettori: —
Parti datoriali: SISAC
Parti sindacali: SIMPEF; CIPE; FIMP
Decorrenza: 2022-01-01
Scadenza: 2024-12-31
Stipula: 2025-12-18
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-246863
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=246863
--- Testo contratto ---
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502
DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI –
TRIENNIO 2022-2024
In data 18 dicembre 2025 alle ore 12:00 ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta ai sensi
dell’articolo 8 del d.lgs., n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra
la SSIISSAACC nella persona del Coordinatore dott. Marco Luca Caroli firmato
e le seguenti Organizzazioni Sindacali:
FFIIMMPP firmato
SSIIMMPPEEFF firmato
CCIIPPEE firmato
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’ articolo 4, comma 9, L egge 30 dicembre 1991 , n. 412 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto l’ articolo 52, comma 27, L egge 27 dicembre 2002 , n. 289 e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la Legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il vigente Patto per la Salute;
Visto l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della
Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli
accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi de ll’articolo 52,
comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del 5 dicembre 2013 (Rep. 164/CSR);
Visto l’articolo 2 nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138;
Visto l’Accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome del 29 luglio 2004;
Visto l’articolo 1, comma 178 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l’articolo 1, commi 609, 610 e 611 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto l’articolo 1, commi 27, 28, 29, 30 e 31 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
Visto l'articolo 9-quater del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2015, n. 125;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178 recante
regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2022, recante l’istituzione
dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
Visto il vigente Decreto sull’aggiornamento della Definizione dei livelli essenziali di assistenza di
cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
23 maggio 2022, n. 77;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 29 luglio 2022;
Vista l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le
Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di
Attesa;
Visto il vigente Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV);
Visto l'Accordo Stato -Regioni, n. 36/CSR del 7 febbraio 2013 recante linee di indirizzo per la
riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale;
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Visto l'Accordo Stato-Regioni relativo al Piano Nazionale della Cronicità;
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 221/CSR del 24 novembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo sui criteri e
le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117”;
Visto l'Accordo Stato-Regioni, n. 14/CSR del 2 febbraio 2017, Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore
salute";
Vista l’Intesa Stato-Regioni, n. 132/CSR del 25 luglio 2024, Intesa, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni
del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta - triennio 2019-2021;
Visto l’Accordo Stato -Regioni, n. 215/CSR del 17 dicembre 2020, Accordo ai sensi dell’articolo 4,
comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 181 sul documento recante “Indicazioni nazionali per
l’erogazione di prestazioni in telemedicina” e successive disposizioni attuative.
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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IINNDDIICCEE
IINNDDIICCEE .......................................................................................................................................................................................................................................... 4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................................................................................................ 6
CAPO I – CONTESTO ISTITUZIONALE ....................................................................................................................................................................... 6
Art. 1 – Quadro di riferimento. ..................................................................................................................................................................................... 6
Art. 2 – Campo di applicazione e durata dell’Accordo. ...................................................................................................................................... 7
Art. 3 – Livelli di contrattazione. .................................................................................................................................................................................. 8
Art. 4 – Obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale. .......................................................................................................................... 10
Art. 5 – Arretrati ed incrementi. ................................................................................................................................................................................ 11
Art. 6 – Flussi informativi. ............................................................................................................................................................................................ 12
Art. 7 – Tavolo di consultazione nazionale. ......................................................................................................................................................... 13
CAPO II – CONTESTO ORGANIZZATIVO ................................................................................................................................................................ 14
Art. 8 – Istituzione delle forme organizzative (AFT e UCCP). ..................................................................................................................... 14
Art. 9 – Partecipazione alla Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP). ............................................................................................... 15
Art. 10 – Il coordinatore di UCCP. ............................................................................................................................................................................. 16
Art. 11 – Comitato regionale. ...................................................................................................................................................................................... 17
Art. 12 – Comitato aziendale. ...................................................................................................................................................................................... 19
Art. 13 – Programmazione delle attività della pediatria di libera scelta. .............................................................................................. 21
CAPO III – RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI ...................................................................................................................................... 22
Art. 14 – Rappresentanza sindacale. ....................................................................................................................................................................... 22
Art. 15 – Rappresentatività. ........................................................................................................................................................................................ 23
Art. 16 – Diritti sindacali. .............................................................................................................................................................................................. 24
Art. 17 – Partecipazione a comitati e commissioni. ......................................................................................................................................... 25
Art. 18 – Esercizio del diritto di sciopero. ............................................................................................................................................................ 26
CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA .................................................................. 27
Art. 19 – Graduatoria regionale e graduatorie aziendali per incarichi temporanei e sostituzioni. .......................................... 27
Art. 20 – Incompatibilità. .............................................................................................................................................................................................. 29
Art. 21 – Sospensione dagli incarichi e dalle attività convenzionali........................................................................................................ 31
Art. 22 – Assenze per incarichi istituzionali. ....................................................................................................................................................... 33
Art. 23 – Cessazione, revoca e decadenza dell’incarico convenzionale. ................................................................................................ 34
Art. 24 – Procedimento di contestazione. ............................................................................................................................................................. 35
Art. 25 – Formazione continua (ECM). ................................................................................................................................................................... 39
Art. 26 – Attività didattica. ........................................................................................................................................................................................... 40
Art. 27 – Libera professione. ....................................................................................................................................................................................... 41
TITOLO II – ATTIVITÀ DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ........................................................................................................................... 42
Art. 28 – Caratteristiche generali delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). ...................................................................... 42
Art. 29 – Il referente di AFT. ........................................................................................................................................................................................ 44
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Art. 30 – Rapporto ottimale e carenza assistenziale. ...................................................................................................................................... 45
Art. 31 – Assegnazione di incarichi e instaurazione del rapporto convenzionale. ........................................................................... 47
Art. 32 – Procedure per l’assegnazione di incarichi. ....................................................................................................................................... 49
Art. 33 – Requisiti degli studi medici. ..................................................................................................................................................................... 52
Art. 34 – Sostituzioni. ..................................................................................................................................................................................................... 54
Art. 35 – Incarichi provvisori...................................................................................................................................................................................... 55
Art. 36 – Massimale di scelte e sue limitazioni. ................................................................................................................................................. 56
Art. 37 – Scelta del pediatra. ....................................................................................................................................................................................... 57
Art. 38 – Revoca e ricusazione della scelta. ......................................................................................................................................................... 59
Art. 39 – Revoche d’ufficio. .......................................................................................................................................................................................... 60
Art. 40 – Effetti economici di scelta, revoca e ricusazione. .......................................................................................................................... 61
Art. 41 – Compiti e funzioni del pediatra di libera scelta. ............................................................................................................................. 62
Art. 42 – Attività prescrittiva. ..................................................................................................................................................................................... 65
Art. 43 – Visite occasionali. .......................................................................................................................................................................................... 67
Art. 44 – Trattamento economico del pediatra di libera scelta. ................................................................................................................ 68
Art. 45 – Contributi previdenziali. ........................................................................................................................................................................... 72
Art. 46 – Attività Territoriali Programmate. ....................................................................................................................................................... 73
Art. 47 – Attività nelle Case della Comunità. ....................................................................................................................................................... 74
NORME FINALI .................................................................................................................................................................................................................. 75
NORME TRANSITORIE ................................................................................................................................................................................................... 76
DICHIARAZIONI A VERBALE....................................................................................................................................................................................... 77
ALLEGATI ............................................................................................................................................................................................................................. 79
Allegato 1 – Assistenza proattiva. ............................................................................................................................................................................ 79
Allegato 2 – Procedure tecniche per la rilevazione delle ore di disponibilità sindacale ............................................................... 80
Allegato 3 – Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della pediatria di libera
scelta. ............................................................................................................................................................................................................................ 82
Allegato 4 – Titoli per la formazione della graduatoria regionale. ........................................................................................................... 86
Allegato 5 – Disposizioni per favorire il ricambio generazionale dei pediatri di libera scelta. .................................................. 88
Allegato 6 – Codice di comportamento dei pediatri di libera scelta. ....................................................................................................... 93
Allegato 7 – Prestazioni aggiuntive. ........................................................................................................................................................................ 94
Allegato 8 – Assistenza domiciliare ai bambini con patologia cronica................................................................................................... 96
Allegato 9 – Assistenza ambulatoriale a bambini con patologia cronica. .......................................................................................... 100
Allegato 10 – Progetto Salute Infanzia. ............................................................................................................................................................... 102
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – CONTESTO ISTITUZIONALE
AARRTT.. 11 –– QQUUAADDRROO DDII RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO..
1. Le Regioni e le Province autonome (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative della pediatria di libera scelta (in seguito Organizzazioni
Sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo
Collettivo Nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 , n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La sostenibilità economica del Servizio Sanitario Nazionale e la crescente esigenza di
qualificazione dei servizi sanitari territoriali richiedono una nuova organizzazione del sistema
delle cure primarie valorizzando i pediatri di libera scelta e promuovendo l’integrazione con
altre figure professionali. Con il presente rinnovo contrattuale si dà attuazione alla riforma
introdotta nell’ordinamento vigente con la Legge 8 novembre 2012 , n. 189 con riferimento, in
particolare, alle disposizioni contenute nell’articolo 1.
3. Le Regioni rispettano le clausole del presente Accordo applicandone i principi negli Accordi
decentrati al fine del miglioramento della qualità dell'assistenza, dell'uniforme applicazione
sull’intero territorio regionale e della tutela del rapporto individuale di lavoro con i pediatri di
libera scelta convenzionati, valorizzando il rapporto fiduciario medico-paziente.
4. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali ribadiscono la validità del Servizio Sanitario Nazionale
solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione
della salute.
5. Nel contesto legislativo e regolamentare in cui opera, il presente Accordo Collettivo Nazionale
risponde anche agli indirizzi del Patto per la Salute , con particolare riferimento a PDTA,
cronicità, integrazione sociosanitaria, attività di prevenzione, valorizzazione del territorio,
nonché agli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale ai sensi dell’articolo 4.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 22 –– CCAAMMPPOO DDII AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE EE DDUURRAATTAA DDEELLLL’’AACCCCOORRDDOO..
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni il presente Accordo Collettivo Nazionale regola sotto il pro filo economico e
giuridico, l’esercizio delle attività professionali tra i pediatri di libera scelta e le Aziende
Sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del S.S.N., dei compiti e delle attività
per la tutela della salute dei minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
2. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, il pediatra di libera scelta
esercita un’attività libero -professionale contrattualizzata e regolamentata dall’ACN nel rispetto
del modello organizzativo regionale per il perseguimento delle finalità del S.S.N.
3. L’assetto organizzativo è determinato dalla programmazione regionale nel rispetto della
normativa vigente e del presente ACN.
4. Il presente Accordo, relativo al triennio 2022-2024, entra in vigore dalla data di assunzione del
relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 33 –– LLIIVVEELLLLII DDII CCOONNTTRRAATTTTAAZZIIOONNEE..
1. L’Accordo Collettivo Nazionale si caratterizza come momento organizzativo ed elemento
unificante del S.S.N., nonché come strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori.
2. I tre livelli di negoziazione previsti dalla normativa vigente (nazionale, regionale e aziendale)
devono risultare coerenti col quadro istituzionale vigente, rispettando i principi di
complementarietà e mutua esclusione che devono rendere razionale l’intero processo di
contrattazione.
3. Il livello di negoziazione nazionale si svolge attorno ad aspetti di ordine generale , quali ad
esempio:
a) la definizione dei compiti , delle funzioni e dei relativi livelli di responsabilità del personale
sanitario convenzionato, a partire dall’attuazione dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza;
b) la dotazione finanziaria a disposizione dei tre livelli di negoziazione per gli incrementi da
riconoscere al personale medico convenzionato in occasione del rinnovo contrattuale;
c) la definizione e le modalità di distribuzione dell’onorario professionale (parte economica
fissa);
d) la definizione della parte variabile del compenso;
e) la rappresentatività sindacale, nazionale, regionale ed aziendale;
f) la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ed il mantenimento della convenzione;
g) la responsabilità delle Regioni e delle Aziende Sanitarie nei confronti della piena
applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale;
h) i criteri generali della formazione obbligatoria, nei suoi principali aspetti.
4. Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di
salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione
e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a
livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché la
modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate
dal presente Accordo.
Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire
gli Accordi Integrativi Regionali come previsto dall’articolo 8, comma 3.
5. Il livello di negoziazione aziendale, Accordo Attuativo Aziendale (AAA), in applicazione dell’AIR,
specifica i progetti e le attività dei pediatri convenzionati necessari all’attuazione degli obiettivi
e dei modelli organizzativi individuati dalla programmazione regionale, tenuto conto anche della
programmazione di cui all’articolo 13.
6. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3 -quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i. , come
richiamato dall’articolo 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002 , n. 289, eventuali clausole degli
Accordi regionali ed aziendali in contrasto rispetto al presente Accordo sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice
Civile.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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7. Gli Accordi regionali ed aziendali sono trasmessi alla SISAC ed ai rispettivi Comitati regionali
entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 44 –– OOBBIIEETTTTIIVVII PPRRIIOORRIITTAARRII DDII PPOOLLIITTIICCAA SSAANNIITTAARRIIAA NNAAZZIIOONNAALLEE..
1. La programmazione regionale finalizza gli AAIIRR alle esigenze assistenziali del proprio
territorio, tenendo conto anche degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in tema di
attuazione degli obiettivi prioritari declinati nelle seguenti lettere:
a) PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITÀ (P.N.C.). Il P.N.C. impegna le Regioni nella
programmazione di un disegno strategico centrato sulla persona ed orientato su una migliore
organizzazione dei servizi ed una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza.
Per prevenire e ridurre il rischio di cronicità e migliorarne la gestione nel rispetto delle
evidenze scientifiche, dell'appropriatezza delle prestazioni e della condivisione dei Percorsi
Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), in coerenza con le scelte di programmazione
regionale, gli AAIIRR prevedono l'attiva partecipazione dei pediatri di libera scelta ai
programmi di prevenzione e promozione della salute del bambino ed alla presa in carico degli
assistiti affetti da malattie rare o croniche e ad alta complessità per rendere più efficaci ed
efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore
uniformità ed equità di accesso ai cittadini.
b) PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (P.N.P.V.). La riduzione del carico delle
malattie infettive prevenibili da vaccino rappresenta una priorità per il nostro Paese, da
realizzare attraverso strategie efficaci ed omogenee sul territorio nazionale. Il calendario
vaccinale indica le vaccinazioni attivamente e gratuitamente offerte alla popolazione per fasce
d'età. Le Regioni definiscono il modello organizzativo necessario a garantire l'erogazione e la
piena fruibilità delle vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale e nell'ambito degli AAIIRR
possono prevedere una attiva partecipazione dei pediatri di libera scelta nelle vaccinazioni e
nelle relative attività collegate.
c) ACCESSO IMPROPRIO AL PRONTO SOCCORSO . L'aumento complessivo della domanda di
salute, l'evoluzione tecnologica, i cambiamenti demografici e sociali in corso determinano la
necessità di presa in carico globale del cittadino e pongono il tema dell'integrazione dei servizi
e della continuità assistenziale al centro delle politiche sanitarie. Pertanto è necessario avviare
un riassetto del sistema di domanda/offerta e promuovere un cambiamento culturale relativo
alle modalità di approccio al bisogno di salute. In tale contesto gli AAIIRR prevedono
l'integrazione nelle reti territoriali dei pediatri di libera scelta e delle loro forme organizzative
con le strutture, con i servizi e con tutte le altre figure professionali del territorio, per garantire
la continuità dell'assistenza ed evitare, per quanto possibile, l'accesso al pronto soccorso per
prestazioni non urgenti e/o considerabili inappropriate, anche con il coinvolgimento dei
pediatri di libera scelta nelle prestazioni diagnostiche di primo livello collegate all’accesso
improprio.
d) GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA E APPROPRIATEZZA . Nell'ambito degli AAIIRR, fermo
restando la programmazione regionale in tema di prestazioni necessarie e coerenti col
fabbisogno, deve essere prevista specificamente la partecipazione dei pediatri di libera scelta
ai percorsi regionali di prescrizione, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle
prestazioni, che distinguano i primi accessi dai percorsi di follow-up nel rispetto delle
condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza previsti dalle normative vigenti.
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AARRTT.. 55 –– AARRRREETTRRAATTII EEDD IINNCCRREEMMEENNTTII..
1. Preso atto delle disposizioni assunte dal Governo in materia finanziaria, come da atto di
indirizzo pervenuto, le parti concordano l’erogazione delle risorse relative agli arretrati previsti
per gli anni 2022 e 2023 e gli arretrati e gli incrementi a decorrere dal 1 gennaio 2024, per i
pediatri di libera scelta , da erogarsi secondo le seguenti tabelle e da considerarsi al netto degli
oneri previdenziali a carico dell’Azienda:
Pediatri di Libera Scelta
TABELLA A1 – Arretrati 2022-2024
Anno
€/anno
per
assistito
Arretrati 2022 0,49
Arretrati 2023 0,73
Pediatri di Libera Scelta
TABELLA A2 – Arretrati ed incrementi dal 1 gennaio 2024
Decorrenza
€/anno
per
assistito
Riferimento ACN
dal 1 gennaio 2024 5,97 Articolo 44, comma 1, lettera A, punto I
dal 1 gennaio 2024 2,56 Articolo 44, comma 1, lettera B, punto IV
Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2024, il compenso forfetario annuo per assistito di
cui all’articolo 44, comma 1, lettera A, punto I, è rideterminato in Euro 93,89 (novantatré/89).
2. Gli arretrati di cui alle tabelle A1 ed A2 sono corrisposti nel limite del massimale del pediatra di
libera scelta e delle scelte in deroga in carico nell’anno di riferimento. Gli incrementi di cui alla
tabella A2, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, sono corrisposti nel
limite del massimale e delle scelte in deroga di cui all’articolo 36.
3. Gli arretrati di cui alla tabella A1 e quelli derivanti dagli adeguamenti contrattuali di cui alla
tabella A2 sono corrisposti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente ACN.
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AARRTT.. 66 –– FFLLUUSSSSII IINNFFOORRMMAATTIIVVII..
1. I pediatri di libera scelta assolvono ai compiti informativi derivanti dalla normativa nazionale e
dai conseguenti provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali
mediante la cooperazione ed interoperabilità dei propri applicativi, nel rispetto della normativa
sulla privacy.
2. Il pediatra assolve al debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti da:
a) sistema informativo nazionale (NSIS);
b) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata;
c) fascicolo sanitario elettronico (FSE).
3. Il pediatra assolve, altresì, agli obblighi previsti dal flusso informativo definito dalla Regione,
senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a carico dei pediatri di libera scelta e sulla
base degli ulteriori compiti previsti per il raggiungimento di specifici obiettivi.
4. L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera b), documentata attraverso le verifiche
del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo
del pediatra di libera scelta in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è
applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al
verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda
da cause tecniche non legate alla responsabilità del pediatra.
5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e pediatri di libera scelta avvengono attraverso modalità
informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata.
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AARRTT.. 77 –– TTAAVVOOLLOO DDII CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE NNAAZZIIOONNAALLEE..
1. Al fine della valutazione del processo di applicazione del presente ACN e di quanto previsto dagli
AAIIRR conseguenti al medesimo, nonché al fine di documentare il grado di
convergenza/divergenza verso l’obiettivo della uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza, le Regioni e le Aziende Sanitarie trasmettono alla SISAC il testo degli Accordi
decentrati (AIR – Accordo Integrativo Regionale e AAA – Accordo Attuativo Aziendale). La SISAC
definisce e raccoglie periodicamente per via informatica ulteriori informazioni utili al
monitoraggio.
2. Tali informazioni potranno riguardare i seguenti aspetti:
a) assetto organizzativo dei servizi territoriali;
b) principali attività degli stessi servizi;
c) dimensione economico-finanziaria della loro gestione;
d) monitoraggio degli Accordi Integrativi Regionali.
3. La SISAC si impegna a rendere noti periodicamente i risultati di questa attività di monitoraggio.
4. La SISAC attiva un tavolo di consultazione nazionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente Accordo, che si riunisce almeno una volta l'anno, al fine di operare un confronto
sulle informazioni di cui al comma 2 . In tale sede possono essere discusse iniziative volte a
favorire la conciliazione vita -lavoro delle lavoratrici di cui al presente Accordo . Dal confronto
possono emergere proposte condivise per le quali la SISAC può farsi promotrice presso gli
Organi preposti in sede di rinnovo contrattuale.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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CAPO II – CONTESTO ORGANIZZATIVO
AARRTT.. 88 –– IISSTTIITTUUZZIIOONNEE DDEELLLLEE FFOORRMMEE OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE ((AAFFTT EE UUCCCCPP))..
1. Ai sensi della normativa vigente i pediatri di libera scelta operano all’interno del nuovo assetto
definito dell’articolo 2, comma 3 del presente Accordo e aderiscono al sistema informativo (rete
informatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali
condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.
2. Le Regioni definiscono gli atti di programmazione inerenti al le forme organizzative (AFT –
Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie) osservando i
seguenti criteri generali:
a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;
b) istituzione delle UCCP come forme organizzative multi professionali del Distretto tenendo
conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell'equità
di accesso alle cure;
c) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e UCCP , anche tramite idonei sistemi
informatici senza oneri a carico dei pediatri di libera scelta.
