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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 13035/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29022/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- INAIL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5864/2017 depositata il 20/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, di rigetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Inail, volta a fare accertare che fra l’Inail e l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (poi incorporata dalla Pizzarotti) fu concluso un contratto definitivo di compravendita di cosa futura, avente ad oggetto un fabbricato da adibire a residenza universitaria, da realizzarsi nell’area adiacente al campus dell’Università di Parma.

La Corte d’appello ha condiviso la valutazione del primo giudice laddove questo aveva negato che la corrispondenza intercorsa fra le parti contenesse gli elementi essenziali di un contratto di vendita.

Per la cassazione della decisione l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1326, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1498 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.; Violazione dell’art.111, comma 6, Cost. e dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360. comma 1, n. 4, c.p.c.

“ Si rappresenta che l’Impresa, dopo l’avvio della trattativa con l’invio dell’iniziale offerta con lettera del 26 febbraio 2001, ritenuta meritevole di considerazione da parte dell’Inail che la “girava” all’Università di Parma, aveva formulato, con lettera del 14 novembre 2001, l’offerta definitiva, contenente tutt e i dati relativi a profili riguardanti l’immobile, a cui seguiva lo scambio di ulteriore corrispondenza riguardante la determinazione del prezzo e l’acquisizione del certificato antimafia.

Il tutto sfociava nella corrispondenza del 22 marzo 2002, che richiamava l’offerta del 14 novembre 2001, contenente l’indicazione del prezzo, con invito all’Inail a esprimere «l’accettazione del prezzo entro sette giorni dai ricevimento della presente».

In relazione all’iter della vicenda la ricorrente rimprovera al giudice d’appello la violazione delle norme in tema di requisiti e conclusione del contratto, oltre alla violazione di più criteri di ermeneutica negoziale , in particolare per avere considerato la corrispondenza in modo atomistico, mentre le varie lettere dovevano essere considerate nella loro correlazione, tenuto conto anche del comportamento complessivo delle parti .

Sempre, per quanto riguarda il profilo interpretativo, si lamenta ancora la violazione dell’art. 1366 e dell’art. 1367 c.c.

La decisione è poi censurata nella parte in cui la Corte d’appello ha considerato, quale elemento che impediva di ritenere concluso il contratto, la mancanza di una previsione relativa alle modalità di pagamento del prezzo.

Argomentando in questo modo la corte di merito sarebbe incorsa anche nella violazione dell’art.1498 c.c., dal cui contenuto si capisce che si tratta di un aspetto che non deve essere necessariamente specificato nel contratto.

La ricorrente, infine, ravvisa nella decisione un’evidente anomalia motivazionale, derivante da ciò: la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto l’esistenza dell’accordo su una molteplicità di aspetti, ha poi immotivatamente negato l’avvenuta conclusione del contratto, senza indicare gli aspetti mancanti.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La sentenza di appello a vrebbe anche violato l'art. 17 R.D. n. 2440/1923 laddove ha disconosciuto l’ammissibilità della stipula di contratti iure privatorummediante lo scambio di corrispondenza tra la P.A. e le imprese commerciali.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La sentenza ha violato infine l'art. 1453 c.c. laddove ha negato il diritto della Pizzarotti al risarcimento del danno conseguito all'inadempimento della P.A. degli obblighi derivanti dal contratto definitivo (o, in subordine, del contratto preliminare) stipulato inter-partes.

2. Il primo motivo è inammissibile.

È fuori discussione che il contratto può formarsi progressivamente, con una documentazione anche essaprogressiva (Cass. n. 1711/1970; n. 794/2001).

Precisamente si ha formazione progressiva del contratto quando le parti si scambiano una serie di proposte e controproposte, raggiungendo gradatamente l’accordo sui vari punti che compongono il contenuto del futuro contratto (Cass.n. 77/1993).

In questo caso, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari (Cass. n. 16016/2003; n. 367/2005; n. 13610/2020).

La determinazione del momento in cui sia intervenuto l'incontro delle volontà delle parti ai fini del perfezionamento di un contratto costituisce apprezzamento devoluto al giudice di merito, non sindacabile in cassazione ove non presenti errori di diritto o di logica (Cass. n. 8456/1992; n. 2548/1994).

