CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 00070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 179, 161, comma 4, e 420-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive risultano palesemente smentite dagli atti processuali; che, in particolare, nel verbale redatto in data 8 aprile 2017 dalla Polizia di Stato del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA]Mercato, il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio sito in Napoli al viale Gramsci n. 21 (cfr., fg. 8 dell'incarto processuale), e, di conseguenza, la notifica del decreto di citazione è stata correttamente effettuata presso il difensore domiciliatario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 202