3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma è determinata dagli Accordi Integrativi
Regionali.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 99 –– PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE AALLLLAA UUNNIITTÀÀ CCOOMMPPLLEESSSSAA DDII CCUURREE PPRRIIMMAARRIIEE ((UUCCCCPP))..
1. La UCCP rappresenta la forma organizzativa multiprofessionale che opera in forma integrata
all’interno di Case della Comunità, strutture e/o presidi individuati dalle Aziende Sanitarie, con
una sede di riferimento (hub) ed eventuali altre sedi (spoke) dislocate nel territorio. Essa
persegue obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda Sanitaria, secondo un modello -tipo
coerente con i contenuti dell'ACN e definito dalla Regione. Opera, inoltre, in continuità con le
AFT, rispondendo, grazie alla composizione multiprofessionale, ai bisogni di salute complessi.
2. La UCCP garantisce il carattere multiprofessionale della sua attività attraverso il coordinamento
e l’integrazione principalmente dei medici, convenzionati e dipendenti, delle altre
professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli odontoiatri, degli
infermieri, delle ostetriche, delle professioni tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
del sociale a rilevanza sanitaria.
3. Ogni AFT è collegata funzionalmente alla UCCP di riferimento. I pediatri di libera scelta si
raccordano tramite il coordinamento della AFT alle attività della UCCP nel rispetto della
programmazione regionale in tema di percorsi di assistenza specifica per l’età pediatrica.
4. La UCCP realizza i propri compiti attraverso:
a) la programmazione delle proprie attività in coerenza con quella del Distretto di riferimento;
b) la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di ricerca
concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e aziendale e con le
finalità di cui al comma precedente;
c) la programmazione di audit clinici e organizzativi, coinvolgendo anche i referenti di AFT di
medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale.
5. Le attività, gli obiettivi ed i livelli di performance della UCCP sono parte integrante del
programma delle attività territoriali del Distretto. Tra gli obiettivi va incluso anche il grado di
integrazione tra i componenti. La valutazione dei risultati raggiunti dai pediatri di libera scelta,
operanti all’interno della UCCP, costituisce la base per l’erogazione della parte variabile del
trattamento economico degli stessi pediatri. Detta parte variabile è inclusa ed evidenziata
nell’eventuale budget che l’Azienda Sanitaria può decidere di adottare nei confronti dell’intera
UCCP, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b -ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
modificato dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 1100 –– IILL CCOOOORRDDIINNAATTOORREE DDII UUCCCCPP..
1. Qualora l’Azienda decida di individuare il coordinatore dell’UCCP tra i pediatri di libera scelta
operanti nell’ambito della stessa, la procedura di designazione del coordinatore dovrà tener
conto dei seguenti criteri:
- il coordinatore deve espressamente accettare l’incarico, essere disponibile a svolgere tale
funzione e a garantirne il mantenimento per il periodo previsto;
- l’incarico di coordinatore deve essere compatibile con l’attività assistenziale e non andare a
detrimento della qualità dell’assistenza;
- il candidato deve aver maturato una significativa esperienza professionale nell’ambito
dell’assistenza territoriale e dell’organizzazione dei processi di cura e documentare una
formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche
connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di
responsabilità aziendale;
- l'incarico ha una durata di norma triennale.
2. Al coordinatore di UCCP sono affidate, in particolare, le funzioni di:
a) collaborazione con il Distretto all'organizzazione dei percorsi assistenziali;
b) relazione e confronto con la dirigenza distrettuale ed aziendale su tematiche assistenziali,
progettuali ed organizzative;
c) raccordo con i referenti di AFT per la razionalizzazione di percorsi di cura, ottimale utilizzo
delle risorse disponibili, raggiungimento degli obiettivi aziendali;
d) collaborazione alla definizione dei programmi di attività, alla gestione di budget assegnato,
alla rilevazione e valutazione dei fabbisogni.
3. Il coordinatore predispone annualmente la relazione dell'attività svolta dall'UCCP per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base degli indicatori di processo e di risultato
definiti dall'Azienda.
4. Al coordinatore di UCCP di cui al comma 1 è riconosciuto un compenso commisurato alle
funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità
della remunerazione destinata alla funzione di “coordinatore” il cui onere è finanziato attraverso
la quota assegnata agli Accordi Integrativi Regionali di cui all'articolo 44, comma 1, lettera B,
punto II.
5. Il Direttore Generale dell’Azienda nomina il coordinatore di UCCP , ne valuta annualmente i
risultati e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 1111 –– CCOOMMIITTAATTOO RREEGGIIOONNAALLEE..
1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da
pediatri di libera scelta operanti in Regione in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione
riferito al presente ambito contrattuale.
2. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e
presiede il Comitato . I componenti di parte pubblica del Comitato, titolari e sostituti, sono
individuati nel provvedimento istitutivo del Comitato in numero pari al totale dei rappresentanti
di parte sindacale.
3. La componente sindacale del Comitato è costituita dal rappresentante legale pro tempore di
ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o suo delegato. Il
delegato deve accreditarsi presso la Regione prima di ciascun incontro. Ciascuna Organizzazione
Sindacale comunica l’indirizzo di posta elettronica certificato dove ricevere le convocazioni ed
ogni altra informazione.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono
avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali
componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno
15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione , fatte salve diverse determinazioni a
livello regionale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa
documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per
iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando
l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono
pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione , fatte salve diverse
determinazioni a livello regionale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni
Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere
favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano ,
complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme
applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la pediatria di libera
scelta;
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare
tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato.
11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento periodico dei
compiti assegnati al Comitato regionale , il quale si riunisce almeno due volte l’anno . Il Comitato
regionale rimane confermato sino all’insediamento del nuovo Comitato, che deve essere
effettuato entro 3 (tre) mesi dall’entrata in vigore del presente ACN.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 1122 –– CCOOMMIITTAATTOO AAZZIIEENNDDAALLEE..
1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da pediatri di libera scelta operanti in
Regione in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo
Regionale e dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito
contrattuale.
2. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e
presiede il Comitato . I componenti di parte pubblica del Comitato, titolari e sostituti, sono
individuati nel provvedimento istitutivo del Comitato in numero pari al totale dei rappresentanti
di parte sindacale.
3. La componente di parte sindacale del Comitato è costituita da un rappresentante di ciascuna
Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o suo delegato, indicato dal
rappresentante legale pro tempore. Il delegato deve accreditarsi presso l’Azienda prima di
ciascun incontro . Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica l’indirizzo di posta elettronica
certificato dove ricevere le convocazioni ed ogni altra informazione.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono
avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali
componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno
15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione , fatte salve diverse determinazioni a
livello aziendale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa
documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per
iscritto richiesta convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando
l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono
pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione , fatte salve diverse
determinazioni a livello aziendale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni
Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere
favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano ,
complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri e proposte nei confronti del processo di programma zione aziendale e
distrettuale (ad esempio: variazione degli ambiti territoriali di iscrizione dei pediatri di
libera scelta, individuazione delle zone disagiate, individuazione delle zone carenti, ecc…);
b) monitorare l’applicazione degli Accordi Attuativi Aziendali ed esprimere pareri sulla loro
applicazione;
c) definire il regolamento previsto dall’articolo 28, comma 11, monitorare il funzionamento
delle AFT e delle UCCP.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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11. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento periodico
dell’attività del Comitato , il quale si riunisce almeno due volte l’anno . Il Comitato aziendale
rimane confermato sino all’insediamento del nuovo Comitato, che deve essere effettuato entro 3
(tre) mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Integrativo Regionale.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 1133 –– PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ DDEELLLLAA PPEEDDIIAATTRRIIAA DDII LLIIBBEERRAA SSCCEELLTTAA..
1. Nell'ambito del Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3 -quater del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. l'Azienda definisce gli interventi per la promozione e lo sviluppo
della pediatria di libera scelta, in coerenza con il proprio modello organizzativo, individuando:
a) gli obiettivi di salute che si intendono perseguire, con particolare riferimento alla
realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) e in considerazione di
quanto previsto all'Allegato 1 sull’assistenza proattiva;
b) le attività e i volumi di prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente
lettera a).
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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CAPO III – RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI
AARRTT.. 1144 –– RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA SSIINNDDAACCAALLEE..
1. Ciascuna Organizzazione Sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dai
pediatri di libera scelta e diretta destinataria delle relative quote associative. Ai fini
dell’accertamento della rappresentatività non sono riconosciute valide le Organizzazioni
Sindacali costituite mediante fusione, affiliazione, o in altra forma, e che non risultino effettive
titolari delle deleghe.
2. Il rappresentante legale provvede al deposito presso la SISAC dell’atto costitutivo e dello statuto
della propria Organizzazione Sindacale, da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe di cui
al comma 1. Ogni successiva variazione deve essere comunicata alla SISAC entro tre mesi.
3. Ciascuna Organizzazione Sindacale è misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente
titolare ed intestataria.
4. I dirigenti sindacali rappresentano esclusivamente un’unica Organizzazione Sindacale e non
possono essere dirigenti di altre Organizzazioni Sindacali.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 1155 –– RRAAPPPPRREESSEENNTTAATTIIVVIITTÀÀ..
1. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo
sindacale alle singole Aziende dai pediatri convenzionati titolari di incarico a tempo
indeterminato e provvisorio. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive
accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno. Le Aziende provvedono alla trattenuta delle
quote sindacali e al riversamento delle stesse sul conto corrente intestato alla Organizzazione
Sindacale, in ottemperanza all’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 , n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni ed in ossequio alle previsioni dell’articolo 43 del D.Lgs.
30 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i. e del precedente articolo 14 , esclusivamente sulla base della
delega rilasciata dall'iscritto.
2. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della contrattazione sul piano
nazionale, le Organizzazioni Sindacali che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe
per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
3. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale
associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento,
sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali.
4. Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un
terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Azienda di
riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Attuativi Aziendali.
5. I rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale devono essere formalmente accreditati
quali componenti delle delegazioni trattanti , la composizione delle quali è definita,
rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione, in accordo
con le Organizzazioni Sindacali . L’Accordo Collettivo Nazionale e gli Accordi decentrati sono
validamente sottoscritti se stipulati da Organizzazioni Sindacali che rappresentano ,
complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti.
6. La rilevazione delle deleghe sindacali è effettuata annualmente dalla SISAC, che certifica la
consistenza associativa e la comunica entro il 31 ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre di
ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali . Entro il mese di febbraio di ciascun anno le Aziende
comunicano alla SISAC e all’Assessorato regionale alla Sanità la consistenza associativa
risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno.
7. In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle
deleghe rilevate al 1° gennaio dell’anno precedente. Per le trattative disciplinate dall’articolo 8
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 , n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni la consistenza
associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede
all’avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse.
8. Sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo esclusivamente le
deleghe rilasciate dai pediatri di libera scelta di importo superiore alla metà del valore medio
delle trattenute richieste da tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative nel corso del
precedente anno solare . La SISAC rende noto annualmente il relativo valore mensile di
riferimento.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 1166 –– DDIIRRIITTTTII SSIINNDDAACCAALLII..
1. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale, debitamente comunicata
da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascuna Organizzazione
Sindacale maggiormente rappresentativa e firmataria del presente Accordo viene riconosciuta la
disponibilità di 6 (sei) ore annue per ogni iscritto rilevato , sulla base dell'articolo 15 del
presente Accordo.
2. Il legale rappresentante nazionale del sindacato e/o, su espressa delega dello stesso, il legale
rappresentante regionale comunica alle Aziende, per il tramite delle procedure informatiche
predisposte dalla SISAC, entro e non oltre un mese dalla certificazione di cui all’articolo 15,
comma 4 del presente Accordo , i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di
appartenenza e le ore assegnate.
3. La SISAC trasmette le comunicazioni di competenza , con le procedure informatiche di cui al
precedente comma 2 . Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente
registrata dall’Organizzazione Sindacale utilizzando la stessa procedura informatica.
4. Le procedure informatiche sono predisposte dalla SISAC sulla base dell’Allegato 2 del presente
Accordo.
5. Il rappresentante sindacale ha diritto alla sostituzione per garantire l’adempimento di tutte le
funzioni e compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Integrativi Regionali , nei
limiti delle ore assegnate dalla O.S. rappresentata e comunque per un importo non superiore alla
retribuzione da egli percepita nel mese precedente.
6. I rappresentanti sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del
sostituto e il numero delle ore di sostituzione utilizzate nel mese precedente. Entro il mese
successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, avendo a riferimento
il compenso orario di cui all’articolo 47, comma 3, lettera A) dell'ACN per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, aumentato del 50% se il sostituto è specialista in
pediatria o disciplina equipollente , al netto degli oneri previdenziali e fiscali . Il compenso è
direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante
sindacale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 34 del presente ACN e non si
configura come rapporto di lavoro continuativo.
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AARRTT.. 1177 –– PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE AA CCOOMMIITTAATTII EE CCOOMMMMIISSSSIIOONNII..
1. Ai pediatri di libera scelta che partecipano alle riunioni dei comitati e delle commissioni previsti
dal presente Accordo o ad organismi previsti da norme nazionali o regionali è rimborsata
dall'Azienda che amministra la posizione del titolare la spesa per le sostituzioni nella misura
prevista dagli Accordi Integrativi Regionali. Ai pediatri sono altresì rimborsate le spese di
viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione.
2. Le attività di cui al comma precedente devono essere dal pediatra preventivamente comunicate
e comprovate da attestazioni ufficiali.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 1188 –– EESSEERRCCIIZZIIOO DDEELL DDIIRRIITTTTOO DDII SSCCIIOOPPEERROO..
1. L’esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili e le loro modalità di erogazione e
quanto altro previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla
Legge 11 aprile 2000, n. 83, sono regolamentati secondo quanto previsto dall’Allegato 3 del
presente Accordo, recante l’Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero
nell'area della pediatria di libera scelta.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI PEDIATRI
DI LIBERA SCELTA
AARRTT.. 1199 –– GGRRAADDUUAATTOORRIIAA RREEGGIIOONNAALLEE EE GGRRAADDUUAATTOORRIIEE AAZZIIEENNDDAALLII PPEERR IINNCCAARRIICCHHII
TTEEMMPPOORRAANNEEII EE SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNII..
1. I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività previste dal presente Accordo sono tratti
da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall’Assessorato
alla Sanità con procedure tese allo snellimento burocratico ed al rispetto dei tempi.
2. I pediatri che aspirano all’iscrizione nella graduatoria non devono trovarsi nella condizione di
cui all’articolo 20, comma 1, lettere g) e k) e devono possedere , alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni
disposte dalle leggi vigenti;
b) iscrizione all’Albo professionale;
c) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B
del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. Possono altresì presentare domanda di inserimento in
graduatoria i medici che nell’anno acquisiranno il diploma di specializzazione. Il titolo deve
essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell’inserimento nella
graduatoria provvisoria di cui al comma 6.
3. I pediatri di libera scelta già titolari di incarico a tempo indeterminato non possono far domanda
di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi
vacanti solo per trasferimento.
4. Ai fini dell’inclusione nella graduatoria i pediatri di cui al comma 2 devono trasmettere a mezzo
procedura telematica definita dalla Regione, entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato
regionale alla Sanità, o alla Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, una domanda in bollo
integrata ai sensi della normativa vigente con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio relativamente a requisiti, titoli accademici, di studio e di servizio. Ai fini della
determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici, di
studio e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente oltre al punteggio
per il titolo di cui al comma 2, lettera c). La domanda di inclusione deve essere rinnovata di anno
in anno e deve eventualmente contenere le dichiarazioni concernenti i titoli che comportino
modificazioni al precedente punteggio a norma dell’Allegato 4. La Regione può prevedere che
nella medesima domanda il pediatra esprima la propria disponibilità ad essere inserito nelle
graduatorie aziendali di cui al comma 7 e ad accedere alla procedura di ricambio generazionale
di cui al successivo comma 10.
5. L’amministrazione regionale, o l'Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, sulla base dei titoli
e dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 4, predispone la graduatoria, specificando, a fianco
di ciascun nominativo, il punteggio conseguito.
6. La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della
Regione. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare
all’Assessorato regionale alla Sanità, o alla Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, istanza
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. La graduatoria definitiva è approvata
dall’Assessorato regionale alla Sanità che provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
entro il 30 novembre di ciascun anno . La graduatoria ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell’anno successivo. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione costituisce
notificazione ufficiale.
7. Le Aziende, fatte salve diverse determinazioni in sede di AIR relativamente alla tempistica, entro
15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al comma precedente,
pubblicano sul proprio sito istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie
aziendali di pediatri disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio o
all’affidamento di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità:
a) pediatri iscritti nella graduatoria regionale secondo l'ordine di punteggio;
b) pediatri che abbiano acquisito la specializzazione in pediatria o discipline equipollenti
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria regionale;
c) pediatri in possesso della specializzazione in pediatria o discipline equipollenti diversi
dalla lettera b).
8. Le domande di partecipazione all'avviso di cui al comma 7, in bollo, devono essere trasmesse
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Azienda, fatto salvo il caso di adozione
della procedura di cui al comma 4, ultimo capoverso. I pediatri di cui al precedente comma,
lettere b) e c) sono graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di
specializzazione e della minore età.
9. La Regione può provvedere alla attuazione di quanto disposto dal presente articolo adottando
differenti modalità di trasmissione delle domande tese comunque alla semplificazione dell’iter
amministrativo, alla riduzione degli adempimenti dei pediatri aspiranti all’incarico ed alla
limitazione degli oneri sostenuti.
10. I pediatri iscritti alla graduatoria di cui al comma 1 possono chiedere di accedere alla procedura
di ricambio generazionale derivante dalla Anticipazione della Prestazione Previdenziale (di
seguito denominata APP), di cui all’Allegato 5 del presente Accordo. Tale richiesta deve essere
effettuata o confermata entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento della graduatoria.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 2200 –– IINNCCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÀÀ..
1. Ai sensi del punto 6 , comma 3, dell'articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978 , n. 833 e
dell’articolo 4, comma 7, della L egge 30 dicembre 1991 , n. 412, è incompatibile con lo
svolgimento delle attività previste dal presente Accordo il pediatra che:
a) sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti
anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore,
responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N. ai sensi del D.P.R. , n. 120/88 e
successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni;
c) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio
Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto
che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il
Servizio Sanitario Nazionale;
d) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato con il S.S.N.;
e) svolga attività di medico di medicina generale o di specialista ambulatoriale interno,
veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), fatto salvo quanto
previsto alla norma finale n. 1;
f) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale
di scelta;
g) fruisca del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di
previdenza competente di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
h) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private
operanti in regime di convenzione o accreditamento con il S.S.N. È consentito esclusivamente
lo svolgimento di attività istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalità definite
a livello regionale;
i) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 15 -octies
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
j) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di
cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto
previsto dalle norme vigenti in materia;
k) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente . Tale
incompatibilità non opera nei confronti dei pediatri che beneficiano delle sole prestazioni
delle “quote A e B ” del fondo di previdenza generale dell’ENPAM o che fruiscano
dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), di cui all’Allegato 5 del presente
Accordo.
2. Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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dall’articolo 36 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte di figli in età
pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera.
3. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del pediatra incluso nella graduatoria
regionale di cui all’articolo 19, deve essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e
comunque cessare prima del conferimento dello stesso.
4. Con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità, il pediatra deve
comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione
professionale, secondo quanto previsto dalla norma finale n. 4 del presente Accordo.
5. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal
presente Accordo comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, come previsto dall’articolo
23, comma 3, ovvero la revoca, come previsto dall’articolo 23, comma 2.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 2211 –– SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE DDAAGGLLII IINNCCAARRIICCHHII EE DDAALLLLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ CCOONNVVEENNZZIIOONNAALLII..
1. Il pediatra di libera scelta è sospeso dagli incarichi nei seguenti casi:
a) esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 24;
b) sospensione dall’Albo professionale;
c) servizio prestato all’estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della Legge 11 agosto
2014, n. 125;
d) provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’autorità giudiziaria;
e) frequenza ad un corso di dottorato di ricerca previa autorizzazione dell’Azienda.
2. Il pediatra è sospeso dalle attività nei seguenti casi:
a) in caso di malattia o infortunio per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; per la
durata complessiva della inabilità temporanea assoluta, in caso di infortunio o malattia
occorsi nello svolgimento della propria attività professionale. Tali condizioni devono essere
comunicate dal pediatra all’Azienda;
b) per documentati motivi assistenziali nei riguardi di familiare con gravi motivi di salute, fino
ad un massimo di 30 giorni nell'anno, anche frazionabili;
c) incarichi organizzativi o di dirigenza che prevedano assunzione di responsabilità ed
autonomia gestionale ed organizzativa presso il S.S.N. o altre pubbliche amministrazioni, per
tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo
parziale, la sospensione è anch’essa a tempo parziale;
d) partecipazione, preventivamente autorizzata dall’Azienda, ad iniziative istituzionali a
carattere umanitario e di solidarietà sociale;
e) partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’articolo 25 del
presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni
consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi
Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la pediatria di libera
scelta e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda.
3. Il pediatra di libera scelta ha diritto di usufruire di sospensione parziale dall’attività
convenzionale per periodi non superiori a 18 (diciotto) mesi nell’arco di 5 (cinque) anni nei
seguenti casi:
a) allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) adozione o affido di minore nei primi 12 mesi dall’adozione o affido;
c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) assistenza a familiari, anche temporaneamente conviventi, con inabilità totale e titolari di
indennità di accompagnamento.