2.1. Secondo la Corte d’appello la corrispondenza intercorsa fra le parti dimostrava che tra le parti era stata avviata una trattativa, che comprovava al limite il perfezionarsi dell’intesa su alcuni punti del futuro contratto (quali le caratteristiche del bene oggetto di futura realizzazione ed il prezzo massimo che l’Inail era disposto a sborsare), la cui conclusione non era poi avvenuta: la Corte territoriale ha motivato tale conclusione sulla base dell’esame delle singole lettere, rilevando che quella del 22 marzo 2002, oggetto di particolare richiamo da parte dell’appellante, non specificava le modalità di pagamento del prezzo, né i tempi di consegna del bene, né quelli di stipula del contratto.

Quindi la corte territoriale ha preso in esame la corrispondenza intercorsa successivamente fra le parti, ponendo in luce che era stata scambiata con soggetti diversi (l’Università degli studi di Parma e il notaio Capasso), ritenendo in particolare che non potesse assumersi, quale indice dell’avvenuta conclusione del contratto, la nota con la quale l’Inail riferiva di avere incaricato il notaio per la predisposizione del contratto di compravendita.

Nello stesso tempo la Corte capitolina ha escluso che fosse configurabile laconclusione di un contratto preliminare.

Ciò posto, essa ha riconosciuto che l’Inail aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recedere dalla trattativa essendo sopravvenute indagini penali e contabili riguardanti gli investimenti immobiliari e non della società attrice.

2.2. La semplice sintesi della decisione rende innanzitutto evidente come nessuna anomalia motivazionale sia ravvisabile nella decisione, nella quale, inoltre, non si rinviene alcuna affermazione, esplicita o implicita, che sia in contrasto con la pluralità delle norme di cui è denunciata la violazione, a partire da quelle relative alla conclusione del contratto.

Invero la ricorrente, sotto l’egida del vizio di motivazione o della violazione di legge, censura in realtà l’apprezzamento dei fatti compiuto dalla corte territoriale, che non ha affatto negato la configurabilità della formazione progressiva del contratto in via di principio, ma ha piuttosto negato che ciò sia avvenuto nel caso di specie, e tanto ha fatto in esito a una disamina degli elementi istruttori che non rivela errori logici o giuridici, essendo pertanto incensurabile in questa sede.

Si ricorda che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (fra le tante, Cass. n. 24155/2017).

Le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione per quanto riguarda la denunzia della violazione delle norme di ermeneutica negoziale.

Ancora una volta la violazione dell’interpretazione è fatta coincidere con l’esito interpretativo diverso da quello auspicato dalla ricorrente, mirando in realtà il motivo a prospettare inammissibilmente una valutazione alternativa degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito (Cass. n. 2465/2015).

Lo stesso dicasi per la denunziata violazione dell’art. 1498 c.c.

Nella sentenza non si dice affatto che la mancanza di pattuizione sullemodalità del pagamento del prezzo sia - di per sé - indice insuperabile della mancata conclusione del contratto.

La corte territoriale ha considerato la mancata previsione delle modalità di pagamento del prezzo non isolatamente, ma insieme alla mancata previsione su altri elementi del contratto, assumendoli, nell’insieme, quali indici del suo mancato perfezionamento.

Tale valutazione non disconosce né si pone in contrasto con la norma dell’art. 1498 c.c.

2.3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto propone una censura su questione rimasta assorbita in conseguenza della decisione assunta in ordine all’inidoneità della corrispondenza a comprovare la conclusione del contratto.

È chiaro che il disconoscimento dell’avvenuta conclusione del contratto comporta l’irrilevanza della questione formale proposta con il motivo in esame.

2.4. È del pari inammissibile il terzo motivo, che denunzia una violazione di legge che suppone l’avvenuta conclusione del contratto, ciò che invece la corte di merito (con statuizione non efficacemente censurata) ha escluso, rendendo quindi la censura in esame ipotetica e priva di contenuto.