4. Il pediatra comunica all’Azienda , relativamente a quanto previsto al comma precedente, le
modalità e la percentuale di sostituzione.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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5. Il pediatra , per gravidanza e puerperio, può richiedere la sospensione totale o parziale
dell’attività lavorativa per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti
con sostituzione a proprio carico. Per adozione o affido di minore il pediatra di libera scelta può
richiedere la sospensione dall’attività per un periodo di durata pari a quello previsto
dall’articolo 26 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
6. Il pediatra può richiedere la sospensione dall’attività convenzionale per ristoro psico -fisico per
un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi nell’arco di un anno con sostituzione a
proprio carico.
7. La sospensione dall’attività di pediatria di libera scelta di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 non comporta
soluzione di continuità del rapporto convenzionale ai fini della anzianità di servizio.
8. I periodi di sospensione dall’incarico, di cui al comma 1, non sono considerati, a nessun titolo,
come attività di servizio convenzionale e non comportano la erogazione del trattamento
economico e previdenziale a carico del S.S.N. per l’intero periodo, fatta eccezione per i pediatri di
libera scelta che comunque assicurino la disponibilità del proprio studio per l’attività
convenzionale, ai quali è riconosciuto il compenso di cui all’articolo 44, comma 1, lettera A, punti
I e II, inclusi i relativi oneri previdenziali ed assicurativi.
9. Nei casi previsti dal presente articolo il pediatra è sostituito secondo le modalità stabilite
dall’articolo 34 del presente ACN . Nei periodi di sospensione dall’incarico, di cui al comma 1,
l’onere della sostituzione è a carico dell’Azienda.
10. In caso di sospensione il pediatra titolare mantiene le scelte in carico.
11. Il provvedimento di sospensione dall’incarico convenzionale è disposto dal Direttore Generale
della Azienda Sanitaria.
12. Ad eccezione di qua nto previsto al comma 2, lettere a) e b) , la sospensione dall’attività
convenzionale deve essere comunicata da parte del pediatra all’Azienda con un preavviso
minimo di 15 giorni.
13. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono richieste dal pediatra 30 giorni prima
dell’evento e la risposta della Azienda viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa
richiesta; in assenza di risposta la richiesta si intende approvata. Il diniego deve essere
adeguatamente motivato.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 2222 –– AASSSSEENNZZEE PPEERR IINNCCAARRIICCHHII IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII..
1. I pediatri di libera scelta con mandato parlamentare, i consiglieri regionali, coloro che sono
chiamati a svolgere le funzioni pubbliche nelle Giunte regionali o degli altri Enti locali, nonché
quelli nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i relativi mandati possono
sospendere l’attività convenzionale. In tal caso, i pediatri di libera scelta si avvalgono, con oneri a
proprio carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di
pediatri retribuiti con compenso orario onnicomprensivo, non inferiore a quanto previsto
dall’articolo 47, comma 3 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, aumentato del 50%.
2. Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del
titolare.
3. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 34 del presente ACN e non si configura come
rapporto di lavoro continuativo.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 2233 –– CCEESSSSAAZZIIOONNEE,, RREEVVOOCCAA EE DDEECCAADDEENNZZAA DDEELLLL’’IINNCCAARRIICCOO CCOONNVVEENNZZIIOONNAALLEE..
1. L’incarico cessa per i seguenti motivi:
a) recesso del pediatra da comunicare alla Azienda con almeno 30 giorni di preavviso in caso di
trasferimento e di 60 giorni negli altri casi. Su specifica richiesta dell’interessato l’Azienda,
valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza
anticipata a tutti gli effetti;
b) compimento del 70° anno di età, fatte salve diverse disposizioni normative.
2. L’incarico è revocato in caso di provvedimento ai sensi dell’articolo 24 del presente Accordo.
3. L’incarico decade per le seguenti motivazioni:
a) per radiazione o cancellazione dall’Albo professionale;
b) omessa o non veritiera dichiarazione, relativamente a fatti, stati e posizione giuridica, che
abbia determinato l’indebito conferimento dell’incarico convenzionale;
c) sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all’articolo 33;
d) incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione
medico-legale aziendale, ai sensi della Legge 15 ottobre 1990 , n. 295, su disposizione
dell’Azienda. Nel caso in cui l’Azienda scelga un componente della commissione tra i pediatri
di libera scelta di cui al presente Accordo, provvede sentito il Comitato aziendale;
e) insorgenza fraudolentemente non dichiarata di causa di incompatibilità di cui all’articolo 20
del presente Accordo;
f) mancato raggiungimento di un numero minimo di assistiti pari a 180 dopo tre anni di
iscrizione nel medesimo elenco, sentito il Comitato di cui all’articolo 12;
g) l'aver compiuto il periodo massimo di sospensione dall’attività previsto dall'articolo 21,
comma 2, lettera a).
Nei casi di decadenza, di cui alle lettere b) ed e), il pediatra può presentare nuova domanda di
inclusione nella graduatoria regionale decorsi quattro anni dalla decadenza. Una nuova
attribuzione dell’incarico può avvenire solo in un ambito territoriale differente da quello
detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico.
4. Il provvedimento relativo alla risoluzione del rapporto convenzionale è adottato dal Direttore
Generale della Azienda.
5. In caso di improvvisa cessazione dell'attività del pediatra titolare l'Azienda informa il
genitore/tutore legale degli assistiti delle soluzioni adottate per garantire l’assistenza o della
necessità di procedere alla scelta di un altro pediatra.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 2244 –– PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO DDII CCOONNTTEESSTTAAZZIIOONNEE..
1. I pediatri di libera scelta sono tenuti a comportamenti adeguati al proprio ruolo, a una condotta
informata a principi di correttezza e rispetto di quanto previsto dall’Allegato 6 – Codice di
comportamento del pediatra di libera scelta e all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti
dal presente Accordo e dagli Accordi Regionali e Aziendali. Le contestazioni ai suddetti
comportamenti avviano il procedimento disciplinare. Non possono essere oggetto di
contestazione a carico del pediatra le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi ,
inadempienze di altri operatori o dell'Azienda.
2. Per le contestazioni relative a fatti di minore gravità per i quali sono previsti il richiamo verbale
o il richiamo scritto è competente il Direttore del Distretto, il quale , sentito preliminarmente
all’avvio del procedimento il referente di AFT e, ove necessario, il pediatra, procede a
circostanziare il fatto al fine di valutare se proseguire o meno con la contestazione dell’addebito.
Nel caso in cui il Direttore di Distretto ritenga che la contestazione da formulare sia relativa a
fatti più gravi di quelli che comporterebbero il richiamo scritto, entro 20 (venti) giorni dalla
notizia del fatto, trasmette gli atti all’UPDC dandone contestuale comunicazione all’interessato.
3. Per le contestazioni relative a fatti di maggiore gravità di cui al seguente comma 7, lettera b)
l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda,
assume la denominazione di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato
(UPDC) sostituendo un proprio componente con uno in rapporto di convenzionamento di cui al
presente Accordo, nominato dal Direttore Generale su una terna di nominativi proposti dal
Comitato aziendale di cui all’articolo 12.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e
tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di
seguito indicate.
Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto o l’UPDC possono acquisire ulteriori
informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi
termini.
Le comunicazioni al pediatra e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito
indicato:
a) ogni comunicazione al pediatra, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata
tramite posta elettronica certificata;
b) il pediatra ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, salvo nei casi di atti
sottratti all’accesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c) la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata all’interessato.
5. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari,
decorsi due anni dalla loro irrogazione.
6. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più
grave.
7. I modi e i tempi per l’avvio del procedimento e l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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a) procedimento per il Direttore del Distretto:
I. il Direttore del Distretto entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui viene a
conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per
iscritto l’addebito al pediatra e lo convoca, con un preavviso di almeno 15 (quindici)
giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore
e/o di un rappresentante dell’ Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o
conferisce mandato;
II. entro il termine fissato, il pediatra convocato, se non intende presentarsi, può inviare
una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata
istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per
impedimento del pediatra, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato
in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel
corso del procedimento , fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati . Qualora il
pediatra non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, il Direttore di
Distretto dà corso comunque alla valutazione del caso;
IV. il Direttore del Distretto conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
b) procedimento per l’UPDC:
I. l’UPDC con immediatezza, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal
ricevimento della segnalazione da parte del Direttore del Distretto, ovvero dal momento
in cui abbia altrimenti avuto comunicazione formale dei fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare di propria competenza, sentito il Direttore del Distretto sul grado di gravità
della violazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, per l'audizione in
contraddittorio a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore e/o di un
rappresentante dell’ Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce
mandato;
II. in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie
scritte, il pediatra può formulare istanza motivata di differimento dell'audizione a sua
difesa con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura
corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una sola volta nel corso del
procedimento, fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati . Qualora il pediatra
non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, l’UPDC dà corso
comunque alla valutazione del caso;
III. le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare sono assunte dal Direttore
Generale entro 120 (centoventi) giorni dalla contestazione dell’addebito.
IV. l'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la
relativa documentazione, compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine
provinciale d'iscrizione del pediatra, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n.
502/92 e s.m.i.
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8. Nelle procedure di cui al presente articolo il Direttore di Distretto può essere sostituito dal
Direttore di Dipartimento, se previsto dalla normativa regionale.
9. Le violazioni di cui al presente articolo danno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo
ai seguenti criteri:
− intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento;
− rilevanza della infrazione e dell’inosservanza delle disposizioni contrattuali;
− disservizio provocato;
− occasionalità o ripetitività dell’infrazione;
− recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
10. Le violazioni di minore gravità danno luogo all'applicazione del richiamo verbale e, per il
reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale, al richiamo scritto da parte del
Direttore di Distretto.
11. Le violazioni di maggiore gravità , tenuto conto dei criteri di cui al comma 9, danno luogo alle
seguenti sanzioni da parte dell’UPDC:
a) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della
retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di cinque mesi per
infrazioni gravi e per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo scritto;
b) sospensione dall’incarico per durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi per
infrazioni di maggior gravità rispetto alla lettera precedente e per recidiva di infrazioni che
hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
c) revoca dell’incarico con preavviso per infrazioni particolarmente gravi, per fatti illeciti di
rilevanza penale e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione
dall’incarico. Comportano, in ogni caso, la revoca con preavviso le seguenti violazioni:
– mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero
professionale;
– accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi
rese ai propri assistiti o agli utenti;
– mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad
esclusione della fattispecie prevista dall’articolo 23, comma 3, lettera e).
d) revoca dell’incarico senza preavviso per infrazioni relative agli obblighi deontologici, legali
e convenzionali o per fatti illeciti di rilevanza penale . Tali infrazioni devono essere di
gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da
non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
12. Al pediatra non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN
in caso di revoca dell’incarico convenzionale:
– per condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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– per responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi
al di fuori dell’attività di pediatra convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di
lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del
suddetto rapporto;
– senza preavviso, di cui al comma 11, lettera d), salvo il venir meno dei presupposti di
adozione del provvedimento stesso di revoca.
13. Negli altri casi di revoca, il pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nella
graduatoria regionale decorsi due anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico
può avvenire solo in un ambito differente da quello detenuto all’atto della revoca per motivi
disciplinari.
14. Per le fattispecie di cui al comma 11, lettere c) e d), il procedimento prosegue anche in caso di
sopravvenuta cessazione del rapporto di convenzionamento del pediatra con l’Azienda.
15. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità
sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del
pediatra di libera scelta, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice di
Procedura Civile.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 2255 –– FFOORRMMAAZZIIOONNEE CCOONNTTIINNUUAA ((EECCMM))..
1. La formazione professionale continua è obbligatoria per il pediatra di libera scelta e riguarda la
crescita culturale e professionale dello stesso, le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni
erogate, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome.
2. Le Regioni e/o le Aziende Sanitarie promuovono la programmazione dei corsi di formazione
obbligatori sulla base dei Piani sanitari e formativi regionali e nazionali. Le Aziende Sanitarie
adottano il Piano di Formazione Aziendale (PFA) con il supporto delle strutture e con il
contributo degli organi preposti alla formazione continua e del Comitato di cui all’articolo 12 del
presente Accordo.
3. Il Piano di formazione è costruito sulla base dei bisogni formativi dei pediatri evidenziati dai
dossier formativi , dell'analisi della situazione esistente, delle attività pre viste dagli Accordi
decentrati.
4. I corsi ECM regionali e aziendali , la cui partecipazione è obbligatoria per il pediatra,
garantiscono almeno il 70% del debito formativo annuale.
5. I corsi obbligatori di cui al comma 4 si svolgono, di norma, il sabato mattina per almeno 40 ore
annue, secondo le modalità definite dagli accordi regionali; la partecipazione a tali corsi rientra
nei compiti retribuiti e prevede l’eventuale sostituzione del pediatra a carico dell’Azienda.
6. Il pediatra di libera scelta ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi, necessari al
completamento dei crediti previsti per l’aggiornamento obbligatorio ECM, anche attraverso la
Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né gestiti direttamente dalle Regione o dalle
Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati ECM ed attinenti alle tematiche della
pediatria. In ogni caso la partecipazione a tali corsi non può comportare oneri a carico
dell’Azienda.
7. Danno luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, previste dagli Accordi in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome.
8. Il pediatra che non frequenti per due anni consecutivi i corsi obbligatori è soggetto , salvo
giustificati motivi, all’attivazione delle procedure disciplinari di cui all’articolo 24 per l'eventuale
adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 2266 –– AATTTTIIVVIITTÀÀ DDIIDDAATTTTIICCAA..
1. Le Regioni, le Aziende, le Università e gli Ordini dei medici possono promuovere attività di
ricerca e sperimentazione in collaborazione con i pediatri di libera scelta.
2. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono:
a) il fabbisogno regionale di animatori di formazione, da individuarsi tra i pediatri di libera
scelta, per la realizzazione della formazione continua di cui al precedente articolo, nonché
l’attuazione di corsi di formazione per gli stessi animatori, articolati sulla base di un progetto
formativo specifico. Gli stessi Accordi possono definire criteri di riconoscimento di attestati
di idoneità conseguiti in altri corsi di formazione specifica;
b) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita ne i
corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi
tra i pediatri di libera scelta , sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve
essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già
acquisiti in corsi validati dalla Regione;
c) la collaborazione con le Università per l’attività di insegnamento o tutoraggio pre -laurea o
del corso di specializzazione in pediatria o collaborazione per il corso di formazione specifica
in medicina generale;
d) la promozione di attività di sperimentazione e ricerca, anche in collaborazione con le
Università.
3. Le Regioni possono organizzare specifici corsi di formazione per i pediatri di libera scelta che
svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor) e regolamentare l’iscrizione
degli stessi pediatri “esperti” in formazione in uno specifico elenco.
4. Le attività didattiche indicate al comma precedente non possono determinare oneri derivanti dal
presente ACN e non comportano riduzione del massimale individuale.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 2277 –– LLIIBBEERRAA PPRROOFFEESSSSIIOONNEE..
1. Il pediatra di libera scelta, nel rispetto degli obblighi e delle funzioni previste dal presente
Accordo, può svolgere attività libero professionale al di fuori dell’orario di servizio, dandone
comunicazione all’Azienda, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al
corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali , ivi compresi quelli riferiti all’attività
all’interno della AFT.
2. Il pediatra di libera scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal
presente Accordo e dagli accordi decentrati in favore dei propri assistiti. Fanno eccezione, a
titolo esemplificativo, alcune prestazioni tra cui:
a) prestazioni professionali anche comportanti l’impiego di supporti tecnologici e strumentali,
diagnostici e terapeutici, non comprese tra le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 7 o tra
quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da Accordi regionali o aziendali
stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
b) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, il sabato ed i festivi;
c) prestazioni specialistiche inerenti ulteriori specializzazioni possedute;
d) specifiche attività definite dall’Azienda anche con soggetti terzi, in forma organizzata e
continuativa, al di fuori degli orari di attività convenzionale, nell’ambito degli Accordi
Attuativi Aziendali.
3. Il pediatra di libera scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal
presente Accordo e dagli accordi decentrati nei confronti dei propri assistiti.
4. Il pediatra di libera scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie
previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero -
professionale.
5. Nell’ambito dell’attività libero professionale il pediatra di libera scelta può svolgere attività in
favore dei fondi integrativi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
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TITOLO II – ATTIVITÀ DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
AARRTT.. 2288 –– CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE GGEENNEERRAALLII DDEELLLLEE AAGGGGRREEGGAAZZIIOONNII FFUUNNZZIIOONNAALLII
TTEERRRRIITTOORRIIAALLII ((AAFFTT))..
1. Le AFT, di cui all’articolo 1 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella
L. 8 novembre 2012 , n. 189, sono forme organizzative monoprofessionali che perseguono
obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda, secondo un modello -tipo coerente con i
contenuti dell'ACN e definito dalla Regione. Esse condividono in forma strutturata obiettivi e
percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e
strumenti analoghi.
2. La AFT rappresenta un modello organizzativo che non eroga direttamente assistenza sanitaria,
ma realizza le condizioni per l’integrazione professionale delle attività dei pediatri che ne fanno
parte.
3. La AFT garantisce l’assistenza pediatrica, come previsto al successivo comma 6, su un ambito
territoriale, riferito alla popolazione 0 -14 anni, definito dall’Azienda per ogni Distretto in
ragione del numero di pediatri di libera scelta e delle caratteristiche orografiche e di offerta
assistenziale sul territorio.
4. Con la istituzione della AFT è comunque garantita la diffusione capillare degli studi dei pediatri
di libera scelta nell'ambito dei modelli organizzativi regionali. L’AFT può disporre di una sede di
riferimento individuata dai pediatri componenti della stessa o proposta dall’Azienda.
5. La AFT è priva di personalità giuridica. I pediatri partecipanti possono essere supportati sia per
l’acquisizione che per la gestione dei relativi fattori produttivi da società di servizi , anche
cooperative. In ogni caso dette società di servizi non possono fornire prestazioni mediche.
6. Le funzioni essenziali della AFT sono:
a) assicurare l'erogazione a tutti gli assistiti che ad essa afferiscono dei livelli essenziali ed
uniformi di assistenza (LEA);
b) realizzare nel territorio del Distretto l’assistenza pediatrica nei giorni feriali nella fascia
oraria 8 -20. La Regione determina le modalità per garantire il servizio tramite il
coordinamento dell’apertura degli studi , ivi compresa la consulenza telefonica dei pediatri
limitatamente ad alcune ore della giornata;
c) promuovere attività di sostegno alla genitorialità, prevenzione, diagnosi precoce e percorsi
di gestione delle patologie croniche, anche coordinandosi con le AFT della medicina
generale;
d) sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di vita presso la
popolazione assistita;
e) garantire la continuità dell’assistenza anche mediante l’utilizzo della ricetta elettronica
dematerializzata e d il continuo aggiornamento della scheda sanitaria individuale
informatizzata e del fascicolo sanitario elettronico (FSE);
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f) concorrere alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale ed
aziendale;
g) promuovere la condivisione fra i pediatri di libera scelta di percorsi assistenziali, anche in
coordinamento con le strutture sanitarie del S.S.R ., con le UCCP e con le AFT della medicina
generale e della specialistica ambulatoriale, per la gestione delle patologie acute e croniche.
A tal fine possono essere previste AFT con una sede di riferimento.
7. La AFT realizza le funzioni di cui al precedente comma, secondo il modello organizzativo
regionale, in raccordo con la UCCP di riferimento, alla quale la AFT e i suoi componenti si
collegano funzionalmente, integrando il team multiprofessionale per la gestione dei casi
complessi e per specifici programmi di attività.
8. I pediatri di libera scelta, oltre ad esercitare l'attività convenzionale nei confronti dei propri
assistiti, contribuiscono alla promozione della medicina d'iniziativa, ed in particolare operano
per:
a) garantire una effettiva presa in carico degli assistiti a partire, in particolare, da quelli con
patologia cronica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e bisogni assistenziali complessi. A
tal fine e con riferimento specifico a questa tipologia di assistiti attivano l’integrazione con
gli altri servizi sanitari di secondo e terzo livello, prevedendo il diritto all’accesso in ospedale
dei pediatri di libera scelta;
b) contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a partire
dall’assistenza domiciliare in raccordo con i l Distretto e le strutture territoriali di
riferimento e in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza.
9. I pediatri di libera scelta sono funzionalmente connessi tra loro mediante una struttura
informatico-telematica di collegamento tra le schede sanitarie individuali degli assistiti che
consenta, nel rispetto della normativa sulla privacy e della sicurezza nella gestione dei dati ,
l’accesso di ogni pediatra della AFT alle informazioni cliniche degli assistiti degli altri pediatri
operanti nella medesima AFT . Al referente di AFT è consentita l'estrazione di dati di attività, in
forma aggregata ed anonima, per la valutazione complessiva e la programmazione di percorsi
assistenziali da garantire agli assistiti di riferimento della AFT.
10. Le attività, gli obiettivi ed i livelli di performance della AFT sono parte integrante del programma
delle attività territoriali del Distretto. La valutazione dei risultati raggiunti dalla AFT, secondo
indicatori stabiliti negli Accordi Integrativi Regionali, costituisce un elemento per l’erogazione
della parte variabile del trattamento economico dei pediatri componenti la stessa AFT.
11. Il funzionamento interno della AFT è disciplinato da un apposito regolamento definito a livello
aziendale sulla base della programmazione regionale, definito nel Comitato aziendale.
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AARRTT.. 2299 –– IILL RREEFFEERREENNTTEE DDII AAFFTT..
1. I pediatri di libera scelta componenti la AFT individuano al loro interno , con modalità definite
nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 28, comma 11, un referente ed il suo
sostituto. I pediatri proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la
continuità per la durata prevista e mantenendo invariato l’incarico convenzionale in essere . Gli
Accordi Integrativi Regionali disciplinano la durata del mandato e le modalità di svolgimento .
Tale funzione non incide sull’incarico convenzionale in essere.
2. Tra i referenti di AFT del Distretto è individuato il rappresentante dei pediatri di libera scelta
componente di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
3. Il referente di AFT promuove, in particolare, la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 28,
comma 1 . Il referente promuove, altresì, il coordinamento delle attività dei pediatri al fine di
garantire, nell’ambito delle attività distrettuali, la continuità dell’assistenza, che si realizza per
tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso l’integrazione con i
medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria.
4. Il referente favorisce, per la parte che riguarda la AFT, l’integrazione dei percorsi assistenziali
volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali, incluso il raccordo
funzionale con la UCCP.
5. Il referente predispone annualmente la relazione dell’attività svolta dalla AFT per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 28, comma 10.
6. Il referente collabora con l'Azienda, in particolare con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP),
per risolvere disservizi a seguito di segnalazioni.
7. Al referente è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati
ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l’entità della remunerazione destinata alla
funzione di “referente”, il cui onere è finanziato con risorse attinte preventivamente dal fondo di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera B, punto II.
8. Il Direttore Generale dell’Azienda ratifica la designazione e valuta annualmente il referente di
AFT in relazione ai compiti di cui al presente articolo . In caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati di cui all'articolo 28, comma 10 del presente Accordo e sentiti i componenti
della AFT , ovvero su richiesta dei componenti della AFT secondo quanto previsto dal
regolamento di funzionamento di cui all'articolo 28, comma 11 del presente Accordo, il Direttore
Generale dell'Azienda può procedere, anche prima della scadenza, al subentro del sostituto nella
funzione fino alla nuova designazione ai sensi del precedente comma 1.
9. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di
funzionamento di cui all’articolo 28, comma 11 del presente Accordo.
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AARRTT.. 3300 –– RRAAPPPPOORRTTOO OOTTTTIIMMAALLEE EE CCAARREENNZZAA AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE..
1. Il rapporto ottimale dei pediatri di libera scelt a, riferito a ciascun ambito territoriale, è
determinato in base al numero di residenti di età compresa tra 0 e 14 anni, decurtato il numero
degli assistiti di età superiore ai 6 anni e minore di 14 anni in carico ai medici del ruolo unico di
assistenza primaria. In assenza degli Accordi Integrativi Regionali, per la determinazione degli
ambiti da considerare carenti, si applica il seguente calcolo: somma del numero dei bambini
residenti in età 0 -5 anni e 364 giorni con il 70% dei residenti in età 6 -13 anni e 364 giorni. In
esito a tale calcolo si procede all’inserimento di un pediatra ogni 850 residenti o frazione
superiore a 450.
2. Ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre
2012, n. 189, gli Accordi Integrativi Regionali , coerentemente con i modelli organizzativi
adottati, possono determinare rapporti ottimali diversi per singoli ambiti territoriali o per
l'intero territorio regionale, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche demografiche, delle
peculiarità geografiche del territorio e dell’offerta assistenziale , nonché di specifiche difficoltà
assistenziali locali.
3. Nei Comuni comprendenti più Aziende, per la determinazione del rapporto ottimale, si fa
riferimento alla popolazione complessiva 0-14 anni residente nel Comune.
4. L'ambito territoriale di iscrizione del pediatra, ai fini dell'esercizio della scelta da parte del
cittadino e dell'apertura degli studi medici, è costituito, sulla base di determinazioni aziendali, da
uno o più Comuni. In ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due
pediatri. Il pediatra operante in un Comune comprendente più Aziende è iscritto nell’elenco di
una sola Azienda. In caso di modifica di ambito territoriale, il pediatra conserva tutte le scelte in
suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in
conseguenza della modifica, si trova inserito, nel rispetto del diritto di scelta degli assistiti.
5. In tutti i Comuni, Circoscrizioni e località con un numero di abitanti nella fascia d’età 0 -14 anni
superiore al 50% del valore utilizzato nella determinazione del rapporto ottimale deve essere
comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale , in presenza o in telemedicina, sulla base di
regolamentazione aziendale. L’AFT è l'articolazione organizzativa di riferimento da considerare
per la valutazione del fabbisogno di pediatri di libera scelta.
6. Gli Accordi Integrativi Regionali possono individuare specifiche modalità di determinazione
degli ambiti da definirsi carenti per renderli più aderenti al fabbisogno assistenziale delle varie
AFT, tenendo conto, in particolare, delle seguenti condizioni:
a) capacità di acquisire assistiti da parte dei pediatri di libera scelta facenti parte di diversi
ambiti territoriali della stessa AFT;
b) peculiarità geografiche del territorio e densità abitativa;
c) presidi sanitari pubblici operanti nel territorio.
In caso di carenza assistenziale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti ai
sensi dell’articolo 31, comma 1 , l’Azienda esamina eventuali richieste di mobilità intraziendale
presentate dai pediatri di libera scelta già titolari di incarico a tempo indeterminato nel mese di
gennaio dell’anno di pubblicazione . I pediatri di libera scelta aspiranti alla mobilità devono
essere titolari di incarico da almeno 2 anni nella Azienda stessa con priorità dell’assegnazione ai
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pediatri con maggiore anzianità di incarico . A seguito delle procedure di mobilità intraziendale
l’Azienda rivaluta la carenza degli incarichi rimasti vacanti con i dati aggiornati al momento.
7. Espletate le procedure di cui al comma precedente, qualora permanga un fabbisogno
assistenziale, si procede all'inserimento di nuovi pediatri.
8. Al fine di garantire l’assistenza pediatrica, l’Azienda può procedere all’individuazione di un
ambito territoriale carente anche in deroga al presente articolo, previo parere del Comitato
aziendale.
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AARRTT.. 3311 –– AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE DDII IINNCCAARRIICCHHII EE IINNSSTTAAUURRAAZZIIOONNEE DDEELL RRAAPPPPOORRTTOO
CCOONNVVEENNZZIIOONNAALLEE..
1. L'Azienda, in attuazione di quanto previsto all'articolo 30, comma 7 e tenuto conto del comma 8
del medesimo articolo, procede all'assegnazione di incarichi con obbligo di apertura dello studio
medico nella AFT assegnata, nel Comune, nella località o nella sede indicata.
2. La disponibilità di incarichi è resa nota tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. Possono concorrere al conferimento di incarichi i pediatri di libera scelta già titolari di incarico a
tempo indeterminato ed i pediatri aventi titolo secondo l’ordine di priorità di cui all'articolo 32,
comma 5.
4. Espletate le procedure di cui all’articolo 32, il Direttore Generale conferisce l’incarico a tempo
indeterminato precisando che il pediatra dovrà operare nella AFT/UCCP di assegnazione. In caso
di disponibilità di più incarichi nel medesimo ambito territoriale afferenti a diverse AFT ,
l'Azienda individua l'AFT di assegnazione tenendo conto delle preferenze eventualmente
espresse dall'interessato. Il pediatra, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal
ricevimento della comunicazione di incarico fatto salvo il rispetto dei termini di preavviso di cui
all’articolo 23, comma 1, lettera a) del presente Accordo e di quelli previsti per dimissioni da
altri rapporti di lavoro dipendente e convenzionato, a pena di decadenza, deve:
a) aprire nell’ambito territoriale assegnatogli, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo
32, comma 3 uno studio professionale secondo i requisiti di cui all’articolo 33 e darne
comunicazione alla Azienda;
b) comunicare l'Ordine professionale provinciale di iscrizione.
5. L’Azienda, avuto riguardo a documentate difficoltà connesse all’apertura dello studio, può
consentire proroghe al termine di cui al comma 4 entro il limite massimo di ulteriori 45
(quarantacinque) giorni , fatto salvo il rispetto dei termini di preavviso di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera a) del presente Accordo e di quelli previsti per dimissioni da altri rapporti di
lavoro dipendente e convenzionato.
6. Al fine di agevolare l'inserimento del pediatra e per garantire l'assistenza nell'ambito territoriale
assegnatogli, il pediatra, qualora l'Azienda metta a disposizione un ambulatorio ai sensi del
successivo comma 10, a pena di decadenza deve avviare l'attività professionale entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunicazione di incarico, fatto salvo il rispetto dei termini di
preavviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) del presente Accordo e di quelli previsti per
dimissioni da altri rapporti di lavoro dipendente e convenzionato . È fatta salva la possibilità di
non utilizzare l'ambulatorio reso disponibile dall'Azienda aprendo, nel medesimo termine, il
proprio studio professionale. Il pediatra può trasferire successivamente il proprio studio in altra
sede, senza interruzioni dell'assistenza e nel rispetto delle eventuali prescrizioni ricevute all'atto
dell'assegnazione dell'incarico.
7. Il pediatra comunica l’avvenuta apertura dello studio entro il termine di cui al comma 4, fatto
salvo quanto previsto al comma 5, ovvero entro il termine di cui al comma 6. Entro 15 (quindici)
giorni dalla comunicazione l’Azienda procede alla verifica dell’idoneità dello studio in rapporto
ai requisiti di cui all’articolo 33 e ne notifica i risultati al pediatra interessato assegnandogli, se
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necessario, un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per eseguire gli adeguamenti
prescritti. Trascorso tale termine inutilmente il pediatra decade dal diritto all’incarico.
8. L’iscrizione nell’elenco di scelta per gli assistiti, decorre dalla comunicazione della Azienda
attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine dei 15 giorni di cui al comma
precedente, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque
salva la facoltà della Azienda di verificare in qualsiasi momento l’idoneità dello studio.
9. Al pediatra, al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è
fatto divieto di esercitare attività convenzionali ai sensi del presente Accordo in studi
professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto. Per il valore di
diffusione capillare e per il miglioramento della qualità dell’assistenza, può essere autorizzata
l’apertura di più studi secondo le procedure previste dal precedente comma 7.
10. L'Azienda, per le finalità di cui al comma 6 , può consentire l'utilizzazione di un ambulatorio
eventualmente disponibile. L'ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l'uso,
comprese le spese per il suo utilizzo, sono definite a livello aziendale.
11. Il pediatra incaricato APP, all’atto del pensionamento definitivo ovvero della cessazione del
rapporto per qualsiasi causa del pediatra titolare, è iscritto nell’elenco relativo al medesimo
ambito territoriale del titolare cessato subentrando nel rapporto convenzionale.
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AARRTT.. 3322 –– PPRROOCCEEDDUURREE PPEERR LL’’AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE DDII IINNCCAARRIICCHHII..
1. Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato,
pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti e di quelli che si
renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui
al precedente articolo 30.
2. In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l’ambito di iscrizione
del pediatra, l’Azienda può indicare la zona all’interno dell’ambito territoriale in cui deve essere
comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale ed eventualmente indicare una modalità
articolata.
3. L’indicazione di cui al comma precedente costituisce vincolo alla apertura di uno studio nella
zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 2 (due) dall’iscrizione nell’elenco,
trascorso il quale, il pediatra può chiedere all’Azienda di rimuovere tale vincolo in caso di
pubblicazione di una nuova zona carente nell’ambito di scelta. Al momento del rilevamento della
zona carente, l’Azienda, sentito il pediatra interessato, indica la sede da lui lasciata vacante come
sede di pubblicazione della nuova zona carente. Lo spostamento dello studio può aver luogo
esclusivamente con l’inizio dell’attività convenzionale del nuovo inserito.
4. Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla
Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di assegnazione, con apposizione del
bollo secondo la normativa vigente, per uno o più ambiti territoriali carenti.
5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi secondo il seguente ordine:
a) per trasferimento tra Aziende (interaziendale) : i pediatri titolari di incarico a tempo
indeterminato iscritti da almeno due anni nel medesimo elenco di provenienza della stessa
Regione che pubblica l’avviso ;
b) per trasferimento tra Aziende (interaziendale) : i pediatri titolari di incarico a tempo
indeterminato iscritti da almeno quattro anni nel medesimo elenco di provenienza di altra
Regione;
c) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale per l’anno in corso valida al momento della
pubblicazione degli ambiti territoriali;
d) i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline
equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. successivamente alla
data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale,
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 4;
e) pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai
sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i, non compresi nella lettera precedente.
6. I pediatri di cui al comma 5, lettere a) e b) sono graduati in base all'anzianità complessiva di
incarico a tempo indeterminato , detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui
all’articolo 21, comma 1.
7. I pediatri di cui al comma 5, lettera c) sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
a) punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’articolo 19;
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b) punti 6 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito
abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico;
c) punti 10 ai pediatri residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento
dell’incarico.
8. I pediatri di cui al comma 5, lettera d) e lettera e) sono graduati nell’ordine della anzianità di
specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.
9. In caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri di cui al comma 5, lettere a) e b) e c) sono
graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della
minore età.
10. Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti sono formulate sulla base
dell’anzianità, dei relativi punteggi e criteri indicati, con la precisazione, per ciascun nominativo,
degli ambiti per cui concorre.
11. La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella secondo il seguente ordine:
a) i pediatri di cui al comma 5, lettera a);
b) i pediatri di cui al comma 5, lettera b);
c) i pediatri di cui al comma 5, lettera c);
d) i pediatri di cui al comma 5, lettera d), con priorità di interpello per i residenti nell’ambito
carente, in Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione;
e) i pediatri di cui al comma 5, lettera e), con priorità di interpello per i residenti nell’ambito
carente, in Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.
12. La Regione, o il soggetto individuato, indica nell'avviso di cui al comma 1 la data e la sede di
convocazione dei candidati ovvero provvede, secondo modalità dalla stessa definite, alla
convocazione dei pediatri con un preavviso di 15 (quindici) giorni.
13. Il pediatra interpellato deve, a pena di decadenza, dichiarare l'ambito territoriale per il quale
accetta l'incarico o rinunciare all'assegnazione.
14. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il pediatra oggettivamente
impossibilitato a presentarsi può dichiarare, secondo modalità definite dalla Regione o, in
assenza di tale definizione, mediante posta elettronica certificata , la propria disponibilità
all'accettazione con l’indicazione dell’ordine di priorità tra gli ambiti territoriali carenti per i
quali abbia presentato domanda; in tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra
quelli indicati. Il pediatra che accetta l’incarico non può partecipare all’assegnazione di incarichi
pubblicati nel corso dello stesso anno . In caso di rinuncia all’incarico successiva all’accettazione
e prima dell’apertura dello studio professionale il pediatra non può presentare domanda di
assegnazione ai sensi del precedente comma 4 per l’anno seguente.
15. Il pediatra che accetta per trasferimento decade dall’incarico di provenienza, fatto salvo
l'obbligo di garantire l'attività convenzionale nel periodo di preavviso di cui all'articolo 23,
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comma 1, lettera a). La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino
dell’incarico di provenienza.
16. All’atto dell’assegnazione dell’incarico, il pediatra deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità di cui
all’articolo 20 devono essere risolte all'atto dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare
prima del conferimento dello stesso.
17. La Regione, o il soggetto individuato, espletate le formalità per l’assegnazione degli incarichi,
invia gli atti alle Aziende interessate e, in caso di assegnazione di ambito territoriale carente, ai
sensi del comma 5, lettera b), ad un pediatra proveniente da altra Regione, comunica alla
Azienda di provenienza l’avvenuta accettazione dell’incarico ai fini di quanto previsto dal comma
15.
18. La Regione, o il soggetto da questa individuato, successivamente alla conclusione delle
procedure di cui al comma 1, può procedere, in corso d’anno, alla pubblicazione di ulteriori
avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinati nel presente articolo.
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AARRTT.. 3333 –– RREEQQUUIISSIITTII DDEEGGLLII SSTTUUDDII MMEEDDIICCII..
1. Lo studio del pediatra di libera scelta, studio professionale privato, è presidio del Servizio
Sanitario Nazionale che concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del medesimo
Servizio nei confronti del cittadino mediante attività assistenziali convenzionate e non
convenzionate.
2. Lo studio deve essere dotato degli spazi, degli arredi e delle attrezzature indispensabili per
l’esercizio dell’attività convenzionale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici,
di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di
comunicazione con gli assistiti , di strumenti informatici idonei ad assolvere ai compiti di cui
all'articolo 6.
3. Gli spazi di cui al comma precedente sono adibiti esclusivamente ad uso di studio del pediatra di
libera scelta per lo svolgimento dell’attività convenzionale, al di fuori della quale è possibile
utilizzarli per altre attività sanitarie . Se lo studio è inserito in un appartamento di civile
abitazione, i locali e l'ingresso devono essere specificatamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche oppure attività
sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve
essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura , fatte salve diverse
determinazioni regionali che assicurino, comunque, la salvaguardia dell’interesse del S.S.N.
5. L'orario giornaliero di apertura dello studio è concordato dal pediatra con il referente di AFT al
fine di garantire quanto previsto dall’articolo 28, comma 6, lettera b), dal lunedì al venerdì, nella
fascia 8,00-20,00, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla
settimana, e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario non inferiore a:
- 5 ore fino a 250 assistiti;
- 10 ore da 251 a 500 assistiti;
- 15 ore da 501 a 750 assistiti;
- 18 ore da 751 a 1000 assistiti.
Fermo restando il debito orario minimo, il pediatra è tenuto a garantire le ore definite dal
referente di AFT per il coordinamento dell'orario di apertura degli studi necessario a garantire
l'assistenza pediatrica.
6. L'articolazione oraria degli studi dei pediatri dell'AFT deve garantire ai cittadini un riferimento
preciso cui rivolgersi quando lo studio del proprio pediatra è chiuso.
7. Le visite nello studio medico sono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione, salvo
diversa valutazione del pediatra.
8. Le modalità di contattabilità del pediatra di libera scelta al di fuori delle fasce orarie di apertura
dello studio sono disciplinate dagli Accordi Integrativi Regionali.
9. Nel caso di esercizio dell'attività convenzionale in più studi, l'orario complessivo di cui al comma
5 può essere frazionato tra tutti gli studi con prevalente apertura in quello principale, in accordo
con la programmazione dell'apertura degli studi all'interno della AFT.
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10. I pediatri devono comunicare all'Azienda e agli assistiti le modalità di organizzazione,
l'articolazione oraria di apertura degli studi con i relativi recapiti telefonici di riferimento al fine
di garantire una costante informazione.
11. Gli studi possono essere anche utilizzati per ulteriori finalità connesse al potenziamento
dell’assistenza territoriale convenzionata, concordate a livello aziendale sulla base di specifica
programmazione regionale.
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AARRTT.. 3344 –– SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNII..
1. Il pediatra di libera scelta ha l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio dell'assenza, di comunicare
la durata e le motivazioni, nonché il nominativo del sostituto al referente di AFT in caso di
sostituzione fino a tre giorni ovvero all'Azienda in caso di sostituzione di durata superiore . Il
pediatra deve inoltre informare i propri assistiti sulla durata e le modalità della sostituzione,
dandone comunicazione anche al referente di AFT o al coordinatore di UCCP.
2. La sostituzione di pediatri che non abbiano potuto provvedere ai sensi del comma 1 può essere
effettuata da pediatri operanti nella medesima AFT, secondo modalità e procedure concordate
tra gli stessi e il referente di AFT.
3. Qualora non vi siano le condizioni per effettuare la sostituzione secondo quanto previsto ai
precedenti commi, l’Azienda provvede sulla base della graduatoria aziendale di disponibilità di
cui all'articolo 19, comma 7. Con riferimento a ciascuna delle lettere b) e c) della citata
graduatoria si interpellano prioritariamente i residenti nell'ambito di iscrizione del pediatra
sostituito.
4. Il sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’accettazione della sostituzione, le
responsabilità professionali e gli obblighi del titolare. Non è consentito al sostituto acquisire
scelte del titolare.
5. Alla sostituzione del pediatra sospeso dall’incarico ai sensi dell’articolo 21, comma 1 , provvede
la Azienda utilizzando la graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 7.
6. Il compenso spettante al pediatra che effettua la sostituzione è pari al 55% del compenso di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera A, punti I e II, ed è corrisposto:
a) intero per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre;
b) maggiorato del 20% per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
c) ridotto del 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Al titolare viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
7. Al sostituto spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 7 e le
ulteriori prestazioni individualmente eseguite nel corso della sostituzione.
8. Per sostituzioni pari o inferiori a 30 (trenta) giorni e comunque per i primi 30 (trenta) giorni di
sostituzione continuativa l'Azienda corrisponde i compensi al pediatra titolare, il quale provvede
ad erogare al sostituto i compensi dovuti nel rispetto della normativa fiscale. Dal trentunesimo
giorno l'Azienda corrisponde i compensi direttamente al sostituto. Se il sostituto è incaricato
dall'Azienda i compensi sono corrisposti allo stesso fin dal primo giorno di sostituzione. In caso
di decesso del pediatra, il sostituto già designato prima del decesso può proseguire l’attività nei
confronti degli assistiti in carico al pediatra deceduto fino all'eventuale copertura della zona
carente o comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, conservando il trattamento
di cui beneficiava durante la sostituzione.