2.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci so no le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29022/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- INAIL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5864/2017 depositata il 20/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, di rigetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Inail, volta a fare accertare che fra l’Inail e l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (poi incorporata dalla Pizzarotti) fu concluso un contratto definitivo di compravendita di cosa futura, avente ad oggetto un fabbricato da adibire a residenza universitaria, da realizzarsi nell’area adiacente al campus dell’Università di Parma. La Corte d’appello ha condiviso la valutazione del primo giudice laddove questo aveva negato che la corrispondenza intercorsa fra le parti contenesse gli elementi essenziali di un contratto di vendita. Per la cassazione della decisione l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. L’INAIL ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1326, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1498 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.; Violazione dell’art.111, comma 6, Cost. e dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360. comma 1, n. 4, c.p.c. “ Si rappresenta che l’Impresa, dopo l’avvio della trattativa con l’invio dell’iniziale offerta con lettera del 26 febbraio 2001, ritenuta meritevole di considerazione da parte dell’Inail che la “girava” all’Università di Parma, aveva formulato, con lettera del 14 novembre 2001, l’offerta definitiva, contenente tutt e i dati relativi a profili riguardanti l’immobile, a cui seguiva lo scambio di ulteriore corrispondenza riguardante la determinazione del prezzo e l’acquisizione del certificato antimafia. Il tutto sfociava nella corrispondenza del 22 marzo 2002, che richiamava l’offerta del 14 novembre 2001, contenente l’indicazione del prezzo, con invito all’Inail a esprimere «l’accettazione del prezzo entro sette giorni dai ricevimento della presente». In relazione all’iter della vicenda la ricorrente rimprovera al giudice d’appello la violazione delle norme in tema di requisiti e conclusione del contratto, oltre alla violazione di più criteri di ermeneutica negoziale , in particolare per avere considerato la corrispondenza in modo atomistico, mentre le varie lettere dovevano essere considerate nella loro correlazione, tenuto conto anche del comportamento complessivo delle parti . Sempre, per quanto riguarda il profilo interpretativo, si lamenta ancora la violazione dell’art. 1366 e dell’art. 1367 c.c. La decisione è poi censurata nella parte in cui la Corte d’appello ha considerato, quale elemento che impediva di ritenere concluso il contratto, la mancanza di una previsione relativa alle modalità di pagamento del prezzo. Argomentando in questo modo la corte di merito sarebbe incorsa anche nella violazione dell’art.1498 c.c., dal cui contenuto si capisce che si tratta di un aspetto che non deve essere necessariamente specificato nel contratto. La ricorrente, infine, ravvisa nella decisione un’evidente anomalia motivazionale, derivante da ciò: la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto l’esistenza dell’accordo su una molteplicità di aspetti, ha poi immotivatamente negato l’avvenuta conclusione del contratto, senza indicare gli aspetti mancanti. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza di appello a vrebbe anche violato l'art. 17 R.D. n. 2440/1923 laddove ha disconosciuto l’ammissibilità della stipula di contratti iure privatorummediante lo scambio di corrispondenza tra la P.A. e le imprese commerciali. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza ha violato infine l'art. 1453 c.c. laddove ha negato il diritto della Pizzarotti al risarcimento del danno conseguito all'inadempimento della P.A. degli obblighi derivanti dal contratto definitivo (o, in subordine, del contratto preliminare) stipulato inter-partes. 2. Il primo motivo è inammissibile. È fuori discussione che il contratto può formarsi progressivamente, con una documentazione anche essaprogressiva (Cass. n. 1711/1970; n. 794/2001). Precisamente si ha formazione progressiva del contratto quando le parti si scambiano una serie di proposte e controproposte, raggiungendo gradatamente l’accordo sui vari punti che compongono il contenuto del futuro contratto (Cass.n. 77/1993). In questo caso, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari (Cass. n. 16016/2003; n. 367/2005; n. 13610/2020). La determinazione del momento in cui sia intervenuto l'incontro delle volontà delle parti ai fini del perfezionamento di un contratto costituisce apprezzamento devoluto al giudice di merito, non sindacabile in cassazione ove non presenti errori di diritto o di logica (Cass. n. 8456/1992; n. 2548/1994). 