9. Qualora il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione in pediatria, o
discipline equipollenti, i rapporti economici sono regolati secondo le norme previste
dall'Accordo per la medicina generale, fatti salvi diversi Accordi Integrativi Regionali. Al pediatra
sostituito è corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 3355 –– IINNCCAARRIICCHHII PPRROOVVVVIISSOORRII..
1. In attesa del conferimento di incarico a tempo indeterminato di pediatra di libera scelta ai sensi
dell’articolo 31, l’Azienda può conferire un incarico provvisorio utilizzando la graduatoria
aziendale di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 7. Con riferimento a ciascuna delle lettere
b) e c) della citata graduatoria si interpellano prioritariamente i pediatri residenti nell’ambito
territoriale carente, nell’Azienda, successivamente nella Regione ed infine fuori Regione.
2. L’incarico provvisorio è conferito con durata non superiore a dodici mesi e cessa:
a) al raggiungimento del periodo massimo di dodici mesi;
b) al momento dell’ inserimento del pediatra titolare , con comunicazione dell’Azienda da
effettuarsi almeno un mese prima;
c) per recesso del pediatra incaricato, da comunicare secondo quanto previsto all’articolo 23,
comma 1, lettera a).
3. Al pediatra per gli assistiti in carico vengono corrisposti i compensi previsti all’articolo 44,
comma 1, lettera A, punti I e II ed i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 7 e
per le ulteriori prestazioni individualmente eseguite.
4. L’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso
nell’ambito territoriale di incarico.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 3366 –– MMAASSSSIIMMAALLEE DDII SSCCEELLTTEE EE SSUUEE LLIIMMIITTAAZZIIOONNII..
1. I pediatri iscritti negli elenchi acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento
del sesto anno , fascia di età esclusiva, e possono acquisire e conservare le scelte fino al
compimento del quattordicesimo anno di età.
2. I pediatri di libera scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.000 unità.
Eventuali deroghe al massimale di 1.000 unità sono attivate dall’Azienda per necessità
assistenziali in relazione a particolari situazioni locali o a particolari assetti organizzativi , ai
sensi dell'articolo 48, comma 3, punto 5 della Legge 833/78 per un tempo determinato.
Al raggiungimento di tali limiti, ciascun pediatra può acquisire nuovi assistiti con la ricusazione
contestuale di un pari numero di scelte da individuare esclusivamente tra gli assistiti di età non
inferiore a 13 anni.
I pediatri di libera scelta partecipano come previsto dall’articolo 47 allo svolgimento di ore
aggiuntive di attività nelle Case della Comunità, secondo le modalità definite dall’articolo 4 4,
comma 1, lettera B, punto IV).
3. Nel massimale sono conteggiate sia le scelte a tempo indeterminato che quelle a tempo
determinato di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5.
4. Le scelte di minori in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il
pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica sono acquisibili oltre il massimale di
cui ai commi 2 e 6 del presente articolo.
5. I pediatri che hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente
articolo, rientrano nel limite mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte.
6. L’autolimitazione del proprio massimale in misura non inferiore al rapporto ottimale è
conservata ai pediatri di libera scelta già autorizzati entro il termine di vigenza del precedente
Accordo. Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte non è
modificabile, su richiesta del pediatra, prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa.
Al raggiungimento di tale limite, ciascun pediatra può acquisire nuovi assistiti con la ricusazione
contestuale di un pari numero di scelte da individuare esclusivamente tra gli assistiti di età non
inferiore a 13 anni . Per necessità assistenziali l’autorizzazione alla limitazione del massimale
può essere revocata dall’Azienda, sentito il Comitato aziendale.
7. I compensi sono corrisposti fino al massimale (e le eventuali deroghe) di cui al comma 2 o fino al
massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 6, oltre agli assistiti di cui al
comma 4 e tenuto conto di quanto previsto al comma 5. Sono altresì corrisposti i compensi per i
minori in condizione di prolungamento dell’assistenza fino al sedicesimo anno di età di cui
all’articolo 39, comma 2.
8. Ai fini del calcolo del massimale individuale, in caso di svolgimento di attività compatibili,
l'impegno settimanale del pediatra equivale convenzionalmente ad un rapporto di 26
assistiti/ora.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 3377 –– SSCCEELLTTAA DDEELL PPEEDDIIAATTRRAA..
1. La libera scelta del pediatra, nel rispetto del numero massimo di assistiti, è collegata alla
residenza e compatibile con l'organizzazione sanitaria di riferimento del territorio. Il genitore o
il tutore legale sceglie il pediatra di fiducia tra quelli iscritti negli elenchi dell’Azienda Sanitaria
di residenza, articolati per Comuni o gruppi di Comuni. L'ambito territoriale per la scelta del
pediatra non può essere inferiore all'area comunale; nei Comuni ove operano più Aziende
l'ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso. Per i cittadini residenti la
scelta è a tempo indeterminato salvo revoca.
2. Nell'ambito dell'Azienda, il genitore o il tutore legale sceglie il pediatra tra quelli operanti nel
Comune di residenza o nei Comuni afferenti al medesimo ambito; può, tuttavia, scegliere un
pediatra iscritto in elenchi diversi da quello di residenza, previa accettazione da parte del
pediatra interessato. Le Aziende comunicano ai pediatri l'elenco degli assistiti in carico con i
necessari aggiornamenti.
3. Eventuali scelte in deroga terri toriale in Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quella
di appartenenza sono disciplinate negli Accordi Integrativi Regionali o accordi tra Regioni.
4. Per il cittadino non residente la scelta è a tempo determinato per una durata minima di 3 mesi e
massima di 1 anno, espressamente prorogabile al fine del mantenimento della continuità
assistenziale, così come indicato nell’Accordo Stato -Regioni del 8 maggio 2003, rep. n. 1705.
L’Azienda provvede all’iscrizione temporanea previo accertamento dell’avvenuta cancellazione
dall’elenco del pediatra di libera scelta dell’Azienda di provenienza.
5. Per il cittadino extracomunitario, in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio
italiano, la scelta è a tempo determinato con validità pari a quella del permesso di soggiorno. La
scelta è prorogabile alla scadenza su richiesta dell’assistito , purché risulti avviato l’iter
procedurale per il rinnovo del permesso di soggiorno.
6. Nell'ipotesi di ambito territoriale in cui il numero di assistibili non sia sufficiente a determinare
una zona carente o in caso di carenza di pediatri disponibili ad operare in detta zona, esperite
inutilmente anche le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, secondo capoverso, e verificata
l’impossibilità di acquisire assistiti da parte di pediatri di libera scelta facenti parte di ambiti
territoriali limitrofi della medesima Azienda, può anche essere scelto un medico del ruolo unico
di assistenza primaria titolare nello stesso ambito. Tali scelte sono iscritte in un separato elenco.
Qualora venga inserito un pediatra, l’Azienda comunica al genitore/tutore legale dei bambini
inseriti nell’elenco ed al medico che li assiste la possibilità di effettuare la scelta in favore del
pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. Decorso detto
termine le scelte iscritte nell’elenco separato sono revocate.
7. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1982 , n. 526, vengono
temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda, sono riattribuite automaticamente al
pediatra dal momento della cessazione della sospensione temporanea, anche in deroga al
massimale individuale, fatta salva ogni altra e diversa determinazione da parte dell’assistito. A
tal fine le Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata
d’ufficio la scelta, onde facilitarne la riattribuzione automatica.
8. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta di cui al precedente comma, gli effetti
economici della stessa decorrono comunque, in difetto di scelta in favore di altro medico, dalla
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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data di cessazione della sospensione. A tal proposito il pediatra è tenuto comunque alla
assistenza del cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di cessazione della
sospensione medesima.
9. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza, le scelte assegnate agli incarichi provvisori di cui
all’articolo 35 del presente Accordo sono mantenute per tacito assenso, sentito il Comitato di cui
all’articolo 12, in carico al pediatra di libera scelta qualora allo stesso venga conferito, senza
soluzione di continuità, l’incarico a tempo indeterminato nel medesimo ambito, ferma scelta la
libera scelta esercitata dal genitore o dal tutore legale dell’assistito.
10. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi e le attività
assistenziali fornite dalla AFT del pediatra scelto in base al programma delle attività che le stesse
AFT predispongono.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 3388 –– RREEVVOOCCAA EE RRIICCUUSSAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA SSCCEELLTTAA..
1. Il genitore/tutore legale può revocare in qualsiasi momento la scelta del pediatra, utilizzando le
procedure dell’Azienda Sanitaria, ed effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha
effetto immediato.
2. Il pediatra che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può ricusare la
scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata
da eccezionali ed oggettivi motivi di incompatibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b),
D.Lgs. 30 dicembre 1992 , n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Tra i motivi della
ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti
assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
3. Non è consentita la ricusazione qualora nell'ambito territoriale di scelta non sia operante altro
pediatra con disponibilità di scelte, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità.
4. I pediatri di cui all’articolo 36, comma 6, che abbiano esercitato l’autolimitazione del massimale
non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per mantenersi al di sotto del limite
dell'autolimitazione o per rientrare nel massimale.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 3399 –– RREEVVOOCCHHEE DD’’UUFFFFIICCIIOO..
1. Le revoche delle scelte dei cittadini sono effettuate d’ufficio dall'Azienda nei seguenti casi:
a) decesso dell’assistito;
b) trasferimento di residenza dell’assistito in altra Azienda;
c) irregolare doppia iscrizione del cittadino;
d) cancellazione del pediatra dall'elenco di scelta;
e) compimento del quattordicesimo anno di età;
f) mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla scadenza o diniego di rinnovo
dello stesso.
2. La revoca della scelta di cui al comma 1, lettera e), è effettuata d'ufficio, previa comunicazione al
genitore/tutore legale. Su richiesta del genitore, previa accettazione del pediatra, la presenza di
patologia cronica o di disabilità o di documentate situazioni di disagio psico -sociale può essere
riconosciuta come condizione idonea al prolungamento dell'assistenza, comunque non oltre il
compimento del sedicesimo anno di età.
3. Le cancellazioni per i casi di cui al comma 1, lettera c), decorrono dalla data della seconda
attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso pediatra. Se trattasi di pediatri
diversi la cancellazione dall’elenco degli assistiti del primo pediatra decorre d alla data della
seconda scelta.
4. In caso di trasferimento di residenza dell’assistito in altra Azienda si applicano le disposizioni di
cui al DPCM 1 giugno 2022, recante l’istituzione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
All’atto della cancellazione disposta dall’ANA il cittadino non è più in carico al pediatra di libera
scelta.
5. L’Azienda, con preventiva comunicazione al pediatra riportante gli elementi che motivano il
provvedimento, procede al recupero di quote per assistiti liquidate e non dovute, a far data dal
verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1. Il pediatra può opporre motivato e documentato
ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione ed il Direttore Generale assume la propria
deliberazione in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. La ripetizione delle
somme o l’applicazione del conguaglio negativo avviene, fino al recupero dell’importo
complessivo, nella misura massima mensile del 20% delle quote corrisposte in base al numero
degli assistiti in carico, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. L’Azienda può dare corso ad
una diversa rateizzazione delle somme da ripetere o al conguaglio negativo, in percentuale
superiore al 20%, previo accordo con l'interessato.
6. Gli effetti economici delle cancellazioni e delle attribuzioni di scelte seguono le vigenti
disposizioni del Codice Civile in materia di ripetizione di emolumenti non dovuti e di crediti, con
relativi termini di prescrizione.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 4400 –– EEFFFFEETTTTII EECCOONNOOMMIICCII DDII SSCCEELLTTAA,, RREEVVOOCCAA EE RRIICCUUSSAAZZIIOONNEE..
1. Ai fini della corresponsione delle quote per assistiti in carico la scelta, la ricusazione e la revoca
decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda
che intervengano entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese. In caso di morte dell’assistito la
quota è corrisposta fino alla data del decesso.
2. Il rateo mensile delle quote per assistiti in carico è frazionabile in trentesimi, ai fini del
pagamento di eventuali frazioni di mese, quando le variazioni dipendano da trasferimento,
cancellazione o sospensione del pediatra dall’elenco.
3. La cessazione dell’incarico del pediatra per sopraggiunti limiti di età produce effetti economici
dal giorno di compimento dell’età prevista.
4. Per i nuovi nati per i quali non è stata effettuata la prima scelta gli effetti economici decorrono
dal momento della prima prestazione erogata dal pediatra di libera scelta e da questi attestata
mediante idonea dichiarazione da consegnare al competente ufficio al momento
dell'effettuazione della prima scelta. In ogni caso la data di decorrenza degli effetti economici
non può essere anteriore a 90 giorni antecedenti la scelta.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 4411 –– CCOOMMPPIITTII EE FFUUNNZZIIOONNII DDEELL PPEEDDIIAATTRRAA DDII LLIIBBEERRAA SSCCEELLTTAA..
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto
previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più
avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il pediatra di libera scelta espleta le seguenti
funzioni:
a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito che abbia esercitato
la libera scelta nell'ambito del rapporto di fiducia medico -paziente, relativamente a quanto
previsto dal presente Accordo;
b) si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per gli assistiti nell’ambito
dell’organizzazione prevista dalla Regione;
c) persegue gli obiettivi di salute degli assistiti con il miglior impiego possibile delle risorse , in
attuazione della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione
del Piano Nazionale della Cronicità e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale , come
previsto dall’articolo 4 e dall’Allegato 1 del presente Accordo.
2. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il pediatra di
libera scelta svolge la propria attività individualmente ed in integrazione della propria AFT;
partecipa inoltre alle attività dell'UCCP di riferimento di cui all’articolo 9 del presente Accordo.
3. Per ciascun assistito in carico, il pediatra raccoglie e invia le informazioni all’Azienda Sanitaria
come previsto dall’articolo 6 del presente Accordo.
4. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo rappresentano condizioni irrinunciabili
per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il S.S.N.
5. Nell'ambito della propria attività il pediatra di libera scelta:
a) svolge attività di prevenzione e promozione della salute nei confronti del propri assistiti, in
particolare aderendo agli indirizzi nazionali e regionali;
b) gestisce le patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, con interventi appropriati e
garantisce l'assistenza proattiva nei confronti dei bambini affetti da patologia cronica e dei
pazienti fragili;
c) assicura agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del
fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
d) partecipa a progetti e programmi di attività, finalizzati al rispetto dei livelli programmati di
spesa, concordati a livello regionale e/o aziendale, ed a quelli finalizzati a sensibilizzare i
cittadini su specifiche tematiche, sull’adozione di corretti stili di vita, uso appropriato dei
farmaci e delle risorse messe a disposizione del S.S.N.;
e) opera nell’ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse delle Cure
Primarie rispettando le modalità organizzative concordate all’interno delle stesse;
f) partecipa al la continuità dell’assistenza, coordinando la propria attività individuale con
quella degli altri pediatri della AFT di riferimento e nell'ambito del modello organizzativo
definito dalla Regione per garantire l'h24;
g) adotta le misure necessarie, in conformità alle normative vigenti, per il consenso informato,
il trattamento, la conservazione e la sicurezza dei dati sensibili;
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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h) cura la tenuta e l’aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun
assistito, ad uso del pediatra e ad utilità dell'assistito e del S.S.N. In caso di revoca della
scelta, il genitore/tutore legale dell’assistito può richiedere la scheda entro due anni. La
scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri pediatri della
AFT e integrata con il sistema informativo regionale;
i) collabora con la dirigenza dell’Azienda Sanitaria per la realizzazione dei compiti istituzionali
del Servizio Sanitario Nazionale;
j) partecipa alle attività formative programmate dall'Azienda;
k) effettua visite occasionali, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del presente ACN;
l) redige le certificazioni di cui al comma 6, lettera h);
m) rilascia a titolo oneroso tutte le altre certificazioni;
n) effettua le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 7;
o) osserva e rileva reazioni indesiderate post-vaccinali;
p) svolge attività di sostegno alla genitorialità.
6. Rientrano nei compiti ed obblighi del pediatra di libera scelta:
a) la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita, con il supporto attivo delle unità
ospedaliere e distrettuali, per una tempestiva scelta del pediatra, fatti salvi specifici progetti
di dimissione precoce e/o protetta;
b) le visite domiciliari richieste per gli assistiti , se ritenute necessarie dal pediatra , avuto
riguardo alle condizioni cliniche ed alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli
stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le dodici del giorno
successivo, compreso il sabato;
c) l'assistenza programmata dell’assistito, anche in forma integrata con l’assistenza
specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l’assistenza
sociale, secondo gli Allegati 8 e 9;
d) l'assistenza programmata nelle strutture residenziali , sulla base degli Accordi Integrativi
Regionali;
e) il consulto con lo specialista, richiesto dal pediatra di libera scelta, attuato di persona presso
gli ambulatori dell’Azienda o, su richiesta motivata e previa autorizzazione aziendale, presso
il domicilio del paziente;
f) la partecipazione alla realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.)
vigente, secondo le modalità definite dall’Accordo Integrativo Regionale;
g) la redazione del Piano di assistenza individuale (PAI) del paziente cronico in coerenza con il
Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e nel rispetto degli atti di programmazione regionale;
h) il rilascio delle seguenti certificazioni:
I. idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del
Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell’ambito scolastico, a
seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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previsto dall’articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013 , n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute;
II. riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola dell’infanzia e alle scuole
secondarie superiori, ove prevista e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a
seguito di malattia del bambino;
III. valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative alle prestazioni di
assistenza domiciliare integrata, programmata e per l’inserimento nelle strutture
residenziali sulla base della programmazione e di quanto previsto nell’ambito degli
Accordi regionali;
i) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all'articolo 28 e degli interventi
previsti dal programma delle attività territoriali di cui all’articolo 13 del presente Accordo.
j) la partecipazione al Progetto Salute Infanzia di cui all'Allegato 10 (bilanci di salute);
k) l'esecuzione di eventuali screening, sulla base di programmi regionali ed aziendali.
7. Nei confronti degli assistiti caratterizzati da condizioni cliniche di particolare gravità, il pediatra
di libera scelta garantisce l’assistenza domiciliare in coerenza con il Piano terapeutico e con i
percorsi assistenziali definiti a livello regionale.
8. Il programma delle visite domiciliari a favore degli assistiti di cui al comma precedente viene
inserito nel flusso informativo di cui all’articolo 6, comma 3.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 4422 –– AATTTTIIVVIITTÀÀ PPRREESSCCRRIITTTTIIVVAA..
1. Il pediatra può prescrivere farmaci e/o indagini specialistiche con ricetta del S.S.N., secondo le
norme di legge vigenti e nel rispetto delle modalità previste dal S.S.N., nei confronti dei propri
assistiti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, comma 6.
2. In caso di assenza del pediatra di scelta le prescrizioni urgenti possono essere effettuate da un
altro pediatra della stessa AFT.
3. La richiesta di indagine, prestazione, visita specialist ica deve essere corredata dal quesito o
sospetto diagnostico e, ove previsto, dalla specifica modulistica secondo disposizioni vigenti. La
proposta di ricovero o prescrizione di cure termali deve essere accompagnata dalla specifica
motivazione. Le richieste di ulteriori prestazioni assistenziali sono effettuate nel rispetto delle
disposizioni regionali.
4. Il pediatra rilascia la prescrizione farmaceutica e di indagini specialistiche anche in assenza del
paziente quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
5. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del pediatra di libera
scelta, alle seguenti specialità: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, neuropsichiatria infantile,
oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche, attività dei servizi di prevenzione e
consultoriali.
6. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche in attuazione del precedente comma
e nel rispetto del disposto della Legge 326/2003 e dei successivi decreti attuativi, si applicano le
disposizioni dell’Azienda per la prescrizione diretta da parte dello specialista di eventuali
indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al
quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici,
nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire successivamente alla dimissione o alla
consulenza specialistica.
7. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del pediatra di libera scelta ritenuti non
conformi alle disposizioni di legge sottopongono il caso all'organismo composto dai soggetti
individuati al successivo comma 8, deputati a verificare l'appropriatezza prescrittiva nell'ambito
delle attività distrettuali.
8. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, il Direttore del Distretto è coadiuvato, per
gli adempimenti di cui al comma 7 , dal referente di AFT componente di diritto dell'Ufficio di
coordinamento delle attività distrettuali e da un altro referente di AFT eletto tra quelli operanti
nel Distretto, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un
medico individuato dal Direttore Sanitario dell'Azienda.
9. L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei
seguenti principi:
a) la ipotesi di irregolarità deve essere contestata al pediatra per iscritto entro gli ulteriori 15
giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni
e/o la richiesta di essere ascoltato;
b) il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il pediatra
interessato, è comunicato al Direttore Generale della Azienda per i provvedimenti di
competenza e al pediatra interessato.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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10. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad
errore scusabile;
b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità attuale al momento della
prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all’integrità della persona che non possa
essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota AIFA, o di
altra norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla
vendita, dall’emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra norma.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 4433 –– VVIISSIITTEE OOCCCCAASSIIOONNAALLII..
1. I pediatri di libera scelta prestano la propria attività anche in favore dei cittadini in età
pediatrica che, trovandosi occasionalmente al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento,
ricorrano ad essi.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono compensate direttamente dal cittadino con le
seguenti tariffe omnicomprensive:
− visita ambulatoriale: € 30,00
− visita domiciliare: € 45,00
3. Le visite occasionali sono assicurate anche ai soggetti rientranti nelle condizioni di particolare
bisogno individuate dalla Regione, con pagamento delle stesse al ped iatra da parte dell’Azienda
Sanitaria.
4. Al pediatra di libera scelta che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini
stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, in possesso del prescritto documento comprovante il
diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi
compensi di cui al comma 2. In tal caso il pediatra di libera scelta notula alla propria Azienda
Sanitaria le anzidette prestazioni, annotando gli estremi del documento sanitario, il nome e
cognome dell’avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
5. Nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali possono essere individuate ulteriori e differenti
modalità di erogazione e di retribuzione delle visite occasionali di cui al presente articolo.
6. Per le prestazioni di cui al presente articolo, il pediatra è tenuto a utilizzare la ricetta del S.S.N.
secondo le disposizioni vigenti, indicando la residenza del paziente.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 4444 –– TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO EECCOONNOOMMIICCOO DDEELL PPEEDDIIAATTRRAA DDII LLIIBBEERRAA SSCCEELLTTAA..
1. La retribuzione per il pediatra di libera scelta, al netto degli oneri previdenziali a carico
dell’Azienda, si articola in:
A. quota capitaria per assistito, definita e negoziata a livello nazionale;
B. quota variabile, definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale, finalizzata
all'effettuazione di specifici programmi di attività per la promozione del governo clinico, allo
sviluppo della medicina d'iniziativa ed alla presa in carico di pazienti affetti da patologia
cronica;
C. quota per servizi, definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale;
D. quota del fondo aziendale dei fattori produttivi , definita a livello nazionale e negoziata a
livello regionale;
E. quota per ulteriori attività e prestazioni, definita e negoziata a livello regionale.
Le risorse contrattuali relative alle quote B, C e D potranno rappresentare fino al 30% del totale
e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote possono essere
ulteriormente integrate con gli incentivi legati al trasferimento di risorse alla luce del
perseguimento del riequilibrio di prestazioni ospedale -territorio derivanti da azioni e modalità
innovative dei livelli assistenziali di cure primarie.
A. QUOTA CAPITARIA
I. compenso forfetario annuo, per ciascu n assistito in carico, pari ad Euro 93,89, con la
decorrenza indicata all’articolo 5 del presente Accordo;
II. compenso aggiuntivo annuo, per ciascun assistito che non abbia compiuto il 6° anno di
età, pari ad Euro 17,93;
III. assegno individuale non riassorbibile riconosciuto ai pediatri titolari di incarico a tempo
indeterminato al 15 dicembre 2005 e determinato al 31 dicembre 2005 secondo la
tabella di cui all’articolo 58, lettera A, comma 2, dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.;
IV. quota capitaria annua derivante dal fondo per la ponderazione qualitativa delle quote
capitarie, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartita dagli Accordi Integrativi Regionali.
Tale fondo è integrato , nel rispetto del termine e dei limiti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, con gli assegni individuali di cui al precedente punto III, resisi
disponibili per effetto della cessazione dal rapporto convenzionale di singoli pediatri , ai
sensi dell’art. 58, comma 1, lett. A, punto 5 dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.;
V. quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso pari ad Euro 24,00, per le prime 250 scelte,
riconosciuta ai pediatri di libera scelta incaricati a tempo indeterminato in data
successiva al 15 dicembre 2005. Tale quota non è dovuta per le scelte oltre la
duecentocinquantesima.
B. QUOTA VARIABILE
I. quota annua derivante dai fondi per l'effettuazione di specifici programmi di attività
finalizzate al governo clinico, pari ad Euro 3,08 per assistito, ripartit a dagli Accordi
Integrativi Regionali nel rispetto dei livelli programmati di spesa , incrementata di Euro
3,17 per assistito dal 1 ottobre 2022;
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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II. quota annua derivante dalle risorse, pari ad Euro 1,54 per assistito, messe a disposizione
delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010 quale incremento contrattuale, come disciplinato
dall’articolo 6 del citato Accordo. Tale quota è per ciascun anno preventivamente
decurtata delle risorse necessarie al finanziamento disposto ai sensi dell’articolo 10,
comma 4 e dell’articolo 29, comma 7 del presente Accordo;
III. quota annua derivante dalle risorse, pari ad Euro 0,25 per assistito, messe a disposizione
delle Regioni ai sensi degli articoli 4 e 5 dell’ACN 8 luglio 2010;
IV. quota annua derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni, pari ad Euro 2,56
per assistito, con decorrenza 1 gennaio 2024, per la costituzione del fondo per la
remunerazione degli obiettivi di salute, tra i quali le Regioni possono includere progetti e
screening, anche con riferimento a misure di prevenzione orale orto -pedodontica, e/o
attività nelle Case della Comunità ai sensi del successivo articolo 47.
Fatti salvi gli specifici Accordi Integrativi Regionali già adottati per obiettivi di
prevenzione e riduzione del rischio di cronicità, d all’entrata in vigore del presente
Accordo, detto fondo è incrementato del valore corrispondente ad Euro 3,54 per
assistito, già assegnato alla quota variabile di cui all’articolo 44, comma 1, lettera B,
punto I dell’ACN 25 luglio 2024, che a tali fini si intende interamente assorbita senza
nuovi o maggiori oneri.
La quota di riparto del fondo così determinato è attribuita ai pediatri di libera scelta in
proporzione al contributo fornito. Con Accordo Integrativo Regionale inerente
specificamente tali risorse, la quota è assegnata ai pediatri in proporzione percentuale
agli obiettivi di salute raggiunti e/o alla conferma delle modalità di cui al seguente
capoverso.
In attesa della sottoscrizione dell’AIR e al fine di favorire un maggiore coinvolgimento
dei pediatri di libera scelta nelle attività delle Case della Comunità, l’Azienda utilizza tali
risorse per remunerare le ore svolte d agli stessi. Il compenso per ogni ora di attività
svolta ai sensi del presente Accordo, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico
dell’Azienda, è pari ad Euro 80,00 (ottanta), nel limite di capienza del fondo di cui al
presente punto.
Al termine dell’esercizio le eventuali risorse del presente fondo che residuano
confluiscono annualmente nel medesimo fondo valido per l’esercizio successivo.
Le risorse della quota variabile di cui alla presenta lettera sono ripartite tra le AFT in ragione
degli obiettivi assegnati ed in coerenza con la numerosità della popolazione assistita, la
gravosità delle patologie croniche per le quali viene garantita la presa in carico e l'attuazione
del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.).
Nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali vengono definite le modalità per la
corresponsione della quota variabile in ragione dei risultati raggiunti dalla AFT di
appartenenza in relazione agli obiettivi assegnati, facendo riferimento a specifici indicatori.
C. QUOTA PER SERVIZI
I. quota per prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 7;
II. quota per assistenza domiciliare, integrata e programmata, a bambini con patologia
cronica di cui all’Allegato 8;
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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III. quota per assistenza ambulatoriale programmata a bambini con patologia cronica di cui
all’Allegato 9.
È demandata agli AAIIRR la definizione delle ulteriori quote variabili per servizi non definite
dagli Allegati 7, 8 e 9.
L’entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui ai punti II e III
della presente lettera viene definita annualmente dalla programmazione regionale.
D. QUOTA DEL FONDO AZIENDALE DEI FATTORI PRODUTTIVI
I. Alla istituzione della AFT, come previsto dall’articolo 8, comma 2, le indennità e gli
incentivi del fondo di cui all’articolo 45 dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i . per lo
sviluppo strutturale ed organizzativo dell'attività dei pediatri di libera scelta, ad
eccezione della quota di cui alla precedente lettera B, punto I , costituiscono il fondo
aziendale dei fattori produttivi.
II. Costituiscono tale fondo i compensi per attività in forma associativa e le indennità per la
funzione informativo -informatica, l'impiego di collaboratore di studio e di personale
infermieristico, come determinati dall’articolo 58, lettera B dell’ACN 15 dicembre 2005 e
s.m.i. già erogati ai pediatri componenti della AFT alla data di costituzione del fondo
stesso. Il valore complessivo del fondo include anche gli oneri previdenziali a carico
dell’Azienda.
III. Le risorse di tale fondo sono utilizzate prioritariamente per salvaguardare il trattamento
economico individuale dei pediatri che percepiscono gli incentivi e le indennità di cui al
punto II, purché risulti assicurato e mantenuto lo standard strutturale, strumentale ed
organizzativo già realizzato e condivisa la partecipazione al nuovo assetto assistenziale
in integrazione con gli altri pediatri. Il trattamento economico individuale , determinato
alla data di costituzione del fondo di cui al punto II, è modificato in relazione all’aumento
di assistiti in carico nei limiti di consistenza del fondo.
IV. Le risorse corrisposte in funzione del numero degli assistiti in carico sono ridotte in
relazione alla diminuzione del carico assistenziale, secondo il sistema di calcolo ai sensi
dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. e confluiscono nel fondo aziendale dei fattori
produttivi.
V. La modifica dello standard organizzativo riferito alle preesistenti forme associative, la
cessazione del rapporto di lavoro con il personale di studio, regolamentati sia a livello
nazionale che regionale, comportano la sospensione delle relative indennità corrisposte,
che restano a disposizione del fondo aziendale dei fattori produttivi.
VI. In caso di cessazione del rapporto convenzionale di pediatri di libera scelta componenti
le AFT, le eventuali indennità corrisposte in relazione ai fattori produttivi confluiscono
nel fondo aziendale dei fattori produttivi . Le previgenti indennità informatiche sono
riservate al finanziamento dei fattori produttivi di medesima destinazione a favore dei
pediatri di libera scelta che entrano nelle AFT. Le indennità corrisposte per il personale
di studio restano a disposizione per il finanziamento dei fattori produttivi destinati alle
medesime finalità. Le previgenti indennità per la partecipazione a forme associative
restano a disposizione per il finanziamento dei modelli organizzativi definiti dalla
Regione per qualificare l’offerta assistenziale in funzione delle specificità territoriali.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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VII. Gli Accordi Integrativi Regionali possono stabilire diversi criteri di destinazione delle
risorse di cui ai commi precedenti.
VIII. Al termine dell’esercizio le eventuali risorse del fondo aziendale dei fattori produttivi che
residuano confluiscono annualmente nei fondi per l'effettuazione di specifici programmi
di attività finalizzate al governo clinico di cui al comma 1, lettera B, punto I.
E. QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITÀ E PRESTAZIONI
1. Gli accordi regionali possono prevedere eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio di
funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste
complementari, nonché per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come
disagiatissime o disagiate.
2. Le eventuali integrazioni già stabilite con Accordi Integrativi Regionali sono negoziate a livello
regionale nel rispetto delle finalità previste dall’articolo 3, comma 4 del presente Accordo.
3. Tutti i compensi erogati in base agli assistiti in carico sono corrisposti nei limiti di cui all’articolo
36.
4. Le quote capitarie di cui al comma 1, lettera A), sono corrisposte mensilmente in dodicesimi
entro la fine del mese successivo a quello di competenza; i restanti compensi sono corrisposti
mensilmente entro il secondo mese successivo a quello di competenza.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 4455 –– CCOONNTTRRIIBBUUTTII PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLII..
1. La quota parte a carico dell’Azienda Sanitaria del contributo previdenziale in favore del
competente Fondo di previdenza è pari al 9,375% di tutti i compensi previsti dal presente
Accordo, ivi inclusi quelli derivanti dagli Accordi regionali o aziendali per i pediatri di libera
scelta.
2. L'aliquota previdenziale a carico dei pediatri di libera scelta è stabilita dall'ENPAM, a norma
dell'articolo 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ferma restando la quota di contributo a carico dell’Azienda, i pediatri di libera scelta possono
optare per l’incremento dell’aliquota contributiva a proprio carico di un punto intero
percentuale fino ad un massimo di cinque punti. Tale scelta si esercita al massimo una volta
all’anno entro il 31 gennaio. L’aliquota resta confermata negli anni successivi in assenza di
comunicazione di variazione da effettuarsi eventualmente entro la stessa data.
4. I contributi devono essere versati all'ENPAM trimestralmente, con l'indicazione dei pediatri a
cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla
scadenza del trimestre.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 4466 –– AATTTTIIVVIITTÀÀ TTEERRRRIITTOORRIIAALLII PPRROOGGRRAAMMMMAATTEE..
1. L’Azienda, sentito il Comitato aziendale, può attribuire attività a tempo determinato, non
superiori ad un anno, espressamente rinnovabili, per lo svolgimento di attività di prevenzione e
profilassi a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria.
Il servizio può essere attivato anche per coordinamento di progetti distrettuali per la pediatria di
libera scelta, coordinamento di studi epidemiologici, collaborazione per le attività limitate al
settore delle attività pediatriche, direzione di dipartimenti materno -infantili, oltre che per far
fronte a carenze di assistenza pediatrica.
2. L’attività può essere affidata a:
a) pediatri inseriti negli elenchi di scelta dell’Azienda;
b) pediatri inseriti nella graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 7.
3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di
attuazione delle attività di cui al presente articolo.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AARRTT.. 4477 –– AATTTTIIVVIITTÀÀ NNEELLLLEE CCAASSEE DDEELLLLAA CCOOMMUUNNIITTÀÀ..
1. Il pediatra di libera scelta che acquisisca l’incarico a tempo indeterminato successivamente
all’entrata in vigore del presente Accordo opera anche all’interno delle Case della Comunità nel
pieno rispetto della propria autonomia professionale e organizzativa, secondo le modalità
previste dal D .M. 23 maggio 2022, n. 77, perseguendo gli obiettivi della programmazione
regionale, garantendo la piena compatibilità con le esigenze di funzionamento dello studio,
senza arrecare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali
connessi alle attività assistenziali cui è tenuto.
2. Nella Casa della Comunità il pediatra di libera scelta contribuisce ai percorsi condivisi di attività
di educazione e prevenzione sanitaria nonché ai percorsi condivisi di integrazione
multiprofessionale orientati all’attuazione del Piano Nazionale della Cronicità (ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera a ), dell’articolo 28, comma 8 e dell’Allegato 1 del presente
Accordo. Con le finalità di cui al presente comma, lo specifico Accordo Integrativo Regionale
ripartisce le risorse di cui all’articolo 44, comma 1, lettera B, punto IV.
3. Il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nel funzionamento delle Case della Comunità è
garantito nella fascia oraria 8 -20, dal lunedì al venerdì , secondo un monte ore annuo minimo
stabilito nella misura di un’ora ogni 30 (trenta) assistiti in carico nel caso di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera B, punto IV, primo capoverso e di un’ora ogni 15 (quindici) assistiti nel caso di
cui all’articolo 44, comma 1, lettera B, punto IV, secondo capoverso . In caso di rinuncia allo
svolgimento di ore le stesse sono assegnate ai pediatri che abbiano manifestato disponibilità con
priorità per quelli con minore carico di assistiti.
4. Le suindicate attività non incidono sulle fasce orarie minime di apertura dello studio previste
dall’ACN.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dai pediatri di libera scelta già titolari
di incarico a tempo indeterminato all’entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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NORME FINALI
Norma finale n. 1
In deroga al disposto dell’articolo 20, comma 1, lettera e) sono fatti salvi gli incarichi concomitanti di
pediatra di libera scelta e di specialista ambulatoriale convenzionato di pediatria già esistenti alla
data del 15 dicembre 2005.
Norma finale n. 2
Il fondo di cui all'articolo 44, comma 2, lettera D, qualora utilizzato per la organizzazione dello
studio medico, deve prevedere l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
specifico per le figure professionali utilizzate di cui al all'articolo 44, comma 2, lettera D, punto II.
Norma finale n. 3
Le Aziende Sanitarie ed i pediatri di libera scelta attuano, per quanto di competenza, le disposizioni
di cui alla L. 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
Norma finale n. 4
L’Azienda annualmente richiede ai pediatri di libera scelta titolari di incarico a tempo indeterminato
ai sensi del presente Accordo un’autocertificazione informativa attestante la propria situazione
soggettiva professionale, con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità,
la libera professione e le limitazioni del massimale.
Norma finale n. 5
Per i pediatri di libera scelta che già svolgevano attività libero -professionale strutturata o che ne
abbiano comunicato l’avvio entro il 31 dicembre 2024 si applica quanto previsto dall’articolo 2 7
dell’ACN 28 aprile 2022.
Norma finale n. 6
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo le parti perfezionano l’Accordo
Integrativo Regionale relativo alla finalizzazione delle risorse di cui all’articolo 44, comma 1, lettera
B, punto IV.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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NORME TRANSITORIE
Norma transitoria n. 1
I compensi e le indennità di cui all'articolo 44, comma 1, lettera D, punto II , sono riconosciuti nella
misura e secondo i criteri di cui all’articolo 59, lettera B dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. fino alla
costituzione del fondo aziendale dei fattori produttivi.
Norma transitoria n. 2
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 9 -octiesdecies, del decreto -legge n. 198 del 29 dicembre 2022,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, in deroga ai limiti previsti
dall’articolo 2 3, comma 1, lettera b) del presente Accordo, le Aziende possono trattenere in
servizio i pediatri di libera scelta , a richiesta degli interessati e fino al compimento del
settantaduesimo anno d’età.
2. Il pediatra interessato, entro 180 (centottanta) giorni antecedenti il compimento del
settantesimo anno d’età, inoltra via PEC all’Azienda di competenza apposita richiesta.
3. L’Azienda, a conclusione delle procedure di assegnazione di cui al presente Accordo, in assenza
di pediatri collocabili, può accettare la richiesta di cui al comma precedente.
4. La permanenza in servizio del pediatra di cui al comma 2 potrà essere consentita fino
all’inserimento di titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della reiterazione delle
procedure di assegnazione ed in caso di permanente assenza di pediatri disponibili, fermo
restando il limite massimo del compimento del settantaduesimo anno d’età.
5. In considerazione della carenza di pediatri disponibili allo svolgimento di sostituzioni ed in
coerenza con quanto previsto dal precedente comma 1, in deroga all’articolo 2 0, comma 1,
lettera k) del presente Accordo, ai pediatri già titolari di convenzione all’atto del pensionamento
è consentito effettuare sostituzioni fino al compimento del settantaduesimo anno d’età, su
nomina del pediatra titolare e per un massimo di 30 (trenta) giorni, come previsto dall’articolo
34, comma 8, del presente Accordo, salvo diverse disposizioni di legge.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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DICHIARAZIONI A VERBALE
Dichiarazione a verbale n. 1
Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a
livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale) . Si estrinseca nella sussistenza di
una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun
livello negoziale ed eletti nel principio di democraticità interno quali rappresentanti di un’unica
Organizzazione Sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento.
Dichiarazione a verbale n. 2
L'attività del pediatra di libera scelta, ancorché si avvalga delle prestazioni di collaborator e di
studio, non possiede le caratteristiche di autonoma organizzazione in quanto è sottoposta ad una
serie di vincoli convenzionalmente previsti:
- obbligatorietà di presenza settimanale in numero minimo di ore giornaliere di apertura del proprio
studio;
- prescrizioni e controlli circa i requisiti dei locali adibiti ad esercizio dell’attività e della
strumentazione in dotazione;
- limiti di anzianità per l’esercizio dell’attività;
- monitoraggio e verifiche continue dell’attività convenzionata;
- controlli della prescrizione con l’obbligo di adesione alle deliberazioni regionali ed aziendali circa
l’indirizzo dell’attività.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti ribadiscono, come già evidente dalla natura dell’istituto e dalle clausole negoziali in cui è
introdotto (articolo 31), che l’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP) di cui all’Allegato n. 5
consegue alla valutazione, da parte dell’Azienda, del fabbisogno di pediatri e del rapporto ottimale
nell’ambito di riferimento. Come tutte le procedure di assegnazione di incarichi occorre persista la
carenza dell’ambito qualora, all’atto dell’avvio della procedura stessa, il titolare cessasse dal proprio
incarico.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le parti ribadiscono la validità di quanto previsto all’articolo 3 dell’ACN 30 ottobre 2020.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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Dichiarazione a verbale n. 5
Le parti, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera m -bis) del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché al fine di garantire maggiori livelli di appropriatezza e
sostenibilità, concordano di attivare un tavolo di confronto nazionale con tutte le categorie
professionali coinvolte (farmacie, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti
ambulatoriali ed altre professionalità sanitarie) successivamente all’entrata in vigore del presente
Accordo.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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ALLEGATI
AALLLLEEGGAATTOO 11 –– AASSSSIISSTTEENNZZAA PPRROOAATTTTIIVVAA..
1. Il pediatra di libera scelta riveste un ruolo preminente nella tutela della salute dei soggetti
fragili, in particolare del bambino, dell'adolescente e dei soggetti affetti da patologie croniche e
disabilità. Tali condizioni presuppongono la definizione, in ambito territoriale, di percorsi,
modalità di integrazione ed interazione dei professionisti oltre ad uno stretto legame con le
strutture sociali.
2. L'assistenza proattiva è assicurata dal pediatra di libera scelta sulla base di una presa in carico
del bambino che preveda attività educative e clinico assistenziali, anche nei confronti dei
genitori (promozione dell'attività fisica e sportiva, rispetto delle norme di sicurezza per il
trasporto dei bambini, ecc...), volte alla adozione di corretti stili di vita, alla partecipazione alla
realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) vigente ed alla diagnosi
precoce.
3. L'attività assistenziale è assicurata individualmente dal pediatra di libera scelta coadiuvato
anche dal personale di studio, nonché in forma partecipata con gli altri pediatri della AFT.
Nell'ambito del regolamento di AFT possono essere individuati pediatri "esperti" in specifici
ambiti clinici, che possano svolgere un ruolo di interfaccia con i colleghi della AFT al fine di
favorire il loro sviluppo di competenze e conoscenze in quel determinato ambito ed anche in
grado di svolgere un ruolo da “first opinion” relativamente alla clinica ed alla diagnostica di
primo livello.