2.1. Secondo la Corte d’appello la corrispondenza intercorsa fra le parti dimostrava che tra le parti era stata avviata una trattativa, che comprovava al limite il perfezionarsi dell’intesa su alcuni punti del futuro contratto (quali le caratteristiche del bene oggetto di futura realizzazione ed il prezzo massimo che l’Inail era disposto a sborsare), la cui conclusione non era poi avvenuta: la Corte territoriale ha motivato tale conclusione sulla base dell’esame delle singole lettere, rilevando che quella del 22 marzo 2002, oggetto di particolare richiamo da parte dell’appellante, non specificava le modalità di pagamento del prezzo, né i tempi di consegna del bene, né quelli di stipula del contratto. Quindi la corte territoriale ha preso in esame la corrispondenza intercorsa successivamente fra le parti, ponendo in luce che era stata scambiata con soggetti diversi (l’Università degli studi di Parma e il notaio Capasso), ritenendo in particolare che non potesse assumersi, quale indice dell’avvenuta conclusione del contratto, la nota con la quale l’Inail riferiva di avere incaricato il notaio per la predisposizione del contratto di compravendita. Nello stesso tempo la Corte capitolina ha escluso che fosse configurabile laconclusione di un contratto preliminare. Ciò posto, essa ha riconosciuto che l’Inail aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recedere dalla trattativa essendo sopravvenute indagini penali e contabili riguardanti gli investimenti immobiliari e non della società attrice. 2.2. La semplice sintesi della decisione rende innanzitutto evidente come nessuna anomalia motivazionale sia ravvisabile nella decisione, nella quale, inoltre, non si rinviene alcuna affermazione, esplicita o implicita, che sia in contrasto con la pluralità delle norme di cui è denunciata la violazione, a partire da quelle relative alla conclusione del contratto. Invero la ricorrente, sotto l’egida del vizio di motivazione o della violazione di legge, censura in realtà l’apprezzamento dei fatti compiuto dalla corte territoriale, che non ha affatto negato la configurabilità della formazione progressiva del contratto in via di principio, ma ha piuttosto negato che ciò sia avvenuto nel caso di specie, e tanto ha fatto in esito a una disamina degli elementi istruttori che non rivela errori logici o giuridici, essendo pertanto incensurabile in questa sede. Si ricorda che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (fra le tante, Cass. n. 24155/2017). Le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione per quanto riguarda la denunzia della violazione delle norme di ermeneutica negoziale. Ancora una volta la violazione dell’interpretazione è fatta coincidere con l’esito interpretativo diverso da quello auspicato dalla ricorrente, mirando in realtà il motivo a prospettare inammissibilmente una valutazione alternativa degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito (Cass. n. 2465/2015). Lo stesso dicasi per la denunziata violazione dell’art. 1498 c.c. Nella sentenza non si dice affatto che la mancanza di pattuizione sullemodalità del pagamento del prezzo sia - di per sé - indice insuperabile della mancata conclusione del contratto. La corte territoriale ha considerato la mancata previsione delle modalità di pagamento del prezzo non isolatamente, ma insieme alla mancata previsione su altri elementi del contratto, assumendoli, nell’insieme, quali indici del suo mancato perfezionamento. Tale valutazione non disconosce né si pone in contrasto con la norma dell’art. 1498 c.c. 2.3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto propone una censura su questione rimasta assorbita in conseguenza della decisione assunta in ordine all’inidoneità della corrispondenza a comprovare la conclusione del contratto. È chiaro che il disconoscimento dell’avvenuta conclusione del contratto comporta l’irrilevanza della questione formale proposta con il motivo in esame. 2.4. È del pari inammissibile il terzo motivo, che denunzia una violazione di legge che suppone l’avvenuta conclusione del contratto, ciò che invece la corte di merito (con statuizione non efficacemente censurata) ha escluso, rendendo quindi la censura in esame ipotetica e priva di contenuto. 2.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci so no le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il