4. Il pediatra di libera scelta partecipa alla costituzione del team multiprofessionale con i
professionisti della UCCP di riferimento individuati nel piano di cura per la gestione del caso.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AALLLLEEGGAATTOO 22 –– PPRROOCCEEDDUURREE TTEECCNNIICCHHEE PPEERR LLAA RRIILLEEVVAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE OORREE DDII
DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ SSIINNDDAACCAALLEE
APPLICAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE ORE DI DISPONIBILITÀ SINDACALE – PEDIATRI DI
LIBERA SCELTA –
I criteri e le modalità per la comunicazione delle ore di disponibilità da parte delle Organizzazioni
Sindacali operanti nell'area del convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale sono
disciplinati dall'articolo 16 del presente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i pediatri di libera scelta.
Il sistema di rilevazione è finalizzato a facilitare la compilazione, ridurre il rischio di errori materiali
ed agevolare le fasi di acquisizione ed elaborazione dei dati, garantendo la certificazione dei dati
trasmessi e rilevati, con prova documentale di quanto trasmesso, in caso di eventuali contestazioni.
Al 1° gennaio di ciascun anno la SISAC rende disponibile sul sistema informatizzato ad accesso
riservato il monte orario annuo complessivo e quello relativo a ciascuna O.S. Tale monte orario è
determinato applicando il criterio di cui all’articolo 16, comma 1 (numero di deleghe degli iscritti
derivanti dalla rilevazione certificata ai sensi dell’articolo 15, comma 4 dell’ACN moltiplicato per 6
ore annue).
Le Aziende acquisiscono annualmente, tramite le procedure informatizzate messe a disposizione
dalla SISAC, i nominativi dei rappresentanti sindacali che, per ciascuna sigla rappresentativa e
firmataria dell’ACN, fruiranno di ore di disponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 16,
comma 2.
A tale scopo il legale rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale (livello nazionale)
provvede a registrare sull’applicazione informatizzata disposta dalla SISAC l'anagrafica di tutti i
rappresentanti della propria O.S. sull’intero territorio nazionale che saranno destinatari di ore di
disponibilità sindacale e a richiedere, per ciascuno di essi, l’assegnazione di ore fino al livello
massimo consentito (monte ore). Alternativamente, il legale rappresentante nazionale del sindacato
può delegare ai rappresentanti sindacali regionali (livello regionale) il compito di creare, tramite la
medesima procedura informatizzata, anagrafiche di ambito regionale, trasferendo contestualmente
a loro tutto o parte del monte ore nazionale fruibile. Analogamente, i legali rappresentanti sindacali
regionali possono decidere di delegare ulteriormente tale compito, nel limite delle ore assegnate dal
livello regionale, determinando, tramite il medesimo sistema informatizzato, anagrafiche aziendali
con affidamento delle ore di disponibilità in favore dei rappresentanti sindacali (livello aziendale).
Tramite l’applicativo informatizzato la SISAC provvede a ratificare le richieste provenienti da tutti i
livelli sindacali (nazionale, regionale, aziendale), ed a trasmettere le comunicazioni di competenza.
Le Regioni e le Aziende prendono atto delle assegnazioni disposte dalle OO.SS. in favore di pediatri
operanti localmente al fine del riconoscimento delle ore di disponibilità sindacale.
In corso d’anno il legale rappresentante nazionale del sindacato, ovvero del livello regionale o
aziendale se autorizzati, per la parte di competenza, ha la possibilità di procedere alla variazione, in
positivo o in negativo, di una assegnazione di ore precedentemente effettuata e alla eventuale
cancellazione, a qualsiasi titolo, di un nominativo dall’anagrafica, con il corrispondente recupero
delle ore già attribuite ma non utilizzate.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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Ad ogni inserimento, modifica, ratifica o presa visione delle ore di disponibilità sindacale il sistema
genera una certificazione trasmessa a mezzo PEC contemporaneamente alla O.S. operante, alla
SISAC, alla Regione ed alla Azienda di appartenenza del rappresentante sindacale.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AALLLLEEGGAATTOO 33 –– AACCCCOORRDDOO NNAAZZIIOONNAALLEE PPEERR LLAA RREEGGOOLLAAMMEENNTTAAZZIIOONNEE DDEELL DDIIRRIITTTTOO DDII
SSCCIIOOPPEERROO NNEELLLL’’AARREEAA DDEELLLLAA PPEEDDIIAATTRRIIAA DDII LLIIBBEERRAA SSCCEELLTTAA..
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
1. Il presente Accordo è applicato a tutti i pediatri di libera scelta in rapporto di convenzionamento
con il S.S.N. operanti secondo le previsioni del vigente ACN.
2. Le clausole del presente Accordo attuano le disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990,
n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni
ed integrazioni, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi
essenziali di assistenza sanitaria territoriale e fissando i criteri per la determinazione dei
contingenti di personale convenzionato tenuti a garantirli. Per quanto non espressamente
previsto dal presente Accordo si intendono applicate le disposizioni di legge di cui al presente
comma.
3. Il presente Accordo indica tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di conciliazione
e di raffreddamento.
4. Le clausole del presente Accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali
di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che decentrato. Tutte le
disposizioni in tema di preavviso e di durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell’ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
ART. 2
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2
della Legge 11 aprile 2000, n. 83, le prestazioni indispensabili di assistenza pediatrica da
considerare essenziali nella presente area negoziale, per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati, sono le seguenti: visite domiciliari non differibili, assistenza
domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata a malati terminali, nonché le ulteriori
prestazioni definite nell’ambito degli Accordi regionali.
2. Le prestazioni minime indispensabili vengono erogate da ciascun pediatra convenzionato in
riferimento ai propri assistiti in carico.
ART. 3
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI
1. Le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui
all’articolo 2 sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed enti interessati con un
preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal
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lavoro. In caso di revoca spontanea di uno sciopero indetto in precedenza, le rappresentanze
sindacali devono darne comunicazione alle predette amministrazioni almeno 5 giorni prima.
2. Le rappresentanze sindacali che proclamano sciopero, a prescindere dall’ambito territoriale di
proclamazione dello stesso, informano con la stessa tempistica di cui al precedente comma la
“Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali”.
3. La proclamazione degli scioperi relativi a vertenze nazionali vanno comunicati: al Ministero
della Salute, al Ministero degli Interni, alla Presidenza della Conferenza delle Regioni e a tutti i
Presidenti di Regione e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano; la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze in ambiti regionali vanno comunicati al Presidente
della Regione o della Provincia Autonoma, all'Assessore alla Sanità, a tutti i Prefetti delle
province della Regione; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze a livello di Azienda va
comunicata all'Assessore regionale alla Sanità, al Direttore Generale dell’Azienda e al Prefetto
competente per territorio. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le Regioni
ed enti interessati sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive
pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una
comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene
effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello
sciopero, ai sensi dell’articolo 4, comma 8.
4. Le rappresentanze sindacali comunicano alle amministrazioni interessate la durata delle azioni
di sciopero come di seguito elencate:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non potrà superare, la durata massima di 2
(due) giorni continuativi. In ogni caso lo sciopero non potrà essere a ridosso di giorni festivi;
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno i 3 (tre) giorni
consecutivi. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro
durata non potrà comunque superare un giorno;
c) lo sciopero dovrà essere proclamato per almeno una giornata lavorativa;
d) l’area funzionale minima per proclamare uno sciopero è quella della singola Azienda. Sono
altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme
improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre Organizzazioni Sindacali,
incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra
l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in
quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
5. Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
• nel mese di agosto;
• nei cinque giorni che precedono e che seguono consultazioni elettorali europee, nazionali
e referendarie;
• nei cinque giorni che precedono e che seguono consultazioni elettorali regionali, e
comunali, per i singoli ambiti;
• nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
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• nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi
dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
7. L'adesione allo sciopero comporta la trattenuta del trattamento economico relativo all’intero
periodo di astensione dall’attività convenzionale.
8. La trattenuta prevista dal precedente comma 7 deve essere effettuata dalla Azienda di
competenza entro i 90 giorni successivi al termine dello sciopero medesimo.
9. Per l’effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2, in occasione di sciopero
della categoria, è riconosciuta ai pediatri di libera scelta una percentuale del compenso previsto
per essi dall’articolo 44 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, da
definire in sede di Accordo Integrativo Regionale.
ART. 4
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno
sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto di livello regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di Azienda, il Prefetto del Capoluogo di Provincia competente.
3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni
lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della
formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa,
provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il
medesimo Ministero può chiedere alle Organizzazioni Sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti
notizie e chiarimenti per l’utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve
esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dalla apertura del confronto, decorso il
quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2, della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83.
4. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie
regionali e di Azienda, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla
convocazione delle parti per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre
giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni
dall’apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì esplicato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto
a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre
dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non
superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del
comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
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7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti,
è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere
l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma
sleale di azione sindacale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della Legge 12 giugno 1990, n. 146,
come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno
essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere
secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali.
8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di
azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’articolo 2, comma 6 della Legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, o nel caso di oggettivi
elementi di novità nella posizione della controparte datoriale.
9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non
intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia.
10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima
vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o
revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la
procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all’articolo 3, comma 5.
ART. 5
COMUNICAZIONI
1. Le Aziende sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno
partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la
disciplina vigente.
2. Allo scopo di conciliare il diritto individuale di adesione alla astensione collettiva con le peculiari
modalità di organizzazione delle prestazioni di lavoro autonomo dei medici pediatri
convenzionati con il S.S.N. ed evitare gravi disagi organizzativi che potrebbero incidere
negativamente sull’erogazione delle prestazioni indispensabili, il pediatra di libera scelta è
tenuto a comunicare per iscritto alla Azienda la propria adesione allo sciopero entro le 24 ore
precedenti nel rispetto delle modalità concordate a livello regionale, fatta eccezione per i
pediatri iscritti alla Organizzazione Sindacale che ha proclamato lo sciopero i quali sono tenuti a
comunicare entro il medesimo termine l'eventuale non adesione.
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AALLLLEEGGAATTOO 44 –– TTIITTOOLLII PPEERR LLAA FFOORRMMAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA GGRRAADDUUAATTOORRIIAA RREEGGIIOONNAALLEE..
1. I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati di seguito con
l’indicazione del relativo punteggio:
I. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
a) specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30
gennaio 1998 e s.m.i.,
per ciascuna specializzazione: p. 4,00
b) specializzazione in disciplina affine alla pediatria ai sensi della tabella B del D.M. 31
gennaio 1998 e s.m.i.,
per ciascuna specializzazione: p. 2,00
c) specializzazione in discipline diverse da quelle previste alle lettere a) e b),
per ciascuna specializzazione: p. 0,20
d) conoscenza della lingua inglese documentata dal possesso di certificato non inferiore al
livello B2 del Quadro Comune Europeo (QCE):
complessivamente p. 0,50
e) conoscenza dei principali programmi informatici documentata dal possesso della
Patente europea per l’utilizzo del PC:
complessivamente p. 0,25
II. TITOLI DI SERVIZIO:
a) attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell’articolo 48 della
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, con incarico a tempo indeterminato o provvisorio e
per attività di sostituzione, ovvero attività prestata durante il periodo di affiancamento
previsto dalla procedura di ricambio generazionale derivante dalla APP, di cui
all’Allegato 5 del presente Accordo
per ciascun mese complessivo: p. 1,10
(per l’attività sindacale e le attività di cui all’articolo 46, il mese corrisponde a 96 ore);
b) servizio in forma attiva nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione,
nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale, nell’emergenza sanitaria
territoriale, di assistenza primaria, attività oraria o a ciclo di scelta di cui al vigente
Accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività: p. 0,10
c) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati
dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo: p. 0,10
d) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento
del diploma di laurea in medicina,
per ciascun mese: p. 0,05
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e) attività di specialista pediatra svolta all’estero ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.
125; della Legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modificazioni, e del decreto
ministeriale 1° settembre 1988, n. 430,
per ciascun mese complessivo: p. 0,10
f) attività di specialista pediatra svolta a qualsiasi titolo presso strutture sanitarie
pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono,
per ciascun mese complessivo: p. 0,05
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio, tutte le frazioni di mese dell’anno sono
sommate. L’eventuale residuo superiore a 15 giorni (per l’attività sindacale superiore a 48 ore) è
valutato come mese intero . I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di
servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso
è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte
durante la scuola di specializzazione in pediatria o equipollente di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera c) non sono valutabili. Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolto durante
le scuole di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto al comma 1, punto I, lettere b) e
c) del presente Allegato.
4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, anzianità di specializzazione, voto di
specializzazione e minore età.
5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente
Allegato.
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AALLLLEEGGAATTOO 55 –– DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII PPEERR FFAAVVOORRIIRREE IILL RRIICCAAMMBBIIOO GGEENNEERRAAZZIIOONNAALLEE DDEEII
PPEEDDIIAATTRRII DDII LLIIBBEERRAA SSCCEELLTTAA..
ART. 1
PRINCIPI GENERALI
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale, il pediatra di libera scelta, in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi per percepire la pensione ordinaria, anche anticipata, presso la
Fondazione ENPAM e con un minimo di 700 assistiti, può richiedere all’ENPAM l’Anticipo della
Prestazione Previdenziale (modulo A)*, di seguito denominata APP, alle condizioni e con le
modalità previste del presente Allegato.
2. L’attivazione del predetto istituto è subordinata alla riduzione dell’attività convenzionale da
parte del pediatra di cui al comma 1, da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%, a
fronte della contestuale attribuzione, con rapporto convenzionale a tempo indeterminato, della
corrispondente quota di attività ad un pediatra da incaricare (di seguito “pediatra incaricato
APP”) inserito nella graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1 del presente ACN.
3. Prima dell’avvio della APP e del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, è previsto un
periodo di affiancamento obbligatorio, disciplinato dal successivo art. 6.
4. L’incarico a tempo indeterminato ha la medesima decorrenza della APP.
ART. 2
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APP
1. Il pediatra che vuole accedere alla APP deve presentare alla Azienda di appartenenza, entro il 31
dicembre, idonea domanda di adesione (modulo B)*. La domanda deve essere corredata dalla
certificazione del raggiungimento del requisito per accedere alla pensione di cui all’art. 1,
comma 1, rilasciata alla Fondazione ENPAM.
2. La domanda deve riportare i seguenti dati:
a) età del richiedente;
b) percentuale di riduzione dell’attività convenzionale: da un minimo del 30% fino ad un
massimo del 70%. La scelta ha carattere vincolante per un anno;
c) numero di assistiti.
3. Il pediatra di cui al comma 1 viene inserito nell’“Elenco APP dei pediatri titolari”, di cui al
successivo art. 3, che sarà reso pubblico entro il 31 gennaio.
ART. 3
ELENCO APP DEI PEDIATRI TITOLARI
1. Il pediatra inserito nell’Elenco APP (di seguito “pediatra titolare”) deve confermare alla Azienda,
mediante PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, la volontà di adesione alla procedura di
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ricambio generazionale e comunicare l’eventuale modifica della percentuale di riduzione
dell’attività di cui all’art. 2, comma 2, lettera b). La modifica ha validità annuale.
2. La revoca in corso d’anno della disponibilità a rimanere nell’Elenco APP deve essere comunicata
alla Azienda mediante PEC.
ART. 4
PRESENTAZIONE DOMANDA DEL PEDIATRA DA INCARICARE CON PROCEDURA APP
1. Il pediatra da incaricare di cui all’art. 1, comma 2, del presente Allegato, che vuole accedere alla
procedura di ricambio generazionale della APP, presenta all’Assessorato alla Sanità della
Regione idonea richiesta (modulo C)* da inviare mediante PEC, entro il termine del 30 aprile.
2. Il pediatra di cui al comma 1 viene inserito nell’“Elenco APP dei pediatri da incaricare”, di cui al
successivo art. 5, che sarà reso pubblico entro il 31 maggio.
ART. 5
ELENCO APP DEI PEDIATRI DA INCARICARE
1. Ai fini della formazione dell’“Elenco APP dei pediatri da incaricare” si utilizza il punteggio della
graduatoria regionale di cui all’articolo 19, comma 1 del presente Accordo.
2. Il pediatra da incaricare già inserito nell’Elenco APP deve confermare all’Assessorato alla Sanità
della Regione, mediante PEC, entro il 30 aprile di ogni anno, la volontà di adesione alla
procedura di ricambio generazionale. La revoca in corso d’anno della disponibilità a rimanere
nell’Elenco APP deve essere comunicata mediante PEC.
ART. 6
DISCIPLINA DEL PERIODO DI AFFIANCAMENTO
1. L’Azienda di competenza del pediatra titolare individua il pediatra da incaricare tra quelli
inseriti nell’Elenco APP di cui all’art. 5, secondo l’ordine dello stesso , interpellando
prioritariamente i pediatri residenti nell’ambito di iscrizione del pediatra titolare. Nel caso in cui
il pediatra da incaricare non sia disponibile, l’Azienda individua un nuovo pediatra secondo lo
stesso criterio.
2. Il periodo di affiancamento ha una durata di 60 giorni di servizio effettivo. Durante questo
periodo entrambi i pediatri svolgono congiuntamente l’attività convenzionale nei confronti degli
assistiti.
3. Durante il periodo di affiancamento entrambi i pediatri sono sospesi dagli Elenchi APP di
appartenenza. Il pediatra da incaricare resta inserito nella graduatoria regionale di cui
all’articolo 19, comma 1 del presente Accordo.
4. Al termine del periodo di affiancamento, le parti manifestano congiuntamente la volontà
all’avvio della APP (modulo D)*, nel quale:
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– il pediatra titolare si impegna irrevocabilmente a ridurre la propria attività convenzionale
nella misura di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) al fine di beneficiare dell’APP. Dichiara
inoltre di aver presentato domanda di APP alla Fondazione ENPAM;
– il pediatra da incaricare si impegna irrevocabilmente a svolgere la quota dell’attività
convenzionale resasi disponibile a seguito della riduzione operata dal pediatra titolare;
– entrambi i pediatri dichiarano che regolamenteranno fra loro la ripartizione degli oneri e/o
spese inerenti l’attività convenzionale, sollevando la Azienda da qualsivoglia responsabilità
al riguardo.
5. La manifestazione di volontà deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla fine
del periodo di affiancamento, mediante PEC, all’Assessorato alla Sanità della Regione, alla
Azienda di competenza e alla Fondazione ENPAM.
6. In mancanza di tale manifestazione di volontà, entrambi i pediatri restano sospesi dagli Elenchi
APP e non possono accedere ad un nuovo periodo di affiancamento per 120 giorni dallo scadere
del termine di cui al precedente comma 5.
7. Il pediatra titolare può effettuare al massimo tre periodi di affiancamento. Nel caso in cui anche
al termine del terzo periodo di affiancamento non sia stata manifestata la volontà di avviare
l’APP, di cui al precedente comma 4, il pediatra titolare decade dall’Elenco APP e può accedere
nuovamente alla procedura di ricambio generazionale trascorsi due anni dal termine del terzo
periodo di affiancamento.
8. Durante il periodo di affiancamento:
• in caso di malattia il pediatra titolare può nominare come sostituto il pediatra da incaricare;
• in caso di decesso del pediatra titolare, il pediatra da incaricare può proseguire l’attività nei
confronti degli assistiti del pediatra deceduto fino a un massimo di 60 giorni;
• in caso di cessazione/rinuncia per qualsiasi motivo da parte del pediatra l’Azienda
individua un nuovo pediatra da incaricare avviando la procedura di cui al comma 1 del
presente articolo, con nuova decorrenza del periodo di affiancamento.
9. Durante il periodo di affiancamento il trattamento economico spettante al pediatra da incaricare
è a carico del pediatra titolare ed è calcolato nella misura del 30% del compenso della quota
capitaria del presente ACN. Ai pediatri da incaricare spettano i compensi per le prestazioni
eseguite nel periodo di affiancamento relativi alle quote variabili per compensi/servizi calcolati
in base al tipo ed ai volumi di prestazioni concordate a livello regionale ed aziendale.
ART. 7
ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (APP)
1. A seguito della manifestazione di volontà, di cui all’art. 6, comma 4, la Fondazione ENPAM,
previa presentazione della domanda di APP, provvede ad erogare la prestazione al pediatra
titolare.
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ART. 8
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PEDIATRA TITOLARE
1. I compensi a qualunque titolo dovuti per l’attività convenzionale al pediatra titolare che accede
alla APP sono diminuiti in misura pari alla percentuale di riduzione dell’attività di cui
all’art. 2, comma 2, lett. b).
ART. 9
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEL PEDIATRA INCARICATO APP
1. A seguito della manifestazione di volontà di cui all’art. 6, comma 4, viene instaurato il rapporto
convenzionale con il pediatra da incaricare mediante conferimento di incarico a tempo
indeterminato.
2. L’incarico di cui al comma 1 comporta l’obbligo di svolgere la quota percentuale di attività resasi
disponibile a seguito della riduzione operata dal pediatra titolare.
3. All’atto del pensionamento definitivo del pediatra titolare ovvero della cessazione del rapporto
per qualsiasi causa di entrambi i pediatri, cessano gli obblighi di cui al precedente comma 2.
4. Il pediatra incaricato APP di cui al presente articolo non può concorrere per trasferimento
all’assegnazione di incarichi per la copertura di ambiti territoriali carenti. In caso di rinuncia o
cessazione per qualsiasi ragione dall’incarico APP, il pediatra può accedere nuovamente alla
procedura trascorsi due anni dalla cessazione dell’incarico APP.
ART. 10
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PEDIATRA INCARICATO APP
1. Al pediatra incaricato APP spetta la quota dei compensi a qualunque titolo dovuti per l’attività
convenzionale al pediatra titolare, pari alla percentuale di riduzione dell’attività di cui all’art. 2,
comma 2, lett. b).
ART. 11
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE - SOSTITUZIONI
1. Nei casi di sospensione dall’attività convenzionale di cui all’articolo 21 del presente ACN, fermo
restando l’obbligo di sostituzione previsto dal presente Accordo, è data facoltà al pediatra
titolare e al pediatra incaricato APP di nominarsi reciprocamente quale pediatra sostituto. I
rapporti economici fra pediatra sostituto e pediatra sostituito sono regolati ai sensi dell’articolo
34 del presente Accordo.
2. In caso di cessazione dal rapporto convenzionale del pediatra incaricato APP, nelle more
dell’attivazione di una nuova procedura APP, l’Azienda provvede a designare il sostituto
avvalendosi delle graduatorie aziendali di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 7 del
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presente Accordo. Il compenso spettante al sostituto del pediatra incaricato APP è quello
previsto dall’art. 10 del presente Allegato.
ART. 12
NORMA FINALE
1. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del presente ACN.
*Il modulo A di cui al presente Allegato è predisposto e pubblicato a cura dell’ENPAM. I moduli B, C
e D sono pubblicati sul sito web della SISAC (https://www.sisac.info).
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AALLLLEEGGAATTOO 66 –– CCOODDIICCEE DDII CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO DDEEII PPEEDDIIAATTRRII DDII LLIIBBEERRAA SSCCEELLTTAA..
1. Il pediatra di libera scelta, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del
servizio, nello svolgimento della propria attività deve, in particolare:
a) mantenere nei rapporti interpersonali con gli utenti e terzi un comportamento adeguato al
proprio ruolo ed una condotta informata a principi di correttezza e rispetto ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
b) assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della
legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con
l’Azienda Sanitaria;
c) assicurare l’attività nel rispetto del le funzioni e del regolamento organizzativo della AFT o
UCCP;
d) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o
ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali propri,
del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado e dei conviventi;
e) astenersi dal chiedere pagamenti non dovuti per prestazioni rese ai propri assistiti o agli
utenti, o accettare omaggi o altre utilità per sé o per i propri familiari, se non nei limiti delle
normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
f) astenersi dal generare condizioni causa d'incompatibilità;
g) rispettare le norme di legge e le disposizioni contrattuali in materia di esercizio dell’attività
libero professionale;
h) applicare le disposizioni vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per
l’astensione dal lavoro per malattia del figlio;
i) assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e
protezione dei dati personali;
j) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
k) non utilizzare beni e strumenti dell’Azienda, preordinati all’espletamento dell’attività
istituzionale, per finalità private o diverse da quelle previste;
l) avere cura dei locali o altri beni strumentali affidati dall’Azienda in ragione dell’attività
prestata.
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AALLLLEEGGAATTOO 77 –– PPRREESSTTAAZZIIOONNII AAGGGGIIUUNNTTIIVVEE..
1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai pediatri sono quelle elencate nel nomenclatore tariffario
del presente Allegato.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore -tariffario, le prestazioni sono eseguite
nello studio professionale del pediatra di libera scelta o a domicilio dell’utente a seconda delle
condizioni di salute del paziente.
3. Per l’esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1) lo studio professionale del pediatra deve
essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere -dovere dell’Azienda di esercitare i
previsti controlli sull’idoneità dello studio professionale, il pediatra è tenuto a rilasciare apposita
dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è
dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.
4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il pediatra è tenuto ad inviare
entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese
precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome,
cognome, e codice fiscale dell’assistito, fatte salve diverse modalità adottate a livello aziendale.
5. Se la prestazione aggiuntiva è eseguita previa autorizzazione sanitaria dell’Azienda, la distinta
deve riportare i dati dell’autorizzazione.
6. Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore -tariffario. Nessun
onere a qualsiasi titolo può far carico all’assistito. I compensi per le prestazioni aggiuntive sono
corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell’invio della distinta di cui al punto 4).
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
AGGIUNTIVE
A) PRESTAZIONI ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE
1. Sutura di ferita superficiale 3,36
2. Rimozione di punti di sutura e medicazione 12,34
3. Fleboclisi (unica: eseguibile in caso di intervento di urgenza) 12,34
4. Tamponamento nasale anteriore 5,63
5. Rimozione tappo di cerume 7,18
6. Rimozione di corpo estraneo 7,18
7. Prima medicazione (*) 12,34
8. Medicazioni successive 6,15
9. Toilette di perionichia supporata 12,34
10. Riduzione della pronazione dolorosa dell’ulna 10,23
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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11. Riduzione della sublussazione articolare scapolo-omerale 15,91
12. Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta) 9,24
13. Asportazione di verruche 8,68
14. Iniezione endovenosa 6,15
15. Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale
idoneo
- piccoli segmenti 12,96
- grandi segmenti 17,25
16. Frenulectomia linguale 14,67
17. Cateterismo vescicale 9,09
18. Drenaggio di ascesso sottocutaneo 37,18
PRESTAZIONI ESEGUIBILI CON AUTORIZZAZIONE SANITARIA
19. Boel test 21,43
20. Screening per l’ambliopia 21,43
(*) per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In
caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.
B) VACCINAZIONI
Nell’ambito di programmi vaccinali , secondo il modello organizzativo regionale di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b).
C) PRESTAZIONI DI TIPO DIAGNOSTICO ESEGUIBILI NELL’AMBITO DI ACCORDI REGIONALI
Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del pediatra di prestazioni
aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle
patologie, che programmate, nell’ambito di un progetto volto all’attuazione di linee guida o di
processi assistenziali o di quant’altro venga concordato.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AALLLLEEGGAATTOO 88 –– AASSSSIISSTTEENNZZAA DDOOMMIICCIILLIIAARREE AAII BBAAMMBBIINNII CCOONN PPAATTOOLLOOGGIIAA CCRROONNIICCAA..
ART. 1
DEFINIZIONE
1. L’assistenza ai bambini con patologia cronica è costituita da un complesso di prestazioni
mediche, infermieristiche, riabilitative, socio -assistenziali, rese al domicilio del bambino e
orientate in maniera da poter garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di benessere,
secondo piani di assistenza individualizzati, definiti anche con la partecipazione di più figure
professionali.
Consente altresì di garantire un effettivo supporto alle famiglie, attraverso interventi di natura
assistenziale mirate anche ad evitare il ricovero del bambino o la sua istituzionalizzazione.
Consente infine una presa in carico globale del paziente da parte dei servizi territoriali,
attraverso la definizione di percorsi di cura e assistenza concordati con le Unità Operative
Aziendali e mirati al superamento dei momenti critici per il bambino e per la famiglia.
2. L’assistenza domiciliare a bambini con patologia cronica (ADI; ADP) è svolta assicurando al
domicilio del paziente, con le modalità e le cadenze temporali definite nel programma
concordato con il Responsabile di Distretto:
✓ il monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla diagnosi
precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica;
✓ il controllo dello sviluppo psicofisico del bambino;
✓ la predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di
riabilitazione e loro verifica periodica;
✓ le indicazioni ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici
e specifici programmi terapeutici;
✓ l'attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di registri specifici per
patologie in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto epidemiologico della patologia
nello specifico territorio;
✓ l'individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure professionali o équipe socio
sanitari che operano nella Azienda in modo da fornire un coordinamento agli interventi di
prevenzione, trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso.
ART. 2
OBIETTIVI
1. Gli obiettivi del servizio sono:
✓ aumentare il livello di integrazione sociale del minore e della famiglia eliminando il rischio di
istituzionalizzazione o riducendo lo stesso per i periodi strettamente necessari a gara ntire
programmi riabilitativi;
✓ il contenimento delle complicanze invalidanti di tipo irreversibile;
✓ la promozione della permanenza dei minori in famiglia;
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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✓ la razionalizzazione degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi in piccoli pazienti
con riacutizzazione di patologie croniche;
✓ l’avvio di interventi di dimissione protetta e/o ospedalizzazione domiciliare;
✓ la riduzione di ricoveri impropri nonché dell’utilizzo improprio dei servizi ospedalieri;
✓ la creazione di reti di servizi tra loro fortemente integrati, afferenti al sistema sanitario e a
quello socio -assistenziale di competenza comunale, in grado di assumere, anche mediante
l’uso delle più moderne tecnologie, la responsabilità di gestire i problemi del bambino
fragile.
ART. 3
DESTINATARI DELL’ASSISTENZA
1. Fatta salva diversa determinazione regionale nell’ambito degli accordi decentrati, il servizio
viene attivato nel caso di pazienti affetti dalle patologie di seguito elencate:
✓ asma grave;
✓ fibrosi cistica;
✓ malattie cromosomiche e/o genetiche invalidanti;
✓ sindrome di Down;
✓ cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico;
✓ artropatie con grave limitazione funzionale;
✓ artrite reumatoide giovanile;
✓ patologie oncoematologiche;
✓ cerebropatie e cerebrolesioni, con forme gravi;
✓ tetraplegia;
✓ autismo e altre psicosi;
✓ epilessie;
✓ immunodeficienza congenita ed acquisita;
✓ diabete mellito;
✓ neonati a rischio di deficit neurosensoriali;
✓ bambini con gravi situazioni di disagio socio -familiare (es. figlio di tossicodipendenti,
famiglia non responsabile, bambino violato) o già sottoposti a provvedimenti tutelari da
parte del Tribunale dei minori.
ART. 4
PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA
1. Il servizio è attivato dal pediatra di libera scelta di concerto con il Distretto di residenza del
paziente anche su segnalazione di:
✓ il responsabile dell’Unità Operativa ospedaliera all’atto della dimissione;
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✓ servizi sociali;
✓ familiari del paziente.
2. Per ogni singolo paziente il pediatra propone un programma articolato di interventi socio
sanitari. Tale programma deve essere concordato con il Distretto e dovrà contenere anche gli
interventi demandati, per competenza, ad altri operatori della Azienda, nonché i momenti di
verifica degli interventi stessi.
3. Il Distretto comunica l’ingresso in assistenza integrata del paziente entro 48 ore.
4. Il pediatra di libera scelta, nell’ambito degli interventi assistenziali:
✓ ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
✓ assicura gli interventi ambulatoriali e domiciliari ai pazienti destinatari dell’intervento, con
le modalità e le cadenze previste dal programma concordato;
✓ compila la scheda degli accessi fornita dall’Azienda presso il domicilio del paziente sulla
quale vengono riportati gli interventi.
5. Previo accordo con il Distretto:
✓ attiva le eventuali consulenze specialistiche;
✓ attiva gli interventi infermieristici, riabilitativi e sociali programmati;
✓ coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
ART. 5
COMPENSO ECONOMICO
1. Al pediatra oltre all’ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso
omnicomprensivo a quota variabile di Euro 18,90, per ogni accesso domiciliare, per bambino
con patologia cronica.
2. La liquidazione deve avvenire entro il secondo mese successivo al termine del programma, che
viene definito con durata massima annuale. La documentazione degli interventi eseguiti è
presentata all’Azienda secondo le modalità e i tempi concordati.
3. I compensi di cui al comma 1) possono essere incrementati a seguito di specifici accordi
aziendali che tengano conto del raggiungimento di predefiniti obiettivi relativi alle patologie di
cui al presente allegato.
ART. 6
DOCUMENTAZIONE DI DISTRETTO
1. Presso ogni Distretto, è curata la tenuta di un fascicolo per ciascun pediatra che eroga
l’assistenza di cui agli articoli precedenti.
2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti ed i moduli per l’assistenza
domiciliare.
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ART. 7
VERIFICHE
1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio dell’Azienda e i responsabili
distrettuali delle attività sanitarie, possono in ogni momento verificare l’effettiva erogazione
delle prestazioni previste nei programmi di assistenza.
2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo con il pediatra di libera
scelta.
3. L’assistenza può essere non attivata o sospesa, motivatamente, sia dal pediatra che dall’Azienda,
salvaguardando comunque le esigenze socio sanitarie del paziente.
ART. 8
ACCORDI DECENTRATI
1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei differenti contenuti e modalità di
attuazione del presente Allegato.
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AALLLLEEGGAATTOO 99 –– AASSSSIISSTTEENNZZAA AAMMBBUULLAATTOORRIIAALLEE AA BBAAMMBBIINNII CCOONN PPAATTOOLLOOGGIIAA CCRROONNIICCAA..
ART. 1
1. L’assistenza ambulatoriale a bambini con patologia cronica è svolta assicurando presso lo studio
del pediatra controlli clinici periodici: settimanali o quindicinali o mensili o a scadenze temporali
definite in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:
✓ il monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla diagnosi
precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica;
✓ il controllo dello sviluppo psicofisico del bambino;
✓ la predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di
riabilitazione e loro verifica periodica;
✓ le indicazioni ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici
e specifici programmi terapeutici;
✓ l'attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di registri specifici per
patologie in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto epidemiologico della patologia
nello specifico territorio;
✓ l'individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure professionali o équipe socio
sanitari che operano nella Azienda in modo da fornire un coordinamento agli interventi di
prevenzione, trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso.
ART. 2
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AMBULATORIALE
1. Fatta salva diversa determinazione regionale nell’ambito degli accordi decentrati, il servizio
viene attivato nel caso di pazienti affetti dalle patologie di seguito elencate:
✓ Allergie gravi
✓ Asma
✓ Fibrosi cistica
✓ Malattia celiaca
✓ Malattie cromosomiche e/ o genetiche
✓ Sindrome di Down
✓ Cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico
✓ Gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione
✓ Artrite reumatoide giovanile
✓ Patologie oncoematologiche
✓ Cerebropatie e cerebrolesioni, con forme gravi
✓ Tetraplegia
✓ Disturbi del comportamento
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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✓ Epilessie
✓ Immunodeficienza congenita e acquisita
✓ Diabete mellito
✓ Neonati a rischio di deficit neurosensoriali (secondo il percorso allegato)
✓ Bambini con gravi situazioni di disagio socio -familiare (es. figlio di tossicodipendenti,
famiglia non responsabile, bambino violato) o già sottoposti a provvedimenti tutelari da
parte del Tribunale dei minori.
ART. 3
1. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono le procedure per l’attivazione dell’assistenza, i
compensi economici e le modalità di pagamento. Di seguito si forniscono indirizzi applicativi.
2. La segnalazione del caso che necessita di assistenza ambulatoriale può essere effettuata dal
pediatra di libera scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali e dal genitore/tutore legale.
3. L’esame del programma da parte del medico dell’Azienda deve avvenire, di norma, entro 7 giorni
dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al Distre tto di residenza
dell’assistito.
4. Al pediatra oltre all’ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso
omnicomprensivo di Euro 18,90 per accesso.
5. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze pr eviste dal programma
concordato.
6. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al Distretto, entro 10 giorni del mese
successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome ,
nome e codice fiscale dell’assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di
quanto concordato.
7. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni,
che devono essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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AALLLLEEGGAATTOO 1100 –– PPRROOGGEETTTTOO SSAALLUUTTEE IINNFFAANNZZIIAA..
1. Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia programmatoria, prevedono l’attivazione del
«Progetto salute infanzia», che rappresenta un qualificato sviluppo del programma delle «visite
età filtro» previsto nei previgenti Accordi. Il «Progetto salute infanzia», salve diverse
determinazioni regionali, è costituito da un piano base che preveda almeno sei bilanci di salute,
pianificati in età che possono permettere adeguati interventi di educazione sanitaria e profilassi
delle malattie infettive in coerenza con il Patto per la Salute e con il Piano Nazionale di
Prevenzione Vaccinale, in particolare, ha l’obiettivo di:
a) rilevamento epidemiologico sulla popolazione infantile delle patologie invalidanti e delle
patologie emergenti;
b) rilevamento di fattori di rischio sociale, neuroevolutivo, sensoriale e di sviluppo per
effettuare una precoce diagnosi e presa in carico delle patologie croniche;
c) effettuazione di adeguati interventi di educazione sanitaria;
d) promozione e controllo della profilassi delle malattie infettive tramite informazione sulle
vaccinazioni (calendario, vantaggi ed effetti collaterali).
2. Il pediatra è tenuto all’esecuzione delle visite età filtro secondo protocolli operativi, conformi al
piano base del presente progetto, definiti mediante Accordi a livello regionale.
3. Tali protocolli devono prevedere un minimo di cinque bilanci di salute da eseguirsi nella fascia
d’età zero sei anni secondo le tabelle seguenti, fatti salvi diversi Accordi regionali che possono
prevedere lo svolgimento di ulteriori bilanci di salute di cui due entro il sesto anno di vita ed
altri entro il periodo adolescenziale, per gli assistiti in carico. Al pediatra per ciascuno dei bilanci
di salute spetta un compenso lordo di Euro 12,91, detratta la quota ENPAM a carico dell’Azienda.
4. La liquidazione dei compensi deve avvenire entro il secondo mese successivo alla presentazione
del riepilogo. Il «Progetto salute infanzia» può prevedere, inoltre, livelli di implementazione
legati ad obiettivi di educazione sanitaria e di profilassi delle malattie infettive e ulteriori azioni
integrative che saranno oggetto di specifici accordi a livello regionale.
5. Qualora tali implementazioni dovessero rientrare nell’ambito di uno specifico progetto le
Regioni, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale, rideterminano i compensi.
6. Al fine di garantire l’opportunità di usufruire del «Progetto salute infanzia» a tutti gli assistiti ed
in particolare a quelli appartenenti alle fasce sociali svantaggiate, le Aziende dovranno
informare adeguatamente le famiglie sui tempi di esecuzione del progetto ed invitarle al
puntuale rispetto delle scadenze previste.
Accordo Collettivo Nazionale triennio 2022-2024
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PIANO BASE PRIMO LIVELLO DI IMPLEMENTO SECONDO
LIVELLO DI
IMPLEMENTO BILANCI DI SALUTE OBIETTIVI
ETA’ INTERVENTO MODULO DI
EDUCAZIONE
SANITARIA
MODULO DI
PROFILASSI
MALATTIE INFETTIVE
AZIONE ESECUTIVA AZIONE
INTEGRATIVA
60/90 gg
Esame fisico,
misurazione peso,
altezza,
circonferenza cranica.
Valutazione psicomotoria
e sensoriale
Prevenzione
incidenti da
trasporto in auto.
Prevenzione Sids
Prevenzione
complicanze da
fumo passivo
Sostegno
all’allattamento al
seno
Promuovere i livelli di
copertura per le
vaccinazioni previste dai
calendari vaccinali
Linea guida:
-trasporto sicuro in auto
-prevenzione Sids
-fumo passivo
-aspetti nutrizionali
Consenso informato sulle
vaccinazioni
Informazioni reazioni
avverse ai vaccini
Riflesso rosso
Riflessi pupillari
Questionario di rilevazione
delle capacità uditive
Vaccinazioni
180 gg +/-
30gg
Esame fisico,
misurazione peso,
altezza,
circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria
e sensoriale
Prevenzione
incidenti domestici
Mantenere e/o
incrementare i livelli di
copertura vaccinale
previsti
Linea guida caduta e
pericoli sul fasciatoio
Questionario di rilevazione
delle capacità uditive
Riflesso pupillare alla luce
Riflesso rosso
-30 gg
360 gg
+60 gg
Esame fisico,
misurazione peso,
altezza,
circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria
e sensoriale
Prevenzione
incidenti
Prevenzione
disturbi alimentari
soprappeso ed
obesità
Mantenere e/o
incrementare i livelli di
copertura vaccinale
previsti
Presentazione MPR e
recupero ritardi vaccinali
Linea guida pericoli da
caduta,
soffocamento, corpi
estranei, ecc...
Linee guida nutrizionali
Cover test
VVAACCCCIINNAAZZIIOONNII
24 mesi +/-
120gg.
Esame fisico,
misurazione peso,
altezza,
circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria
e sensoriale.
Valutazione linguaggio
Prevenzione
incidenti
Prevenzione
disturbi alimentari
soprappeso ed
obesità
Mantenere e/o
incrementare i livelli di
copertura e recupero dei
ritardi vaccinali
Linea guida pericoli da
caduta, soffocamento,
corpi estranei, ecc.
Linee guida nutrizionali
Stereo test
di Lang
Cover test
3 anni +/-
180gg.
Esame fisico,
misurazione peso,
altezza, circonferenza
cranica
Valutazione psicomotoria
e sensoriale.
Valutazione linguaggio
Prevenzione
incidenti
Prevenzione
disturbi alimentari
soprappeso ed
obesità
Recupero dei ritardi
vaccinali
Linee guida nutrizionali Vaccinazione
Stereo test di Lang
5/6 anni
Esame fisico,
misurazione peso,
altezza,
circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria
e sensoriale
Valutazione linguaggio
Prevenzione
incidenti
Prevenzione
disturbi alimentari
soprappeso ed
obesità
Mantenere e/o
incrementare i livelli di
copertura e recupero dei
ritardi vaccinali
Sostegno al regolare
completamento del ciclo
vaccinale
Linee guida nutrizionali
Vaccinazione
Podoscopia
Test di acuità visiva